Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 16817/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 16817/2020 RG avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA
(C.F. ), e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Simone, ed elettivamente domiciliata in
Napoli al corso Umberto I n. 22; pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. ONroparte_1 C.F._1 ONroparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Luca J. Asproso, ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale Isola E/3; pec:
Email_2
- Opposti -
pagina 1 di 15
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., ONroparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manna, ed elettivamente domiciliata in Napoli al viale Villa Santa Maria 14
- Opposto-
Avv. (C.F. ), procuratore di se stesso, CP_4 C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vannella Gaetani n.27; pec:
Email_3
- Opposto-
(C.F. ONroparte_5 C.F._4
- Opposto contumace-
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro ONroparte_6 P.IVA_3
tempore
- Opposta contumace –
C.F. ) ONroparte_7 C.F._5
- Opposto contumace -
(C.F. ) ONroparte_8 C.F._6
- Opposto contumace -
(C. F. , ONroparte_9 C.F._7
- Opposto contumace-
(C.F. ) CP_10 C.F._8
- Opposto contumace -
pagina 2 di 15 (C.F. ), ONroparte_11 C.F._9
- Opposto contumace-
(C.F. ), in ONroparte_12 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore
- Opposto contumace -
(C.F. ONroparte_13
), in persona del liquidatore pro tempore P.IVA_5
- Opposta contumace-
(C.F. ONroparte_14
), in persona del curatore pro tempore P.IVA_6
- Opposto contumace-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 14.11.2024, le parti concludevano come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato per la notifica il 27.7.2020, la società Parte_1
ha inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 comma 2 cpc in relazione all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc dalla medesima proposta in seno alla procedura esecutiva n. 15/2014 RGE, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione reso in data 14.10.2019 con il quale veniva dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva ai sensi dell'art.107 R.D. 267/1942, per essere sopravvenuto il fallimento della debitrice esecutata, ed avverso i decreti di liquidazione emessi in pari data per i compensi degli ausiliari del giudice, quali l'esperto stimatore ed il custode e delegato alla vendita, e della società che aveva svolto il servizio di guardiania CP_3
pagina 3 di 15 h24 della motonave pignorata “ nell'interesse della procedura esecutiva Parte_3
dall'11 Aprile 2016 al 30 settembre 2019.
Con ordinanza del 10.4.2020, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione esecutiva, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione o per l'adozione di altri provvedimenti urgenti, ed assegnava i termini per l'introduzione del presente giudizio di merito.
L'opponente vi provvedeva tempestivamente (considerata la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza COVID) reiterando i seguenti motivi di censura fatti valere nella fase cautelare:
1) Errore del giudice dell'esecuzione nel ritenere l'opponente essersi validamente surrogata al creditore procedente e dunque nell'aver posto a suo carico le spese di procedura;
2) Errore del giudice dell'esecuzione nell'emissione del provvedimento di liquidazione di compensi in favore di , soggetto tecnicamente non CP_3
annoverabile tra gli ausiliari del giudice, sicchè i compensi non andavano liquidati dal giudice dell'esecuzione;
3) Errore del giudice dell'esecuzione nel criterio di liquidazione adottato nei tre decreti di liquidazione (esperto stimatore, custode-delegato e soggetto deputato alla guardiania), che non ha diviso il carico delle spese secondo una ripartizione temporale, considerata la sopravvenienza della “surroga” di Pt_1
Si è costituito il custode/delegato avv. deducendo l'infondatezza e CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso in favore degli ausiliari del magistrato, evidenziando peraltro che era stato già esperito l'apposito rimedio dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che si era concluso con l'emissione dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc da parte del tribunale di Napoli, VI
pagina 4 di 15 sezione civile, dott. Cislaghi, con la quale era stata rigettata l'opposizione con condanna alle spese dell'opponente.
Si è costituita altresì chiedendo anch'essa il rigetto dell'opposizione, CP_3
evidenziando che il servizio di guardiania svolto dalla sulla nave Rossyone era CP_3
stato richiesto ed autorizzato dal Giudice dell'esecuzione e pertanto correttamente l'anticipazione dei costi era stata posta a carico del creditore procedente o che vi si era surrogato.
Si sono costituiti infine e quali soci superstiti della ONroparte_1 ONroparte_2
cessata D.M.G. S.R.L. in liquidazione ed hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità
o comunque il rigetto dell'opposizione.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_6 ONroparte_14
, , ,
[...] ONroparte_9 ONroparte_11 CP_10 [...]
, ONroparte_12 ONroparte_7 ONroparte_8
. ONroparte_15
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di opposizione formulato da l'opponente si duole Parte_1
della circostanza di essere stata considerata quale creditore in surroga del creditore procedente, e ciò in maniera erronea, in quanto “la surroga dell'odierna reclamante mai avrebbe potuto “concretizzarsi”, alla stregua del generale divieto di prosecuzione delle azioni individuali ex art. 51 L.Fall., sicché la procedura sarebbe stata destinata all'improcedibilità d'ufficio, stante il fallimento della debitrice, sin dalla data della declaratoria di insolvenza.” Con la conseguenza che “Il provvedimento di chiusura
pagina 5 di 15 anticipata del processo esecutivo del 14.10.2019 ed i conseguenti ed accessori provvedimenti di liquidazione sono pertanto erronei nella parte in cui il G.E. ha posto le spese a carico dell'esponente, nonostante non si sia mai “concretizzata” alcuna surroga nelle facoltà del creditore procedente.”
La ricostruzione offerta dall'opponente non è tuttavia condivisibile in quanto con istanza depositata il 19.06.2019 la proprio premettendo “che il creditore Parte_1
procedente ha evidenziato di non avere più interesse a dare autonomo impulso alla procedura;
che è interesse dell'esponente dare impulso alla procedura in virtù dei seguenti titoli già agli atti della procedura e precisamente:
1.contratto di finanziamento ipotecario del 07/02/2007 per TA , rep. Persona_1
60958 e rac.22943;
2.atto finale di erogazione e quietanza del 02/07/2008 per TA rep.64088 Persona_1
rac. 24260;
3.contratto di finanziamento a SAL del 05/10/2011 per notar rep. 22543 Persona_2
rac. 10495;
4.contratto di finanziamento ipotecario integrativo del 07/02/2012 per TA Per_2
rep. 24426 e rac.11437;”
[...]
manifestava espressamente la propria volontà con la seguente formulazione:
“DICHIARA di volersi surrogare al creditore procedente per gli incombenti relativi alle operazioni di vendita”.
La circostanza secondo cui all'epoca di tale dichiarazione la procedura esecutiva individuale proseguiva non già per impulso del creditore individuale ma per effetto dell'intervento e del subentro in tal senso del fallimento ai sensi dell'art. 107 comma 6
L. Fall. è priva di rilievo, poiché confonde il piano della legittima perseguibilità della procedura esecutiva in pendenza di fallimento, con quello meramente operativo e gestorio relativo all'anticipazione dei costi necessari ad addivenirsi alla vendita.
pagina 6 di 15 Sotto il primo profilo, non vi è dubbio alcuno che sul piano processuale il proseguimento della procedura individuale (in deroga al divieto di cui all'art. 51 L.Fall.) era legittimato solo in virtù della presenza della curatela fallimentare che instava in tal senso ex art. 107 comma 6 L.Fall.; ciò non di meno la volontà del creditore individuale così espressamente ed inequivocabilmente manifestata “di volersi surrogare al creditore procedente per gli incombenti relativi alle operazioni di vendita”, non poteva avere altro significato che quello di rendersi disponibile ad anticipare i costi ad essa correlati.
Del resto allorquando detta dichiarazione fu depositata nel fascicolo dell'esecuzione il
19.06.2019, il fallimento vi era già intervenuto il 27.2.2019: sicchè, fermo ed impregiudicato che atti di impulso formale potessero essere dati solo ed esclusivamente dalla curatela fallimentare all'uopo subentrata, se ne deduce che la dichiarazione del creditore individuale non poteva che essere intesa quale generica disponibilità a Pt_1
farsi carico delle anticipazione dei costi di tale procedura;
evenienza questa che poteva apparire opportuna e/o conveniente agli occhi della creditrice, considerato che il fallimento era ammesso al patrocinio a spese dell'erario e dunque avrebbe dovuto operare con procedura farraginosa e dai tempi certamente più dilatati per la prenotazione a debito e/o l'anticipazione a carico dell'erario delle spese correlate alla vendita.
E' dunque legittima e condivisibile la considerazione del giudice dell'esecuzione in ordine a tale “surroga”, nell'accezione appena enunciata, con la conseguenza che è legittima e condivisibile la collocazione di siffatte spese a carico del creditore che tale disponibilità aveva così inequivocabilmente manifestato.
Soprattutto se si considera che si trattava di un onere di mera anticipazione, poiché dette spese erano senz'altro ripetibili in sede di vendita ai sensi dell'art. 95 cpc, trattandosi di spese strettamente inerenti alla conservazione ed espropriazione del bene, da porsi in privilegio ex art. 2770 c.c.
Pertanto il motivo di opposizione inerente la validità e l'ambito di operatività della
“surroga” deve essere rigettato.
pagina 7 di 15 Con il secondo motivo di opposizione il creditore si duole della Pt_1 Parte_1
erroneità del provvedimento di liquidazione emesso in favore di , CP_3
lamentando che il servizio di guardiania della nave in disarmo era stato affidato alla società con provvedimento della Capitaneria di Porto dell'11.04.2016, ONroparte_3
senza un reale provvedimento in tal senso da parte del giudice dell'esecuzione; di conseguenza la società non poteva tecnicamente essere ascritta tra gli ausiliari del giudice, ed i compensi maturati per tale servizio non dovevano essere liquidati dal giudice dell'esecuzione e posti a carico del creditore procedente, ma al più consentire alla società di conseguire un titolo di pagamento per l'attività espletata e/o proporre
R ONroparte_14 ONroparte_14
nell'interesse della quale il servizio di guardiania era stato svolto.
Anche tale doglianza risulta infondata.
Il giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 10.04.2020 ha correttamente evidenziato che l'incarico di guardiania era stato pacificamente ed inequivocabilmente autorizzato dal giudice dell'esecuzione, ed utilmente svolto nell'interesse della procedura;
si ricordi infatti che la procedura aveva assunto l'obbligo di custodia della nave sin dal 15.10.2015, data dell'ordinanza di vendita e contestuale nomina del custode nella persona dell'avv. sicché era suo onere/obbligo assumere CP_4
provvedimenti per scongiurare le sottrazioni ed i danneggiamenti che iniziarono a riscontrarsi a ridosso del febbraio 2016.
Il provvedimento richiamato contiene, del resto, una puntuale ricostruzione dei passaggi che hanno caratterizzato l'insorgere della guardiania, rispetto ai quali l'opponente non ha formulato nella presente sede contenziosa di merito deduzioni e doglianze pertinenti e specifiche, limitandosi a reiterare la generica doglianza della mancanza di autorizzazione/ratifica, che è tuttavia totalmente smentita dalle plurime istanze del custode e correlativi provvedimenti del G.E.
pagina 8 di 15 Si riportano, per comodità di lettura, i passaggi della menzionata ordinanza dai quali si evince la totale legittimità del servizio di guardiania, autorizzato ed avallato dal giudice dell'esecuzione sin dal suo insorgere:
“-con nota del 29/02/2016, il Capitano di Sergio Castellano comunicava al Pt_4
custode giudiziario avv. che, in data 26.02 u.s. personale dipendente CP_4
della aveva constatato l'avvenuta rottura degli ormeggi della imbarcazione Pt_5
pignorata e la mancanza, a bordo della stessa, del personale marittimo incaricato di espletare il servizio di guardiania;
- in considerazione del “pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, per
l'ambiente marino e per la salvaguardia del bene stesso, per effetto delle precarie condizioni e dello stato di abbandono in cui versava la M/n Rossy One”, l'Autorità
Marittima sollecitava la proprietà alla nomina di un guardiano, con l'avviso che, decorsi inutilmente una decina di giorni, avrebbe provveduto ad affidare, con addebito delle spese, il servizio di guardiania ad apposito soggetto regolarmente autorizzato;
- la Capitaneria rappresentava l'eventuale esecuzione di movimenti d'ufficio al fine di spostare l'unità in questione presso altra banchina;
-con successiva nota del 30 Marzo 2016, il Comandante Castellano n.q., comunicava, a mezzo email, al custode avv. quanto segue: “Egregio Avvocato, faccio seguito ai CP_4
contatti vie brevi, nonché a quanto comunicato con la nota n°11271 del 29.02.2016. Al riguardo, La informo che, ad oggi, alcuna attività è stata posta in essere dai rappresentanti della Soc. per attenuare lo stato di abbandono ONroparte_14
in cui versa la M/n “ e scongiurare ogni pericolo per la sicurezza della Parte_3
navigazione e portuale, per l'ambiente marino, nonché per la sicurezza del bene stesso.
Ciò premesso, la Capitaneria di Porto è intenzionata, per le ragioni precedentemente esposte, ad affidare il servizio di guardiania della M/n in questione a l'unica Società autorizzata ad espletare tale attività nel porto di Napoli. (all.1)”;
-conseguentemente, con istanza depositata in data 31.03.2016, il custode avv. CP_4
stante la situazione di grave emergenza, evidenziata dall'Autorità Portuale ed espresso
pagina 9 di 15 il proprio parere favorevole, chiedeva al G.E, di essere autorizzato a compiere quanto richiesto nelle note, nonché, all'eventuale spostamento della M/N oggetto di procedura, ad altro Molo e/o ormeggio all'interno del Porto di Napoli;
-in data 4.04.2016 il G.E. autorizzava quanto richiesto dal custode;
-con provvedimento dell'11.04.2016 la Capitaneria di Porto di Napoli affidava il servizio di guardiania h 24 della motonave “Rossy One” alla unica CP_3
Società autorizzata ad espletare tale attività nel porto di Napoli, ponendo la relativa spesa a carico della debitrice esecutata;
-con successiva relazione del 16 maggio 2016, il Custode informava il G.E. della nomina della quale società incaricata del servizio di guardiania all'interno del CP_3
porto di Napoli e dell'avvenuto spostamento dell'imbarcazione presso altro molo a cura della stessa società;
-con provvedimento del 18 maggio 2016, il G.E. ratificava l'operato del custode/delegato.”
E' dunque indubitabile che il servizio di guardiania svolto da fu regolarmente CP_3
autorizzato ed avallato sin dalla fase iniziale dal giudice dell'esecuzione, per assicurare la conservazione del bene pignorato, in piena sicurezza delle persone e del bene stesso, ed a tutela dell'integrità del valore economico del bene stesso in sede di futura vendita.
Trattandosi di spesa strettamente funzionale e necessaria alla conservazione del bene pignorato, essa non può che fare carico alla procedura esecutiva e, di conseguenza, alle parti che ne anticipavano i costi, da identificarsi nei creditori procedente ed intervenuto,
e dunque anche l'odierna opponente, sulla base delle considerazioni sopra svolte in ordine alla interpretazione dell'istanza depositata da il 19.06.2019. Parte_1
Peraltro va osservato che, a fronte degli originari provvedimenti di ratifica ed autorizzazione all'affidamento del servizio di guardiania secondo le modalità prospettate dal custode giudiziario, datati 3.4.2016 e 17.5.2016, nessuno dei creditori all'epoca procedente e/o intervenuti (ivi inclusa cedente dell'odierna opponente) ha CP_16
proposto opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la determinazione pagina 10 di 15 assunta dal giudice è divenuta stabile, ed è precluso nella presente sede il sindacato in ordine alle modalità in concreto con cui essa fu deliberata, avendovi tutte le parti prestato acquiescenza, evidentemente condividendone l'opportunità e/o la convenienza.
Non è pertinente, infine, quanto assume in ordine alla necessità che la Parte_1
società si procurasse un autonomo titolo nei confronti del debitore esecutato CP_3
poi fallito, in quanto la guardiania svolta a partire ONroparte_14
dall'aprile 2016 non trovava fonte in un contratto stipulato in sede di autonomia privata tra la società proprietaria della nave e quella che forniva il servizio (come era accaduto per il decreto ingiuntivo menzionato dalla opponente e riferito alla guardiania svolta nell'anno 2014, anteriormente all'assunzione della custodia da arte della procedura esecutiva – cfr. ricorso monitorio in atti), ma costituiva un addentellato della custodia giudiziale, con conseguente natura pubblica della funzione svolta, in quanto fondata sulla base di una nomina/autorizzazione data da un organo giurisdizionale, ed era pertanto necessario che le relative spese fossero liquidate in seno alla procedura esecutiva nel cui interesse il servizio era stato utilmente svolto.
Ebbene, alla luce di quanto evidenziato anche il secondo motivo di doglianza risulta infondato.
Venendo al terzo ed ultimo motivo di doglianza, anch'esso si rivela infondato.
L'opponente si duole della circostanza che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adottato un criterio di ripartizione temporale nella liquidazione delle spese degli ausiliari e del servizio di guardiania.
In particolare afferma che “il G.E. avrebbe, tuttalpiù dovuto quantificare i compensi separatamente per il periodo sino al 19.06.2019 e per quello dal 19.06.2019 al
14.10.2019, individuando quale “spartiacque” il momento in cui la Parte_1
ha manifestato la disponibilità a sostenere le spese per i futuri atti di impulso alla
[...]
procedura esecutiva, onde supplire all'inerzia del creditore procedente”.
pagina 11 di 15 Al riguardo, nuovamente si condividono e fanno proprie le considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione nella fase cautelare dell'opposizione:
“Ritiene questo giudicante che correttamente la spesa in questione sia stata posta a carico di entrambi i creditori ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 115/2002.
E invero, va considerato:
*che la D.M.G. ha promosso la procedura esecutiva e vi ha dato impulso;
*che la “ e per essa, quale mandataria, la Parte_1 [...]
quale cessionaria del credito, garantito da ipoteca navale, di Parte_2
con atto depositato il 19.06.2019, ha espressamente dichiarato di voler ONroparte_17
dare impulso alla procedura, atteso che il creditore procedente aveva evidenziato di non avere più interesse a darvi autonomo impulso.
La previsione della solidarietà si impone a favore del creditore, salva l'azione di regresso in favore del debitore che ha pagato nei confronti dell'altro, secondo la disciplina codicistica”.
Del resto costituisce ormai un principio consolidato in argomento quello secondo cui “il decreto di pagamento di cui all'art. 168 Testo Unico sulle spese di giustizia di cui al
D.Lgs. n. 115 del 2012 assolve alla funzione di quantificare il credito dell'ausiliario di giustizia, il quale per tale via viene dotato di un titolo esecutivo di valore giudiziale
(Cassazione, sezione 2, 20.971-2017; Cass. n. 6766-2012; Sez. 2, Sentenza n. 23586 del
15/09/2008). L'individuazione dell'obbligato al pagamento non viene prevista dalla menzionata norma -- , a differenza del previgente L. n. 319 del 1980, art. 11, comma 4,
(ove era espressamente menzionata l'esecutività provvisoria del titolo nei confronti della parte a carico della quale era posto il pagamento), ma dall'art. 53 disp. att. c.p.c., che attribuisce al decreto di pagamento natura di titolo esecutivo nei confronti del soggetto individuato come parte tenuta ad anticiparne la corresponsione. Pertanto la definitività del decreto di pagamento, per mancata proposizione dell'opposizione al decreto o per il rigetto di questa, opera con riferimento al quantum dovuto all'ausiliario che ne beneficia, mentre l'individuazione definitiva dell'obbligato al pagamento delle spettanze
pagina 12 di 15 dell'ausiliario (da considerarsi come parte delle spese giudiziali da ripartire in base al principio della soccombenza) opera solo nei rapporti interni tra le parti, e non è opponibile all'ausiliario, il quale rimane estraneo alla controversia, e verso il quale le parti, sia quella gravata dalla definitiva imputazione dell'obbligo, sia quella esclusa da tale finale imputazione - in quanto totalmente vittoriosa - sono solidalmente obbligate
(v. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25179 del 08/11/2013, che ha affermato che " in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente") (così Cassazione civile sez. III, 28/06/2018 ,
n.17026).
Corollario del menzionato principio, letto in combinato disposto con la disposizione dell'art. 95 cpc, è che il criterio della solidarietà è meramente temporaneo e strumentale alla celere riscossione dei compensi degli ausiliari, mentre la ripartizione interna tra i soggetti dichiarati obbligati in solido è questione che andrà risolta solo all'esito dell'avvenuta anticipazione effettiva dell'intero e del recupero o mancato recupero delle suddette somme in sede di prededuzione ex art.
2.770 c.c.
Il giudice dell'esecuzione non avrebbe pertanto potuto né dovuto applicare un criterio diverso da quello della solidarietà, giacchè il criterio di riparto effettivo interno tra i condebitori solidali si sarebbe determinato solo per effetto di vicende successive, all'epoca non preventivabili, vale a dire l'effettiva sopportazione dei costi in via anticipata ed il recupero o mancato o parziale recupero in sede di distribuzione.
L'opposizione agli atti esecutivi va pertanto integralmente rigettata.
pagina 13 di 15 Quanto infine alla richiesta sollecitata dall'opposto e da di revocare il CP_4 CP_3
provvedimento di sospensione parziale reso nel giudizio di reclamo recante n. di R.G.
7943/2020 dal Giudice Monica Cacace, si osserva che il provvedimento menzionato non
è stato allegato da nessuna delle parti costituite, onde non è chiaro per chi scrive l'ambito di operatività di tale provvedimento ed il suo integrale contenuto.
Ciò nondimeno, se si tratta dei provvedimenti adottati nella fase cautelare di reclamo ex art. 624 cpc – come sembrerebbe intuirsi, avendo dichiarato in Parte_1
citazione di aver promosso reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al Collegio avverso l'ordinanza del G.E. del 20.04.2020, nella parte in cui ha rigettato l'istanza cautelare, rubricato al n.r.g. R.G. 7943/2020 – ebbene questi sono fisiologicamente destinati ad essere assorbiti o caducati (se incompatibili) dal presente giudizio di merito a cognizione piena.
Le spese di lite tra l'opponente e gli opposti costituiti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_6 ONroparte_14
, , ,
[...] ONroparte_9 ONroparte_11 CP_10 [...]
, ONroparte_12 ONroparte_7 ONroparte_8 [...]
e ; ONroparte_13 ONroparte_5
2) rigetta l'opposizione presentata da Parte_1
3) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1
degli opposti costituiti e e CP_3 ONroparte_1 ONroparte_2 [...]
ON
, che si liquidano in € 3.400,00 in favore di ciascuna di dette parti (per CP_4
e congiuntamente stante la perfetta identità delle posizioni
[...] CP_2
pagina 14 di 15 processuali), a titolo di compensi professionali dei rispettivi procuratori, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori di e di e dichiaratisi antistatari. CP_3 CP_1 CP_2
Napoli, 29.03.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 15 di 15