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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12716/2024 R.G. promossa da:
c.f. , in qualità di titolare della cessata ditta individuale Parte_1 C.F._1 RI TR DI , rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Parte_1
BASSI
APPELLANTE
contro
(già Controparte_1 [...]
) p.iva rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Bernardino Serra
p.iva. Controparte_3 P.IVA_2 residente a [...] RO
APPELLATE
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 121/2024 del Giudice di Pace di Torino
Conclusioni: per l'appellante: “NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...] conducente del veicolo TG EH497JC di proprietà della sig.ra Controparte_5 CP_4
nella causazione del sinistro delli 21.01.2021 e per l'effetto – Condannare in solido tra loro,
[...]
al pagamento in favore dell'odierna parte Controparte_3 RO attrice in qualità di cessionaria del credito di tutti i danni subiti dalla nell'occorso delli CP_6 21.01.2021 quantificati in € 10.500,00 di cui € 12.500,00 a titolo di saldo danno materiale, € 600,00 a titolo di fermo tecnico, detratto l'importo di € 2.600,00 trattenuto a titolo di acconto o a quella minore
o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria. – Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese forfetarie, iva e cpa da distrarsi in favore dell'avvocato Antistatario”; per “Nel merito: Respingere e disattendere l'appello interposto Controparte_1 dal Sig. e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 121/2024 del Giudice di Pace Parte_1
pagina 1 di 5 di Torino, dott.ssa Cultrera, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e dei compensi professionale di entrambi i gradi di giudizio ex d.m. 55/14 e successive modificazioni, oltre a spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La aveva convenuto in giudizio avanti al Parte_2
Giudice di Pace di Torino e la Controparte_5 RO [...] allegando: che il 21.1.2021 il veicolo Fiat DU di proprietà della società Controparte_3
e assicurato presso la spa CP_6 Controparte_2 mentre era intento a percorrere il corso Dante a
[...]
Moncalieri, e in particolare l'intersezione con via Sestriere, era stato urtato nella parte destra dal veicolo NC US targato EH497JC, di proprietà di condotto da RO [...]
e assicurato presso il quale si muoveva in Controparte_5 Controparte_3 retromarcia in uscita da un parcheggio senza concedere la dovuta precedenza al mezzo Fiat DU;
che il credito della derivante da detto sinistro era stato ceduto alla RI attrice;
che i CP_6 CP_ danni riportati dal DU ammontavano ad € 12.500, oltre € 600 a titolo di fermo tecnico. In forza di tali premesse la RI TR aveva domandato la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni per complessivi € 10.500, tenuto conto dell'importo di € 2600 già ottenuto a titolo di acconto dalla assicurazione del mezzo danneggiato. Controparte_2
Avanti al Giudice di Pace nessuno dei convenuti si era costituito. Alla prima udienza la parte attrice rinunciava alla domanda nei confronti del e il Giudice di Pace dichiarava la contumacia CP_5 degli altri convenuti. Si costituiva, invece, la
[...] con atto di intervento volontario, nel quale si Controparte_2 assumeva legittimato passivo della pretesa dell'attrice (stante il regime di indennizzo diretto vigente), non contestava l'an della pretesa, ma solo il quantum.
Il giudizio veniva istruito a mezzo CTU, che concluse quantificando il danno riportato dal Fiat DU in € 7.456,69 IVA compresa
Con sentenza n. 121/2024, pubblicata il 7.1.2024, il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo nullo l'atto di cessione del credito e quindi la RI attrice carente di legittimazione attiva ad agire in giudizio. RI che, quindi, veniva altresì condannata alla refusione delle spese di lite a favore della controparte.
Con citazione regolarmente notificata già titolare della cessata Parte_1 [...]
, ha proposto appello avverso detta sentenza sulla base di due motivi: Parte_2 carenza di motivazione in ordine alla pronuncia di nullità dell'atto di cessione;
erroneità, in ogni caso, di simile statuizione in ragione della completezza dell'atto di cessione prodotto, rispondente ai requisiti che la giurisprudenza maggioritaria ritiene necessari e sufficienti per la validità della cessione del credito. Ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria previa richiesta di chiarimenti al CTU.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto. Non si sono nuovamente costituiti gli altri convenuti.
All'udienza 4.2.2025 è stata dichiarata la contumacia di Con ordinanza in RO pari data, esclusi profili di inammissibilità dell'appello, è stata disposta integrazione della CTU svolta in primo grado, poi depositata il 14.4.2025. All'udienza 27.5.2025, fissata ex art. 350, 281-sexies c.p.c.,
i difensori hanno discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della cui l'atto di appello è stato CP_3 regolarmente notificato il 4.7.2024.
Il motivo di appello è fondato.
Invero, alcuna nullità può predicarsi in relazione all'atto di cessione del credito in forza della quale RI TR agisce in giudizio (doc. 2 fascicolo primo grado appellante). Invero, esso contiene l'esatta indicazione della cedente ( ), del cessionario (RI TR) e del CP_6 credito oggetto di cessione, ossia quello derivante dal sinistro occorso il 21.1.2021 in Moncalieri corso Dante tra il veicolo Fiat DU tg. DY733JP di proprietà e il veicolo NC US tg. CP_6
EH497JC di proprietà di Controparte_8
Elementi che consentono di ritenere che l'oggetto del contratto di cessione fosse del tutto determinabile, anche tenuto del pacifico principio per cui la cessione può avere ad oggetto anche crediti futuri che, ove poi non venuti ad esistenza integreranno semmai un vizio di inefficacia della cessione, ma non della sua validità (tra le tante, Cass. ord. 27690/2023).
Ed infatti la Controparte_2
(oggi che, in primo grado di giudizio, ha
[...] Controparte_2 sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (per la prima volta in sede di note conclusive) non ha in alcun modo spiegato per quale ragione l'atto di cessione sarebbe nullo, limitandosi a richiamare giurisprudenza di questa Sezione del tutto irrilevante in relazione al caso di specie poiché afferente ad un caso di cessione senza minima indicazione dell'evento di sinistro posto all'origine del sorgere del credito poi ceduto. Fattispecie, all'evidenza, del tutto diversa da quella oggetto di causa.
Irrilevanza della giurisprudenza citata e inadeguatezza al caso di specie non rilevata dal Giudice di
Pace, che ha quindi errato nel ritenere nulla la cessione, senza peraltro in alcun modo motivare detta pronuncia rispetto al caso concreto.
L'accoglimento di detto motivo di appello comporta la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda risarcitoria del TR nei confronti della CP_2 che è intervenuta in giudizio poiché destinataria ex lege della pretesa risarcitoria
[...] dell'appellante in ragione della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 c.d.a. dalla stessa azionata. Ne consegue che la domanda, erroneamente introdotta dall'appellante nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile (cfr. art. 149 cit.: “… il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”), può dirsi estesa nei confronti dell'assicurazione intervenuta in giudizio, che si è dichiarata legittimata passiva della pretesa.
Ora, la mai ha contestato l'an della pretesa attorea, ma solo il Controparte_2 quantum della stessa (cfr. costituzione in primo grado dell'odierna parte appellata: “Nel sinistro di specie, la Compagnia oggi costituenda non intende contestare l'an debeatur e nemmeno lo svolgimento del sinistro così come raccontato nel modulo CAI e così come descritto in atti”).
All'esito dei chiarimenti richiesti anche nel presente grado di giudizio il CTU ha quantificato in complessivi € 6.689,50 la spesa necessaria al ripristino del mezzo di proprietà . Stima CP_6 revisionata in diminuzione rispetto al primo grado di giudizio in forza del riscontro che taluni componenti sostituiti erano stati considerati come nuovi nella prima stima, allorquando, in sede di perizia integrativa, sono risultati pezzi di ricambio. Non vi è ragione per discostarsi da tale valutazione, considerato che la questione circa l'uso da parte della Carrozzeria di pezzi di ricambio, e non nuovi, era già stata sollevata in primo grado daL perito della compagnia intervenuta (cfr. perizia p. Persona_1 8). Ritiene la scrivente, invece, di discostarsi dalla CTU con riguardo all'omessa considerazione dello pagina 3 di 5 smontaggio del vano sanitario dell'ambulanza. Infatti, che lo smontaggio per il ripristino sia avvenuto risulta dalle fotografie prodotte già in primo grado dall'appellante e non considerate dal consulente. Smontaggio che, trattandosi di mezzo a vocazione sanitaria (ambulanza, appunto), non può essere ritenuto una riparazione non prevedibile. Il consulente di parte ha stimato in 40h la durata di tale intervento, che il CTU ha comunque giudicato eccessiva (cfr. p. 14 ctu). In via del tutto equitativa si ritiene di considerare al 50% detto valore (20h) che, rapportate al valore orario di manodopera per la carrozzeria indicato dal CTU (€ 45/h), porta all'importo di € 900, che va aggiunto a quello di € 6.689,50, pervenendosi così all'importo di € 7.589,50. La spesa per la sanificazione è stata conteggiata dal CTU sicché l'importo non merita ulteriori aggiustamenti.
