Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5381 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F., partita IVA e numero di iscrizione al Registro imprese di Parte_1
IL ), in qualità di mandataria della in persona della P.IVA_1 Parte_2
Dott.ssa nella sua qualità di Procuratore Generale, rappresentata e difesa - come Parte_3 da procura allegata agli atti – dall'Avvocato Giulio Rossetto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in IL, Corso Monforte n. 15;
APPELLANTE
E
1) (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._1 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Federico Bonoli – come da C.F._2 procura alle liti allegata -, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Appiano n. 40;
2) C.F. e partita IVA ), e, per essa, quale mandataria per la Controparte_2 P.IVA_2 gestione dei crediti, la (denominazione assunta da CP_3 [...]
contumace Controparte_4
; APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La e per essa la (oggi Controparte_2 Controparte_4 CP_3 ricorreva ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Tivoli che emetteva il decreto ingiuntivo n. 1706/2015 nei confronti dei sigg.ri e con il quale si ordinava agli stessi il pagamento della somma CP_1 Pt_4 di € 426.858,52 oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 634,00 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni, la rappresentava che tali somme erano dovute dai Controparte_2 sigg.ri e in qualità di fideiussori della la quale, a sua volta, aveva CP_1 Pt_4 Parte_5 acceso due finanziamenti, così come concessi dalla in data 12.01.2010, Controparte_5 con l'apertura dei conti correnti n. 6540996 per € 212.860,77 al 28.04.2015 e n. 500040869 per €
213.997,75 sempre al 28.04.2015.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli odierni appellati, i quali così concludevano “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,contrariis rejectis previe le declaratorie del caso e di legge: - Accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il D.I. n. 1706/2015 –
R.G. 5440/2015 - emesso dal Tribunale Civile di Tivoli il 21 novembre 2015 in favore della CP_2
nei confronti dei sigg.ri e , quale in atti, notificato il
[...] CP_1 Parte_4
11.01.2016, in quanto infondato ed erroneo nella pretesa creditoria;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva, Cpa e il 15% a titolo di spese generali”.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria così concludendo: Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, 1. in via principale, nel merito, rigettare l'avversaria opposizione perché carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto, nonché per intervenuta decadenza dei diritti con la medesima fatti valere, per l'effetto confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 3. in via ulteriormente gradata, condannare l'opponente al pagamento della minor somma risultante in corso di causa a favore di;
4. in via istruttoria, rigettare le avversarie istanze perché CP_2 inammissibili e comunque irrilevanti;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse le spese generali. 6. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione in corso di causa”.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la in qualità di mandataria della cessionaria Parte_1 Parte_2 del credito, la quale nel proprio atto di intervento rassegnava le conclusioni chiedendo la estromissione della cedente, concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e comunque nel merito confermarlo
§ 1.1 — Il tribunale di Tivoli, espletata l'istruttoria necessaria e a seguito di CTU contabile, si è così espresso: “Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
✓ condanna parte opposta e parte intervenuta, in solido tra loro, a rifondere le spese del presente giudizio in favore di parte opponente che liquida in € 634,00 per spese ed € 9.000,00 per compenso professionale oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato:
- Che i signori e hanno rilasciato una garanzia autonoma a prima richiesta a CP_1 Pt_4 favore della a copertura delle obbligazioni assunte dalla stessa, e che dal Parte_5 contratto di garanzia risulta che costoro si sono impegnati a pagare alla su semplice e CP_6 prima richiesta, senza poter sollevare eccezioni che spettano al debitore principale;
- Che, a tal proposito, secondo la sent. Cass. Sez. Unite del 18.2.2010, n. 3947, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”, sicchè, in linea generale, il garante non può opporre alla banca le eccezioni che poteva proporre il debitore principale (trattandosi di due rapporti distinti e autonomi). Invero, il contratto autonomo di garanzia impegna il garante in maniera indipendente rispetto al debitore principale. Pertanto, in riferimento ai contratti autonomi di garanzia in linea di massima il garante non può sollevare eccezioni in ordine al rapporto giuridico principale, non essendovi alcun legame di accessorietà tra le due obbligazioni e non trovando applicazione l'art. 1945 cod.civ. Tuttavia, in casi eccezionali, il garante può effettuare contestazioni anche in merito al rapporto principale ed in particolare quando l'escussione della garanzia è avvenuta con dolo o mala fede da parte del creditore, o in caso di inesistenza o nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, o per l'illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti;
- Che, nel caso di specie, il CTU ha osservato che “Oggetto di controversia risultano essere i rapporti bancari accesi dalla presso la banca Filiale Tivoli Parte_5 CP_2
