Art. 66. (Svolgimento delle votazioni) 1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, e' firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata. (( 1-bis. «L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1. )) 2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrita' di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone nell'urna. 3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti. (( 4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia. )) (( 4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4. )) 5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede ((o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,)) e il verbale dello scrutinio sono inviati al ((Ministero della giustizia)) , il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente.
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9 settembre 2010
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- 1. Gli articoli del Codice contratti modificati dal Decreto Fare. Il testoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 17 luglio 2013
[…] In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g). 22. […]
Leggi di più… - 2. Un condomino può chiedere le comunicazioni via PEC?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 gennaio 2024
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 04/07/2025, n. 1474Provvedimento: […] Deducendo pertanto la violazione dei termini sanciti dall'art.66 disposizioni di attuazione al cc, chiedeva l'annullamento della delibera assembleare. […]Leggi di più...
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- responsabilità processuale aggravata·
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- annullabilità delibera·
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- onere della prova·
- art. 66 disp. att. c.c.
- 2. Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 969Provvedimento: […] Borsellino n. 1, del ”, nello specifico, lamentava che la Controparte_3 convocazione dell'assemblea del 6.12.2019 in prima convocazione, e del 7.12.2019 in seconda convocazione, non rispettava le modalità previste dall'art. 66 c. 3 disp. di attuazione, nonché le modalità previste dal regolamento condominiale, ma avveniva irritualmente con Posta 1 prioritaria e non con racc. o pec, fax o consegna a mani e che l'avviso perveniva solo in dataLeggi di più...
- impugnazione delibera assembleare·
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- art. 2377 cc·
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- art. 66 disp. att. c.c.
- 3. Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2021, n. 435Provvedimento: […] Le norme di riferimento in materia di profondità di collocazione dei cavi per la fibra ottica vanno individuate D.M. 1.10.2013 che detta le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ed in particolare dall'art. 7 co. 1 il quale prescrive che la profondità minima per la posa dei cavi in questione deve essere pari ad almeno 1 mt al di del piano viabile. Tale libello di profondità emerge altresì dal richiamo, operato dall'art. 3 co. 1 del medesimo decreto ministeriale, all'art. 66 co. 3 del regolamento di attuazione del Codice della strada, ove prescrive che “La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degliLeggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 04/10/2022, n. 6138Provvedimento: […] Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la falsa applicazione dell'art.1136 comma VI, cc e degli artt. 66 e 67 disp. di attuazione per avere il Tribunale ritenuto la sussistenza di un delega permanente contenuta nel contratto preliminare di vendita intercorso tra i coniugi – e i promissari acquirenti dei box ( – CP_2 Pt_1 Pt_2Leggi di più...
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