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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dr. Aldo Gubitosi Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 200/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 627/2024 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1.02.2024
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio
Fenucciu
appellante
E
in persona del legale rapp.tep.t., difesa dall'avv. CP_1
Giovanni Cirillo
appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 2991/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 18.11.2018, depositato il 19.11.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro CP_1
15.627,77, oltre gli interessi e spese del procedimento, quale corrispettivo per la fornitura di calcestruzzo e inerti, come da fatture allegate al ricorso.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Salerno e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa asserendo che “le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto riguardano forniture MAI richieste e MAI eseguite e, da quel che ragionevolmente è possibile desumere dai rapporti commerciali intercorsi tra la e la parte Parte_1 opposta, è possibile che vi sia stato un errore nella contabilizzazione dei rapporti di fornitura. Ad ogni buon conto il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto non veniva MAI richiesto alla parte odierna opponente. Inoltre, tra la documentazione in possesso della parte opponente non vi è traccia di bolle di accompagnamento relative alle forniture di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo”.
Contestava l'idoneità delle fatture commerciali a comprovare la sussistenza della pretesa dell'opposto essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale.
Eccepiva, infine, la prescrizione presuntiva dei crediti di cui alle fatture n. 543 del 31.12.2011, n. 187 del 31.05.2012, n. 187 del
29.06.2013 e n. 326 del 30.09.2013 per decorso del termine ex art. 2948 n. 4 c.c.
Si costituiva l'opposta contestando in toto la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, assumeva che la fornitura di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio era
2 stata effettivamente eseguita, come dimostrato dai documenti di trasporto che produceva.
Con memoria ex art. 183, vi comma, n. 3 c.p.c., depositata in data
30.12.2009, l'opponente impugna va “la documentazione esibita e depositata da Controparte, in particolare i documenti di trasporto la cui sottoscrizione è disconosciuta e non riferibile alla società opponente”.
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa all'udienza dell'1.0.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa con la sentenza n. 200/2024 con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quel che qui interessa, il giudice di primo grado, con riguardo all'eccepita infondatezza della pretesa, ha ritenuto comprovata la pretesa creditoria della rilevando che a fronte della CP_1 produzione delle fatture e dei ddt firmati per accettazione, riportanti l'indicazione specifica delle merci e delle date di trasporto, era mancata una specifica contestazione da parte dell'opponente che,
“ove quelle prestazioni non fossero state eseguite nei termini indicati, avrebbe dovuto svolgere una contestazione altrettanto specifica, che non vi è stata”. Ha rilevato inoltre che dal confronto delle fatture emesse con i ddt corrispondenti emergeva “una perfetta corrispondenza tra la merce indicata nei documenti di trasporto e la fornitura di merce riportata nelle rispettive fatture”.
Quanto al disconoscimento dei documenti di trasporto operato dall'opponente, ha rilevato il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto, tutti i d.d.t. di trasporto in questione recavano la firma del soggetto destinatario, oltre a quella del conducente soggiungendo che detto disconoscimento non era idoneo a privare i documenti oggetto di contestazione di qualsiasi efficacia probatoria all'interno del giudizio poiché verosimilmente che la sottoscrizione
3 sui d.d.t. risulta essere stata apposta da soggetti terzi presenti all'interno del cantiere ove veniva portata la merce.
Ha pertanto concluso che, in assenza di una contestazione specifica sull'esistenza e l'entità del credito, ai sensi dell'art. 115, comma 1,
c.p.c., deve ritenersi sussiste il diritto di credito azionato.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., così
[...] concludendo:”piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno
n. 627/2024 del 1.2.2024,accogliere l'appello spiegato e, per
l'effetto, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
2991/2018 reso dal Tribunale di Salerno il 18.11.2018 e respingere la domanda di pagamento attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova.”
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta della presente causa, la Corte, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello formulata dall'appellata atteso che la tecnica redazionale adoperata dal ricorrente, pur non caratterizzandosi per chiarezza e sinteticità, non pregiudica l'intelligibilità delle censure proposte, né impedisce la comprensione dei fatti di causa, avuto riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Passando al merito, in estrema sintesi, lamenta l'appellante che nonostante la contestazione del rapporto contrattuale sin dall'atto introduttivo del giudizio con la richiesta di esibizione dei DDT o di qualsiasi altro documento attestante la consegna e/o il trasporto della fornitura, la non ha mai fornito prova della CP_1
4 consegna dei beni e pertanto non poteva pretendere il pagamento delle fatture. Malgrado ciò il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo raggiunta la prova del credito e dell'esecuzione del contratto.
In particolare, con un unico articolato motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 2697 e, 115, 116 c.p.c. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale “ha ritenuto provato il credito affermando che l'opponente non avesse specificamente contestato l'esistenza e l'entità del credito, rilevando:
- che le fatture pur non fornendo in giudizio la prova del rapporto contrattuale si accompagnavano ai correlativi ddt i quali riportavano la consegna dello stesso materiale indicato nelle prime;
- che il disconoscimento operato dalla opponente non avesse valore
e non potesse inficiare il valore probatorio dei documenti di trasporto in quanto quest'ultimi “non riferibili ai legali rappresentanti della società” erano stati sottoscritti da terzi “verosimilmente presenti all'interno del cantiere ove veniva portata la merce”.
Assume che la statuizione di prime cure ha fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, introducendo l'opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario giudizio di cognizione, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
Sostiene che nella specie non può trovare applicazione il principio di cui all'art. 115 cpc avendo la Parte_1 contestato in radice l'esistenza stessa del rapporto contrattuale intercorso con l'opposta nonché le fatture, ritenute prive di
5 giustificazione causale, nonché i documenti di trasporto affermando che gli stessi, non sottoscritti dal legale rappresentante e non riconducibili a sé stessa, non provassero alcunché in ordine alla consegna della merce, in realtà mai avvenuta.
Assume che la fattura può assumere valenza di piena prova solo allorché non sia messo in discussione il rapporto contrattuale.
Quanto ai documenti di trasporto della merce prodotti dall'appellata,
l'appellante fa rilevare di averli disconosciuti in quanto essi, nel campo relativo alla firma del destinatario, contrariamente a quanto affermato dall'opposta, recavano una sottoscrizione che non era quella del legale rappresentante della società e non era riconducibile a quest'ultima.
Censura pertanto la sentenza nella parte in cui ha affermato che nel caso di specie il disconoscimento non poteva essere posto in essere
“non essendo le firme riportate sui ddt riferibili ai legali rappresentanti della società opponente ma a soggetti terzi”.
Sostiene che, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente e, ancor di più, dalla constatata riferibilità a terzi delle firme apposte sui documenti di trasporto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere ritenendo assente la prova circa la consegna della merce in quanto la sottoscrizione di detti documenti da parte di terzi, neanche identificati o identificabili essendo illeggibile la firma su di essi apposta, non, può costituire prova della consegna in assenza di indicazioni circa il ruolo dei pretesi consegnatari e la loro riconducibilità alla Parte_1
L'appello è infondato.
La valutazione del Tribunale non è il frutto di scorretta applicazione delle regole in tema di onere probatorio essendosi, al contrario, precisato nella pronuncia impugnata che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto ha la veste sostanziale di attore, con conseguente onere a suo carico di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.
6 Il primo giudice ha valutato complessivamente il materiale probatorio documentale acquisito e, alla luce del contegno difensivo della società appellante, evidenziando il carattere estremamente generico delle contestazioni sollevate dalla Parte_1
in quanto prive del carattere di specificità di cui all'art.
[...]
115 c.p.c.
Tale valutazione deve essere condivisa.
Con riguardo all'inidoneità della prova riferita alla produzione documentale, se è vero che le fatture, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito
(il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), va rilevato che l'odierna appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata a proporre delle generiche contestazioni sui documenti offerti dalla controparte nella fase monitoria.
A ben vedere l'appellante in primo grado non ha negato di avere intrattenuto rapporti commerciali con la in quanto ha CP_1 dedotto che “le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto riguardano forniture MAI richieste e MAI eseguite e, da quel che ragionevolmente è possibile desumere dai rapporti commerciali intercorsi tra la e la parte Parte_1 opposta, è possibile che vi sia stato un errore nella contabilizzazione dei rapporti di fornitura” senza, tuttavia, specificare quali dei detti rapporti siano realmente tra loro intercorsi e quali, invece, non lo siano stati.
Pare opportuno richiamare sul punto l'art. 115 c.p.c. il quale si riferisce espressamente ai "fatti" non specificamente contestati dalla parte che il giudice può porre a fondamento della decisione, e non alla contestazione delle prove e documenti prodotti in giudizio.
7 Va pure richiamato il principio affermato dai giudici di legittimità e cioè a dire che "il sostenere che di un fatto manchi la prova non equivale, di per sé, ad affermare che quel fatto è da ritenere contestato" (Cass n. 17889§/2020).
Correttamente poi il giudice di primo grado, nel ritenere la fondatezza della pretesa, ha riconosciuto valore probatorio ai documenti di trasporto, tutti richiamati nelle fatture azionate, attestanti la consegna di materiale cementizio ed esattamente corrispondenti, sia per oggetto sia per quantità, alle fatture emesse, affermazione quest'ultima non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.
Tali documenti risultano sottoscritti per ricevimento ed accettazione.
Con riguardo a tale documentazione l'appellante, in primo grado, nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., peraltro tardivamente (ma alcuna eccezione al riguardo è stata mai proposta in primo grado dall'odierna appellata), si è limitata ad asserire che
“la documentazione esibita e depositata da Controparte, in particolare i documenti di trasporto la cui sottoscrizione è disconosciuta e non riferibile alla società opponente”.
Una simile scelta processuale non è tuttavia idonea a privare i documenti del loro valore probatorio, in considerazione della irritualità del disconoscimento medesimo.
Al riguardo, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c., pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile (Cass. 20.8.2014 n. 18042); detti requisiti non si rinvengono nella dichiarazione sopra riportata.
A fortiori, trattandosi di persona giuridica ricevente, pacifico in causa che la firma apposta su detti documenti “per ricezione ed accettazione del prodotto” non fosse del legale rappresentante,
l'appellante avrebbe dovuto indicare chi fosse abilitato a ricevere la
8 merce indicata nei documenti di trasporto ed eccepire specificamente la diversità di firma, così onerando parte opposta di chiedere la verificazione della scrittura.
Deve inoltre evidenziarsi che il documento di trasporto è un documento commerciale che segue la merce durante il trasporto e certifica il trasferimento dal venditore al compratore e, oltre ad avere valore nel caso di controlli di garantire la sicurezza della merce, ha valore probatorio in caso di merce smarrita o non consegnata.
Dunque, il DDT ove firmato da colui che l'ha ricevuta in consegna
(chiunque sia addetto all'incombenza, anche persona diversa dal titolare della ditta o dall'organo rappresentativo della società) e recante il luogo di destinazione della merce, come nel caso di specie, fornisce piena prova circa l'avvenuta consegna.
Nella specie, peraltro, alcuna contestazione è stata mai sollevata dall'appellante rispetto ai luoghi di destinazione indicati nei documenti di trasporto e dunque, risultando provato che lo scarico della merce è avvenuto in detti luoghi, la consegna della stessa risulta essere stata effettuata.
In definitiva, le censure formulate dall'appellante vanno disattese apparendo infondate e contrastanti con gli elementi tutti nel complesso evidenziati.
L'appello va dunque interamente rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo specificato, applicando i valori medi di cui ai parametri allegati al d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al
9 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 5.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), cpa ed Iva come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n.
228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Salerno, 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott. Aldo Gubitosi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di: dr. Aldo Gubitosi Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 200/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 627/2024 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1.02.2024
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio
Fenucciu
appellante
E
in persona del legale rapp.tep.t., difesa dall'avv. CP_1
Giovanni Cirillo
appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 2991/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 18.11.2018, depositato il 19.11.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro CP_1
15.627,77, oltre gli interessi e spese del procedimento, quale corrispettivo per la fornitura di calcestruzzo e inerti, come da fatture allegate al ricorso.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Salerno e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa asserendo che “le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto riguardano forniture MAI richieste e MAI eseguite e, da quel che ragionevolmente è possibile desumere dai rapporti commerciali intercorsi tra la e la parte Parte_1 opposta, è possibile che vi sia stato un errore nella contabilizzazione dei rapporti di fornitura. Ad ogni buon conto il pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto non veniva MAI richiesto alla parte odierna opponente. Inoltre, tra la documentazione in possesso della parte opponente non vi è traccia di bolle di accompagnamento relative alle forniture di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo”.
Contestava l'idoneità delle fatture commerciali a comprovare la sussistenza della pretesa dell'opposto essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale.
Eccepiva, infine, la prescrizione presuntiva dei crediti di cui alle fatture n. 543 del 31.12.2011, n. 187 del 31.05.2012, n. 187 del
29.06.2013 e n. 326 del 30.09.2013 per decorso del termine ex art. 2948 n. 4 c.c.
Si costituiva l'opposta contestando in toto la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare, assumeva che la fornitura di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio era
2 stata effettivamente eseguita, come dimostrato dai documenti di trasporto che produceva.
