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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 514 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
nelle persone dei signori Magistrati: dottoressa Gabriella Ratti – Presidente dottoressa Silvia Orlando – Consigliere dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere – Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 614/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Nescis Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Novelli CP_1
PARTE APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23 luglio 2021, la GN , odierna appellante, notificava al signor odierno Parte_1 CP_1 appellato, un atto di precetto intimante il pagamento di oltre dodicimila euro, corrispondenti a quaranta mensilità di contributo di mantenimento. Il precetto era fondato sulla sentenza di divorzio emessa tra le parti dal Tribunale di Casale Monferrato in data 15 febbraio 2008, sentenza, che prevedeva – tra l'altro – che “qualora uno dei ricorrenti resti in futuro privo di occupazione lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà o per malattia, l'altro ricorrente corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento e a decorrere dal mese in cui si verifichi la condizione come sopra l'importo di €. 300,00”.
Il signor si opponeva al precetto, ai sensi dell'articolo 615, comma I, del Codice di procedura civile, CP_1 davanti al Tribunale di Vercelli, affermando che la pretesa della GN doveva ritenersi infondata Pt_1 perché non si erano verificate le condizioni che dovevano dare luogo all'obbligo di mantenimento. La GN si costituiva davanti al Tribunale, depositando copiosa documentazione, anche medica. Pt_1
Il 28 febbraio 2023, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vercelli, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'inefficacia del precetto sulla base di due percorsi argomentativi:
1) l'accertamento in fatto delle specifiche condizioni che danno diritto al previsto contributo economico di trecento euro al mese doveva essere effettuato dal giudice della cognizione, in particolare da quello competente per la revisione delle condizioni di divorzio secondo il procedimento di cui all'art. 9 della L. n. 878/1970.
2) “Anche a volere ritenere diversamente” (questo è, letteralmente, l'incipit del punto della sentenza dedicato alla valutazione delle prove acquisite), non sussistevano le condizioni indicate nella sentenza di divorzio per concedere il richiesto contributo al mantenimento.
Contro tale sentenza, la GN ha proposto appello, affidandosi ad un solo motivo con il quale Pt_1 viene contestata l'errata valutazione delle prove documentali, anche a causa di un uso non corretto dei criteri di riparto dell'onere della prova. L'appellante ha quindi conclusivamente richiesto la reiezione dell'avversaria opposizione a precetto, in totale riforma della sentenza impugnata.
Il signor si è costituito nel presente grado sostenendo gli argomenti del Giudice di prime cure e CP_1 chiedendo la reiezione dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Dopo avere premesso che nella sentenza appellata non sarebbe evidenziato alcun nesso logico tra la decisione assunta e le “considerazioni di carattere generale sui presupposti e sulle condizioni che giustificano la revisione degli accordi di carattere patrimoniale presi dalle parti in sede di divorzio”, e dopo avere confermato di non avere “mai inteso chiedere una revisione degli accordi in allora omologati”,
l'appellante si duole, come detto, della valutazione delle prove. Secondo l'appellante, infatti, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il costituto probatorio darebbe atto dell'esistenza delle condizioni fattuali fondanti il proprio diritto ad ottenere il previsto contributo di trecento euro mensili.
Epperò le considerazioni del primo giudice sulla necessità di revisione delle condizioni di divorzio non sono, come inteso dall'appellante, una generale ed inconferente premessa, ma costituiscono un autonomo – anzi, il principale – percorso argomentativo della sentenza, come inequivocabilmente dimostrato dalla già richiamata locuzione “anche a volere ritenere diversamente” che introduce, in via subordinata, le argomentazioni della seconda ratio decidendi, attinente al merito probatorio della vicenda.
In altri termini, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione a precetto in quanto ha preliminarmente ritenuto che la GN , per procedere in executivis, dovesse fare accertare la perdita di occupazione Pt_1 lavorativa per cause indipendenti dalla propria volontà o per malattia (ciò che costituisce un mutamento della situazione cristallizzata nella sentenza di divorzio) nell'ambito di un apposito procedimento di cognizione (che all'epoca, prima della riforma di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. riforma Cartabia
– era quello della revisione di cui all'art. 9, comma 1, della L. n. 878/1970).
Il Tribunale, quindi, pur senza negare, in via generale ed assoluta, l'esistenza di un titolo esecutivo, ha semplicemente ritenuto che, nella concreta fattispecie, la pronuncia di divorzio non avesse una vis executiva idonea al promovimento dell'azione esecutiva, perché il credito ivi indicato non era né certo né esigibile, ma fondato su elementi futuri e incerti, ulteriori rispetto a quelli esistenti al momento del divorzio.
A prescindere dalla condivisibilità, in concreto, di tale motivazione, essa è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. È noto, infatti, che, affinché il creditore possa esercitare validamente l'azione esecutiva, occorre non solo che egli sia in possesso di un titolo esecutivo, ma anche che il diritto incorporato nel titolo possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (art. 474, comma 1, c.p.c.). La sussistenza di un nesso causale tra l'evento sopravvenuto – malattia o altro –, da un lato, e la perdita del lavoro, dall'altro, nonché la non imputabilità di tale evento sopravvenuto alla volontà della persona interessata non sono fatti naturalisticamente tangibili ma piuttosto valutazioni, talora molto complesse, nelle quali si intersecano molteplici competenze, innanzitutto giuridiche e medico-legali. Non è quindi illogico che il Giudice di primo grado abbia considerato tali elementi e presupposti come attratti nell'alveo della cognizione più che in quello dell'esecuzione (per una situazione analoga, vedasi, d'altronde,
Cass. civ., Sez. I, Ord. 05/06/2023 – ud. 31/05/2023 – n. 15697).
L'autonoma e principale ratio decidendi appena ricordata, evincibile dalla prima parte della motivazione della sentenza di primo grado, non è stata oggetto di uno specifico motivo d'appello ed è quindi passata in giudicato.
L'appello – che rivela, in sostanza, di non aver adeguatamente colto l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata – è dunque inammissibile per difetto d'interesse. Deve, infatti, applicarsi il consolidato principio di diritto per il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. civ., Sez. V, Ord. 04/01/2025 – ud. 03/12/2024 – n. 115, e giurisprudenza ivi citata).
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.011,00
( ) per compensi – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella Parte_2 introduttiva ed euro 956,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa (tenuto conto del fatto che, con il precetto di cui trattasi, è stato intimato il pagamento di oltre dodicimila euro), applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase istruttoria - decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata. 2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rimborsare a favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.011,00 ( ), oltre rimborso Parte_2 forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente
Dottoressa Gabriella Ratti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
nelle persone dei signori Magistrati: dottoressa Gabriella Ratti – Presidente dottoressa Silvia Orlando – Consigliere dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere – Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 614/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Nescis Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Novelli CP_1
PARTE APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23 luglio 2021, la GN , odierna appellante, notificava al signor odierno Parte_1 CP_1 appellato, un atto di precetto intimante il pagamento di oltre dodicimila euro, corrispondenti a quaranta mensilità di contributo di mantenimento. Il precetto era fondato sulla sentenza di divorzio emessa tra le parti dal Tribunale di Casale Monferrato in data 15 febbraio 2008, sentenza, che prevedeva – tra l'altro – che “qualora uno dei ricorrenti resti in futuro privo di occupazione lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà o per malattia, l'altro ricorrente corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento e a decorrere dal mese in cui si verifichi la condizione come sopra l'importo di €. 300,00”.
Il signor si opponeva al precetto, ai sensi dell'articolo 615, comma I, del Codice di procedura civile, CP_1 davanti al Tribunale di Vercelli, affermando che la pretesa della GN doveva ritenersi infondata Pt_1 perché non si erano verificate le condizioni che dovevano dare luogo all'obbligo di mantenimento. La GN si costituiva davanti al Tribunale, depositando copiosa documentazione, anche medica. Pt_1
Il 28 febbraio 2023, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vercelli, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'inefficacia del precetto sulla base di due percorsi argomentativi:
1) l'accertamento in fatto delle specifiche condizioni che danno diritto al previsto contributo economico di trecento euro al mese doveva essere effettuato dal giudice della cognizione, in particolare da quello competente per la revisione delle condizioni di divorzio secondo il procedimento di cui all'art. 9 della L. n. 878/1970.
2) “Anche a volere ritenere diversamente” (questo è, letteralmente, l'incipit del punto della sentenza dedicato alla valutazione delle prove acquisite), non sussistevano le condizioni indicate nella sentenza di divorzio per concedere il richiesto contributo al mantenimento.
Contro tale sentenza, la GN ha proposto appello, affidandosi ad un solo motivo con il quale Pt_1 viene contestata l'errata valutazione delle prove documentali, anche a causa di un uso non corretto dei criteri di riparto dell'onere della prova. L'appellante ha quindi conclusivamente richiesto la reiezione dell'avversaria opposizione a precetto, in totale riforma della sentenza impugnata.
