Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 2
La competenza funzionale e inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 legge 14 febbraio 1990, n. 29, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario. In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario, sempre che non sia "prima facie" infondata, impone la devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria.
La dichiarazione di incompetenza "ratione valoris" ha come necessario presupposto il disconoscimento della competenza per materia dello stesso giudice, sicché il giudice "ad quem" che si ritenga a sua volta incompetente è legittimato a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, senza che a ciò sia di ostacolo la tardiva riassunzione della causa davanti a lui nel caso in cui l'eccezione di estinzione del processo non sia stata proposta alla parte interessata a norma dell'art. 307 cod. proc. civ. prima di ogni altra sua difesa, ma soltanto per la prima volta nella comparsa conclusionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di TARANTO, con ordinanza del 24/11/97, nella causa iscritta al n. 1197/92 vertente tra
IG OS TA;
e
OS NG;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/98 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio con le pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.3.1990 TO RI OS conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Taranto - Martina Franca, GE RO chiedendo il rilascio di un fondo di sua proprietà, detenuto senza titolo dal convenuto. Il Pretore con sentenza del giorno 11.6.1991 - comunicata alle parti il 26.8.1991 - dichiarava la propria incompetenza per valore rimettendo le parti davanti al Tribunale di Taranto. La causa era riassunta con comparsa notificata il 12.2.1992 e ritenuta in decisione all'udienza del 3.11.1997 dal Tribunale, che con ordinanza del 24.11.1997 solleva conflitto di competenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale nel sollevare d'ufficio il conflitto di competenza con riguardo alla competenza per materia, che è stata del pari disconosciuta dal Pretore quale necessario presupposto della sua pronuncia di incompetenza "ratione valoris", ha dapprima ritenuto che pur in presenza della tardiva riassunzione del processo operata dall'attrice non si poteva pervenire alla declaratoria di estinzione del processo, essendo stata la relativa eccezione formulata dal RO soltanto nella comparsa conclusionale, che non può contenere nuove eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, e che di conseguenza si era operata la "translatio iudicii" con la correlativa efficacia endoprocessuale della pronuncia d'incompetenza per valore del Pretore, implicante altresì la declinatoria della competenza per materia dello stesso giudice.
Ribadiva ancora il Tribunale che a tal fine all'ipotesi della riassunzione tempestiva - cui si ricollegano testualmente gli effetti ex artt. 44 e 45 cod.proc.civ. - andava equiparata quella della riassunzione tardiva laddove manchi la rituale formulazione dell'eccezione di estinzione, per non essere stata espressa "prima di ogni sua difesa", con l'ulteriore corollario che in assenza della declaratoria di estinzione ai sensi del 2^ comma dell'art. 310 cod. proc. civ. si era in presenza della perdurante efficacia della sentenza pretorile d'incompetenza, che imponeva al giudice "ad quem" di sollevare il conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. ove volesse dichiararsi, a sua volta, incompetente per materia. Quindi, il Tribunale considerava che erroneamente il Pretore aveva disatteso l'eccezione d'incompetenza per materia - formulata dal RO con priorità logica rispetto a quella ulteriore per il valore della causa - non tenendo conto che le eccezioni del convenuto comportano l'ampliamento del "thema decidendum" e per ciò indicava l'incidenza dell'orientamento giurisprudenziale, per cui con riguardo ad azione di rilascio di immobile detenuto "sine titulo", qualora il convenuto eccepisca l'esistenza di un rapporto agrario e tale eccezione non appaia "ictu oculi" infondata, la competenza della controversia spetta alla Sezione specializzata agraria, riscontrandone l'evenienza nella fattispecie, per avere il convenuto RO dedotto davanti al Pretore di detenere il fondo in forza di un contratto di affitto (prodotto in atti) stipulato nel 1955 con il dante causa dell'attrice, e così la conseguente considerazione che siffatta eccezione sia per la natura del fondo, sia per il regime di proroga secondo la normativa sui contratti agrari induceva il Tribunale a sollevare il conflitto di competenza.
Nel debito riscontro della esattezza delle considerazioni espresse dal Tribunale di Taranto, la Corte ritiene di dovere preliminarmente rilevare l'ammissibilità del regolamento richiesto a termini dell'art. 45 cod. proc. civ., disattendendo così la diversa conclusione del P.G., e, quindi, regolare la competenza nel senso richiesto dal tribunale con la declaratoria della competenza per materia della Sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale di Taranto.
Infatti, sotto il primo aspetto non può condividersi l'assunto del P.G. dell'inammissibilità del regolamento d'ufficio proposto dal Tribunale di Taranto quale automatica ed apodittica conseguenza della mera circostanza della non tempestiva riassunzione della causa davanti a detto giudice, dovendosi per contro tenere presente che se la "traslatio iudicii" si verifica "ope legis" se siano osservate le condizioni di cui all'art. 50 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 27.11.1986 n. 6996), peraltro la tardiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente - a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito - determina l'estinzione del processo - e così impedisce la "traslatio iudicii" - soltanto allorché questa sia stata eccepita dalla parte interessata a norma dell'art.307 cod. proc. civ. prima di ogni altra sua difesa (v. Cass.13.6.1992 n. 7247).
In tal senso vanno, pertanto, approvate le considerazioni espresse dal Tribunale e non soltanto laddove ha esattamente rilevato l'inidoneità della comparsa conclusionale del RO ad esprimere "ex novo" l'eccezione di estinzione per tardiva riassunzione, che a norma di legge (art. 307 cod. proc. civ.) doveva trovare necessaria espressione nel processo riassunto prima di ogni altra difesa della parte e non in quello strumento processuale che - come è noto - a termini dell'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento od una diversificazione del "thema decidendum". Bensì anche con riguardo alla perspicua osservazione della equiparabilità, ai fini della rituale "translatio iudicii", alla riassunzione del processo effettuata tempestivamente di quella riassunzione che, ancorché compiuta oltre i termini ex art. 50 cit., non sia stata seguita dalla rituale eccezione di estinzione del processo e, quindi, non abbia comportato tale effetto ed impedito il persistere della struttura unitaria del processo e così l'efficacia endoprocessuale del pregresso provvedimento declinatorio della competenza ai fini di legittimare il ricorso allo strumento previsto dall'art. 45 cod. proc. civ. da parte del giudice dichiarato competente, ove si ritenga a sua volta incompetente per materia, siccome si è specificamente affermato da questa Corte con la sentenza n. 830 del 25.1.1993 e che anche in questa occasione va ribadito.
Del pari fondate si rilevano, infine, le ragioni espresse dal Tribunale ed afferenti alla competenza per materia in ordine alla controversia instaurata contro il RO (per il rilascio del fondo dallo stesso detenuto), siccome spettante alla Sezione specializzata agraria.
Infatti, se costituisce "jus receptum" la richiamata valenza anche delle eccezioni del convenuto ai fini della individuazione del giudice competente per materia (v. da ultimo: Cass.
4.2.1997 n. 1025), d'altro canto risponde ad un costante indirizzo di questa Corte il conseguente principio (indicato dal Tribunale), in ordine alla domanda di rilascio di un immobile perché detenuto "sine titulo", con riguardo all'eccezione formulata dal convenuto circa la sussistenza di un rapporto agrario - sussistenza apparente "ictu oculi" non infondata - ed al conseguente effetto devolutivo della competenza alla Sezione specializzata agraria (v. Cass.
1.12.1993 n. 11892; Cass.
2.2.1996 n. 895; Cass. 16.4.1997 n. 3281; Cass.23.5.1997 n. 4610; Cass.
8.8.1997 n. 7358). È cosi non può che convenirsi con il correlativo rilievo del Tribunale circa la non apparente infondatezza di detta eccezione laddove si prenda atto della debita constatazione della produzione in giudizio del contratto di affitto stipulato dal RO con il dante causa dell'attrice e della correlata considerazione della natura del fondo e della relativa incidenza della normativa sui contratti agrari.
Ne risulta in tal modo debitamente asseverata la prospettazione quale "thema decidendum" dell'accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario, indicato dall'art. 9 della legge 14.2.1990 n.29, e, quindi, la conseguente devoluzione della relativa controversia alla Sezione specializzata agraria che ne ha la competenza funzionale ed inderogabile. Non si deve provvedere in ordine alle spese del presente giudizio non avendo le parti di causa svolto difese in questa sede.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sulla richiesta d'ufficio del regolamento, dichiara la competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999