TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 443/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che le “spondilodiscopatie del tratto lombare” ovvero “ernia discale lombare” da cui risulta affetto il Sig. rappresentino un aggravamento dell'infortunio al medesimo occorso in Parte_1 data 24/03/2017; - Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza di tale aggravamento il ricorrente ha subito un grado di menomazione pari a1 18% per la patologia rachidea in toto, e un complessivo danno biologico nella percentuale del 25%-30% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;
- Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a CP_1 favore del ricorrente la rendita e gli indennizzi previsti e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo de1 18% per la patologia rachidea in toto, e un complessivo danno biologico nella percentuale del 25%-30%, ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso maschile, dell'età di 48 anni, affetto da esiti di politraumimi lavorativi con distorsione complessa delle ginocchia ed associata lesione tendinea (16% poliartrosi con spondilosi del rachide, spondilolistesi e protrusioni discali in soggetto CP_1 artrosico. … Nel caso specifico viene sostenuto dalla parte attrice che in conseguenza del trauma del 24 marzo 2017 si sia verificata una lesione a carico della colonna dorso-lombare. Ma la risonanza magnetica del 6 luglio 2017 mette in evidenza “Si documenta minima deviazione scoliotica destro convessa con rettilineizzazione della fisiologica lordosi del tratto lombare. Il soma dei metameri lombari e preservato in altezza ma sono tuttavia presenti diffusi fenomeni spondilosici con osteofitosi marginale ed artrosi interapofisaria con ipertrofia degenerativa dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli. Il canale spinale a diametri nei limiti della norma. I dischi intersomatici dadi segnale del nucleo polposo, nelle scansioni a TR lungo. Il disco L5-1 S1 presenta, inoltre, discreta produzione del margine posteriore ad ampio raggio, per lassità dell'annulus, che determina impronta significativa sul sacco durale ed impegno in entrambi i neuroforami. Si associa modesta convessità circonferenziale dei dischi L3-L4 e L4-L5 con impronta mediana sul sacco durale. Non sono infine rilevabili aree di alterata intensità di segnale a carico del cono e della cauda midollare” cioè l'esistenza di un quadro cronico degenerativo, certamente presente in epoca antecedente l'infortunio, che non concretizza il rapporto di causalità materiale fra l'antecedente lesivo ed il quadro patologico denunciato. In data 12 novembre 2025 mi pervenivano le note controperitali a firma della consulente di parte attrice. … Le note sopra riportate, peraltro garbate e corrette, sono però prive di elementi diversi da quelli già documentati e considerati, nonché immotivate dal punto di vista medico-legale. La documentazione presente in atti nonché quella depositata al momento delle operazioni peritali, tutto dimostra tranne l'esistenza di una causa violenta idonea a determinare il danno reclamato, per quanto riguarda la colonna vertebrale. Vediamo infatti che gli unici documenti esistenti (all'epoca dell'infortunio) sono un certificato medico di infortunio lavorativo (che poco a che vedere con un referto di pronto soccorso) del 24 marzo 2017 e una risonanza magnetica del 6 luglio 2017 (4 mesi dopo) evidenziante un quadro degenerativo cronico. L'interessato al momento dell'infortunio aveva riportato una severa distorsione del ginocchio sinistro ed una contusione del rachide lombare. I criteri quantitativo, cronologico, modale e qualitativo per quanto riguarda il rapporto di causalità nel caso in discussione non sono assolutamente concretizzati. Dal punto di vista medico-legale risulta difficilmente credibile che una contusione lombare in assenza di lesioni fratturative del rachide, di lesioni legamentose, di lesioni neurologiche, di ernie discali acute certificate al momento dell'infortunio, possano aver determinato un danno come quello affermato dalla consulente di parte attrice. In ragione di quanto detto, in mancanza di qualsiasi elemento diverso rispetto a quelli già presenti al momento della consulenza e quindi già valutati, ritengo di non poter modificare il giudizio a suo tempo espresso. Presa visione dei fascicoli processuali, esaminata la documentazione medica, sottoposto il periziando ai necessari accertamenti e tenuto conto delle infermità denunciate e/o comunque evidenziate nel corso della procedura amministrativa e/o giudiziaria e dei loro aggravamenti posso. anche sulla base delle considerazioni medico-legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: "L'infortunio sul lavoro del 24 ottobre 2017 subito dalla Sig. NON ha determinato un danno biologico, oltre quello causato Parte_1 dalla lesione delle ginocchia valutato nella misura del 16%”. >>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato non ha accertato la sussistenza di un danno biologico ulteriore rispetto a quello gia accertato in sede amministrativa.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- condanna, , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 complessivamente liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori, come per legge;
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/02/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare che le “spondilodiscopatie del tratto lombare” ovvero “ernia discale lombare” da cui risulta affetto il Sig. rappresentino un aggravamento dell'infortunio al medesimo occorso in Parte_1 data 24/03/2017; - Accertare e dichiarare che a causa ed in conseguenza di tale aggravamento il ricorrente ha subito un grado di menomazione pari a1 18% per la patologia rachidea in toto, e un complessivo danno biologico nella percentuale del 25%-30% ai sensi dell'art 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019, ovvero nella maggiore o minore entità che sarà accertata in corso di causa, sempre nei limiti di indennizzabilità, con erogazione in capitale ove inferiore 16%;
- Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere a CP_1 favore del ricorrente la rendita e gli indennizzi previsti e disciplinati dall'art. 13 D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e/o del D.M. 45/2019 secondo le somme che risulteranno dovute sulla base delle tabelle ed i criteri ivi previsti per un grado complessivo de1 18% per la patologia rachidea in toto, e un complessivo danno biologico nella percentuale del 25%-30%, ovvero in quella misura minore o inferiore che sarà identificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- Munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso maschile, dell'età di 48 anni, affetto da esiti di politraumimi lavorativi con distorsione complessa delle ginocchia ed associata lesione tendinea (16% poliartrosi con spondilosi del rachide, spondilolistesi e protrusioni discali in soggetto CP_1 artrosico. … Nel caso specifico viene sostenuto dalla parte attrice che in conseguenza del trauma del 24 marzo 2017 si sia verificata una lesione a carico della colonna dorso-lombare. Ma la risonanza magnetica del 6 luglio 2017 mette in evidenza “Si documenta minima deviazione scoliotica destro convessa con rettilineizzazione della fisiologica lordosi del tratto lombare. Il soma dei metameri lombari e preservato in altezza ma sono tuttavia presenti diffusi fenomeni spondilosici con osteofitosi marginale ed artrosi interapofisaria con ipertrofia degenerativa dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli. Il canale spinale a diametri nei limiti della norma. I dischi intersomatici dadi segnale del nucleo polposo, nelle scansioni a TR lungo. Il disco L5-1 S1 presenta, inoltre, discreta produzione del margine posteriore ad ampio raggio, per lassità dell'annulus, che determina impronta significativa sul sacco durale ed impegno in entrambi i neuroforami. Si associa modesta convessità circonferenziale dei dischi L3-L4 e L4-L5 con impronta mediana sul sacco durale. Non sono infine rilevabili aree di alterata intensità di segnale a carico del cono e della cauda midollare” cioè l'esistenza di un quadro cronico degenerativo, certamente presente in epoca antecedente l'infortunio, che non concretizza il rapporto di causalità materiale fra l'antecedente lesivo ed il quadro patologico denunciato. In data 12 novembre 2025 mi pervenivano le note controperitali a firma della consulente di parte attrice. … Le note sopra riportate, peraltro garbate e corrette, sono però prive di elementi diversi da quelli già documentati e considerati, nonché immotivate dal punto di vista medico-legale. La documentazione presente in atti nonché quella depositata al momento delle operazioni peritali, tutto dimostra tranne l'esistenza di una causa violenta idonea a determinare il danno reclamato, per quanto riguarda la colonna vertebrale. Vediamo infatti che gli unici documenti esistenti (all'epoca dell'infortunio) sono un certificato medico di infortunio lavorativo (che poco a che vedere con un referto di pronto soccorso) del 24 marzo 2017 e una risonanza magnetica del 6 luglio 2017 (4 mesi dopo) evidenziante un quadro degenerativo cronico. L'interessato al momento dell'infortunio aveva riportato una severa distorsione del ginocchio sinistro ed una contusione del rachide lombare. I criteri quantitativo, cronologico, modale e qualitativo per quanto riguarda il rapporto di causalità nel caso in discussione non sono assolutamente concretizzati. Dal punto di vista medico-legale risulta difficilmente credibile che una contusione lombare in assenza di lesioni fratturative del rachide, di lesioni legamentose, di lesioni neurologiche, di ernie discali acute certificate al momento dell'infortunio, possano aver determinato un danno come quello affermato dalla consulente di parte attrice. In ragione di quanto detto, in mancanza di qualsiasi elemento diverso rispetto a quelli già presenti al momento della consulenza e quindi già valutati, ritengo di non poter modificare il giudizio a suo tempo espresso. Presa visione dei fascicoli processuali, esaminata la documentazione medica, sottoposto il periziando ai necessari accertamenti e tenuto conto delle infermità denunciate e/o comunque evidenziate nel corso della procedura amministrativa e/o giudiziaria e dei loro aggravamenti posso. anche sulla base delle considerazioni medico-legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: "L'infortunio sul lavoro del 24 ottobre 2017 subito dalla Sig. NON ha determinato un danno biologico, oltre quello causato Parte_1 dalla lesione delle ginocchia valutato nella misura del 16%”. >>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato non ha accertato la sussistenza di un danno biologico ulteriore rispetto a quello gia accertato in sede amministrativa.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- condanna, , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 complessivamente liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori, come per legge;
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani