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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
N.RG. 216/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa AT LI Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa EN AR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 216 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da già Parte_1 [...]
in persona dei Procuratori all'uopo autorizzati Parte_2
Dott. e Dott. (CF e iscrizione al registro delle Parte_3 Parte_4 imprese di VR n. ) P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Iannotta giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_2
) quali eredi di C.F._2 Persona_1 rappresentati dal genitore esercente la responsabilità genitoriale CP_3
(C.F. ), autorizzata a costituirsi in giudizio in nome e
[...] C.F._3 per conto dei predetti minori con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di
Benevento n. cron. 2568/2024 del 25 giugno 2024
APPELLATI rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Calabrese giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
(C.F. ) quale erede beneficiata Controparte_3 C.F._4 di Persona_1
APPELLATA
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giuliano giusta procura in calce all'atto di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F. Controparte_4 C.F._5
APPELLATA
Rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Prozzo giusta procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_5 C.F._6 Controparte_6
) C.F._7
APPELLATI rappresentati e difesi dall'Avv. Nazzareno LANNI giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona nr.1934/2022 del
26.10.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
1. annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Verona, SezioneII, G.U. Dott.
IE AO Lanni, in data 26 ottobre 2022, n. 1934/2022, non notificata e di che trattasi;
2. per l'effetto, in accoglimento dei motivi del presente appello,
2.1. in via principale, revocare il contratto di compravendita del 9 giugno 2015, a rogito Notaio Notaio in Benevento, rep. n. 24713, racc. n. 10948; Persona_2 il contratto di compravendita del 5 febbraio 2018, a rogito Notaio
[...]
Notaio in Benevento, rep. n. 26901, racc. n. 12740 e il contratto di Per_2 compravendita del 23 febbraio 2016, a rogito Notaio , Notaio in Persona_3
Riccia, rep. n. 3121, racc. n. 2538, con il quale il sig. Persona_1 trasferiva, rispettivamente, in favore dei sigg.ri Controparte_4 CP_5
e i beni specificatamente indicati nei suddetti atti di Controparte_6 compravendita;
pag. 2/12 2.2. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Registri Immobiliari le opportune e necessarie trascrizioni e annotazioni
3. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA e Persona_1 Controparte_1
(quali eredi di Controparte_2 [...]
: Persona_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegante, ovvero affinché la Corte:
• dichiari inammissibile l'appello o comunque lo respinga nel merito, rigettando le domande proposte dalla in quanto del Parte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto;
• condanni la al pagamento di spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali e cpa, quantificate sulla base delle tabelle previste dal D.M. 55/2014, in relazione al valore della controversia dichiarato da controparte (pari ad € 964.354,52) e con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis del medesimo D.M., il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA quale erede Controparte_3 beneficiata di : Persona_1 conclude affinché l'adita Corte d'Appello Voglia:
1) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;
2) condannare la al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge e con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
3) condannare, altresì, la al risarcimento dei Parte_1 danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA : Controparte_4 conclude per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'appello, ed in ogni caso per il rigetto della domanda proposta dalla CATTOLICA, con condanna della
CATTOLICA al pagamento delle spese processuali, con le maggiorazioni dovute per spese generali, cpa ed iva, nonché al pagamento di una sanzione ex art. 96 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA E CP_5 [...]
: CP_6 si rassegnano le conclusioni sia nel rito che nel merito come contenute nella comparsa pag. 3/12 di costituzione:
1°)- rigettare integralmente l'avverso appello proposto da Parte_1 perché inammissibile, improponibile e comunque infondato sia in
[...] fatto che in diritto, confermando la sentenza di primo grado che è giusta e conforme ai fatti ed al diritto.
2°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di justa et recte decidere, rigettando integralmente ogni avversa domanda, richiesta, deduzione ed eccezione.
3°)- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del secondo grado, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata in questa sede è stata emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto le domande di simulazione assoluta e, in subordine, revocatoria e, in ulteriore subordine, risarcitoria, formulate da Parte_1
nei confronti di e dei
[...] Persona_1 suoi acquirenti in relazione a 3 contratti di compravendita con cui costui aveva trasferito dei terreni di sua proprietà e nello specifico:
- contratto di compravendita del 9.6.15, a rogito Notaio Notaio in Persona_2
Benevento, rep. n. 24713, racc. n. 10948, con il quale aveva Persona_1 trasferito a un terreno sito in Castelpagano al prezzo di € 55.000; Controparte_4
- contratto di compravendita del 23.2.16, a rogito Notaio Notaio in Persona_3
Riccia, rep. n. 3121, racc. n. 2538, con il quale aveva Persona_1 trasferito ad e a un terreno sito in Agro di CP_5 Controparte_6
Castelpagano in Contrada Guado Mistongo al prezzo di € 70.000;
- contratto di compravendita del 5.2.18, a rogito Notaio Notaio in Persona_2
Benevento, rep. n. 26901, racc. n. 12740, con il quale Persona_1 aveva trasferito a un altro terreno, anch'esso sito in Castelpagano, al Controparte_4 prezzo di € 91.000.