A tale somma deve essere detratta quella di € 2600 già trattenuta a titolo di acconto dall'appellante. Sulla somma risultante (€ 4.989,50) spetta la rivalutazione dal sinistro (21.1.2021) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 5.882,62. Su detta somma spettano poi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Non può essere accolta la domanda dell'appellante di riconoscimento del danno da fermo tecnico, quantificato in € 600.
Invero, pur avendo il CTU indicato il 7 giorni il fermo tecnico, costituisce principio ampliamente consolidato quello per cui “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. n. 32946/2024 e molte altre conformi).
Danno economico nemmeno allegato nel caso di specie.
In ultimo occorre chiarire che non può essere accolta integralmente la domanda dell'appellante di condanna in solido anche di ossia la proprietaria del veicolo danneggiante RO (avendo l'appellante rinunciato, già in primo grado, alla domanda contro il conducente ). CP_5
Trattasi di azione ex art. 2054 co. 3 c.c. cumulata alle ulteriori ex art. 144,149 c.d.a. esperite nei confronti delle compagnie assicurative. L'art. 2054 co. 2 c.c. presuppone un concorso di colpa al 50% in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'appellante non ha in alcun modo provato l'esistenza di un maggior grado di colpa in capo alla piuttosto che in capo al CP_4 conducente dell'ambulanza: alcun capo di prova è stato formulato sul punto e il riconoscimento di debito effettuato da un condebitore solidale (la , che, come detto, non ha contestato l'an CP_2 della pretesa attorea) non è opponibile agli altri (art. 1309 c.c.).
Ne consegue che può essere condannata in solido con l'assicurazione nei RO limiti del 50% della somma sopra indicata.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc: nel rapporto processuale tra l'appellante e la , quest'ultima è integralmente soccombente;
nel Controparte_9 rapporto processuale tra l'appellante e vi è soccombenza reciproca, sicché RO le spese sono compensate integralmente.
Vista la riforma della pronuncia impugnata, si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese sia del primo grado e sia del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 5.882,62), dell'attività difensiva svolta nei due gradi di giudizio (primo grado: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria;
secondo grado:
pagina 4 di 5 studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della non complessità della causa che giustifica una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo sul valore di liquidazione della fase decisoria nel presente giudizio atteso il rito semplificato (art. 281- sexies c.p.c.) adottato.
Nulla osta alla distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. Bassi, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
Il principio di soccombenza regola anche la decisione sulle spese di CTU, del primo e del presente grado, che vengono poste a carico delle parti convenute, soccombenti.
La spesa di CTP, di cui l'appellante chiede il rimborso, non è provata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 121/2024 del Giudice di Pace di Torino,
CONDANNA la al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 5.882,62, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA in solido con la al RO Controparte_2 pagamento in favore di del 50% della somma e accessori di cui al capo che precede;
Parte_1
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite Controparte_2 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 303,70 per esborsi (c.u., marca e spesa per notifica) ed € 1400 per compensi (€ 300 per studio, € 300 per introduttiva, € 300 per istruttoria, € 500 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per esborsi (c.u., marca) ed € 2600 per compensi (€ 500 per studio, € 400 per introduttiva, € 840 per istruttoria, € 860 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa;
il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Romina Bassi, dichiaratosi antistatario;
DICHIARA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate integralmente nel rapporto processuale tra l'appellante e RO
PONE le spese di CTU del primo e del presente grado di giudizio in capo alla CP_2
[...]
Così deciso in Torino, in data 29.5.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Claudia Gemelli in funzione di Giudice Unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12716/2024 R.G. promossa da:
c.f. , in qualità di titolare della cessata ditta individuale Parte_1 C.F._1 RI TR DI , rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Parte_1
BASSI
APPELLANTE
contro
(già Controparte_1 [...]
) p.iva rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Bernardino Serra
p.iva. Controparte_3 P.IVA_2 residente a [...] RO
APPELLATE
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 121/2024 del Giudice di Pace di Torino
Conclusioni: per l'appellante: “NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...] conducente del veicolo TG EH497JC di proprietà della sig.ra Controparte_5 CP_4
nella causazione del sinistro delli 21.01.2021 e per l'effetto – Condannare in solido tra loro,
[...]
al pagamento in favore dell'odierna parte Controparte_3 RO attrice in qualità di cessionaria del credito di tutti i danni subiti dalla nell'occorso delli CP_6 21.01.2021 quantificati in € 10.500,00 di cui € 12.500,00 a titolo di saldo danno materiale, € 600,00 a titolo di fermo tecnico, detratto l'importo di € 2.600,00 trattenuto a titolo di acconto o a quella minore
o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria. – Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese forfetarie, iva e cpa da distrarsi in favore dell'avvocato Antistatario”; per “Nel merito: Respingere e disattendere l'appello interposto Controparte_1 dal Sig. e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 121/2024 del Giudice di Pace Parte_1
pagina 1 di 5 di Torino, dott.ssa Cultrera, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e dei compensi professionale di entrambi i gradi di giudizio ex d.m. 55/14 e successive modificazioni, oltre a spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La aveva convenuto in giudizio avanti al Parte_2
Giudice di Pace di Torino e la Controparte_5 RO [...] allegando: che il 21.1.2021 il veicolo Fiat DU di proprietà della società Controparte_3
e assicurato presso la spa CP_6 Controparte_2 mentre era intento a percorrere il corso Dante a
[...]
Moncalieri, e in particolare l'intersezione con via Sestriere, era stato urtato nella parte destra dal veicolo NC US targato EH497JC, di proprietà di condotto da RO [...]
e assicurato presso il quale si muoveva in Controparte_5 Controparte_3 retromarcia in uscita da un parcheggio senza concedere la dovuta precedenza al mezzo Fiat DU;
che il credito della derivante da detto sinistro era stato ceduto alla RI attrice;
che i CP_6 CP_ danni riportati dal DU ammontavano ad € 12.500, oltre € 600 a titolo di fermo tecnico. In forza di tali premesse la RI TR aveva domandato la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni per complessivi € 10.500, tenuto conto dell'importo di € 2600 già ottenuto a titolo di acconto dalla assicurazione del mezzo danneggiato. Controparte_2
Avanti al Giudice di Pace nessuno dei convenuti si era costituito. Alla prima udienza la parte attrice rinunciava alla domanda nei confronti del e il Giudice di Pace dichiarava la contumacia CP_5 degli altri convenuti. Si costituiva, invece, la
[...] con atto di intervento volontario, nel quale si Controparte_2 assumeva legittimato passivo della pretesa dell'attrice (stante il regime di indennizzo diretto vigente), non contestava l'an della pretesa, ma solo il quantum.
Il giudizio veniva istruito a mezzo CTU, che concluse quantificando il danno riportato dal Fiat DU in € 7.456,69 IVA compresa
Con sentenza n. 121/2024, pubblicata il 7.1.2024, il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo nullo l'atto di cessione del credito e quindi la RI attrice carente di legittimazione attiva ad agire in giudizio. RI che, quindi, veniva altresì condannata alla refusione delle spese di lite a favore della controparte.
Con citazione regolarmente notificata già titolare della cessata Parte_1 [...]
, ha proposto appello avverso detta sentenza sulla base di due motivi: Parte_2 carenza di motivazione in ordine alla pronuncia di nullità dell'atto di cessione;
erroneità, in ogni caso, di simile statuizione in ragione della completezza dell'atto di cessione prodotto, rispondente ai requisiti che la giurisprudenza maggioritaria ritiene necessari e sufficienti per la validità della cessione del credito. Ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria previa richiesta di chiarimenti al CTU.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto. Non si sono nuovamente costituiti gli altri convenuti.
All'udienza 4.2.2025 è stata dichiarata la contumacia di Con ordinanza in RO pari data, esclusi profili di inammissibilità dell'appello, è stata disposta integrazione della CTU svolta in primo grado, poi depositata il 14.4.2025. All'udienza 27.5.2025, fissata ex art. 350, 281-sexies c.p.c.,
i difensori hanno discusso la causa e la stessa è stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della cui l'atto di appello è stato CP_3 regolarmente notificato il 4.7.2024.
Il motivo di appello è fondato.
Invero, alcuna nullità può predicarsi in relazione all'atto di cessione del credito in forza della quale RI TR agisce in giudizio (doc. 2 fascicolo primo grado appellante). Invero, esso contiene l'esatta indicazione della cedente ( ), del cessionario (RI TR) e del CP_6 credito oggetto di cessione, ossia quello derivante dal sinistro occorso il 21.1.2021 in Moncalieri corso Dante tra il veicolo Fiat DU tg. DY733JP di proprietà e il veicolo NC US tg. CP_6
EH497JC di proprietà di Controparte_8
Elementi che consentono di ritenere che l'oggetto del contratto di cessione fosse del tutto determinabile, anche tenuto del pacifico principio per cui la cessione può avere ad oggetto anche crediti futuri che, ove poi non venuti ad esistenza integreranno semmai un vizio di inefficacia della cessione, ma non della sua validità (tra le tante, Cass. ord. 27690/2023).
Ed infatti la Controparte_2
(oggi che, in primo grado di giudizio, ha
[...] Controparte_2 sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (per la prima volta in sede di note conclusive) non ha in alcun modo spiegato per quale ragione l'atto di cessione sarebbe nullo, limitandosi a richiamare giurisprudenza di questa Sezione del tutto irrilevante in relazione al caso di specie poiché afferente ad un caso di cessione senza minima indicazione dell'evento di sinistro posto all'origine del sorgere del credito poi ceduto. Fattispecie, all'evidenza, del tutto diversa da quella oggetto di causa.
Irrilevanza della giurisprudenza citata e inadeguatezza al caso di specie non rilevata dal Giudice di
Pace, che ha quindi errato nel ritenere nulla la cessione, senza peraltro in alcun modo motivare detta pronuncia rispetto al caso concreto.
L'accoglimento di detto motivo di appello comporta la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda risarcitoria del TR nei confronti della CP_2 che è intervenuta in giudizio poiché destinataria ex lege della pretesa risarcitoria
[...] dell'appellante in ragione della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 c.d.a. dalla stessa azionata. Ne consegue che la domanda, erroneamente introdotta dall'appellante nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile (cfr. art. 149 cit.: “… il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”), può dirsi estesa nei confronti dell'assicurazione intervenuta in giudizio, che si è dichiarata legittimata passiva della pretesa.
Ora, la mai ha contestato l'an della pretesa attorea, ma solo il Controparte_2 quantum della stessa (cfr. costituzione in primo grado dell'odierna parte appellata: “Nel sinistro di specie, la Compagnia oggi costituenda non intende contestare l'an debeatur e nemmeno lo svolgimento del sinistro così come raccontato nel modulo CAI e così come descritto in atti”).
All'esito dei chiarimenti richiesti anche nel presente grado di giudizio il CTU ha quantificato in complessivi € 6.689,50 la spesa necessaria al ripristino del mezzo di proprietà . Stima CP_6 revisionata in diminuzione rispetto al primo grado di giudizio in forza del riscontro che taluni componenti sostituiti erano stati considerati come nuovi nella prima stima, allorquando, in sede di perizia integrativa, sono risultati pezzi di ricambio. Non vi è ragione per discostarsi da tale valutazione, considerato che la questione circa l'uso da parte della Carrozzeria di pezzi di ricambio, e non nuovi, era già stata sollevata in primo grado daL perito della compagnia intervenuta (cfr. perizia p. Persona_1 8). Ritiene la scrivente, invece, di discostarsi dalla CTU con riguardo all'omessa considerazione dello pagina 3 di 5 smontaggio del vano sanitario dell'ambulanza. Infatti, che lo smontaggio per il ripristino sia avvenuto risulta dalle fotografie prodotte già in primo grado dall'appellante e non considerate dal consulente. Smontaggio che, trattandosi di mezzo a vocazione sanitaria (ambulanza, appunto), non può essere ritenuto una riparazione non prevedibile. Il consulente di parte ha stimato in 40h la durata di tale intervento, che il CTU ha comunque giudicato eccessiva (cfr. p. 14 ctu). In via del tutto equitativa si ritiene di considerare al 50% detto valore (20h) che, rapportate al valore orario di manodopera per la carrozzeria indicato dal CTU (€ 45/h), porta all'importo di € 900, che va aggiunto a quello di € 6.689,50, pervenendosi così all'importo di € 7.589,50. La spesa per la sanificazione è stata conteggiata dal CTU sicché l'importo non merita ulteriori aggiustamenti.
A tale somma deve essere detratta quella di € 2600 già trattenuta a titolo di acconto dall'appellante. Sulla somma risultante (€ 4.989,50) spetta la rivalutazione dal sinistro (21.1.2021) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 5.882,62. Su detta somma spettano poi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Non può essere accolta la domanda dell'appellante di riconoscimento del danno da fermo tecnico, quantificato in € 600.
Invero, pur avendo il CTU indicato il 7 giorni il fermo tecnico, costituisce principio ampliamente consolidato quello per cui “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. n. 32946/2024 e molte altre conformi).
Danno economico nemmeno allegato nel caso di specie.
In ultimo occorre chiarire che non può essere accolta integralmente la domanda dell'appellante di condanna in solido anche di ossia la proprietaria del veicolo danneggiante RO (avendo l'appellante rinunciato, già in primo grado, alla domanda contro il conducente ). CP_5
Trattasi di azione ex art. 2054 co. 3 c.c. cumulata alle ulteriori ex art. 144,149 c.d.a. esperite nei confronti delle compagnie assicurative. L'art. 2054 co. 2 c.c. presuppone un concorso di colpa al 50% in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'appellante non ha in alcun modo provato l'esistenza di un maggior grado di colpa in capo alla piuttosto che in capo al CP_4 conducente dell'ambulanza: alcun capo di prova è stato formulato sul punto e il riconoscimento di debito effettuato da un condebitore solidale (la , che, come detto, non ha contestato l'an CP_2 della pretesa attorea) non è opponibile agli altri (art. 1309 c.c.).
Ne consegue che può essere condannata in solido con l'assicurazione nei RO limiti del 50% della somma sopra indicata.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc: nel rapporto processuale tra l'appellante e la , quest'ultima è integralmente soccombente;
nel Controparte_9 rapporto processuale tra l'appellante e vi è soccombenza reciproca, sicché RO le spese sono compensate integralmente.
Vista la riforma della pronuncia impugnata, si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese sia del primo grado e sia del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 5.882,62), dell'attività difensiva svolta nei due gradi di giudizio (primo grado: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria;
secondo grado:
pagina 4 di 5 studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della non complessità della causa che giustifica una riduzione sui valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo sul valore di liquidazione della fase decisoria nel presente giudizio atteso il rito semplificato (art. 281- sexies c.p.c.) adottato.
Nulla osta alla distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. Bassi, dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio.
Il principio di soccombenza regola anche la decisione sulle spese di CTU, del primo e del presente grado, che vengono poste a carico delle parti convenute, soccombenti.
La spesa di CTP, di cui l'appellante chiede il rimborso, non è provata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 121/2024 del Giudice di Pace di Torino,
CONDANNA la al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 5.882,62, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA in solido con la al RO Controparte_2 pagamento in favore di del 50% della somma e accessori di cui al capo che precede;
Parte_1
CONDANNA la a rimborsare a le spese di lite Controparte_2 Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 303,70 per esborsi (c.u., marca e spesa per notifica) ed € 1400 per compensi (€ 300 per studio, € 300 per introduttiva, € 300 per istruttoria, € 500 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per esborsi (c.u., marca) ed € 2600 per compensi (€ 500 per studio, € 400 per introduttiva, € 840 per istruttoria, € 860 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa;
il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Romina Bassi, dichiaratosi antistatario;
DICHIARA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate integralmente nel rapporto processuale tra l'appellante e RO
PONE le spese di CTU del primo e del presente grado di giudizio in capo alla CP_2
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Così deciso in Torino, in data 29.5.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
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