2 Tiburtina: c/c ordinario n. 500040869 c/c anticipi n. 6540996 … Conto corrente n.
500040869: A riguardo si evidenzia, sulla base degli estratti conto in atti, che sebbene la prima movimentazione contabilizzata nel conto ordinario sia stata eseguita in data
25.01.1996, il contratto depositato dall'istituto di credito e sottoscritto dalle parti reca la data del 12.01.2010. (ALL. 5) Conto anticipi n. 6540996: Il primo movimento contabile rilevato sul conto anticipi risulta invece eseguito in data 09.05.2006 ed anche in questo caso la regolarizzazione contrattuale, sottoscritta dalle parti, risulta effettuata in data 12.01.2010.
(ALL. 6) Pertanto per entrambi i rapporti bancari oggetto di esame non è possibile determinare le pattuizioni intercorse tra parti il periodo compreso tra l'avvio del rapporto e la sua regolarizzazione contrattuale”. Pertanto, il mancato rispetto della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari ha portato al ricalcolo degli interessi sulla base del tasso legale e all'eliminazione di ogni forma di onere e commissione in quanto privi di accordo contrattuale. In particolare, quanto al rapporto di conto corrente, il CTU ha osservato che “Fino alla data del 12.01.2010 gli interessi vengono ricalcolati applicando il tasso legale ed
a partire dalla data di sottoscrizione del contratto sulla base dei tassi pattuiti ed applicati dalla banca. In osservanza del quesito posto e rilevando che fino alla data del 12.01.2010 non risulta agli atti di causa alcuna sottoscrizione specifica da parte del correntista della clausola anatocistica "reciproca" il sottoscritto C.T.U. provvede a determinare gli interessi senza ricorrere ad alcuna forma di capitalizzazione fino alla data del 12.01.2010 (ALL. 13)”.
Il perito ha pertanto così concluso “sulla base delle analisi svolte e tenuto conto di quanto evidenziato dai consulenti di parte nelle proprie osservazioni, il sottoscritto, all'esito dell'attività peritale, in osservanza del quesito posto, ridetermina come segue i saldi dei due rapporti finanziari intercorrenti tra la società e la Parte_5 Controparte_7
Agenzia di Roma Est: Conto anticipi n. 6540996 - € 178.567,48 Conto ordinario n.
500040869 + € 412.798,60 Con un saldo complessivo a favore della società correntista pari ad € 234.231,12”. Parte_5
- Che, dunque, sulla base di tali risultanze si rendeva necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza di una esposizione debitoria dell'obbligato principale.