Le domande, proposte con due distinti atti di citazione (l'uno nei confronti di
[...]
e l'altro nei confronti di Persona_1 Controparte_4 Persona_1
e e , davano luogo a due distinti
[...] CP_5 Controparte_6 procedimenti (rg.4419/20 e rg.4419/20), che venivano poi riuniti e decisi con l'unica pag. 4/12 sentenza impugnata in questa sede.
deduceva a sostegno delle Parte_1 domande di agire a tutela di un credito di € 272.223,77, risultante dai decreti ingiuntivi del Tribunale di Verona nn. 3029/2018 e 4102/2019, emessi nei confronti di
[...]
ed aventi ad oggetto il credito di regresso derivante da 12 polizze Persona_1 fideiussorie stipulate nel 2012 e dall'escussione delle stesse richiesta dal creditore garantito nel febbraio 2015.
Allegava il prezzo vile, la mancanza di prova dell'effettivo pagamento dello stesso e, comunque, il carattere pregiudizievole degli atti per le sue ragioni creditorie.
Si costituivano in giudizio e nella Persona_1 Controparte_4 prima causa e e e nella Persona_1 CP_5 Controparte_6 seconda causa deducendo la congruità del prezzo, documentando i pagamenti e
[...]
allegando di essere titolare di un patrimonio immobiliare residuo Persona_1 cospicuo tale da escludere l'eventus damni.
Espletata TU affidata all'arch. , il Tribunale di Verona, con Persona_4 la sentenza in epigrafe indicata, rigettava le domande evidenziando:
- l'insussistenza della simulazione, tenuto conto della congruità del prezzo e della documentazione sugli avvenuti pagamenti;
- l'insussistenza dell'eventus damni ai fini dell'azione revocatoria in considerazione del valore del patrimonio del debitore al momento degli atti dispositivi così come accertato dal TU e pari ad euro 5.356.608,39, con iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli su alcuni beni per un valore pari ad euro
2.402.429,42, senza che potesse aver rilievo il sequestro penale iscritto il
7.11.2013 per un valore di euro 2.646.498,17 sulla base della considerazione per cui un'iscrizione pregiudizievole può abbattere la valorizzazione del bene solo se sia pronosticabile la conseguente esecuzione coattiva, mentre nessuna allegazione era stata formulata sul punto e l'iscrizione era venuta meno il 4.6.20.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 impugnando la sentenza nella parte in cui ha rigettato
[...]
l'azione revocatoria per ritenuta insussistenza dell'eventus damni deducendo che:
- il credito vantato dalla appellante è pari ad euro € 964.354,52 e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, € 272.233,77, in quanto, oltre ai crediti relativi ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Verona n. 3029/2018 e n.
4102/2019 per rispettivi di € 243.121,93 e € 29.101,84, vi è anche l'ulteriore credito di € 692.130,75, relativo al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
pag. 5/12 9443/2016, confermato con sentenza del Tribunale di Roma n. 15129/2021, ulteriormente comprovato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
2147/2022 ;
- l'eventus damni è integrato da ogni variazione qualitativa del patrimonio del debitore che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito quale, come nel caso di specie, la trasformazione del bene immobile in denaro, per sua natura dotato di minore capacità e affidabilità per il creditore;
- il patrimonio residuo non poteva ritenersi capiente in quanto la valutazione sul patrimonio immobiliare non ha tenuto conto, da un lato, quanto al castello in
Castelpagano, della minore appetibilità sul mercato in relazione alle caratteristiche del bene e dei ribassi derivanti dalla procedura di vendita coattiva, dall'altro, dell'ulteriore importo di € 2.646.498,17 relativo al sequestro penale iscritto sul patrimonio del debitore in data 7 novembre 2013, che non poteva ritenersi venuto meno tenuto conto che l' , ancora alla data Controparte_7 del 13 dicembre 2022, vantava, nei confronti del , crediti iscritti a Persona_1 ruolo, antecedenti agli atti dispositivi di cui è causa, per oltre 2 milioni di euro, per i quali vi è contenzioso pendente, ma non ancora definito.
Vengono riproposti gli argomenti a sostegno della scientia damni.
Si costituivano in grado di appello , CP_5 Controparte_6 [...]
e quale erede con beneficio di inventario di CP_4 Controparte_3 [...]
Persona_1
Con ordinanza 4.1.2024 preso atto del decesso di veniva Persona_1 ordinata l'interruzione del processo, tempestivamente riassunto da e CP_5
. Controparte_6
In sede di riassunzione si costituivano, oltre a e , Controparte_4 Controparte_3 anche e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello. Persona_1
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali per il 17.3.26, anticipata a seguito di nomina di nuovo relatore al 15.4.25.
2. L'appello è infondato.
2.1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in grado di appello in violazione del divieto di cui all'art. 345
c.p.c. per l'introduzione della quale l'appellante non ha chiesto la rimessione in termini né addotto le ragioni che avrebbero impedito la produzione nel giudizio di primo grado,
pag. 6/12 trattandosi di documentazione formatasi quasi esclusivamente prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Parimenti inammissibile la documentazione riprodotta in questa sede ma irritualmente prodotta in primo grado, in quanto introdotta dopo maturate le preclusioni processuali e senza che vi sia stato un provvedimento di autorizzazione alla produzione o riapertura dei termini per l'attività istruttoria e senza che sia stata adotta l'impossibilità di produzione tempestiva.
2.2. Il primo motivo di appello volto a censurare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nella determinazione dell'entità del credito è infondato, tenuto conto che l'ammontare del credito su cui il Tribunale ha fondato la decisione è proprio quello che era stato allegato da negli atti Parte_1 introduttivi di giudizio (pag.
2-3 atto di citazione proc. nr. 4419/2020, pagg.
2-4 atto di citazione proc. nr. 5796/2020) in cui si fa riferimento ad un credito di importo di oltre
272.223,77 euro derivante, quanto ad € 243.121,93, dal decreto ingiuntivo n.
3029/2018 e, quanto ad euro 29.101,84, dal decreto ingiuntivo n. 4102/2019; importo rimasto immodificato anche nella memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c. (pag.6), momento in cui si cristallizza il thema decidendum.
L'allegazione, solo in sede di appello, di una ulteriore ragione di credito determina un inammissibile ampliamento della domanda revocatoria in appello con riferimento alla ragione di credito posta a fondamento dell'azione, in quanto riferita ad un titolo diverso e mai rappresentato né allegato e l'identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda (Cass. sez. 3 n.18944 del 16/07/2019).
Credito che, peraltro, non risulta nemmeno provato, tenuto conto che solo in appello, quindi tardivamente (cfr. 2.1.), è stato prodotto il decreto ingiuntivo n. 2147/2022, che si legge essere stato emesso in data 1.8.2022 su ricorso del 17.6.2022, quindi quando ancora era pendente il giudizio di primo grado, tanto più che, trattandosi di credito derivante da polizza fideiussoria risalente al 2010 (così si legge nel ricorso monitorio), escussa per la prima volta nel 2014, la ragione di credito poteva essere posta a fondamento della domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio, circostanza che non ha in alcun modo dedotto né allegato. Parte_1
2.2. Quanto alla dedotta insussistenza dell'eventus damni, pacifico che il presupposto è integrato da una qualsiasi modifica del patrimonio del debitore che renda meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento, determinando o aggravando il pericolo dell'incapienza di tale patrimonio a coprire il credito del revocante o, comunque, rendendo più difficile o incerto il soddisfacimento del credito.
pag. 7/12 Tuttavia, non va considerata l'incidenza in sé dell'atto dispositivo, ma le conseguenze sul complessivo patrimonio del debitore, nel senso che l'eventus damni si verifica allorquando la modifica della situazione patrimoniale renda il patrimonio residuo inidoneo a garantire il soddisfacimento del creditore, ecco perché è consolidato il principio secondo cui l'eventus damni può essere escluso laddove il patrimonio residuo risulti ampiamente capiente (Cass.Sez.3 n. 20232 del 14/07/2023; Sez. 6 - 3, n. 16221 del 18/06/2019; sez.2, n. 1902 del 03/02/2015).
Certo che la sostituzione di un immobile con il denaro ricevuto determina una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore a prescindere dalla congruità del prezzo in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro, ma, nel caso di specie, alcun pregiudizio è ravvisabile a fronte del consistente patrimonio immobiliare residuo del così come accertato dal TU. Persona_1
E, infatti, con i tre atti dispositivi oggetto di revocatoria in questa sede
[...]
aveva trasferito negli anni 2015, 2016 e 2018 tre terreni per un Persona_1 valore complessivo di euro 216.000,00, mentre il patrimonio residuo stimato dal TU risultava, all'epoca degli atti dispositivi, pari ad euro 5.356.608,39, con iscrizioni pregiudizievoli per complessivi euro 2.402.429,42 e, dunque, con immobili liberi da qualsivoglia gravame di un valore complessivo di euro 2.954.178,97.
Il valore viene contestato dall'appellante sotto due profili: uno afferente la stima, uno afferente la mancata considerazione del sequestro penale.
Quanto alla stima, l'appellante si limita a contestazioni generiche e apodittiche, sostenendo che il TU non avrebbe considerato, con riferimento al bene di maggior valore, la tipologia e lo stato del bene (trattandosi di castello fatiscente, collocato in zona notoriamente depressa dal punto di vista immobiliare) che lo rendono meno appetibile e più difficilmente collocabile sul mercato, sicché il valore in concreto avrebbe dovuto essere stimato in diminuzione di almeno 2/3.
Si tratta di critiche formulate genericamente, prive di riscontro (quanto l'asserita fatiscenza, che trova smentita nella descrizione anche fotografica del complesso risultante dalla TU) e non supportate da dati tecnici che suffraghino una valutazione diversa e inferiore rispetto a quella effettuata dal TU (l'appellante non spiega in base a quali criteri il valore dovrebbe essere abbattuto di due terzi).
Per contro l'arch. ha descritto dettagliatamente il bene (pagg. 107 e ss. Per_4 relazione peritale) e applicato per la stima il metodo del costo e non di mercato, proprio in considerazione della tipologia del bene (si tratta del palazzo ducale di Castelpagano)
e dell'assenza di comparabili (pagg. 178-185, 241-245 relazione peritale).
pag. 8/12 Valutazione che tiene conto del pregio storico artistico e panoramico del complesso, che ha indotto il TU ad operare un aumento sul valore di stima pari al 33% (pag.245) sulla base di considerazioni con le quali l'appellante non si è in alcun modo confrontato.
L'abbattimento di due terzi proposto (immotivatamente) dall'appellante porterebbe ad una stima pressochè prossima al costo di ricostruzione (pari ad euro € 1.736.601,54, pag.243 relazione peritale) che, però, non valorizza i pregi intrinseci del complesso. A ciò si aggiunge il fatto che la valutazione degli immobili è stata effettuata dal TU congiuntamente ai CCTTPP e il CTP di parte appellante non ha formulato alcuna osservazione sul punto.
Da ultimo, va evidenziato che, comunque, anche il valore deprezzato proposto dall'appellante non porterebbe all'accoglimento del motivo di appello, in quanto a fronte dell'entità del credito vantato (euro 272.233,77, per quanto detto sub 2.2), il patrimonio del debitore al momento delle alienazioni rimane comunque ampiamente capiente.
Con riferimento all'omessa considerazione dell'iscrizione derivante da sequestro penale, l'appellante fa riferimento ad una dichiarazione dell' resa Controparte_7 in sede esecutiva in data 13.12.2022 e riportata nell'atto di appello tramite scansione in cui si fa riferimento ad un debito nei confronti dell' di oltre due Controparte_7 milioni di euro per cui vi sarebbe contenzioso pendente, di cui – al di là della tardività e irritualità della allegazione – sfugge la correlazione con il sequestro penale, pacificamente venuto meno.
Il CTP di parte appellante aveva osservato in sede di TU “risulta pacifico, sia tra le parti che anche dagli accertamenti eseguiti dal TU che, al momento delle vendite, sul patrimonio residuo del debitore, gravava, oltre a iscrizioni pregiudizievoli e ipotecarie per € 2.402.429,42, anche sequestro penale diretto alla confisca per € 2.646.498,17 nell'ambito del procedimento n. 3434/2013 R.G.N.R. del Tribunale di Benevento), che non viene adeguatamente considerato dal TU, in quanto, solo successivamente, tale sequestro penale è stato cancellato, con sentenza n. 164 del 1° ottobre 2019”.
L'appellante non si confronta con la motivazione del giudice di primo grado, che ha escluso la valenza dell'iscrizione pregiudizievole sulla base del principio che un'iscrizione pregiudizievole può abbattere la valorizzazione del bene solo nella misura in cui sia prognosticabile la conseguente esecuzione coattiva, esclusa a fronte del venir meno dell'iscrizione in data 4.6.2020, ma si limita ad addurre un debito nei confronti dell' - che, si ribadisce, non è mai stato rappresentato in Controparte_7 precedenza - di cui si ignora la tempistica di insorgenza e, dunque, la rilevanza (tenuto pag. 9/12 conto che la capienza del patrimonio residuo del debitore va valutata con riferimento al momento dell'atto dispositivo) e che nulla ha a che vedere (né l'appellante lo spiega) con l'iscrizione di cui si discute.
L'iscrizione è, infatti, relativa ad un sequestro preventivo concesso nell'ambito di un procedimento penale;
dunque, una misura cautelare reale che solo in ipotesi – non verificatasi nel caso di specie – si converte in ablazione del bene e che, dunque, non incide sul suo valore e che è venuta meno per dissequestro.
Correttamente, pertanto, di tale iscrizione non si è tenuto conto, considerato che la possibile incidenza, sul valore del bene, di effetti pregiudizievoli tali da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione va valutata sulla base di un giudizio prognostico futuro sugli esiti della eventuale esecuzione coattiva e non correlato al momento dell'atto dispositivo e tenendo conto delle sopravvenienze, poiché il pregiudizio alle ragioni del creditore attiene alla condizione dell'azione e, pertanto, deve permanere al momento della decisione (Cass. Sez. 2, n. 17029 del 11/08/2016).
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione viene fatta secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.001 a 260.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale e, ove richiesto, anche istruttoria benché ridotta tenuto conto della produzione, pur irrituale, in appello di documentazione che ha implicato comunque l'esame da parte delle controparti).
4. e hanno chiesto la condanna dell'appellante per CP_3 Controparte_4 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Va preliminarmente ricordato che la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata non è soggetta a preclusioni in quanto, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, “può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto
e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria”
(Cass.Sez. 3 ordinanza n. 14911 del 08/06/2018).
In ogni caso, l'art. 96 co. 3 c.p.c. consente la condanna anche d'ufficio e senza prova del danno correlata all'esigenza di salvaguardare finalità pubblicistiche, connesse all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con pag. 10/12 un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, venendo in considerazione a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass.S.U. n. 22405 del 13/09/2018).
Nel caso di specie la responsabilità aggravata è configurabile: nella ripetuta inosservanza da parte dell'appellante delle tempistiche e preclusioni processuali previste per la produzione documentale (nonostante condotta analoga sia stata già sanzionata in altri giudizi, cfr. sentenza Tribunale di Verona 1191/2022 prodotta dall'appellata così aggravando inutilmente l'attività delle controparti;
nella falsata CP_3 rappresentazione del credito azionato (addebitando al giudice di primo grado un errore materiale o un fraintendimento degli atti di causa – pag.27 atto di appello – rispetto ad un credito che non era mai stato allegato); nella inconsistenza giuridica delle censure in appello (si pensi al sequestro penale e alla immotivata correlazione con il presunto debito dell in alcun modo contestualizzato né ovviamente Controparte_7 tempestivamente allegato).
Ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati di una somma che si determina in misura pari alla metà delle spese di lite, importo che si utilizza quale criterio di riferimento per la quantificazione secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 n. 26435 del 20/11/2020).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza nr.1934/2022 del
26.10.2022 del Tribunale di Verona;
2) condanna a rifondere a Parte_1
e le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_3 euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e
CPA come per legge con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi pag. 11/12 antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_4 euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e
CPA come per legge;
5) condanna a rifondere a Parte_1
e le spese del presente grado di giudizio che CP_5 Controparte_6 si liquidano in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del
15% e IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
6) al pagamento in favore Parte_1 degli appellati della somma di euro 5.000,00 ciascuno ex art. 96 c.p.c.
