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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6906 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 47646/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] - AV - il 20.5.1947), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Marco Besso 10, presso lo studio dell'avv. Paolo Marini che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 12.6.2025 (sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è in possesso del requisito medico utile Parte_1 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/88), con decorrenza dal mese di febbraio del 2025; dichiara altresì che versa in uno stato di handicap in Parte_1
situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dal mese di novembre del 2023; spese del giudizio interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 - esponendo di Parte_1
aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere sia l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 sia il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (domanda del 23.1.2023); esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis
c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento di detti requisiti medici e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico utile per l'indennità di accompagnamento - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla CP_1
prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, CP_2
oltre accessori.
L' si costituiva in giudizio riportandosi alle conclusioni mediche della CP_1
fase di atp.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1
infermità (specificate alla pag. 7 della relazione peritale) che integrano il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) a decorrere dal mese di febbraio del 2025 (in ragione del sopravvenuto aggravamento del complesso invalidante).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ricordato che la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione,
2 essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte, Cass. 26.8.2020, n. 17787), deve pertanto essere dichiarato che la ricorrente è in possesso del requisito Parte_1 medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dall'1.2.2025.
Va inoltre dichiarato, come da conclusioni della perizia effettuata in sede di atp, sul punto non oggetto di contestazione alcuna e non oggetto di alcuna omologa parziale, che la stessa versa in uno stato di handicap in situazione di Parte_1
gravità, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dal mese di novembre 2023 (come accertato dal Ctu di quella fase).
La decorrenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento è successiva sia alla domanda amministrativa che alla fase di atp.
La decorrenza del requisito della gravità dell'handicap è successiva all'esaurimento del procedimento amministrativa (domanda del 23.1.2023 e mancata visita entro 90 giorni).
Ciò determina che le spese del giudizio, comprese quelle della fase di atp, devono essere interamente compensate.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' (parte ricorrente può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
Roma, 13.6.2025.
Il giudice
SS AG
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