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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9732 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(SU) il 20/05/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Laconi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villacidro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/04/1995 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Villacidro, anno 1995, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Villacidro in data 22 aprile 1995, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villacidro, Atto n. 9, Parte II, Serie A, anno 1995, ordinando
Pag. 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora
con possibilità per la predetta di continuare ad abitarci con Controparte_1
le figlie ancora per due anni, a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio.
3) Revocare l'obbligo del signor a corrispondere l'assegno di Pt_1
mantenimento, a suo tempo stabilito, in favore della signora con CP_1
rinuncia della predetta ad ogni pretesa per il pregresso e nessuna somma sarà dovuta a titolo di assegno divorzile.
4) Stabilire che il signor sarà tenuto al versamento diretto in favore delle Pt_1
figlie di un contributo per il mantenimento pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, come da protocollo CNF.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9732 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Zucca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(SU) il 20/05/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Laconi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 22/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villacidro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22/04/1995 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Villacidro, anno 1995, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Villacidro in data 22 aprile 1995, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Villacidro, Atto n. 9, Parte II, Serie A, anno 1995, ordinando
Pag. 2 di 3 all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora
con possibilità per la predetta di continuare ad abitarci con Controparte_1
le figlie ancora per due anni, a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio.
3) Revocare l'obbligo del signor a corrispondere l'assegno di Pt_1
mantenimento, a suo tempo stabilito, in favore della signora con CP_1
rinuncia della predetta ad ogni pretesa per il pregresso e nessuna somma sarà dovuta a titolo di assegno divorzile.
4) Stabilire che il signor sarà tenuto al versamento diretto in favore delle Pt_1
figlie di un contributo per il mantenimento pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, come da protocollo CNF.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3