Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3688/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3688/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DELLA RESISTENZA 4^ TRAV. N.6 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. MANFREDINI
LIDIA (c.f.: ) e dell'Avv. SCARPATO ANTONIO C.F._2
( ) VIA DELLA RESISTENZA N. 6 SCAFATI, dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA MATTEOTTI , N. 30 NOCERA INF., presso lo studio dell'Avv. GUIDONE MARIA
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._6
ROSSI N 7 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE NICOLA FAUSTO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._7
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._8
VIA MATTEOTTI 30 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. BARBA
ANTONELLA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._9
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Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata aperta la successione di nata a [...] Persona_1
Inferiore il 23.02.1919 ed ivi deceduta in data 27.02.1992 e di , nato a [...] Persona_2
Inferiore il 20.12.1914 ed ivi deceduto in data 08.07.2009.
A seguito di dette successioni ab intestato essi hanno lasciato quali loro eredi i figli
[...]
, e ciascuno avente diritto ad una CP_4 Parte_1 Controparte_3 CP_2 quota dell'eredità pari ad 1/4.
La massa ereditaria risulta pacificamente costituita dai seguenti cespiti immobiliari: 1.
Appartamento sito in Nocera Inferiore alla Via Villanova 145, piano T, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al foglio 8 n. 524 sub 1, cat. A/4 classe 2, vani 3,5;
2. Appartamento sito in Nocera Inferiore alla Via Villanova 145, piano 1°, riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al foglio 8 n. 524 sub 2, cat. A/4 classe 3, vani 2,5; 3. Appartamento sito in Nocera Inferiore alla Via Villanova 145, piano 2°, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al foglio 8 n. 524 sub 3, cat. A/4 classe
2, vani 2,5; 4. Locale sito in Nocera Inferiore alla Via Villanova 145, piano 1S, riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Nocera Inferiore al foglio 8 n. 524 sub 4, cat. C/2 classe 6, mq 47.
Con riguardo, poi, alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene che il compendio ereditario in oggetto non sia comodamente divisibile.
Come noto, per comoda divisibilità si intende la possibilità di frazionare il bene in tante quote omogenee quanti sono i coeredi (Cass. n. 364/86).
La divisibilità, inoltre, è da escludersi se c'è impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo.
Sotto l'aspetto economico funzionale, poi, è necessario che la divisione non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto
Pagina 2 di 8 della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 11891/98; Cass. n.
24185/17; Cass. n. 3635/07).
Di recente la S.C. ha ribadito che in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero (cfr. ex multis Cass. n. 21612/2021).
Nel caso di specie, la prima ipotesi divisionale suggerita dal ctu non è percorribile in quanto determina una notevole movimentazione di denaro sotto forma di conguagli ed inoltre non realizza una vera e propria divisione del fabbricato, atteso che l'ultima quota consiste in una mera liquidazione di denaro;
la seconda ipotesi divisionale prevede un frazionamento eccessivamente costoso del locale cantina/deposito.
Deve dunque ritenersi che il fabbricato in oggetto, ai sensi dell'art. 720 cc, non sia comodamente divisibile in natura in quattro quote.
A questo punto vanno esaminate le richieste di attribuzione proposte dalle parti.
Nel caso di specie, soltanto l'attrice, ha chiesto l'attribuzione dei seguenti Parte_1
cespiti: immobile sito in Nocera Inferiore, alla via Villanova, n. 145, piano T, riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 8, n. 524, sub 1, di categoria A/4, classe due di 3.5 vani, di fatto classificato dal CTU quale laboratorio artigianale;
locale sito in Nocera Inferiore, alla via
Villanova n. 145, identificato al NCEU al foglio 8, n. 524, sub 4, cat. C/2, classe 6, piano 1S, classificato dal CTU come pertinenza.
Va osservato, innanzitutto, che la domanda di assegnazione, siccome costituente una modalità attuativa della divisione, può essere ritualmente svolta, come precisato in giurisprudenza, anche in appello (Cass. n. 12119/08; Cass. n. 13654/07) e, dunque, a fortiori, anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Pagina 3 di 8 Pertanto, l'immobile sito in Nocera Inferiore, alla via Villanova, n. 145, piano T, riportato al
NCEU di detto Comune al foglio 8, n. 524, sub 1, di categoria A/4, classe due di 3.5 vani ed il locale sito in Nocera Inferiore, alla via Villanova n. 145, identificato al NCEU al foglio 8, n.
524, sub 4, cat. C/2, classe 6, piano 1S, vanno assegnati a con addebito a suo Parte_1
carico delle eccedenze da corrispondersi a favore degli altri tre coeredi in proporzione della loro quota ereditaria (di ¼ ciascuno).
Ai fini della quantificazione di detto conguaglio in denaro ritiene questo giudicante, per la completezza, adeguatezza tecnica degli accertamenti e rilievi eseguiti e la congruenza e coerenza delle valutazioni e conclusioni espresse, di condividere pienamente la stima di valore dell'immobile all'attualità operata dal CTU pari ad € 31.242,49 per il primo immobile e di euro 3.972,34 per il locale/deposito.
Dal momento che il valore complessivo della massa ereditaria stimata dal ctu è pari ad euro
125.305,48 e che la quota spettante a ciascun erede è pari ad euro 31.326,37, va Parte_1
condannata al pagamento, a titolo di eccedenza, della somma di euro 1.296,15 in favore di ciascuno degli altri eredi ( , ed ), oltre interessi legali dalla data CP_2 CP_3 CP_4
di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Per quanto riguarda gli altri immobili accertata la non comoda divisibilità della massa ereditaria e non risultando richiesta da nessuno l'assegnazione in proprietà dei medesimi, ai sensi dell'art. 720 ultimo periodo cc, di essi va disposta la vendita giudiziaria secondo le modalità di cui alla separata ordinanza emessa in pari data.
Il prezzo base di vendita, corrispondente all'attuale valore di mercato dei beni, va determinato per l'immobile identificato al catasto al foglio 8 p.lla 524 sub 2 in euro 59.318,14 € e per l'immobile identificato al catasto al foglio 8 p.lla 524 sub 3 in euro 44.948,47, secondo la stima operata dal CTU dovendosi condividere la valutazione dell'ausiliario per la completezza e correttezza tecnica degli accertamenti e rilievi compiuti e coerenza logica delle conclusioni cui è pervenuto.
All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato alle parti in ragione delle quote loro spettanti, detratte le spese a carico della massa.
Quanto alle domande di restituzione delle somme corrisposte per la realizzazione del compendio ereditario avanzate da parte attrice e in via riconvenzionale da , Controparte_4
va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_2
Invero, “In tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d'accordo, nè circa l'ammontare nè circa la
Pagina 4 di 8 data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti (cfr. Cass.
2954/2005).
Nel merito, le domande vanno rigettate per assenza di prove idonee a comprovare l'esborso sostenuto.
La Suprema Corte ha chiarito che il coerede che sul bene comune da lui precedentemente posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già
l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, al più, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, ove ne dia dimostrazione (in argomento, Cassazione civile, sez. II,
21.02.2019, n. 5135).
Invero, il pregresso stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti
(così Cassazione civile, sez. II, 29.02.2016, n. 3931) della cui dimostrazione - sia nell'an che nel quantum - è onerato colui che ne invoca il riconoscimento.
Occorre poi evidenziare la necessità della prova delle spese sostenute per materiali o manodopera da parte del coerede che ne invoca il rimborso (Cassazione civile, sez. VI,
28.06.2013, n. 16364).
Nel caso di specie, non è stata fornita adeguata prova delle spese sostenute dall'attrice e dalla convenuta ed in particolare della provenienza delle somme asseritamente Controparte_4
corrisposte per la realizzazione delle opere.
Al riguardo la documentazione in atti è del tutto carente, trattandosi di fatture il cui possesso non comprova che il saldo sia stato versato con denaro proprio di e/o di Controparte_4
Parte_1
L'assenza di atti, poi, di qualsiasi supporto probatorio riguardante i pagamenti, quali ad esempio bonifici bancari riconducibili all'attore e alla convenuta, impedisce di stabilire con sufficiente precisione ed univocità da quale conto corrente provenisse il denaro impiegato per lo svolgimento dei lavori.
Va, invece accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute da per la Controparte_4
dichiarazione di successione, documentalmente provate per euro 1.453,44, le quali vanno
Pagina 5 di 8 ripartite tra i coeredi in ragione della propria quota ereditaria e pertanto, Parte_1 [...]
e vanno condannati a corrispondere ciascuno la somma di euro CP_2 Controparte_3
363,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore di . Controparte_4
Quanto alla domanda attorea volta ad ottenere un'indennità di occupazione dei beni ereditari, si osserva quanto segue.
L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione dell'intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass.
14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015; Cass.
24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la suddetta prova e pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
Pagina 6 di 8 La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Trova invece applicazione la regola generale della soccombenza codificata dall'art. 91 c.p.c. - fatta salva la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale ex art. 92 c.p.c.- con riferimento alle spese cagionate da eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
Pertanto, le spese di lite, comprese quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(della massa da dividere) e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione di nata a [...] il Persona_1
23.02.1919 ed ivi deceduta in data 27.02.1992 e di nato a [...] Persona_2
Inferiore il 20.12.1914 ed ivi deceduto in data 08.07.2009;
2) Dichiara ad essi succeduti ab intestato i figli , Parte_1 Controparte_4 [...]
e , ciascuno per i diritti pari a ¼; CP_3 CP_2
3) Dichiara non comodamente divisibile il compendio ereditario;
4) Attribuisce a l'immobile sito in Nocera Inferiore, alla via Villanova, n. Parte_1
145, piano T, riportato al NCEU di detto Comune al foglio 8, n. 524, sub 1, di categoria A/4, classe due di 3.5 vani ed il locale sito in Nocera Inferiore, alla via
Villanova n. 145, identificato al NCEU al foglio 8, n. 524, sub 4, cat. C/2, classe 6, piano 1S;
5) Condanna al pagamento in favore di ciascuno degli altri coeredi, Parte_1 [...]
, e , della somma di euro 1.296,15, oltre CP_4 CP_2 Controparte_3
interessi legali come in parte motiva;
6) Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 CP_2
della somma di euro 363,36 ciascuno, oltre interessi legali dalla Controparte_4
domanda al soddisfo;
7) Rigetta le ulteriori domande;
8) Dispone la vendita giudiziaria dei seguenti cespiti immobiliari siti in Nocera Inferiore via Villanova n. 145: a) immobile identificato al catasto del Comune di Nocera
Inferiore al foglio 8 p.lla 524 sub 2; b) immobile identificato al catasto del Comune di
Nocera Inferiore al foglio 8 p.lla 524 sub 3, detto cespite immobiliare, secondo le
Pagina 7 di 8 disposizioni di cui alla contestuale separata ordinanza, delegando all'uopo il notaio ivi nominato;
9) Determina ai fini di detta vendita giudiziaria, il valore dell'immobile di cui al precedente punto a) in euro 59.318,14 e quello dell'immobile di cui al punto b) in euro
44.948,47;
10) Pone le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, a carico della massa;
11) Pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria a carico della massa e liquida quelle relative a in euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, Parte_1
cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione in favore degli avv.ti Lidia Manfredini e
Antonio Scarpato;
liquida quelle relative a in euro 7.052,00 per Controparte_3
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; liquida quelle relative a CP_2
in euro 7052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Fausto De Nicola;
liquida quelle relative a in euro 7.052,00 Controparte_4
per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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