§ 2 — Ha proposto appello la in qualità di mandataria della Parte_1 [...] cessionaria del credito, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_2 chiedendo, previa riforma della medesima, “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via principale: a) accertata, al momento della richiesta di pagamento ai garanti, l'esistenza del credito di complessivi euro 426.858,52, (euro 212.860,77 al 28.4.2015, quale saldo debitore del c/c
n. 6540996; euro 213.997,75 al 28.4.2015, quale saldo debitore del c/c n. 500040869) e alla luce della natura autonoma della garanzia prestata dai sigg. ed CP_1 Parte_4
b) condannare questi ultimi in solido alla corresponsione in favore di in Parte_1 qualità di mandataria della della suddetta somma, oltre a interessi come da Parte_2 contratto e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata: a) accertata e dichiarata l'indipendenza dei due rapporti bancari afferenti al c/c
n. 500040869 e al c/anticipi n. 6540996, nonché l'esistenza di una esposizione debitoria della società pari ad euro 178.567,48 (o della diversa somma di giustizia) in virtù di Parte_6 quest'ultimo; b) condannare i garanti e a pagare la predetta CP_1 Parte_4 somma euro 178.567,48 (o della diversa somma di giustizia) quale saldo debitore del c/anticipi n.
6540996, in favore dell'appellante , mandataria di , oltre interessi Parte_1 Parte_2 come da contratto e rivalutazione sino al soddisfo;
In ogni caso: Anche in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Hanno resistito e respingendo tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo CP_1 Pt_4
“Voglia il Collegio adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA e CAV)”.
La e, per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, la Controparte_2 CP_3 ancorchè ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio e, conseguentemente, deve esserne dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 15.05.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.05.2025 con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 15 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, titolato “Sulla natura autonoma della garanzia prestata dagli appellati e sul conseguente obbligo di pagare a prima richiesta e senza possibilità di proporre eccezioni relative ai rapporti Banca/debitore principale”, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata perché il giudice di primo grado sarebbe incorso in contraddizione nella misura in cui, dopo aver qualificato la garanzia prestata dagli odierni appellati come “garanzia autonoma a prima richiesta”, non avrebbe tratto da tale qualificazione giuridica le conseguenze discendenti secondo giurisprudenza costante. Quest'ultima sarebbe orientata nel senso di ritenere che il mancato rispetto della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari non può comportare il ricalcolo degli interessi al tasso legale e non può condurre all'eliminazione di ogni altro onere o commissione, trattandosi di eccezione opponibile dal solo debitore principale e non dai garanti autonomi. Ne discenderebbe, secondo la prospettazione di parte appellante, che la pronuncia del Giudice di prime cure dovrebbe essere riformata nella parte in cui viene di fatto presa in considerazione (ed accolta)
l'eccezione di insussistenza del debito tra la e la Banca - eccezione che i garanti Parte_5 non potevano validamente proporre -, con conferma delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto, ovverosia con la condanna dei garanti, in solido tra di loro, al pagamento della somma di
Euro 426.858,52 cui vanno aggiunti gli interessi dovuti per contratto e/o per legge.
§ 3.2 — Col secondo motivo, titolato “Sull'esistenza di una esposizione debitoria pari ad euro
178.567,48 in considerazione dell'indipendenza dei due rapporti bancari afferenti al c/c n.
500040869 e al c/anticipi n. 6540996”, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere, il giudice di primo grado, erroneamente considerato come un rapporto unitario quello derivante da due diversi rapporti e cioè dal conto anticipi n. 6540996 (che aveva un saldo favorevole alla banca per euro 178.567,48) e dal conto corrente ordinario n. 500040869 (che aveva un saldo sfavorevole alla banca per euro 412.798,60), sicchè lo stesso – aderendo alle conclusioni della CTU – ha proceduto ad effettuare un'operazione aritmetica di addizione tra i saldi delle due diverse obbligazioni derivanti dai suddetti conti, con un risultato complessivo sfavorevole alla banca per euro 234.231,12.