7) l'appellante è obbligata Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN AR AT LI
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
N.RG. 216/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa AT LI Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa EN AR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 216 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da già Parte_1 [...]
in persona dei Procuratori all'uopo autorizzati Parte_2
Dott. e Dott. (CF e iscrizione al registro delle Parte_3 Parte_4 imprese di VR n. ) P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Iannotta giusta delega in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_2
) quali eredi di C.F._2 Persona_1 rappresentati dal genitore esercente la responsabilità genitoriale CP_3
(C.F. ), autorizzata a costituirsi in giudizio in nome e
[...] C.F._3 per conto dei predetti minori con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di
Benevento n. cron. 2568/2024 del 25 giugno 2024
APPELLATI rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Calabrese giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
E CONTRO
(C.F. ) quale erede beneficiata Controparte_3 C.F._4 di Persona_1
APPELLATA
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giuliano giusta procura in calce all'atto di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F. Controparte_4 C.F._5
APPELLATA
Rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Prozzo giusta procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F. e (C.F. CP_5 C.F._6 Controparte_6
) C.F._7
APPELLATI rappresentati e difesi dall'Avv. Nazzareno LANNI giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona nr.1934/2022 del
26.10.2022
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto:
1. annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Verona, SezioneII, G.U. Dott.
IE AO Lanni, in data 26 ottobre 2022, n. 1934/2022, non notificata e di che trattasi;
2. per l'effetto, in accoglimento dei motivi del presente appello,
2.1. in via principale, revocare il contratto di compravendita del 9 giugno 2015, a rogito Notaio Notaio in Benevento, rep. n. 24713, racc. n. 10948; Persona_2 il contratto di compravendita del 5 febbraio 2018, a rogito Notaio
[...]
Notaio in Benevento, rep. n. 26901, racc. n. 12740 e il contratto di Per_2 compravendita del 23 febbraio 2016, a rogito Notaio , Notaio in Persona_3
Riccia, rep. n. 3121, racc. n. 2538, con il quale il sig. Persona_1 trasferiva, rispettivamente, in favore dei sigg.ri Controparte_4 CP_5
e i beni specificatamente indicati nei suddetti atti di Controparte_6 compravendita;
pag. 2/12 2.2. ordinare, in ogni caso, al Conservatore dei Registri Immobiliari le opportune e necessarie trascrizioni e annotazioni
3. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P. di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA e Persona_1 Controparte_1
(quali eredi di Controparte_2 [...]
: Persona_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegante, ovvero affinché la Corte:
• dichiari inammissibile l'appello o comunque lo respinga nel merito, rigettando le domande proposte dalla in quanto del Parte_1 tutto infondate in fatto ed in diritto;
• condanni la al pagamento di spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali e cpa, quantificate sulla base delle tabelle previste dal D.M. 55/2014, in relazione al valore della controversia dichiarato da controparte (pari ad € 964.354,52) e con l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis del medesimo D.M., il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA quale erede Controparte_3 beneficiata di : Persona_1 conclude affinché l'adita Corte d'Appello Voglia:
1) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;
2) condannare la al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge e con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
3) condannare, altresì, la al risarcimento dei Parte_1 danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA : Controparte_4 conclude per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'appello, ed in ogni caso per il rigetto della domanda proposta dalla CATTOLICA, con condanna della
CATTOLICA al pagamento delle spese processuali, con le maggiorazioni dovute per spese generali, cpa ed iva, nonché al pagamento di una sanzione ex art. 96 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA E CP_5 [...]
: CP_6 si rassegnano le conclusioni sia nel rito che nel merito come contenute nella comparsa pag. 3/12 di costituzione:
1°)- rigettare integralmente l'avverso appello proposto da Parte_1 perché inammissibile, improponibile e comunque infondato sia in
[...] fatto che in diritto, confermando la sentenza di primo grado che è giusta e conforme ai fatti ed al diritto.
2°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di justa et recte decidere, rigettando integralmente ogni avversa domanda, richiesta, deduzione ed eccezione.
3°)- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del secondo grado, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata in questa sede è stata emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto le domande di simulazione assoluta e, in subordine, revocatoria e, in ulteriore subordine, risarcitoria, formulate da Parte_1
nei confronti di e dei
[...] Persona_1 suoi acquirenti in relazione a 3 contratti di compravendita con cui costui aveva trasferito dei terreni di sua proprietà e nello specifico:
- contratto di compravendita del 9.6.15, a rogito Notaio Notaio in Persona_2
Benevento, rep. n. 24713, racc. n. 10948, con il quale aveva Persona_1 trasferito a un terreno sito in Castelpagano al prezzo di € 55.000; Controparte_4
- contratto di compravendita del 23.2.16, a rogito Notaio Notaio in Persona_3
Riccia, rep. n. 3121, racc. n. 2538, con il quale aveva Persona_1 trasferito ad e a un terreno sito in Agro di CP_5 Controparte_6
Castelpagano in Contrada Guado Mistongo al prezzo di € 70.000;
- contratto di compravendita del 5.2.18, a rogito Notaio Notaio in Persona_2
Benevento, rep. n. 26901, racc. n. 12740, con il quale Persona_1 aveva trasferito a un altro terreno, anch'esso sito in Castelpagano, al Controparte_4 prezzo di € 91.000.
