Articolo 7 della Legge 1 dicembre 1952, n. 1908
Articolo 6Articolo 8
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26 dicembre 1952
Art. 7.
Per il funzionamento dei tribunali e delle procure della Repubblica istituiti nei comuni di Larino, Lecco, Lucera e Pordenone il contributo dello Stato e' stabilito nella misura seguente: per Larino 60.000; per Lecco 60.000; per Lucera, 60.000; per Pordenone, 60.000.
Per il funzionamento delle preture istituite nei comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone il contributo dello Stato e' stabilito nella seguente misura: per Aidone, 7000; per Calatafini, 6000; per Sogliano al Rubicone, 6000.
Per il funzionamento della sezione distaccata di pretura nel comune di San Giuseppe Jato il contributo dello Stato e' stabilito in lire 1200.
I contributi anzidetti, aumentati ai sensi dell' art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , saranno corrisposti dal 1 luglio 1953.
E' abrogata ogni contraria disposizione.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1952
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