Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3030/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonio Muto ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito Marzano di Nola, via Nazionale
n. 40;
C O N T R O
, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale nonché di legale CP_1 rappresentante p.t. del rappresentati e Parte_2 difesi, in virtù di procura in atti, dall' avv. Angelo Russo e dall'avv. Sabatino Tortora ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Nola, via A. Minichini n. 10;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Accertare e dichiarare che dal febbraio 1993 al 12.06.2017 tra il sig. e , in proprio e nella qualità di titolare della ditta Parte_1 CP_1 omonima, è intercorso rapporto di lavoro subordinato e che dal 13.06.2017 fino al mese di ottobre 2018 detto rapporto di lavoro si è svolto senza soluzione di continuità alle dipendenze della società 2) Conseguentemente, previo Parte_2 accertamento delle somme spettanti al ricorrente in ragione delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione svolta, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente ricorso integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare parti resistenti, in ragione di ogni titolo, onere e responsabilità ad accertarsi, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 250.181,49, di cui € 41.258,06 per TFR, oltre interessi maturati sulle somme non corrisposte e rivalutazione monetaria, oppure di quella diversa somma che il Giudicante vorrà ravvisare all'esito anche di eventuali risultanze peritali, oltre interessi come per legge dalla domanda e liquidazione del maggior danno ex art.
429 c.p.c.. 3) Condannare, altresì, parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
PER : 1) in accoglimento delle suesposte eccezioni preliminari così CP_1 provvedere: a) rigettare il ricorso in quanto nullo e/o improponibile;
b) sempre in via preliminare, accogliere la predetta eccezione di prescrizione e pertanto, considerare, il credito così come vantato, totalmente prescritto per il decorso del termine quinquennale;
2) nel merito rigettare la domanda integralmente o per quanto di diritto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione.
PER PANIFICIO IL FORNAIO BARBATO 1) in via preliminare, in accoglimento Parte_2 delle suesposte eccezioni preliminari così provvedere: a) rigettare il ricorso in quanto nullo e/o improponibile;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società convenuta, con conseguenziale dichiarazione di estromissione dal presente giudizio;
c) accogliere la predetta eccezione di prescrizione e pertanto, considerare, il credito così come vantato, totalmente prescritto per il decorso del termine quinquennale;
2) nel merito rigettare la domanda integralmente o per quanto di diritto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 09.06.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato, senza un regolare contratto, alle dipendenze dell'impresa individuale prima, e della società poi, senza CP_1 Parte_2 soluzione di continuità, presso la sede di Camposano (NA), dal febbraio 1993 sino all'ottobre
2018, allorquando veniva licenziato verbalmente;
- che il rapporto di lavoro si era protratto continuativamente, nonostante la Controparte_2
fosse stata cancellata in data 20.05.2010, avendo il sig. continuato, di
[...] CP_1 fatto, a svolgere la medesima attività di impresa presso la stessa sede;
- che la prestazione lavorativa era stata poi resa, a decorrere dal 13.06.2017, in favore della neocostituita società Parte_2
- di essere stato adibito a mansioni di operaio specializzato addetto alla panificazione consistenti nel pesare e dosare gli ingredienti per preparare l'impasto del pane e gli altri prodotti da forno, lavorare gli impasti a mano o monitorare le lavorazioni delle macchine impastatrici, dare forma all'impasto nelle figure desiderate, cuocere i diversi prodotti in forno verificandone temperatura umidità e tempo di cottura e sfornarli nonché altre attività similari, riconducibili al livello A1 del CCNL Alimentari e Panificazione per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della panificazione;
- di aver lavorato tutti i giorni della settimana dalle ore 17:00 alle 11:00 del giorno successivo senza mai fruire del riposo settimanale;
- di essere stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, a cui aveva dovuto anche chiedere permessi o autorizzazioni;
- di aver percepito per i primi quattro anni di lavoro di £ 50.000 alla settimana, poi £ 100.000 alla settimana, poi con l'introduzione dell'euro € 180,00 alla settimana;
- di non aver mai percepito il compenso per il lavoro straordinario svolto;
- di non aver goduto delle ferie e delle festività;
- di non aver mai percepito la tredicesima mensilità né tutte le altre indennità contrattuali, quali l'indennità speciale e gli aumenti periodici di anzianità;
- che, alla cessazione del rapporto, non gli era stato corrisposto il TFR né l'indennità sostitutiva del mancato preavviso di recesso.
Lamentava di non aver percepito, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, sicché risultava creditore della complessiva somma di € 250.181,49 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, festività, tredicesima mensilità, indennità speciale, aumenti periodici di anzianità, indennità sostitutiva di preavviso e TFR.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, e il chiedendo CP_1 Parte_2
l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, i convenuti si costituivano tempestivamente in giudizio, eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per genericità della domanda, il difetto di legittimazione passiva del – considerato Parte_3 che la società aveva avviato la propria attività solo dopo la cessazione dell'asserito rapporto di lavoro del ricorrente – nonché la prescrizione quinquennale del credito;
nel merito, contestavano la fondatezza, in fatto e diritto, della domanda, evidenziando a tal fine:
- che nel 1991 il sig. aveva avvitato una piccola attività di panificazione, con CP_1 sede in Camposano, alla via Marconi, sottoforma di impresa individuale che veniva a cessare il
31.10.2008, per essere cancellata dal registro delle imprese in data 20.05.2010;
- che il era stata costituita il 13.06.2017, tuttavia Parte_2 aveva effettivamente avviato la propria attività di impresa solo a decorrere dal 18.11.2019;
- che la predetta attività di panificazione dal 08.01.2010 al 07.04.2014 era stata esercitata da altra impresa individuale facente capo a (P.I. ); CP_3 P.IVA_1
- che, invero, , in data 05.03.2012, aveva avviato una attività diversa da quella CP_1 di panificazione, ovvero di commercio all'ingrosso di gomma greggia e plastica (P.I.
); P.IVA_2
- che, solo successivamente, aveva ripreso l'attività di panificazione dal CP_1
18.11.2019, sottoforma societaria;
- che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di solo dal 2000 al 2003, CP_1 mentre nei restanti periodi, aveva svolto lavori solamente saltuari ed occasionali, senza alcun vincolo di subordinazione;
del resto, il sig. , nel periodo in discussione, aveva Parte_1 intrattenuto rapporti di lavoro con soggetti diversi, quali il PA IT IN (con sede in Nola) o Controparte_4
- che, di contro, non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società.
Concludevano per il rigetto della domanda.
Esaurita la fase istruttoria, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di , CP_1 prima, e della società convenuta, poi, per il periodo che va dal febbraio del 1993 all'ottobre del
2018, per il conseguimento delle voci retributive ut supra indicate.
Così definito il thema decidendum, va, immediatamente, disattesa l'eccezione di nullità sollevata dalle parti resistenti.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr., Cass. civ., sez. lav., 08.02.2011, n. 3126).
Invero, la nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro,
l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore
(Cass. n. 3126/2011).
Nella specie, come detto, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato, ed il pagamento delle differenze retributive, per i titoli ben enucleati in ricorso, calcolate secondo criteri a prescindere dalla loro correttezza comprensibili e di facile lettura, con adeguata esposizione delle ragioni a fondamento delle pretese rivendicate nell'atto introduttivo e con riferimento ad un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso.
Le resistenti, quindi, sono state poste concretamente in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese e, difatti, con le proprie memorie difensive, hanno contestato specificatamente tutte le avverse deduzioni.
Ogni altra mancanza in punto di allegazione si riflette sul merito e, dunque, sulla fondatezza della domanda.
3. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente
Costituisce ius receptum che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n.
14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321;
Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).
Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819).
La legittimazione ad agire costituisce, allora, una condizione dell'azione, una condizione per ottenere, cioè, dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso: deve distinguersi la titolarità del diritto ad agire dalla la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che è elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare. La relativa questione attiene al merito della causa. (Cass. Civ., S.U., n. 2951/2016).
Ciò posto, si rileva che, nella prospettazione di parte attrice, entrambi i convenuti sono indicati come datori di lavoro;
in particolare, secondo parte ricorrente, la prestazione lavorativa, con i caratteri della subordinazione, sarebbe stata espletata alle dipendenze di quale CP_1 titolare di ditta individuale, poi, dal 13.06.2017, quale legale rappresentante della costituita società
Parte_2
Tanto basta per affermare la legittimazione passiva della società, essendo ogni altra questione afferente al merito e non alla sussistenza di una condizione dell'azione.
4. Venendo al merito, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218
c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
4.1. Con particolare riferimento alla prova della subordinazione, è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass.
10/09/2019 n. 22634, ma anche Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà (o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo
Cass. civ., sez. lav., 21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n.
22289/2014, Cass. n. 23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama
Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
4.2. Dalle suesposte coordinate ermeneutiche si desumono precisi oneri di allegazione e di prova incombenti sul lavoratore che rivendica l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., deve dedurre e dimostrare a) l'etero-organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b)
l'etero-direzione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. n. 22785/2013, n. 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi (Cass. n.
22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo.
4.3. La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, tuttavia, non esaurisce l'onere probatorio gravante sul lavoratore, essendo altresì necessario che nel processo emerga la prova della durata del rapporto, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, del CCNL applicato e del relativo inquadramento professionale, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e la quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, al lavoro festivo, alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
4.4. Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n.
3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076).
Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
5. Fatta tale generale premessa in ordine agli oneri di allegazione e di prova, deve rilevarsi innanzitutto una certa genericità delle allegazioni in ordine all'avvicendamento dei convenuti nell'asserito rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente;
la parte si limita, invero, ad affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro unico e continuativo, dipanatosi dal lontano febbraio 1993 sino all'ottobre 2018.
Tuttavia, sulla base di una complessiva lettura del ricorso, si desume che il avrebbe Parte_1 espletato la propria attività lavorativa di panificazione alle dipendenze e sotto la direzione di
, sia quale titolare formale dell'omonima impresa individuale, poi quale titolare di CP_1 fatto della medesima attività, a seguito della cancellazione della predetta ditta individuale, ed infine quale titolare di impresa societaria a partire dal 13.06.2017.
Deve, ancora, osservarsi che la parte ricorrente ha del tutto taciuto in ricorso che, sia pure per un breve periodo, il rapporto di lavoro con il risulta essere stato regolarizzato, CP_1 come si evince dall'estratto contributivo acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Invero, dall'estratto conto INPS si desume il versamento da parte di di CP_1 contributi per lavoro dipendente dal 01.12.2000 al 03.06.2003; poi risultano contributi anche dal
13.04.2015 al 15.06.2015 dalla ditta (e dunque non dalla Pt_2 Parte_3
, rispetto alla quale nulla è stato allegato.
[...]
6. Ciò posto circa le emergenze documentali, si rileva che dall'istruttoria espletata è emerso un quadro probatorio del tutto insufficiente a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, segnatamente la sussistenza un rapporto di lavoro subordinato continuativo alle dipendenze degli odierni convenuti.
Si riportano, di seguito, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente su cui grava, come detto, l'onere della prova.
Il teste dichiarava: “ADR: sono indifferente;
conosco il ricorrente in quanto Testimone_1 ogni giorno mi recavo presso il panificio di Camposano vicino alla ferrovia a prendere il pane;
ADR: non mi ricordo come si chiama il panificio, so che i titolari erano i fratelli e CP_1
; ADR: io abito a Nola, però andavo al panificio a Camposano perché mi piaceva il pane, CP_3 panini, pizzette, biscotti, ecc. di quel panificio;
al panificio mi facevo accompagnare oppure andavo in treno;
andavo fin lì per distrarmi visto che mi era morta mia figlia;
ADR: al panificio andavo anche tutti i giorni, di mattina o di pomeriggio a seconda delle necessità; ADR: nel locale c'era sempre il sig. a lavorare, il quale si occupava di servirmi il pane e gli Parte_1 altri prodotti del forno (“mi spicciava”); ricordo che era comandato da e , più CP_1 CP_3
che , lo chiamava più spesso;
ADR: non mi ricordo il periodo in cui andavo al CP_1 CP_3 panificio;
so che il ricorrente lavorava da parecchi anni nel panificio;
ADR: preciso che di mattina andavo verso le 8-8:15, mi accompagnava una vicina, di pomeriggio andavo verso le
17-17:15; ribadisco che sia che andavo la mattina che il pomeriggio trovavo sempre il sig.
nel panificio;
ADR: quanto alle mansioni, ho visto fare il pane (oltre che a Parte_1 Parte_1 servire).”.
Il teste riferiva: “ADR: ho conosciuto il sig. ad una festa di Testimone_2 Parte_4 paese di Baiano, e poi l'ho rivisto a casa di mio zio dove ha fatto un lavoretto nel suo giardino;
ADR: non so dire se ha mai lavorato per il panificio di;
ADR: non conosco il sig. CP_1
; ADR: non sono mai andato presso il a CP_1 Parte_3
Camposano.”.
6.1. È di palmare evidenza, alla luce delle deposizioni testimoniali sopra riportate, che sia rimasto del tutto indimostrato l'assunto di parte circa l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso senza soluzione di continuità dapprima con la Controparte_2
, poi con la società convenuta.
[...]
Alcun dato è emerso dalle dichiarazioni del che nulla ha saputo riferire in ordine ai fatti Tes_2 di causa;
né elementi probatori certi possono desumersi dalla generica testimonianza della mera avventrice del panificio in cui avrebbe lavorato il . Tes_1 Parte_1
Invero, gli elementi di diretta ed occasionale percezione della si rivelano del tutto Tes_1 insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in quanto la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa assume connotazione neutra rispetto alla natura autonoma o subordinata della prestazione posta in essere;
il teste nulla ha saputo riferire in ordine alla durata del rapporto, al controllo dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, al contenuto, ai tempi e alle modalità di svolgimento delle mansioni disimpegnate, all'obbligo di giustificare eventuali assenze o di richiedere previa autorizzazione per godere di permessi o ferie, al soggetto che gli corrispondeva la retribuzione e via dicendo.
Né elementi di rilievo, a sostegno degli assunti attorei, emergono dalle deposizioni dei testi di parte resistente, cui si rinvia per esigenze di sinteticità.
In altri termini, nelle risultanze istruttorie non si rinvengono quegli elementi di fatto, come enucleati dalla Suprema Corte, sintomatici dell'assoggettamento della ricorrente all'etero- direzione e all'etero-organizzazione, nonché alla vigilanza e al potere disciplinare dei soggetti che lo stesso indica come datore di lavoro.
Quanto al periodo contrattualizzato (12/2000-6/2003), ogni eventuale credito retributivo risulta essere coperto da prescrizione.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore considerazione.
7. In ragione degli esiti incerti dell'istruttoria espletata, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della bassa complessità della lite, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio – compensate della metà – che si liquidano in complessivi € 4.355,00 (da ripartirsi in parti uguali), oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno