Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 160/2024 avverso la sentenza nr. 1617/2023 del 02.07.2023 pubblicata in data 03.07.2023 del Tribunale di Genova
tra e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Paolo Ghiara, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova Via XX
Settembre n. 2/43
-APPELLANTI
Contro
, sito in Genova (GE) in persona dell'amministratore Controparte_1 pro-tempore Rag. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Cassanello, Controparte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova (GE) Via XX settembre n. 32/2
-APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI:
“Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n.
1617/2023 del Tribunale di Genova: accertare e dichiarare che le infiltrazioni nell'appartamento sito in via Mogadiscio 103/10 provengono da parti comuni dell'edificio;
1
accertare e dichiarare che i detti danni sono imputabili a responsabilità del , ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.; condannare parte appellata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal Signor e dalla Signora nella Pt_1 Parte_2 misura di € 19.614,68 ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalla data della richiesta di risarcimento al momento dell'effettivo pagamento;
condannare parte appellata al risarcimento degli ulteriori danni che dovessero verificarsi nell'alloggio nel corso del giudizio, in conseguenza delle persistenti infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio; con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai
Sig.ri e in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i Parte_1 Parte_2
motivi esposti in parte narrativa, così confermando integralmente la sentenza n. 1617/2023 resa in primo grado dal Tribunale di Genova, anche per quanto concerne la statuizione in punto spese. Vinte le spese ed i compensi di difesa anche del presente grado di giudizio ed
D.M. 147/22”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.03.2021 e - premesso Pt_1 Parte_2
di essere conduttori di un alloggio sito in Via Mogadiscio n. 103 interno 10 facente parte del
“ ” – esponevano che nell'anno 2018 si erano formate CP_1 Controparte_1
macchie di umidità sulle pareti della camera in uso ai figli minori, ed avevano segnalato la situazione alla proprietaria dell'immobile sig.ra la quale si era rivolta Per_1 all'amministratore del Condominio chiedendo un intervento per risolvere le infiltrazioni.
Il Condominio a seguito delle segnalazioni aveva fatto eseguire un intervento nell'appartamento interno 10 per riparare alcune giunture, tra le tubazioni di pertinenza condominiale, da cui si riteneva provenissero le infiltrazioni. L'intervento si era protratto per alcuni mesi da gennaio a marzo 2019 nei quali i figli degli attori non avevano potuto usufruire della camera a causa del buco aperto nel muro esterno dalla ditta incaricata dei lavori;
- i lavori venivano conclusi nell'aprile 2019 con la chiusura del buco nel muro esterno, tinteggiatura delle pareti e del soffitto della camera. Nell'autunno 2019 gli attori si
2 accorgevano che nel soffitto della camera utilizzata dai figli e nel vano ingresso erano presenti macchie di umidità che poi avevano determinato la formazione di muffa. Seguiva un nuovo accesso nell'appartamento degli attori da parte del ma non seguì alcun CP_1
intervento, pertanto, nel mese di dicembre 2019 gli attori incaricavano la Controparte_3 per fare eseguire dei lavori per l'eliminazione della muffa e la tinteggiatura delle pareti della camera e del vano ingresso. Successivamente l'assemblea del Condominio in data
26.07.2020 aveva deliberato di affidare alla ditta l'esecuzione dei lavori per CP_4
l'eliminazione delle infiltrazioni presenti nell'appartamento interno 10 condotto dagli attori.
Infatti, nei mesi di novembre e dicembre 2020 erano stati eseguiti dei lavori nei terrazzini soprastanti l'appartamento degli attori, ma che non risultarono risolutivi in quanto nella camera dei figli era ancora presente un'infiltrazione d'acqua. Tutto ciò esposto, gli attori, invocando la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Genova, il rassegnando le seguenti Controparte_5 conclusioni: “Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni ulteriore e più opportuna declaratoria: a) accertare e dichiarare che le infiltrazioni nell'appartamento sito in via
Mogadiscio 103/10 provengono da parti comuni dell'edificio; b) accertare e dichiarare che le infiltrazioni hanno cagionato agli odierni attori i danni, patrimoniali e non patrimoniali, descritti in narrativa;
c) accertare e dichiarare che i detti danni sono imputabili a responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in Controparte_1 subordine, dell'art. 2043 c.c.; d) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal Signor e dalla Signora nella Pt_1 Parte_2 misura di € 19.614,68 ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalla data della richiesta di risarcimento al momento dell'effettivo pagamento;
e) condannare parte convenuta al risarcimento degli ulteriori danni che dovessero verificarsi nell'alloggio nel corso del giudizio, in conseguenza delle persistenti infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio; f) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva in giudizio il , in persona dell'amm.re Controparte_6
pro-tempore, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto conduttori dell'appartamento e contestando, nel merito, la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, il CP_1
convenuto escludeva la sua responsabilità e comunque che fosse provata la provenienza da
3 parti comuni del delle infiltrazioni e contestava comunque la quantificazione CP_1
dei danni.
Il Tribunale acquisiti i documenti ed espletata la prova per testi, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc e con sentenza nr. 1617 del 03.07.2023 respingeva la domanda e condannava gli attori alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, Sig.ri Pt_1
e proponevano appello per i motivi di seguito esposti,
[...] Parte_2
concludendo come in epigrafe.
Si costituiva nel giudizio di appello il deducendo l'infondatezza dei motivi CP_1
d'appello e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Il Consigliere istruttore con ordinanza del 30.05.2024 proponeva una definizione conciliativa della controversia, ma non essendo stato raggiunto l'accordo con successiva ordinanza del 11.07.2024 disponeva CTU ponendo al consulente il seguente quesito:
“Indichi il CTU, descritti lo stato dei luoghi, e la natura delle macchie di umidità e di muffe presenti nella camera dei ragazzi e nel vano di ingresso derivanti da fenomeni infiltrativi provenienti dai terrazzini soprastanti l'abitazione degli appellanti, i lavori di ripristino occorrenti per eliminare i fenomeni di cui sopra nell'ingresso e nella camera, ed i costi occorrenti, anche valutando la congruità dei preventivi in atti”.
La causa all'esito della CTU era rinviata per la decisione all'udienza del 18.02.2025, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
Con ordinanza del 19.02.2025 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante impugna la sentenza del Tribunale di Genova nella parte in cui ha ritenuto che non sarebbe stato assolto l'onere probatorio a carico degli attori, in quanto non sarebbe stata provata l'origine condominiale delle infiltrazioni. Il Tribunale avrebbe errato anche nel considerare i terrazzi dai quali provenivano le infiltrazioni alla stregua di balconi,
e quindi non condominiali.
Gli appellanti nel proprio atto di appello sostenevano, invece, che nel caso di specie si trattava di terrazze a livello e conseguentemente la sussistenza della responsabilità
CP_7
4 Il costituendosi ribadisce quanto già esposto nella comparsa di costituzione CP_1 depositata nel giudizio di primo grado ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte esaminati i documenti prodotti e quanto dedotto dalle parti nonché le conclusioni rese dal CTU, osserva quanto segue.
In primo luogo, deve essere confermata la legittimazione degli odierni appellanti conduttori dell'appartamento che ha subito le infiltrazioni, a proporre domanda di risarcimento. Infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Corte di cassazione, è riconosciuta al conduttore la tutela risarcitoria contro il terzo che con il proprio comportamento illecito gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della cosa. Sul punto è opportuno far riferimento a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1585 c.c., che individua nel custode la persona contro cui agire. Ed attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile, tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso, e quindi anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo. Si veda al riguardo l'Ordinanza n. 8466 del 5.5.2020 Cassazione civile SEZ. III “Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.”.
Premesso quanto sopra la Corte deve esaminare la natura condominiale o meno delle terrazze da cui provenivano le infiltrazioni.
Le cause condominiali delle infiltrazioni erano già emerse dalle relazioni redatte dai tecnici di parte, Ing. per il condominio ed il Geom. , circostanza confermata dallo Per_2 Pt_3
stesso consulente nominato dalla Corte , Geom. che dopo avere constatato che i Per_3
lavori di rifacimento del terrazzo, da cui provenivano le infiltrazioni, erano stati già eseguiti, così come le opere di ripristino dei vani danneggiati dell'appartamento interno 10, ha così descritto l'immobile: “L'edificio, ha struttura in cemento armato su travi, pilastri e solai in laterocemento, con tamponamenti in doppio corso di mattoni e camera d'aria, tetto a falde inclinate con terrazzi a pozzetto, ed è costituito da tre piani fuori terra ed un piano sottotetto, tutti adibiti ad abitazioni . L'appartamento, distinto dall'interno 10, è posto al secondo piano
5 (terzo fuori terra), sopra l'appartamento, nel sottotetto, sono posti gli appartamenti interni
11 e 13, i cui terrazzi sono soprastanti i vani ingresso e cameretta, oggetto di CTU”.
Quindi, nel caso di specie le terrazze dalle quali provenivano le infiltrazioni hanno funzione di copertura dei vani sottostanti;
ed in base all'art. 1117 c.c. devono ritenersi bene di proprietà in quanto svolgono la medesima funzione del lastrico solare, e come CP_7 tali sono necessari all'esistenza stessa del fabbricato;
non osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo, al cui servizio pertinenziale la terrazza sia destinata, perché occorre che la deroga all'attribuzione legale al , CP_1
con assegnazione della terrazza a livello in proprietà risulti da uno specifico titolo, fermo restando in ogni caso al la responsabilità dell'esecuzione delle opere riparative. CP_1
Si vedano al riguardo le fotografie fatte dai CCTTPP, in atti, dalle quali emerge la facciata dell'edificio con il tipo di terrazzo ed il pluviale ad uso condominiale.
Quindi il Tribunale ha errato nel considerare il balcone come aggettante e quindi di proprietà del condomino proprietario dell'appartamento da cui si accede al balcone stesso.
Va altresì considerata la circostanza che il ha provveduto spontaneamente ad CP_1
effettuare i lavori di ripristino con le opere di impermeabilizzazione della terrazza e del muretto che divide i due terrazzi di copertura ed anche al pagamento dei lavori eseguiti.
La Corte con riferimento alla quantificazione dei danni subiti osserva quanto segue.
Parte appellante nell'atto introduttivo chiede il risarcimento dei seguenti danni:
6 La Corte osserva che in origine, per quanto innanzi detto sulla legittimazione del conduttore al risarcimento del danno, e sulla base delle allegazioni dell'originaria parte attrice poteva riconoscersi, ove provato, il danno rappresentato dai costi del ripristino dell'appartamento condotto in locazione;
Per tale motivo nella presente sede di gravame è stata licenziata CTU al fine della quantificazione dei lavori di ripristino. Tuttavia, proprio e solo durante l'espletamento della CTU è emerso che i conduttori avevano ormai lasciato l'appartamento, di tal chè, in assenza di prova non fornita dell'esecuzione dei lavori di ripristino, non può riconoscersi il danno corrispondente ai costi di ripristino, proprio per mancanza di prova di aver sostenuto il costo. Anzi, esaminando la documentazione prodotta dal ctp nel corso della consulenza emerge che il ha provveduto ad eseguire i lavori di ripristino sia CP_1 della cameretta che dell'ingresso, come da preventivo della e che questi lavori Parte_4
sono stati interamente pagati dal (si veda la fattura del intestata al CP_1 CP_4
ed allegata alla CTU del Geom. . CP_1 Per_3
Pertanto, tale voce risarcitoria non può essere riconosciuta.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni subiti all'abbigliamento ed alle scarpe parte appellante ha prodotto vari scontrini e delle fotografie. La Corte ritiene, però, che non sia possibile risalire dagli scontrini, privi di qualsiasi riferimento al modello od al tipo di scarpa o di abbigliamento, agli oggetti che si lamentano danneggiati in assenza di specifica prova sul punto, altrimenti non fornita. Al riguardo si osserva che ognuno degli scontrini riporta date differenti e non è possibile dal loro esame identificare l'oggetto danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo, ad esempio il doc. 24 inerisce a scontrino di acquisto a settembre del 2018 di una camicia, un pantalone ed una felpa, ma di contro non vi è alcuna fotografia che rappresenta questi oggetti tra quelli danneggiati. In altri casi sono state prodotte le ricevute di acquisti fatti a mezzo carta di credito, ma manca totalmente la prova del tipo di oggetto acquistato. Né il teste escusso ha fornito idonea prova sugli oggetti danneggiati.
Pertanto, non può essere risarcito il danno che si lamenta subito all'abbigliamento ed alle scarpe.
Per la medesima ragione non risulta provata la lamentata sostituzione dei mobili della cameretta, in quanto la fattura prodotta è riferita al valore del mobilio pari ad euro 2.870,00 al momento dell'acquisto (doc. 13) l'1.11.2014, ma non dimostra la necessità della loro sostituzione, come invece richiesta.
7 In merito al richiesto danno morale, quantificato dagli appellanti in euro 5.000,00, la Corte osserva che le infiltrazioni hanno interessato la camera dei figli minori, infatti è emerso dall'istruttoria che per qualche mese (gennaio – marzo 2019) la camera dei ragazzi è risultata inagibile. Pertanto, il disagio è stato subito dai figli minori ed a loro spetterebbe il risarcimento del danno, ma nel caso di specie gli appellanti non hanno promosso il giudizio anche in nome dei figli, quali loro rappresentanti, ma unicamente a loro nome.
Quindi, i genitori non hanno la legittimazione attiva a richiedere il danno subito dai figli a causa del mancato uso della loro camera.
Invece, deve essere riconosciuto il diritto degli appellanti a vedersi rimborsate le spese sostenute per i lavori di ripristino eseguiti dalla pari all'importo di euro Controparte_3
1.980,00 come da fattura del dicembre 2019 (doc. 6) per l'eliminazione della muffa e la tinteggiatura delle pareti della camera e del vano ingresso e le spese per la relazione redatta dal consulente di parte Geom. pari ad euro 512,40 (doc. 60), per complessivi euro Pt_3
2.492,00 oltre interessi dal pagamento all'effettivo saldo.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto nei limiti sopra rappresentanti e per l'effetto la sentenza deve essere riformata.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del fatto che al momento della richiesta di espletamento della consulenza gli appellanti non erano più all'interno dell'appartamento condotto in locazione, che hanno lasciato senza dare prova del ripristino, le spese di CTU devono essere poste a carico della parte appellante nella misura già liquidata con separato decreto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, considerato il valore della causa, il rigetto delle più consistenti voci risarcitorie, seguono la soccombenza ed in considerazione dell'esito della causa sono compensate nella misura di
2/3 e la parte residua è posta a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello RG 160/2024, avverso la sentenza n.
1617 pubblicata il 03.07.2023 RG 2668/2021, emessa dal Tribunale di Genova, così decide:
In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
- Accerta e dichiara che le infiltrazioni che hanno interessato l'appartamento interno
10 del sito in Genova provengono da parti Controparte_1
8 comuni del CP_1
- Accerta e dichiara che i danni subiti dall'appartamento int. 10 del Controparte_8
sono imputabili a responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c.;
[...]
- Condanna l'appellato , in persona del suo Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in motivazione al pagamento a favore dei sig.ri e al pagamento della Parte_1 Parte_2
somma di euro 2.492,00 oltre interessi, di cui euro 1.980,00 come da fattura (doc. 6) ed euro 512,40 per la relazione redatta dal consulente di parte Geom. (doc. Pt_3
60);
- Respinge ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite fra le parti fino alla misura di 2/3 e condanna l'appellato in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_6
tempore, al pagamento a favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella misura complessiva, già nella ridotta frazione, di euro 850,00 per compensi, oltre Iva (se dovuta), Cpa e spese forfettarie al 15%;
- Compensa le spese di lite fra le parti fino alla misura di 2/3 e condanna l'appellato in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_6
tempore, al pagamento a favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva già nella ridotta frazione, di euro 971,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, Iva
(se dovuta) e Cpa;
- Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di CTU nella misura già liquidata con separato decreto;
Genova, 24 aprile 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dr. Alessandro Ferrini Dr.ssa Valeria Albino
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