Secondo la tesi della invece, le posizioni aperte presso Parte_1 CP_2 dalla mediante c/c n. 500040869 e c/anticipi n. 6540996 non avrebbero
[...] Parte_5 potuto essere considerate come afferenti ad un rapporto bancario unitario, sicchè gli odierni appellati avrebbero dovuto garantire l'adempimento di ogni singola obbligazione verso la banca, salvi gli altri diritti del debitore principale verso la CP_2 In accoglimento del secondo motivo di appello, parte appellante ha pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel senso di una pronuncia che, accertata l'indipendenza dei due rapporti bancari afferenti al c/c n. 500040869 e al c/anticipi n. 6540996, nonché l'esistenza di una esposizione debitoria della società pari ad euro 178.567,48 in relazione a Parte_6 quest'ultimo, condanni i garanti e di pagare la predetta somma, oltre CP_1 Parte_4 interessi, quale saldo debitore del c/anticipi n. 6540996, in favore di , e condanni gli Parte_2 appellati e lla rifusione delle spese di giudizio di primo grado, comprensive di quelle CP_1 Pt_4 per la C.T.U., con riforma, quindi, delle statuizioni relative alle spese di lite.
§ 3.3 – Col terzo motivo parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Tivoli relativa alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, insistendo per la condanna di controparte al versamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 4.1 — Il primo motivo d'appello proposto dalla società non è meritevole Parte_1 di accoglimento.
Deve essere anzitutto rilevato che la qualificazione della garanzia prestata da e uale CP_1 Pt_4
“garanzia autonoma a prima richiesta”, operata dal Giudice di primo grado, può dirsi passata in giudicato dal momento che tale statuizione non è stata impugnata – né altrimenti contestata - dalle parti nel presente giudizio d'appello.
Si rende quindi necessario individuare quelli che sono i caratteri propri di tale peculiare figura di garanzia atipica, che valgono a differenziarla dalla mera fideiussione. Secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per
l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n.
19693 del 17/06/2022). In altri termini, il contratto autonomo di garanzia è indipendente dal contratto principale: il garante si obbliga direttamente verso il beneficiario e deve pagare alla sua semplice richiesta, senza che il beneficiario debba dimostrare l'inadempimento del debitore. In questo caso, il garante non può opporre eccezioni relative al contratto base, tranne in circostanze limitate.
Con riguardo a tale ultimo assunto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007). Ne discende che anche laddove, come nel caso di specie, tra le parti sia stato concluso un contratto autonomo di garanzia, i garanti possono opporre al creditore la nullità di patti concernenti il rapporto fondamentale.
Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Corte di legittimità con l'Ordinanza n. 371 del
10/01/2018, a tenore della quale “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta”. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, dalle risultanze della CTU effettuata dal Dott.
nel corso del procedimento di primo grado è emerso che “Oggetto di Persona_1 controversia risultano essere i rapporti bancari accesi dalla presso la banca Parte_5
Spa -Filiale Tivoli 2 Tiburtina: -c/c ordinario n. 500040869 -c/c anticipi n. 6540996… CP_2
Conto corrente n. 500040869. A riguardo si evidenza, sulla base degli estratti conto in atti, che sebbene la prima movimentazione contabilizzata nel conto ordinario sia stata eseguita in data
25.01.1996, il contratto depositato dall'istituto di credito e sottoscritto dalle parti reca la data del
12.01.2010 (ALL. 5). Conto anticipi n. 6540996 Il primo movimento contabile rilevato sul conto anticipi risulta invece eseguito in data 09.05.2006 ed anche in questo caso la regolarizzazione contrattuale, sottoscritta dalle parti, risulta effettuata in data 12.01.2010 (ALL. 6). Pertanto per entrambi i rapporti bancari oggetto di esame non è possibile determinare le pattuizioni intercorse tra parti il periodo compreso tra l'avvio del rapporto e la sua regolarizzazione contrattuale”.
