Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17741/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. AFRUNE STEFANO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. AFRUNE STEFANO Controparte_1 CodiceFiscale_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 1/2/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1-La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti. La moglie, si è già allontanata sua sponte dalla casa familiare.
2-Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso il padre.
3-I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni,
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4-Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio stesso, trascorrerà in maniera alternata la propria settimana nella seguente maniera: dal lunedì al venerdì presso il padre ed il week end presso la madre, intendendosi che la stessa avrà cura di prendere il figlio il venerdì entro le ore 18 e riportarlo la domenica entro le ore 18.;la successiva settimana, il figlio trascorrerà le giornate del mercoledì e del giovedì presso la madre, per i giorni precedenti e quelli restanti presso il padre. -Le vacanze estive verranno concordate tra i coniugi in maniera tale da assicurare che il figlio minore trascorrerà almeno 15 giorni consecutivamente con la madre ed altrettanti con il padre. -Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse in maniera alternata presso i genitori, a partire dalle prossime vacanze natalizie che il minore trascorrerà presso il padre.
5-Il padre, unico precettore di reddito ufficiale, continuerà a provvedere alle esigenze economiche dei figli, sia per il minore sia per il maggiore di età, il quale è iscritto alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia e non è autosufficiente.
6-La madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro centocinquanta euro, in ragione del lavoro di collaboratrice domestica non regolarizzato, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e contribuirà altresì nella misura del cinquanta per cento al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. E volendo a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/07/1999, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Gussago (BS) (atto n. 7, parte I, anno 1999) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dal matrimonio sono nati i figli (n. 10/5/1999) e (n. 7/2/2008). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 22/2/2023 con decreto di omologazione della separazione consensuale e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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