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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Melisenda Giambertoni Giuseppe Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2934 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Raguccia Teres'Alba, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Lombardo Maria Tiziana, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 27 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 20 ottobre 2021, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 1 giugno 2016, contratto matrimonio con CP_2
dalla cui unione è nata una figlia, minorenne, ha chiesto che ve-
[...] Per_1
nisse pronunciata la separazione personale dal marito.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio maritalis a causa dell'atteggiamento prevaricatore e aggressivo del
CP_1
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia con collocazione stabile presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle a titolo di mante- CP_1
nimento della figlia un assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50 % delle spe- se straordinarie.
Con memoria, depositata il 25 marzo 2022, si è costituito il Controparte_1
quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha contestato quanto allega- to dalla circa le asserite condotte aggressive e violente che il mede- Pt_1
simo avrebbe posto in essere, chiedendo, in via riconvenzionale, che la sepa- razione venisse addebitata alla moglie, la quale nel corso del matrimonio avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Inoltre, il medesimo, premettendo di essere in grado di assicurare maggiore
- 2 - serenità e stabilità alla figlia, la quale manifesterebbe segni di insofferenza ri- spetto alla nuova relazione intrapresa dalla madre, potendo, peraltro, contare sull'aiuto della propria famiglia di origine, ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con collocazione stabile presso il proprio domicilio, Per_1
l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e, infine, la previsione dell'obbligo a carico della di contribuire al mantenimento della figlia, mediante il Pt_1
versamento di un assegno mensile di importo pari a € 200,00.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza dell'11 aprile 2022, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la tratta- zione del merito.
Con comparsa, depositata il 27 settembre 2022, ha insistito Controparte_1
nelle già articolate difese.
La causa, istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e incaricati i Servizi Sociali, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e il Consul- torio familiare territorialmente competenti, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del
17 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei ter- mini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Il resistente ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
- 3 - nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni del resistente sono rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio, stante l'inammissibilità sia dell'interrogatorio formale della ricorrente, i cui capitoli erano relativi a diritti indisponibili, sia della prova testimoniale, i cui capitoli di prova erano generici e privi di riferimenti spazio-temporali.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta da Parte_2
[...
Venendo, adesso, alle altre statuizioni, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l'affidamento della figlia va ricordato che la deroga Per_1
alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confron- ti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, dall'esito degli accertamenti compiuti dai Servizi Sociali territorialmente competenti non sono emersi attuali elementi pregiudizievoli dei genitori nei confronti della minore Per_1
Peraltro, va osservato come i rapporti tra i coniugi siano nettamente migliorati nel corso del giudizio e la medesima ha espressamente definito il Pt_1
“un padre presente, impeccabile e attento ai bisogni e interessi della figlia”, rite- CP_1
nendolo un valido sostegno nella gestione della bambina e considerato che
- 4 - quest'ultimo, nonostante sia stato condannato per il reato di maltrattamenti per fatti antecedenti alla separazione, abbia dimostrato di possedere adeguate capacità genitoriali.
Ancora, va osservato come dalla relazione del Servizio di Neuropsichiatria In- fantile incaricato è emerso che la attualmente vive da sola con le fi- Pt_1
glie in una abitazione concessa in comodato da un familiare e di aver interrot- to la relazione con il suo compagno, ponendo fine a quella situazione pregiu- dizievole anche per la minore, spettatrice di alcuni episodi di violenza dome- stica ai danni della madre.
Pertanto, va confermato l'affidamento congiunto di a entrambi i genito- Per_1
ri, con collocazione stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il geni- tore non collocatario di incontrare liberamente la figlia o, in caso di disaccor- do, secondo le modalità di cui all'ordinanza presidenziale.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, essendo pacifico che la si sia trasferita presso altra abitazione. Pt_1
In ordine alle statuizioni di carattere economico, va confermato l'obbligo po- sto in capo al di corrispondere alla , a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
della figlia minore entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensi- Per_1
le, di importo, pari ad euro 180,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub-
- 5 - blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_3
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]- Parte_1
lermo, il 13 marzo 1992, e nato a [...], il 27 marzo Controparte_1
1986, i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Lampedusa e Lino- sa, l'1 giugno 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e Linosa, n. 9, parte I, anno 2016; rigetta la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori con collo- Persona_2
camento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di in- contrarla liberamente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia corrispondendo a entro il giorno Persona_2 Parte_1
dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 180,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Melisenda Giambertoni Giuseppe Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2934 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domici- Parte_1
liata presso lo studio dell'avv. Raguccia Teres'Alba, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Lombardo Maria Tiziana, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 27 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 20 ottobre 2021, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 1 giugno 2016, contratto matrimonio con CP_2
dalla cui unione è nata una figlia, minorenne, ha chiesto che ve-
[...] Per_1
nisse pronunciata la separazione personale dal marito.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio maritalis a causa dell'atteggiamento prevaricatore e aggressivo del
CP_1
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo della figlia con collocazione stabile presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle a titolo di mante- CP_1
nimento della figlia un assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50 % delle spe- se straordinarie.
Con memoria, depositata il 25 marzo 2022, si è costituito il Controparte_1
quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha contestato quanto allega- to dalla circa le asserite condotte aggressive e violente che il mede- Pt_1
simo avrebbe posto in essere, chiedendo, in via riconvenzionale, che la sepa- razione venisse addebitata alla moglie, la quale nel corso del matrimonio avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo.
Inoltre, il medesimo, premettendo di essere in grado di assicurare maggiore
- 2 - serenità e stabilità alla figlia, la quale manifesterebbe segni di insofferenza ri- spetto alla nuova relazione intrapresa dalla madre, potendo, peraltro, contare sull'aiuto della propria famiglia di origine, ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con collocazione stabile presso il proprio domicilio, Per_1
l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e, infine, la previsione dell'obbligo a carico della di contribuire al mantenimento della figlia, mediante il Pt_1
versamento di un assegno mensile di importo pari a € 200,00.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza dell'11 aprile 2022, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la tratta- zione del merito.
Con comparsa, depositata il 27 settembre 2022, ha insistito Controparte_1
nelle già articolate difese.
La causa, istruita con produzione documentale ed escussione testimoniale e incaricati i Servizi Sociali, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e il Consul- torio familiare territorialmente competenti, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del
17 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei ter- mini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Il resistente ha formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
- 3 - nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni del resistente sono rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio, stante l'inammissibilità sia dell'interrogatorio formale della ricorrente, i cui capitoli erano relativi a diritti indisponibili, sia della prova testimoniale, i cui capitoli di prova erano generici e privi di riferimenti spazio-temporali.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta da Parte_2
[...
Venendo, adesso, alle altre statuizioni, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l'affidamento della figlia va ricordato che la deroga Per_1
alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confron- ti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, dall'esito degli accertamenti compiuti dai Servizi Sociali territorialmente competenti non sono emersi attuali elementi pregiudizievoli dei genitori nei confronti della minore Per_1
Peraltro, va osservato come i rapporti tra i coniugi siano nettamente migliorati nel corso del giudizio e la medesima ha espressamente definito il Pt_1
“un padre presente, impeccabile e attento ai bisogni e interessi della figlia”, rite- CP_1
nendolo un valido sostegno nella gestione della bambina e considerato che
- 4 - quest'ultimo, nonostante sia stato condannato per il reato di maltrattamenti per fatti antecedenti alla separazione, abbia dimostrato di possedere adeguate capacità genitoriali.
Ancora, va osservato come dalla relazione del Servizio di Neuropsichiatria In- fantile incaricato è emerso che la attualmente vive da sola con le fi- Pt_1
glie in una abitazione concessa in comodato da un familiare e di aver interrot- to la relazione con il suo compagno, ponendo fine a quella situazione pregiu- dizievole anche per la minore, spettatrice di alcuni episodi di violenza dome- stica ai danni della madre.
Pertanto, va confermato l'affidamento congiunto di a entrambi i genito- Per_1
ri, con collocazione stabile presso il domicilio materno, con facoltà per il geni- tore non collocatario di incontrare liberamente la figlia o, in caso di disaccor- do, secondo le modalità di cui all'ordinanza presidenziale.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, essendo pacifico che la si sia trasferita presso altra abitazione. Pt_1
In ordine alle statuizioni di carattere economico, va confermato l'obbligo po- sto in capo al di corrispondere alla , a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
della figlia minore entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensi- Per_1
le, di importo, pari ad euro 180,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub-
- 5 - blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_3
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]- Parte_1
lermo, il 13 marzo 1992, e nato a [...], il 27 marzo Controparte_1
1986, i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Lampedusa e Lino- sa, l'1 giugno 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e Linosa, n. 9, parte I, anno 2016; rigetta la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori con collo- Persona_2
camento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di in- contrarla liberamente e, in caso di contrasto, secondo quanto previsto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia corrispondendo a entro il giorno Persona_2 Parte_1
dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 180,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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