In altri termini, dalla ricostruzione operata dal CTU è emerso che sino alla data del 12 gennaio 2010 non risultava stipulata alcuna specifica pattuizione in forma scritta relativa alle modalità di corresponsione di interessi, oneri o commissioni. Solo in tale data si è tentato di colmare le originarie lacune contrattuali, nonostante il rapporto di c/c n. 500040869 fosse stato avviato sin dal 25 gennaio
1996, mentre il primo movimento contabile rilevato sul conto anticipi n. 6540996 risalisse al
09.05.2006. Il mancato rispetto della forma scritta ha determinato, dunque, un palese contrasto con quanto previsto dall'art. 117 T.U.B., che richiede la forma scritta ad substantiam - pena la nullità delle relative clausole - nonché con l'art. 1283 c.c. - il quale vieta la capitalizzazione degli interessi in assenza di espressa pattuizione e delle condizioni ivi previste -. In difetto di tali presupposti, la misura degli interessi deve dunque conformarsi a criteri legali, e qualsiasi applicazione difforme integra una violazione di norme imperative. Ne deriva che le eccezioni sollevate dagli appellanti in ordine alla validità e agli effetti del rapporto principale devono ritenersi pienamente ammissibili e meritevoli di esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
§ 4.2 – Anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
Con ordinanza n. 14321 del 05.05.2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine”, od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della
di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto CP_6 corrente ordinario cui accede.
Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_6
Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo
l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni CP_6 momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in CP_6 esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde
l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale”.
Nel caso di specie, poiché il conto anticipi n. 6540996 risulta inscindibilmente collegato al sottostante rapporto di conto corrente – di cui il primo rappresenta un tipo di conto accessorio, ove le somme anticipate dalla attraverso il conto anticipi (ad esempio su cambiali, fatture o altri effetti) CP_6 vengono registrate sul conto corrente principale, e viceversa – il giudice di primo grado ha correttamente optato per l'adesione alle conclusioni del CTU, il quale, dopo aver chiarito che “fino alla data del 12.01.2010 gli interessi vengono ricalcolati applicando il tasso legale ed a partire dalla data di sottoscrizione del contratto sulla base dei tassi pattuiti ed applicati dalla banca. In osservanza del quesito posto e rilevando che fino alla data del 12.01.2010 non risulta agli atti di causa alcuna sottoscrizione specifica da parte del correntista della clausola anatocistica "reciproca" il sottoscritto
C.T.U. provvede a determinare gli interessi senza ricorrere ad alcuna forma di capitalizzazione fino alla data del 12.01.2010”, ha proceduto al ricalcolo degli interessi sulla base del tasso legale e ad eliminare ogni forma di onere e commissione in quanto privi di accordo contrattuale. Lo stesso ha pertanto concluso nel senso di “rideterminare come segue i saldi dei due rapporti finanziari intercorrenti tra la società e la banca di Roma Est: Conto Parte_5 Controparte_8 anticipi n. 6540996 € 178.567,48 Conto ordinario n. 500040869 + € 412.798,60, con un saldo complessivo a favore della società correntista pari ad € 234.231,12”. Parte_5
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale di Tivoli correttamente ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, in assenza di una qualunque esposizione debitoria dell'obbligato principale, la società Parte_5 § 4.3 – Anche il terzo motivo d'appello deve essere rigettato, dal momento che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei criteri che regolano la ripartizione delle spese di giudizio – ed in particolare del c.d. principio della soccombenza -, ponendo le spese di lite e della CTU relative al primo grado di giudizio a carico della e della in solido Controparte_2 Parte_1 tra loro, in quanto soccombenti.
§ 5 – Per tutte queste ragioni, dunque, l'appello proposto dalla è infondato Parte_1
e merita di essere rigettato. Per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza n. 104/2020 del
Tribunale di Tivoli, pubblicata il 14 gennaio 2020.
§ 6 - Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 104/2020 del
Tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della e, per essa, quale mandataria per la gestione dei Controparte_2
crediti, la CP_3
2. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza del Tribunale di Tivoli n. 104/2020
pubblicata il 14.01.2020;
3. Condanna la alla rifusione, in favore degli appellati Parte_1 [...]
e delle spese del grado che si liquidano complessivamente CP_1 Parte_4 in Euro 20.119,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente