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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/12/2024, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1120/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17.05.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1954, con il patrocinio dell'avv. MARCO NATOLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Rainoldi n. 5, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MACCHI CORRADO e dell'avv. BALESTRIERI VERONICA, con domicilio telematico presso il primo difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati in data
24.5.2024);
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 27.11.2024)
“A parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 797/2013 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 2.10.2013, il sig. si impegna a Parte_1 corrispondere in favore della signora l'importo una tantum di euro Parte_2
3.360,00, che saranno corrisposti con 12 rate mensili consecutive di euro 280,00 con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2024 ha chiesto che, in parziale Parte_1
modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n.
797/2013 pubblicata il 2.10.2013, venisse revocato l'assegno di divorzio posto a suo carico in favore di in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato Parte_2
disposto.
Integrato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa Parte_2 domanda e, conseguentemente, di confermare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile come determinato nella sentenza di divorzio.
All'udienza del 27.11.2024 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di aderire alla proposta transattiva del giudice e rassegnavano le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n. 797/2013 pubblicata il 2.10.2013.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Inoltre, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile di cui alle citate conclusioni risulta congrua ed equa, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5 c. 6 l. div.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n. 797/2013 pubblicata il
2.10.2013:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17.05.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1954, con il patrocinio dell'avv. MARCO NATOLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Rainoldi n. 5, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MACCHI CORRADO e dell'avv. BALESTRIERI VERONICA, con domicilio telematico presso il primo difensore, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati in data
24.5.2024);
pagina 1 di 3 OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 27.11.2024)
“A parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 797/2013 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 2.10.2013, il sig. si impegna a Parte_1 corrispondere in favore della signora l'importo una tantum di euro Parte_2
3.360,00, che saranno corrisposti con 12 rate mensili consecutive di euro 280,00 con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2024 ha chiesto che, in parziale Parte_1
modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n.
797/2013 pubblicata il 2.10.2013, venisse revocato l'assegno di divorzio posto a suo carico in favore di in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato Parte_2
disposto.
Integrato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa Parte_2 domanda e, conseguentemente, di confermare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile come determinato nella sentenza di divorzio.
All'udienza del 27.11.2024 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di aderire alla proposta transattiva del giudice e rassegnavano le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n. 797/2013 pubblicata il 2.10.2013.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Inoltre, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile di cui alle citate conclusioni risulta congrua ed equa, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5 c. 6 l. div.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio n. 797/2013 pubblicata il
2.10.2013:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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