Le domande, proposte con due distinti atti di citazione (l'uno nei confronti di
[...]
e l'altro nei confronti di Persona_1 Controparte_4 Persona_1
e e , davano luogo a due distinti
[...] CP_5 Controparte_6 procedimenti (rg.4419/20 e rg.4419/20), che venivano poi riuniti e decisi con l'unica pag. 4/12 sentenza impugnata in questa sede.
deduceva a sostegno delle Parte_1 domande di agire a tutela di un credito di € 272.223,77, risultante dai decreti ingiuntivi del Tribunale di Verona nn. 3029/2018 e 4102/2019, emessi nei confronti di
[...]
ed aventi ad oggetto il credito di regresso derivante da 12 polizze Persona_1 fideiussorie stipulate nel 2012 e dall'escussione delle stesse richiesta dal creditore garantito nel febbraio 2015.
Allegava il prezzo vile, la mancanza di prova dell'effettivo pagamento dello stesso e, comunque, il carattere pregiudizievole degli atti per le sue ragioni creditorie.
Si costituivano in giudizio e nella Persona_1 Controparte_4 prima causa e e e nella Persona_1 CP_5 Controparte_6 seconda causa deducendo la congruità del prezzo, documentando i pagamenti e
[...]
allegando di essere titolare di un patrimonio immobiliare residuo Persona_1 cospicuo tale da escludere l'eventus damni.
Espletata TU affidata all'arch. , il Tribunale di Verona, con Persona_4 la sentenza in epigrafe indicata, rigettava le domande evidenziando:
- l'insussistenza della simulazione, tenuto conto della congruità del prezzo e della documentazione sugli avvenuti pagamenti;
- l'insussistenza dell'eventus damni ai fini dell'azione revocatoria in considerazione del valore del patrimonio del debitore al momento degli atti dispositivi così come accertato dal TU e pari ad euro 5.356.608,39, con iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli su alcuni beni per un valore pari ad euro
2.402.429,42, senza che potesse aver rilievo il sequestro penale iscritto il
7.11.2013 per un valore di euro 2.646.498,17 sulla base della considerazione per cui un'iscrizione pregiudizievole può abbattere la valorizzazione del bene solo se sia pronosticabile la conseguente esecuzione coattiva, mentre nessuna allegazione era stata formulata sul punto e l'iscrizione era venuta meno il 4.6.20.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 impugnando la sentenza nella parte in cui ha rigettato
[...]
l'azione revocatoria per ritenuta insussistenza dell'eventus damni deducendo che:
- il credito vantato dalla appellante è pari ad euro € 964.354,52 e non, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, € 272.233,77, in quanto, oltre ai crediti relativi ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Verona n. 3029/2018 e n.
4102/2019 per rispettivi di € 243.121,93 e € 29.101,84, vi è anche l'ulteriore credito di € 692.130,75, relativo al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
pag. 5/12 9443/2016, confermato con sentenza del Tribunale di Roma n. 15129/2021, ulteriormente comprovato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n.
2147/2022 ;
- l'eventus damni è integrato da ogni variazione qualitativa del patrimonio del debitore che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito quale, come nel caso di specie, la trasformazione del bene immobile in denaro, per sua natura dotato di minore capacità e affidabilità per il creditore;
- il patrimonio residuo non poteva ritenersi capiente in quanto la valutazione sul patrimonio immobiliare non ha tenuto conto, da un lato, quanto al castello in
Castelpagano, della minore appetibilità sul mercato in relazione alle caratteristiche del bene e dei ribassi derivanti dalla procedura di vendita coattiva, dall'altro, dell'ulteriore importo di € 2.646.498,17 relativo al sequestro penale iscritto sul patrimonio del debitore in data 7 novembre 2013, che non poteva ritenersi venuto meno tenuto conto che l' , ancora alla data Controparte_7 del 13 dicembre 2022, vantava, nei confronti del , crediti iscritti a Persona_1 ruolo, antecedenti agli atti dispositivi di cui è causa, per oltre 2 milioni di euro, per i quali vi è contenzioso pendente, ma non ancora definito.
Vengono riproposti gli argomenti a sostegno della scientia damni.
Si costituivano in grado di appello , CP_5 Controparte_6 [...]
e quale erede con beneficio di inventario di CP_4 Controparte_3 [...]
Persona_1
Con ordinanza 4.1.2024 preso atto del decesso di veniva Persona_1 ordinata l'interruzione del processo, tempestivamente riassunto da e CP_5
. Controparte_6
In sede di riassunzione si costituivano, oltre a e , Controparte_4 Controparte_3 anche e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello. Persona_1
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusionali per il 17.3.26, anticipata a seguito di nomina di nuovo relatore al 15.4.25.
2. L'appello è infondato.
2.1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in grado di appello in violazione del divieto di cui all'art. 345
c.p.c. per l'introduzione della quale l'appellante non ha chiesto la rimessione in termini né addotto le ragioni che avrebbero impedito la produzione nel giudizio di primo grado,
pag. 6/12 trattandosi di documentazione formatasi quasi esclusivamente prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Parimenti inammissibile la documentazione riprodotta in questa sede ma irritualmente prodotta in primo grado, in quanto introdotta dopo maturate le preclusioni processuali e senza che vi sia stato un provvedimento di autorizzazione alla produzione o riapertura dei termini per l'attività istruttoria e senza che sia stata adotta l'impossibilità di produzione tempestiva.
2.2. Il primo motivo di appello volto a censurare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nella determinazione dell'entità del credito è infondato, tenuto conto che l'ammontare del credito su cui il Tribunale ha fondato la decisione è proprio quello che era stato allegato da negli atti Parte_1 introduttivi di giudizio (pag.
2-3 atto di citazione proc. nr. 4419/2020, pagg.
2-4 atto di citazione proc. nr. 5796/2020) in cui si fa riferimento ad un credito di importo di oltre
272.223,77 euro derivante, quanto ad € 243.121,93, dal decreto ingiuntivo n.
3029/2018 e, quanto ad euro 29.101,84, dal decreto ingiuntivo n. 4102/2019; importo rimasto immodificato anche nella memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c. (pag.6), momento in cui si cristallizza il thema decidendum.
L'allegazione, solo in sede di appello, di una ulteriore ragione di credito determina un inammissibile ampliamento della domanda revocatoria in appello con riferimento alla ragione di credito posta a fondamento dell'azione, in quanto riferita ad un titolo diverso e mai rappresentato né allegato e l'identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda (Cass. sez. 3 n.18944 del 16/07/2019).
Credito che, peraltro, non risulta nemmeno provato, tenuto conto che solo in appello, quindi tardivamente (cfr. 2.1.), è stato prodotto il decreto ingiuntivo n. 2147/2022, che si legge essere stato emesso in data 1.8.2022 su ricorso del 17.6.2022, quindi quando ancora era pendente il giudizio di primo grado, tanto più che, trattandosi di credito derivante da polizza fideiussoria risalente al 2010 (così si legge nel ricorso monitorio), escussa per la prima volta nel 2014, la ragione di credito poteva essere posta a fondamento della domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio, circostanza che non ha in alcun modo dedotto né allegato. Parte_1
2.2. Quanto alla dedotta insussistenza dell'eventus damni, pacifico che il presupposto è integrato da una qualsiasi modifica del patrimonio del debitore che renda meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento, determinando o aggravando il pericolo dell'incapienza di tale patrimonio a coprire il credito del revocante o, comunque, rendendo più difficile o incerto il soddisfacimento del credito.
pag. 7/12 Tuttavia, non va considerata l'incidenza in sé dell'atto dispositivo, ma le conseguenze sul complessivo patrimonio del debitore, nel senso che l'eventus damni si verifica allorquando la modifica della situazione patrimoniale renda il patrimonio residuo inidoneo a garantire il soddisfacimento del creditore, ecco perché è consolidato il principio secondo cui l'eventus damni può essere escluso laddove il patrimonio residuo risulti ampiamente capiente (Cass.Sez.3 n. 20232 del 14/07/2023; Sez. 6 - 3, n. 16221 del 18/06/2019; sez.2, n. 1902 del 03/02/2015).
Certo che la sostituzione di un immobile con il denaro ricevuto determina una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore a prescindere dalla congruità del prezzo in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro, ma, nel caso di specie, alcun pregiudizio è ravvisabile a fronte del consistente patrimonio immobiliare residuo del così come accertato dal TU. Persona_1
E, infatti, con i tre atti dispositivi oggetto di revocatoria in questa sede
[...]
aveva trasferito negli anni 2015, 2016 e 2018 tre terreni per un Persona_1 valore complessivo di euro 216.000,00, mentre il patrimonio residuo stimato dal TU risultava, all'epoca degli atti dispositivi, pari ad euro 5.356.608,39, con iscrizioni pregiudizievoli per complessivi euro 2.402.429,42 e, dunque, con immobili liberi da qualsivoglia gravame di un valore complessivo di euro 2.954.178,97.
Il valore viene contestato dall'appellante sotto due profili: uno afferente la stima, uno afferente la mancata considerazione del sequestro penale.
Quanto alla stima, l'appellante si limita a contestazioni generiche e apodittiche, sostenendo che il TU non avrebbe considerato, con riferimento al bene di maggior valore, la tipologia e lo stato del bene (trattandosi di castello fatiscente, collocato in zona notoriamente depressa dal punto di vista immobiliare) che lo rendono meno appetibile e più difficilmente collocabile sul mercato, sicché il valore in concreto avrebbe dovuto essere stimato in diminuzione di almeno 2/3.
Si tratta di critiche formulate genericamente, prive di riscontro (quanto l'asserita fatiscenza, che trova smentita nella descrizione anche fotografica del complesso risultante dalla TU) e non supportate da dati tecnici che suffraghino una valutazione diversa e inferiore rispetto a quella effettuata dal TU (l'appellante non spiega in base a quali criteri il valore dovrebbe essere abbattuto di due terzi).
Per contro l'arch. ha descritto dettagliatamente il bene (pagg. 107 e ss. Per_4 relazione peritale) e applicato per la stima il metodo del costo e non di mercato, proprio in considerazione della tipologia del bene (si tratta del palazzo ducale di Castelpagano)
e dell'assenza di comparabili (pagg. 178-185, 241-245 relazione peritale).
pag. 8/12 Valutazione che tiene conto del pregio storico artistico e panoramico del complesso, che ha indotto il TU ad operare un aumento sul valore di stima pari al 33% (pag.245) sulla base di considerazioni con le quali l'appellante non si è in alcun modo confrontato.
L'abbattimento di due terzi proposto (immotivatamente) dall'appellante porterebbe ad una stima pressochè prossima al costo di ricostruzione (pari ad euro € 1.736.601,54, pag.243 relazione peritale) che, però, non valorizza i pregi intrinseci del complesso. A ciò si aggiunge il fatto che la valutazione degli immobili è stata effettuata dal TU congiuntamente ai CCTTPP e il CTP di parte appellante non ha formulato alcuna osservazione sul punto.
Da ultimo, va evidenziato che, comunque, anche il valore deprezzato proposto dall'appellante non porterebbe all'accoglimento del motivo di appello, in quanto a fronte dell'entità del credito vantato (euro 272.233,77, per quanto detto sub 2.2), il patrimonio del debitore al momento delle alienazioni rimane comunque ampiamente capiente.
