Art. 14.
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' iscritto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sara' iscritto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarra' in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sara' stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.