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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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- 1. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 5 agosto 2024
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Leggi di più… - 2. Utilizzabilità di atti non oggetto di discovery: chiarimenti della CassazioneRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 8 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2024, n. 16400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16400 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI SI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16400 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il giorno 26/06/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale FA TI era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed C 3.000,00 di ammenda, con sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. La sentenza di appello ha fatto riferimento alla ricostruzione del fatto già operata nella sentenza di primo grado e dalla quale era risultato che - nella serata del 21/04/2019 - la polizia locale di Nocera Inferiore era intervenuta sul luogo di un sinistro stradale, trovando l'odierno imputato (che era stato alla guida di una delle auto coinvolte) con evidenti segni di ebbrezza alcolica, risultando dalla successiva misurazione un tasso pari a 2,16 g/l; ha quindi rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto che il verbale in cui veniva dato atto che l'imputato aveva acconsentito al prelievo del sangue anche in assenza del difensore potesse essere acquisito al fascicolo del dibattimento pure se non previamente allegato dal pubblico ministero. La Corte territoriale, in relazione al motivo di appello proposto sul punto, ha rilevato che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell'esame alcolimetrico concretizzava una nullità di ordine generale deducibile sino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;
che, nel caso di specie, l'eccezione era stata proposta in sede di questioni preliminari e poi ribadita al momento della deposizione dell'ufficiale di p.g., il quale aveva riferito in ordine al dato della firma del verbale di consenso al prelievo;
verbale poi acquisito d'ufficio del giudice di primo grado. Ha quindi rilevato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell'agente operante, come avvenuto nel caso di specie;
in cui comunque la relativa prova era stata fornita mediante l'acquisizione del verbale avvenuta ai sensi dell'art.507 cod.proc.pen.. La Corte ha altresì rigettato il motivo di appello relativo alla dedotta valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso FA TI, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione;
con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per inosservanza della norma processuale che stabilisce, in caso di accertamento sul tasso alcolemico e a pena di nullità, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia con conseguente inutilizzabilità del relativo dato probatorio. Ha dedotto che - nel corso del giudizio di primo grado - la difesa aveva eccepito la violazione degli artt. 356 e 114, disp.att., cod.proc.pen., essendo carente in atti il verbale con il quale la polizia giudiziaria aveva dato atto di avere avvisato l'indagato del diritto di farsi assistere da un difensore, poi opponendosi alla successiva acquisizione dell'atto in quanto lo stesso sarebbe stato indebitamente sottratto alla previa discovery;
in ordine alle argomentazioni adottate dal giudice di appello, ha dedotto che l'operante di p.g. non aveva mai dichiarato di avere reso il suddetto avviso essendosi limitato a riportare il consenso al solo prelievo;
ha altresì dedotto la non condivisibilità dell'argomentazione inerente all'utilizzo dei poteri previsti dall'art.507 cod.proc.pen., essendo la stessa in contraddizione tra il rapporto esistente tra il potere di selezione degli atti previsto in sede di esercizio dell'azione penale e i poteri del giudice in punto di completamento istruttorio d'ufficio, non azionabili al fine di sanare condotte determinanti un vizio del procedimento probatorio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che la sentenza di appello - nel rigettare il motivo proposto dalla difesa dell'imputato - si è fondata su una duplice ratio decidendi, con argomentazioni entrambe oggetto di censura nel motivo proposto ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen.. Deve quindi rilevarsi che l'argomentazione riguardante la dedotta lesione del diritto di difesa derivante dall'utilizzazione dei poter officiosi previsti dall'art.507 cod.proc.pen. - in ordine al modulo di consenso informato reso anteriormente all'effettuazione dei prelievi ematici - è infondato. 3 Va rilevato che, sul punto, è stato precisato che il p.rn. è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliiminari, ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen., l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini e che la sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata nella inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Cass., n. 9443 del 4/6/1993, Carnazza, RV. 196015). Mentre, quanto agli obblighi del giudice, la norma di cui all'art. 526 cod. proc. pen. - coerente con l'intero sistema processuale - sancisce l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove "legittimamente acquisite". Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare ovvero al giudice in caso di procedimento a citazione diretta permane finché gli stessi restano estranei al compendio probatorio acquisito al dibattimento e che detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova A tanto va aggiunto che l'inutilizzabilità della prova consegue alla violazione delle norme che presiedono alla sua acquisizione (art. 191 cod. proc. pen.), talché al di fuori di tale ipotesi è escluso - in applicazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova - che vi siano ostacoli normativi all'attivazione di rimedi surrogatori idonei ad assicurare l'utilizzo, ai fini della decisione, delle prove andate disperse fortuitamente, purché ciò avvenga con modalità tali da non compromettere la genuinità della prova e da assicurare il rispetto delle facoltà difensive (sul punto, Sez. 4, n. 27370 del 23/02/2005. Maiorana, Rv. 231730; Sez. 5, n. 21475 del 19/04/2021, Cascino, Rv. 281376, in motivazione). D'altra parte, questa Corte ha anche precisato che il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può ritenersi limitato dalla violazione del principio della disco very che opera solo nei rapporti fra le parti e non invece quando si tratti di prove ritenute necessarie dal Tribunale nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259710; Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep.2020, Casolani, Rv. 278630- 02; relativa a fattispecie nella quale la Corte ha considerato legittimamente acquisiti dal giudice gli atti ed i documenti che il pubblico ministero non aveva ritenuto di depositare nel fascicolo trasmesso all'atto della richiesta di giudizio immediato). 4 3. Va quindi ritenuto che - nel caso di specie - il provvedimento di acquisizione emesso ai sensi dell'art.507 cod.proc.pen non abbia concretizzato la denunciata lesione del diritto di difesa conseguente all'acquisizione officiosa del verbale del consenso informato finalizzato all'espletamento degli esami ematici e strumentale alla verifica della sussistenza del previo avviso richiesto dall'art.114, disp.att., cod.proc.pen.. L'infondatezza della relativa argomentazione deve quindi ritenersi assorbente in ordine all'esame del punto attinente alla congruita della deposizione testimoniale resa dall'operante di p.g. in punto di formulazione del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 aprile 2024 Il nsigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI SI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16400 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il giorno 26/06/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale FA TI era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed C 3.000,00 di ammenda, con sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. La sentenza di appello ha fatto riferimento alla ricostruzione del fatto già operata nella sentenza di primo grado e dalla quale era risultato che - nella serata del 21/04/2019 - la polizia locale di Nocera Inferiore era intervenuta sul luogo di un sinistro stradale, trovando l'odierno imputato (che era stato alla guida di una delle auto coinvolte) con evidenti segni di ebbrezza alcolica, risultando dalla successiva misurazione un tasso pari a 2,16 g/l; ha quindi rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto che il verbale in cui veniva dato atto che l'imputato aveva acconsentito al prelievo del sangue anche in assenza del difensore potesse essere acquisito al fascicolo del dibattimento pure se non previamente allegato dal pubblico ministero. La Corte territoriale, in relazione al motivo di appello proposto sul punto, ha rilevato che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell'esame alcolimetrico concretizzava una nullità di ordine generale deducibile sino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;
che, nel caso di specie, l'eccezione era stata proposta in sede di questioni preliminari e poi ribadita al momento della deposizione dell'ufficiale di p.g., il quale aveva riferito in ordine al dato della firma del verbale di consenso al prelievo;
verbale poi acquisito d'ufficio del giudice di primo grado. Ha quindi rilevato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell'agente operante, come avvenuto nel caso di specie;
in cui comunque la relativa prova era stata fornita mediante l'acquisizione del verbale avvenuta ai sensi dell'art.507 cod.proc.pen.. La Corte ha altresì rigettato il motivo di appello relativo alla dedotta valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso FA TI, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione;
con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per inosservanza della norma processuale che stabilisce, in caso di accertamento sul tasso alcolemico e a pena di nullità, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia con conseguente inutilizzabilità del relativo dato probatorio. Ha dedotto che - nel corso del giudizio di primo grado - la difesa aveva eccepito la violazione degli artt. 356 e 114, disp.att., cod.proc.pen., essendo carente in atti il verbale con il quale la polizia giudiziaria aveva dato atto di avere avvisato l'indagato del diritto di farsi assistere da un difensore, poi opponendosi alla successiva acquisizione dell'atto in quanto lo stesso sarebbe stato indebitamente sottratto alla previa discovery;
in ordine alle argomentazioni adottate dal giudice di appello, ha dedotto che l'operante di p.g. non aveva mai dichiarato di avere reso il suddetto avviso essendosi limitato a riportare il consenso al solo prelievo;
ha altresì dedotto la non condivisibilità dell'argomentazione inerente all'utilizzo dei poteri previsti dall'art.507 cod.proc.pen., essendo la stessa in contraddizione tra il rapporto esistente tra il potere di selezione degli atti previsto in sede di esercizio dell'azione penale e i poteri del giudice in punto di completamento istruttorio d'ufficio, non azionabili al fine di sanare condotte determinanti un vizio del procedimento probatorio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che la sentenza di appello - nel rigettare il motivo proposto dalla difesa dell'imputato - si è fondata su una duplice ratio decidendi, con argomentazioni entrambe oggetto di censura nel motivo proposto ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen.. Deve quindi rilevarsi che l'argomentazione riguardante la dedotta lesione del diritto di difesa derivante dall'utilizzazione dei poter officiosi previsti dall'art.507 cod.proc.pen. - in ordine al modulo di consenso informato reso anteriormente all'effettuazione dei prelievi ematici - è infondato. 3 Va rilevato che, sul punto, è stato precisato che il p.rn. è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliiminari, ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen., l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini e che la sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata nella inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Cass., n. 9443 del 4/6/1993, Carnazza, RV. 196015). Mentre, quanto agli obblighi del giudice, la norma di cui all'art. 526 cod. proc. pen. - coerente con l'intero sistema processuale - sancisce l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove "legittimamente acquisite". Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare ovvero al giudice in caso di procedimento a citazione diretta permane finché gli stessi restano estranei al compendio probatorio acquisito al dibattimento e che detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova A tanto va aggiunto che l'inutilizzabilità della prova consegue alla violazione delle norme che presiedono alla sua acquisizione (art. 191 cod. proc. pen.), talché al di fuori di tale ipotesi è escluso - in applicazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova - che vi siano ostacoli normativi all'attivazione di rimedi surrogatori idonei ad assicurare l'utilizzo, ai fini della decisione, delle prove andate disperse fortuitamente, purché ciò avvenga con modalità tali da non compromettere la genuinità della prova e da assicurare il rispetto delle facoltà difensive (sul punto, Sez. 4, n. 27370 del 23/02/2005. Maiorana, Rv. 231730; Sez. 5, n. 21475 del 19/04/2021, Cascino, Rv. 281376, in motivazione). D'altra parte, questa Corte ha anche precisato che il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può ritenersi limitato dalla violazione del principio della disco very che opera solo nei rapporti fra le parti e non invece quando si tratti di prove ritenute necessarie dal Tribunale nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259710; Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep.2020, Casolani, Rv. 278630- 02; relativa a fattispecie nella quale la Corte ha considerato legittimamente acquisiti dal giudice gli atti ed i documenti che il pubblico ministero non aveva ritenuto di depositare nel fascicolo trasmesso all'atto della richiesta di giudizio immediato). 4 3. Va quindi ritenuto che - nel caso di specie - il provvedimento di acquisizione emesso ai sensi dell'art.507 cod.proc.pen non abbia concretizzato la denunciata lesione del diritto di difesa conseguente all'acquisizione officiosa del verbale del consenso informato finalizzato all'espletamento degli esami ematici e strumentale alla verifica della sussistenza del previo avviso richiesto dall'art.114, disp.att., cod.proc.pen.. L'infondatezza della relativa argomentazione deve quindi ritenersi assorbente in ordine all'esame del punto attinente alla congruita della deposizione testimoniale resa dall'operante di p.g. in punto di formulazione del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Presidente Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 aprile 2024 Il nsigliere estensore