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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 21/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
5959 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LARONCA LUCA BATTISTA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 , esponeva che l' Parte_1 CP_1
con nota del 17.01.2023, le aveva comunicato di averle indebitamente corrisposto per l'anno 2021, stante il difetto del requisito reddituale, la somma di euro 3.732,53, sulla pensione n. 001811606 cat.
INVCIV.
Tanto premesso la ricorrente ha proposto azione di accertamento negativo dell'indebito chiedendo dichiararsi non dovute le somme di cui alla citata nota.
Ha resisto l' con memoria depositata telematicamente il 16.01.2024. CP_1
Quindi alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La domanda è fondata.
L' con la nota del 17.01.2023, ha rappresentato la sussistenza di pagamenti indebiti, sulla CP_1
pensione n. 001811606 cat. INVCIV, in godimento alla ricorrente, adducendo come argomento la mancanza del requisito reddituale.
1 L'indebito in esame, quindi, concerne una prestazione di indubbia natura assistenziale.
Ciò detto, deve anche evidenziarsi che: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”
(si veda Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020).
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Quanto all'elemento soggettivo che esclude l'affidamento dell'assistito, Cass. 31372/2019 e Cass.
28771/18 richiedono entrambe che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale
( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità CP_1
tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
In particolare, nell'articolata motivazione, la Corte ha anche evidenziato che:
- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano CP_1
sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n.31372/2019 ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha
2 affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, CP_1
art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1
le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
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Ciò premesso e applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che l' ha provveduto CP_1
con nota del 17.01.2023 alla rideterminazione della prestazione della pensione di inabilità civile in godimento alla ricorrente dal primo gennaio 2020 per superamento dei limiti reddituali relativamente all'anno 2020, disponendo la revoca della prestazione per l'anno 2021.
Nella specie il superamento dei limiti reddituali rinviene, assume l' , dai redditi da lavoro CP_1
dipendente denunciati dalla alla Agenzia delle Entrate Riscossione con Modello 730/2021. Pt_1
Orbene ne deriva che per i principi su enunciati, l' conosceva ovvero era tenuto a conoscere il CP_1
dato reddituale dichiarato dalla assistita, proprio per quel principio di circolarità delle informazioni a mezzo di banche dati che sovraintende alla materia in oggetto.
Ne consegue la irripetibilità, stante l'assenza di dolo dell'accipiens, delle somme di cui alla nota CP_1
del 17.01.2023.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , nei Parte_1 confronti dell' , con ricorso depositato in data 22/05/2023, così provvede: CP_1
3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all' con CP_1 riguardo all'indebito di cui alla nota dell' datata 17.01.2023; CP_1
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in euro 1.100,00, CP_1
oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, il 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Maria Procoli
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