Versione
26 dicembre 1952
26 dicembre 1952
Art. 7.
Per il funzionamento dei tribunali e delle procure della Repubblica istituiti nei comuni di Larino, Lecco, Lucera e Pordenone il contributo dello Stato e' stabilito nella misura seguente: per Larino 60.000; per Lecco 60.000; per Lucera, 60.000; per Pordenone, 60.000.
Per il funzionamento delle preture istituite nei comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone il contributo dello Stato e' stabilito nella seguente misura: per Aidone, 7000; per Calatafini, 6000; per Sogliano al Rubicone, 6000.
Per il funzionamento della sezione distaccata di pretura nel comune di San Giuseppe Jato il contributo dello Stato e' stabilito in lire 1200.
I contributi anzidetti, aumentati ai sensi dell' art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , saranno corrisposti dal 1 luglio 1953.
E' abrogata ogni contraria disposizione.
Per il funzionamento dei tribunali e delle procure della Repubblica istituiti nei comuni di Larino, Lecco, Lucera e Pordenone il contributo dello Stato e' stabilito nella misura seguente: per Larino 60.000; per Lecco 60.000; per Lucera, 60.000; per Pordenone, 60.000.
Per il funzionamento delle preture istituite nei comuni di Aidone, Calatafimi e Sogliano al Rubicone il contributo dello Stato e' stabilito nella seguente misura: per Aidone, 7000; per Calatafini, 6000; per Sogliano al Rubicone, 6000.
Per il funzionamento della sezione distaccata di pretura nel comune di San Giuseppe Jato il contributo dello Stato e' stabilito in lire 1200.
I contributi anzidetti, aumentati ai sensi dell' art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , saranno corrisposti dal 1 luglio 1953.
E' abrogata ogni contraria disposizione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 14/03/1964, n. 21Provvedimento: N. 21 SENTENZA 26 FEBBRAIO 1964 Deposito in cancelleria: 14 marzo 1964. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 21 marzo 1964. Pres. AMBROSINI - Rel. PAPDO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. AR AMBROSINI, Presidente - Prof. SE LL IO - Prof. IN PAPDO - Prof. LA AE - Prof. VA RO - Prof. GI PE - Dott. ON NC - Prof. DO LL - Prof. SE BR - Prof. MI AG - Prof. TA AT - Prof. SE RE - Dott. SE VE - Dott. VA AT ET - Prof. RA OL BO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63; 1 della legge 16 ottobre 1962, n. 1498; 6 della legge 22 marzo 1908, n. 105, …Leggi di più...
- costituisce ragione di utilita' sociale di cui all'art. 41 della costituzione·
- violazione dell'art. 41 della costituzione·
- divieto di lavoro notturno dei fornai imprenditori·
- insindacabilita'.·
- sent. 21/64 c. salute pubblica·
- ordinanza che lo promuove·
- panificazione·
- legittimita'.·
- tutela·
- legge 22 marzo 1908, n. 105, artt. 1 e 7, e successive modificazioni·
- limitazioni alla liberta' di iniziativa economica privata·
- sent. 21/64 b. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- oggetto·
- valutazione del legislatore·
- permanenza delle finalita' originarie