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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6394 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Gatto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
P_ C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 12 settembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.8.2022, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 26.1.2002 in Nardò (LE), in regime P_ economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, l'8.6.2002, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autonomo, in quanto studente universitario, ed il Per_2
15.8.2005; che i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in Nardò, in un'abitazione di proprietà della ricorrente;
che le cause della crisi coniugale erano da ricondursi alle condotte assunte dal convenuto, più ampiamente specificate in ricorso;
che, secondo quanto a sua conoscenza, il convenuto lavorava in
Gubbio, mentre la ricorrente lavorava presso una cooperativa di servizi, percependo una retribuzione mensile di euro 800,00; che circostanze quali la tendenza a delinquere del , P_
l'inadempimento da parte dello stesso degli obblighi di mantenimento, unitamente all'indifferenza sul piano affettivo, giustificavano l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Tanto premesso, Per_2 ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per i motivi esposti in ricorso, affidamento esclusivo della figlia minore e collocamento prevalente presso di sé, esercizio del diritto di visita in favore del padre in spazio neutro, a seguito di un percorso di recupero del rapporto padre-figlia, assegnazione a sé della casa coniugale, unitamente ai beni mobili e alle suppellettili d'arredo, obbligo per il convenuto di corrispondere un assegno mensile di euro 400,00 per ciascuno dei due figli quale contributo per il loro mantenimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, obbligo per il convenuto di partecipare al suo mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile da determinarsi secondo equità, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
pur ritualmente citato, sia per l'udienza presidenziale del 26.1.2023, come da P_ deposito effettuato in data 23.10.2023 (all'esito dell'udienza presidenziale fissata per il 14.11.2022 è stato necessario rinotificare al convenuto il ricorso introduttivo), sia per l'udienza di comparizione e trattazione del 3.5.2023, è rimasto contumace.
La parte ricorrente è stata ascoltata all'udienza presidenziale del 26.1.2023, nel corso della quale ha dichiarato: che a partire da settembre 2021 il convenuto aveva interrotto i contatti con lei e con la figlia
, mentre sentiva saltuariamente il figlio , studente di medicina in Romania;
che il convenuto Per_2 Per_1 non aveva contribuito in nessun modo al mantenimento dei figli;
che aveva appreso da amici comuni che il convenuto era stato assunto da un'azienda che si occupava di distribuzione d'acqua in Umbria. All'esito, quindi, il difensore della ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad acquisire, presso uffici pubblici, documentazione relativa ad eventuali rapporti di lavoro del e la Presidente delegata, P_ tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'udienza, nonché della mancanza di specifici elementi di valutazione in ordine ai redditi del convenuto, ha adottato come segue i provvedimenti provvisori e urgenti:
“a) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
b) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale resterà collocata, con incontri tra padre Per_2
e figlia che saranno concordati direttamente tra loro, data l'età della minore (che compirà 18 anni il prossimo 15 agosto);
c) pone a carico del padre un assegno mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando per queste ultime la regolamentazione di cui al protocollo del Tribunale di Lecce;
c) assegna alla ricorrente la casa familiare con i relativi arredi;
d) autorizza il difensore di parte ricorrente ad acquisire presso uffici pubblici documentazione relativa ad eventuali rapporti di lavoro del convenuto nato il [...].”. P_
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruttoria. Dopo il deposito della memoria integrativa e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 14.11.2023 la G.I. ha ammesso le prove orali richieste dalla ricorrente, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
Dopo l'assunzione della prova per testi, per l'udienza del 12.9.2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, il difensore della ricorrente ha precisato le sue conclusioni, richiamando quelle riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, con l'esclusione delle condizioni in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia , diventata maggiorenne il 15.8.2023; la causa è stata, Per_2 quindi, riservata per la decisione, assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito di memoria conclusionale e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per il suo rituale intervento.
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Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Merita, poi, accoglimento, sulla base dell'istruttoria compiuta, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
In proposito deve considerarsi, in via generale, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n. 18074, 27.6.2006 n. 14840 e 28.4.2006
n. 9877). Laddove la pronuncia di addebito venga richiesta per le violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, va rimarcato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (così Cass. 19.2.2018 n.
3925, 19.5.2006 n. 11844 e 7.4.2005 n. 7321). La Corte di legittimità ha anche chiarito che è sufficiente a fondare la pronuncia di addebito anche un unico episodio di percosse, perché si tratta di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, in quanto lesivo della pari dignità di ogni persona (così Cass. 14.1.2016 n. 433 e 14.1.2011 n. 817).
Nel caso in esame i testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria ( e Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente figlio e padre della ricorrente) hanno concordemente confermato tutte le
[...] circostanze di prova ammesse riferendo che, in costanza di matrimonio, il convenuto non provvedeva con regolarità al mantenimento della famiglia e ha più volte assunto comportamenti violenti e prevaricatori. Entrambi i testi, in particolare, hanno riferito di aver assistito personalmente ad episodi in cui il convenuto era visivamente sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti, assumendo “atteggiamenti fuori dall'ordinario, paranoici, quasi schizofrenici, manifestando manie persecutorie, soffrendo di allucinazioni e aggredendo la moglie verbalmente”. Il teste , poi, ha riferito che il padre aveva distratto i ricavi del bar Testimone_1 per far fronte ai debiti contratti da suo fratello;
che era sempre stata la madre ad occuparsi dei figli e della gestione della casa;
che aveva sentito la madre lamentarsi con il padre al telefono perché questo pretendeva la restituzione delle somme inviate alla famiglia;
che, a partire da settembre 2021, il padre si era trasferito in Umbria dal fratello e che, da allora non avevano più avuto sue notizie;
che da quando il padre si era trasferito in Umbria la ricorrente aveva aumentato le ore lavorative per far fronte alle esigenze della famiglia. Il teste ha aggiunto che era lui ad aiutare economicamente la Testimone_2 ricorrente per il mantenimento dei figli, entrambi studenti.
Deve, in definitiva, ritenersi provato che, in costanza di matrimonio, il convenuto abbia posto in essere comportamenti in violazione dei doveri nascenti da matrimonio, consistiti nel ricorrente inadempimento dei doveri di contribuzione materiale alla vita della famiglia e, altresì, in condotte verbalmente violente nei confronti dei familiari. Si tratta, invero, di condotte di per sé idonee a determinare la crisi del rapporto coniugale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli va, innanzi tutto, rilevato che la figlia , nata il [...], è diventata maggiorenne nel corso del procedimento, sicché in Persona_3 questa sede nessun provvedimento si dovrà adottare in ordine al suo affidamento e alle modalità di permanenza presso ciascuno dei genitori. Va esaminata in questa sede, pertanto, unicamente la richiesta della ricorrente di porre a carico del convenuto un assegno mensile, quale contributo per il mantenimento dei figli, ormai maggiorenni, ma tuttora non autonomi economicamente.
All'udienza di comparizione del 3.5.2023 il difensore di parte ricorrente ha precisato “di non aver potuto acquisire documenti sulla posizione lavorativa del convenuto, in assenza di notizie sulla sua attuale dimora”, mentre all'esito dell'istruttoria orale è emerso che era stata sempre la madre ad occuparsi dei figli e della gestione della casa, se pur con l'aiuto del padre della ricorrente;
all'udienza del 25.32024, inoltre, il teste Tes_1
ha dichiarato: “solo ultimamente ho ripreso i contatti con mio padre che sento giornalmente. Mio padre sta
[...] contribuendo alle mie spese universitarie con mio nonno materno.”
Va accolta, pertanto, la richiesta della ricorrente di confermare l'obbligo del convenuto di versarle un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli per i quali, pur avendo raggiunto la maggiore età, non vi è certamente prova che siano anche economicamente autonomi, in quanto ancora studenti. Quanto alla misura del contributo dovuto dal padre, tenuto conto della generica capacità lavorativa dell'obbligato, che comunque contribuisce alle spese universitarie del figlio (circostanza che denota una accresciuta capacità reddituale), e delle accresciute esigenze di entrambi figli, correlate all'età, appare giustificato un aumento dell'importo in atto, da rideterminarsi in complessivi euro 400,00 mensili
(euro 200,00 per ciascun figlio) a decorrere dalla presente decisione, con conferma della misura fissata in via provvisoria per il periodo precedente e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie per i figli resteranno a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta della ricorrente di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento in suo favore.
In proposito va evidenziato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio
(cfr., tra le più recenti, Cass. 16.5.2017 n. 12196 e 24.6.2019 n. 16809). Non vi è prova, nel caso in esame, come già evidenziato, dei redditi del convenuto a far data dall'inizio del presente giudizio, in quanto nessuna specifica informazione in ordine ai redditi del convenuto dal 2022 (epoca di instaurazione del presente giudizio) ad oggi, è stata acquisita nel corso dell'istruttoria. Secondo quanto dedotto sia con l'atto introduttivo del giudizio sia in sede di escussione testimoniale, d'altra parte, già in costanza di matrimonio, almeno dal 2021, anno in cui il ha abbandonato la casa coniugale, il P_ convenuto non ha stabilmente contribuito al mantenimento della famiglia. In mancanza di prova, in definitiva, circa il possesso, da parte del convenuto, di redditi superiori a quelli della ricorrente non potrà trovare accoglimento la richiesta qui in esame.
Va, infine, confermato quanto disposto in via provvisoria in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, peraltro di sua esclusiva proprietà. E, infatti, in materia di separazione o divorzio,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, con la conseguenza che la concessione del beneficio in questione e il correlativo potere di assegnazione da parte del giudice restano subordinati all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (cfr. Cass. 26.1.2006 n. 1545, 22.3.2007 n. 6979, 14.5.2007 n.
10994 e 21.1.2011 n. 1491), presupposto, quest'ultimo, che deve ritenersi sussistente nel caso in esame.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese processuali vanno poste a carico del convenuto, secondo il criterio di soccombenza, e ne va disposto il pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 T.U. 115/2002, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 22.8.2022 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 P_
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio il 26.1.2002 in Nardò (LE), trascritto nei registri di
[...] matrimonio di quel Comune dell'anno 2002 n. 10 P. II S. A, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni:
1. obbligo per di corrispondere, in favore della ricorrente, entro il giorno P_
5 di ogni mese, un assegno quale contributo per il mantenimento dei figli, nella misura di complessivi euro 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a decorrere dalla presente decisione, con conferma, per il periodo precedente e a decorrere da settembre 2022
(primo mese successivo al deposito del ricorso), del minor importo stabilito in via provvisoria in corso di causa;
2. onere delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
3. assegnazione a della casa familiare con i relativi arredi;
Parte_1
b) dichiara che la separazione è addebitabile a P_
c) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
d) pone a carico del convenuto la rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2.700,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
e) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore