Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4037
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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La competenza funzionale e inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 legge 14 febbraio 1990, n. 29, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario. In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario, sempre che non sia "prima facie" infondata, impone la devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria.

La dichiarazione di incompetenza "ratione valoris" ha come necessario presupposto il disconoscimento della competenza per materia dello stesso giudice, sicché il giudice "ad quem" che si ritenga a sua volta incompetente è legittimato a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, senza che a ciò sia di ostacolo la tardiva riassunzione della causa davanti a lui nel caso in cui l'eccezione di estinzione del processo non sia stata proposta alla parte interessata a norma dell'art. 307 cod. proc. civ. prima di ogni altra sua difesa, ma soltanto per la prima volta nella comparsa conclusionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4037
    Data del deposito : 23 aprile 1999

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