Con riferimento all'omessa considerazione dell'iscrizione derivante da sequestro penale, l'appellante fa riferimento ad una dichiarazione dell' resa Controparte_7 in sede esecutiva in data 13.12.2022 e riportata nell'atto di appello tramite scansione in cui si fa riferimento ad un debito nei confronti dell' di oltre due Controparte_7 milioni di euro per cui vi sarebbe contenzioso pendente, di cui – al di là della tardività e irritualità della allegazione – sfugge la correlazione con il sequestro penale, pacificamente venuto meno.
Il CTP di parte appellante aveva osservato in sede di TU “risulta pacifico, sia tra le parti che anche dagli accertamenti eseguiti dal TU che, al momento delle vendite, sul patrimonio residuo del debitore, gravava, oltre a iscrizioni pregiudizievoli e ipotecarie per € 2.402.429,42, anche sequestro penale diretto alla confisca per € 2.646.498,17 nell'ambito del procedimento n. 3434/2013 R.G.N.R. del Tribunale di Benevento), che non viene adeguatamente considerato dal TU, in quanto, solo successivamente, tale sequestro penale è stato cancellato, con sentenza n. 164 del 1° ottobre 2019”.
L'appellante non si confronta con la motivazione del giudice di primo grado, che ha escluso la valenza dell'iscrizione pregiudizievole sulla base del principio che un'iscrizione pregiudizievole può abbattere la valorizzazione del bene solo nella misura in cui sia prognosticabile la conseguente esecuzione coattiva, esclusa a fronte del venir meno dell'iscrizione in data 4.6.2020, ma si limita ad addurre un debito nei confronti dell' - che, si ribadisce, non è mai stato rappresentato in Controparte_7 precedenza - di cui si ignora la tempistica di insorgenza e, dunque, la rilevanza (tenuto pag. 9/12 conto che la capienza del patrimonio residuo del debitore va valutata con riferimento al momento dell'atto dispositivo) e che nulla ha a che vedere (né l'appellante lo spiega) con l'iscrizione di cui si discute.
L'iscrizione è, infatti, relativa ad un sequestro preventivo concesso nell'ambito di un procedimento penale;
dunque, una misura cautelare reale che solo in ipotesi – non verificatasi nel caso di specie – si converte in ablazione del bene e che, dunque, non incide sul suo valore e che è venuta meno per dissequestro.
Correttamente, pertanto, di tale iscrizione non si è tenuto conto, considerato che la possibile incidenza, sul valore del bene, di effetti pregiudizievoli tali da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione va valutata sulla base di un giudizio prognostico futuro sugli esiti della eventuale esecuzione coattiva e non correlato al momento dell'atto dispositivo e tenendo conto delle sopravvenienze, poiché il pregiudizio alle ragioni del creditore attiene alla condizione dell'azione e, pertanto, deve permanere al momento della decisione (Cass. Sez. 2, n. 17029 del 11/08/2016).
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione viene fatta secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.001 a 260.000) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale e, ove richiesto, anche istruttoria benché ridotta tenuto conto della produzione, pur irrituale, in appello di documentazione che ha implicato comunque l'esame da parte delle controparti).
4. e hanno chiesto la condanna dell'appellante per CP_3 Controparte_4 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Va preliminarmente ricordato che la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata non è soggetta a preclusioni in quanto, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, “può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto
e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria”
(Cass.Sez. 3 ordinanza n. 14911 del 08/06/2018).
In ogni caso, l'art. 96 co. 3 c.p.c. consente la condanna anche d'ufficio e senza prova del danno correlata all'esigenza di salvaguardare finalità pubblicistiche, connesse all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con pag. 10/12 un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, venendo in considerazione a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass.S.U. n. 22405 del 13/09/2018).
Nel caso di specie la responsabilità aggravata è configurabile: nella ripetuta inosservanza da parte dell'appellante delle tempistiche e preclusioni processuali previste per la produzione documentale (nonostante condotta analoga sia stata già sanzionata in altri giudizi, cfr. sentenza Tribunale di Verona 1191/2022 prodotta dall'appellata così aggravando inutilmente l'attività delle controparti;
nella falsata CP_3 rappresentazione del credito azionato (addebitando al giudice di primo grado un errore materiale o un fraintendimento degli atti di causa – pag.27 atto di appello – rispetto ad un credito che non era mai stato allegato); nella inconsistenza giuridica delle censure in appello (si pensi al sequestro penale e alla immotivata correlazione con il presunto debito dell in alcun modo contestualizzato né ovviamente Controparte_7 tempestivamente allegato).
Ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati di una somma che si determina in misura pari alla metà delle spese di lite, importo che si utilizza quale criterio di riferimento per la quantificazione secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 n. 26435 del 20/11/2020).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza nr.1934/2022 del
26.10.2022 del Tribunale di Verona;
2) condanna a rifondere a Parte_1
e le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_3 euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e
CPA come per legge con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi pag. 11/12 antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) condanna a rifondere a Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Controparte_4 euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e
CPA come per legge;
5) condanna a rifondere a Parte_1
e le spese del presente grado di giudizio che CP_5 Controparte_6 si liquidano in euro 10.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del
15% e IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
6) al pagamento in favore Parte_1 degli appellati della somma di euro 5.000,00 ciascuno ex art. 96 c.p.c.
7) l'appellante è obbligata Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN AR AT LI
pag. 12/12