CA
Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/351-1
CORTE di APPELLO di BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere rel.
nel procedimento N. 351-1/2025 R.G., promosso da Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti di
[...] Parte_5 Controparte_1 [...]
(rappresentata dalla mandataria;
CP_2 Controparte_3
letti gli atti, sentito il consigliere istruttore e sciolta la riserva formulata all'udienza cartolare del 21/03/2025; ritenuto, in rito, che l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata da non appaia suscettibile di definire immediatamente il giudizio;
CP_2
rilevato che gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 62/2025 resa l'11/01/2025, con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione da essi proposta avverso il d.i. n. 2584/2018, ha revocato il predetto decreto e condannato gli opponenti in solido al pagamento della complessiva somma di € 1.765.243,40, oltre che alla rifusione, in favore della cessionaria del credito, della metà delle spese di lite liquidate in € 18.000 (oltre accessori di legge), compensando la restante metà; rammentato che, alla luce delle attuali coordinate dettate dall'art. 283 c.p.c., come novellato dall'art. 3, comma 22, lettera a) dlg.vo n. 149/2022, la sospensione, in tutto o in parte, della sentenza impugnata è accordata se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
ritenuto che
, anche alla luce del confronto con la previgente disciplina, la novella, alla quale la controversia è assoggettata, ha reso alternativi i due presupposti in presenza dei quali può essere disposta la sospensione, nel senso che all'attualità anche uno solo di essi
Pagina 1 consente il vittorioso ricorso al rimedio conservativo, in attesa della definizione del giudizio;
in particolare, con riguardo al secondo di essi, è richiesto il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, ricorrente ove l'esecuzione della sentenza possa compromettere la solidità patrimoniale del soccombente ovvero quando vi sia la possibilità (e non già la probabilità) di insolvenza del creditore, che non potrebbe non essere in grado di fronteggiare la restituzione di quanto percepito in caso di accoglimento dell'appello;
ritenuto che
, nella specie, anche alla luce del rilevante importo della condanna, ricorra tale ultimo rischio, atteso che vi è la possibilità concreta che la non sia CP_2 in grado di far fronte agli eventuali obblighi restitutori ove l'appello dovesse risultare fondato;
trattasi infatti di società veicolo (special purpose vehicle) disciplinata dalla L.
1999/n. 130, il cui art. 3, co. 2 prevede che qualsiasi credito acquistato e/o maturato dalla
SPV nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi incassi costituiscono un patrimonio segregato
(ovvero separato), sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli obbligazionari emessi per finanziare l'acquisto dei crediti
(analogamente a quanto previsto dall'art. 2447bis c.c. per i patrimoni sociali destinati ad uno specifico affare), con la conseguenza che le predette somme sono escluse dalla funzione di garanzia patrimoniale generica, potendo gli investitori subire solo il rischio derivante dalla mancata riscossione dei crediti cartolarizzati, ma non anche quello che sul patrimonio alimentato dai crediti recuperati possano soddisfarsi altri creditori sociali;
considerato che
, nel caso in esame, gli appellati hanno dimostrato che la predetta società veicolo a socio unico (alla quale le somme oggetto della condanna dovranno essere pagate in forza del titolo giudiziale impugnato) ha un capitale sociale versato di soli €
10.000 (inferiore, quindi, già all'ammontare delle sole spese di lite) e non è proprietaria di beni immobili idonei a garantire l'eventuale credito restitutorio (vd. visura camerale in atti); l'appellata d'altro canto, si è limitata a dedurre la propria CP_2
solvibilità, senza, però, allegare elementi concreti a sostegno di tale affermazione;
se è vero infatti che, come da essa evidenziato, in pendenza di giudizio le somme incassate dai debitori ceduti non possono essere distribuite come utili agli investitori fino alla pronuncia definitiva, è anche vero però che l'indicato accantonamento in un fondo rischi o l'iscrizione a riserva fino alla definizione della controversia non escludono comunque che le somme incassate e non distribuite facciano pur sempre parte di un patrimonio separato e riservato solo a una determinata categoria di creditori, e perciò non aggredibile da soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi;
Pagina 2 rilevato che, di contro, l'appellata non ha fornito alcun elemento a sostegno di un eventuale pericolo di insolvenza dei debitori;
P.Q.M.
- accoglie l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 2/04/2025
Il consigliere rel. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
Pagina 3
CORTE di APPELLO di BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere rel.
nel procedimento N. 351-1/2025 R.G., promosso da Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti di
[...] Parte_5 Controparte_1 [...]
(rappresentata dalla mandataria;
CP_2 Controparte_3
letti gli atti, sentito il consigliere istruttore e sciolta la riserva formulata all'udienza cartolare del 21/03/2025; ritenuto, in rito, che l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata da non appaia suscettibile di definire immediatamente il giudizio;
CP_2
rilevato che gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 62/2025 resa l'11/01/2025, con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione da essi proposta avverso il d.i. n. 2584/2018, ha revocato il predetto decreto e condannato gli opponenti in solido al pagamento della complessiva somma di € 1.765.243,40, oltre che alla rifusione, in favore della cessionaria del credito, della metà delle spese di lite liquidate in € 18.000 (oltre accessori di legge), compensando la restante metà; rammentato che, alla luce delle attuali coordinate dettate dall'art. 283 c.p.c., come novellato dall'art. 3, comma 22, lettera a) dlg.vo n. 149/2022, la sospensione, in tutto o in parte, della sentenza impugnata è accordata se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
ritenuto che
, anche alla luce del confronto con la previgente disciplina, la novella, alla quale la controversia è assoggettata, ha reso alternativi i due presupposti in presenza dei quali può essere disposta la sospensione, nel senso che all'attualità anche uno solo di essi
Pagina 1 consente il vittorioso ricorso al rimedio conservativo, in attesa della definizione del giudizio;
in particolare, con riguardo al secondo di essi, è richiesto il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, ricorrente ove l'esecuzione della sentenza possa compromettere la solidità patrimoniale del soccombente ovvero quando vi sia la possibilità (e non già la probabilità) di insolvenza del creditore, che non potrebbe non essere in grado di fronteggiare la restituzione di quanto percepito in caso di accoglimento dell'appello;
ritenuto che
, nella specie, anche alla luce del rilevante importo della condanna, ricorra tale ultimo rischio, atteso che vi è la possibilità concreta che la non sia CP_2 in grado di far fronte agli eventuali obblighi restitutori ove l'appello dovesse risultare fondato;
trattasi infatti di società veicolo (special purpose vehicle) disciplinata dalla L.
1999/n. 130, il cui art. 3, co. 2 prevede che qualsiasi credito acquistato e/o maturato dalla
SPV nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi incassi costituiscono un patrimonio segregato
(ovvero separato), sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli obbligazionari emessi per finanziare l'acquisto dei crediti
(analogamente a quanto previsto dall'art. 2447bis c.c. per i patrimoni sociali destinati ad uno specifico affare), con la conseguenza che le predette somme sono escluse dalla funzione di garanzia patrimoniale generica, potendo gli investitori subire solo il rischio derivante dalla mancata riscossione dei crediti cartolarizzati, ma non anche quello che sul patrimonio alimentato dai crediti recuperati possano soddisfarsi altri creditori sociali;
considerato che
, nel caso in esame, gli appellati hanno dimostrato che la predetta società veicolo a socio unico (alla quale le somme oggetto della condanna dovranno essere pagate in forza del titolo giudiziale impugnato) ha un capitale sociale versato di soli €
10.000 (inferiore, quindi, già all'ammontare delle sole spese di lite) e non è proprietaria di beni immobili idonei a garantire l'eventuale credito restitutorio (vd. visura camerale in atti); l'appellata d'altro canto, si è limitata a dedurre la propria CP_2
solvibilità, senza, però, allegare elementi concreti a sostegno di tale affermazione;
se è vero infatti che, come da essa evidenziato, in pendenza di giudizio le somme incassate dai debitori ceduti non possono essere distribuite come utili agli investitori fino alla pronuncia definitiva, è anche vero però che l'indicato accantonamento in un fondo rischi o l'iscrizione a riserva fino alla definizione della controversia non escludono comunque che le somme incassate e non distribuite facciano pur sempre parte di un patrimonio separato e riservato solo a una determinata categoria di creditori, e perciò non aggredibile da soggetti diversi dai portatori dei titoli emessi;
Pagina 2 rilevato che, di contro, l'appellata non ha fornito alcun elemento a sostegno di un eventuale pericolo di insolvenza dei debitori;
P.Q.M.
- accoglie l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 2/04/2025
Il consigliere rel. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
Pagina 3