Il signor si è costituito nel presente grado sostenendo gli argomenti del Giudice di prime cure e CP_1 chiedendo la reiezione dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Dopo avere premesso che nella sentenza appellata non sarebbe evidenziato alcun nesso logico tra la decisione assunta e le “considerazioni di carattere generale sui presupposti e sulle condizioni che giustificano la revisione degli accordi di carattere patrimoniale presi dalle parti in sede di divorzio”, e dopo avere confermato di non avere “mai inteso chiedere una revisione degli accordi in allora omologati”,
l'appellante si duole, come detto, della valutazione delle prove. Secondo l'appellante, infatti, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, il costituto probatorio darebbe atto dell'esistenza delle condizioni fattuali fondanti il proprio diritto ad ottenere il previsto contributo di trecento euro mensili.
Epperò le considerazioni del primo giudice sulla necessità di revisione delle condizioni di divorzio non sono, come inteso dall'appellante, una generale ed inconferente premessa, ma costituiscono un autonomo – anzi, il principale – percorso argomentativo della sentenza, come inequivocabilmente dimostrato dalla già richiamata locuzione “anche a volere ritenere diversamente” che introduce, in via subordinata, le argomentazioni della seconda ratio decidendi, attinente al merito probatorio della vicenda.
In altri termini, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione a precetto in quanto ha preliminarmente ritenuto che la GN , per procedere in executivis, dovesse fare accertare la perdita di occupazione Pt_1 lavorativa per cause indipendenti dalla propria volontà o per malattia (ciò che costituisce un mutamento della situazione cristallizzata nella sentenza di divorzio) nell'ambito di un apposito procedimento di cognizione (che all'epoca, prima della riforma di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. riforma Cartabia
– era quello della revisione di cui all'art. 9, comma 1, della L. n. 878/1970).
Il Tribunale, quindi, pur senza negare, in via generale ed assoluta, l'esistenza di un titolo esecutivo, ha semplicemente ritenuto che, nella concreta fattispecie, la pronuncia di divorzio non avesse una vis executiva idonea al promovimento dell'azione esecutiva, perché il credito ivi indicato non era né certo né esigibile, ma fondato su elementi futuri e incerti, ulteriori rispetto a quelli esistenti al momento del divorzio.
A prescindere dalla condivisibilità, in concreto, di tale motivazione, essa è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. È noto, infatti, che, affinché il creditore possa esercitare validamente l'azione esecutiva, occorre non solo che egli sia in possesso di un titolo esecutivo, ma anche che il diritto incorporato nel titolo possegga i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (art. 474, comma 1, c.p.c.). La sussistenza di un nesso causale tra l'evento sopravvenuto – malattia o altro –, da un lato, e la perdita del lavoro, dall'altro, nonché la non imputabilità di tale evento sopravvenuto alla volontà della persona interessata non sono fatti naturalisticamente tangibili ma piuttosto valutazioni, talora molto complesse, nelle quali si intersecano molteplici competenze, innanzitutto giuridiche e medico-legali. Non è quindi illogico che il Giudice di primo grado abbia considerato tali elementi e presupposti come attratti nell'alveo della cognizione più che in quello dell'esecuzione (per una situazione analoga, vedasi, d'altronde,
Cass. civ., Sez. I, Ord. 05/06/2023 – ud. 31/05/2023 – n. 15697).
L'autonoma e principale ratio decidendi appena ricordata, evincibile dalla prima parte della motivazione della sentenza di primo grado, non è stata oggetto di uno specifico motivo d'appello ed è quindi passata in giudicato.
L'appello – che rivela, in sostanza, di non aver adeguatamente colto l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata – è dunque inammissibile per difetto d'interesse. Deve, infatti, applicarsi il consolidato principio di diritto per il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. civ., Sez. V, Ord. 04/01/2025 – ud. 03/12/2024 – n. 115, e giurisprudenza ivi citata).
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.011,00
( ) per compensi – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella Parte_2 introduttiva ed euro 956,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa (tenuto conto del fatto che, con il precetto di cui trattasi, è stato intimato il pagamento di oltre dodicimila euro), applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase istruttoria - decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza appellata. 2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rimborsare a favore della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.011,00 ( ), oltre rimborso Parte_2 forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo, pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente
Dottoressa Gabriella Ratti