Con memoria ex art. 183, vi comma, n. 3 c.p.c., depositata in data
30.12.2009, l'opponente impugna va “la documentazione esibita e depositata da Controparte, in particolare i documenti di trasporto la cui sottoscrizione è disconosciuta e non riferibile alla società opponente”.
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa all'udienza dell'1.0.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa con la sentenza n. 200/2024 con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quel che qui interessa, il giudice di primo grado, con riguardo all'eccepita infondatezza della pretesa, ha ritenuto comprovata la pretesa creditoria della rilevando che a fronte della CP_1 produzione delle fatture e dei ddt firmati per accettazione, riportanti l'indicazione specifica delle merci e delle date di trasporto, era mancata una specifica contestazione da parte dell'opponente che,
“ove quelle prestazioni non fossero state eseguite nei termini indicati, avrebbe dovuto svolgere una contestazione altrettanto specifica, che non vi è stata”. Ha rilevato inoltre che dal confronto delle fatture emesse con i ddt corrispondenti emergeva “una perfetta corrispondenza tra la merce indicata nei documenti di trasporto e la fornitura di merce riportata nelle rispettive fatture”.
Quanto al disconoscimento dei documenti di trasporto operato dall'opponente, ha rilevato il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto, tutti i d.d.t. di trasporto in questione recavano la firma del soggetto destinatario, oltre a quella del conducente soggiungendo che detto disconoscimento non era idoneo a privare i documenti oggetto di contestazione di qualsiasi efficacia probatoria all'interno del giudizio poiché verosimilmente che la sottoscrizione
3 sui d.d.t. risulta essere stata apposta da soggetti terzi presenti all'interno del cantiere ove veniva portata la merce.
Ha pertanto concluso che, in assenza di una contestazione specifica sull'esistenza e l'entità del credito, ai sensi dell'art. 115, comma 1,
c.p.c., deve ritenersi sussiste il diritto di credito azionato.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., così
[...] concludendo:”piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno
n. 627/2024 del 1.2.2024,accogliere l'appello spiegato e, per
l'effetto, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
2991/2018 reso dal Tribunale di Salerno il 18.11.2018 e respingere la domanda di pagamento attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova.”
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta della presente causa, la Corte, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello formulata dall'appellata atteso che la tecnica redazionale adoperata dal ricorrente, pur non caratterizzandosi per chiarezza e sinteticità, non pregiudica l'intelligibilità delle censure proposte, né impedisce la comprensione dei fatti di causa, avuto riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Passando al merito, in estrema sintesi, lamenta l'appellante che nonostante la contestazione del rapporto contrattuale sin dall'atto introduttivo del giudizio con la richiesta di esibizione dei DDT o di qualsiasi altro documento attestante la consegna e/o il trasporto della fornitura, la non ha mai fornito prova della CP_1
4 consegna dei beni e pertanto non poteva pretendere il pagamento delle fatture. Malgrado ciò il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo raggiunta la prova del credito e dell'esecuzione del contratto.
In particolare, con un unico articolato motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 2697 e, 115, 116 c.p.c. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale “ha ritenuto provato il credito affermando che l'opponente non avesse specificamente contestato l'esistenza e l'entità del credito, rilevando:
- che le fatture pur non fornendo in giudizio la prova del rapporto contrattuale si accompagnavano ai correlativi ddt i quali riportavano la consegna dello stesso materiale indicato nelle prime;
- che il disconoscimento operato dalla opponente non avesse valore
e non potesse inficiare il valore probatorio dei documenti di trasporto in quanto quest'ultimi “non riferibili ai legali rappresentanti della società” erano stati sottoscritti da terzi “verosimilmente presenti all'interno del cantiere ove veniva portata la merce”.
Assume che la statuizione di prime cure ha fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, introducendo l'opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario giudizio di cognizione, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
Sostiene che nella specie non può trovare applicazione il principio di cui all'art. 115 cpc avendo la Parte_1 contestato in radice l'esistenza stessa del rapporto contrattuale intercorso con l'opposta nonché le fatture, ritenute prive di
5 giustificazione causale, nonché i documenti di trasporto affermando che gli stessi, non sottoscritti dal legale rappresentante e non riconducibili a sé stessa, non provassero alcunché in ordine alla consegna della merce, in realtà mai avvenuta.
Assume che la fattura può assumere valenza di piena prova solo allorché non sia messo in discussione il rapporto contrattuale.
Quanto ai documenti di trasporto della merce prodotti dall'appellata,
l'appellante fa rilevare di averli disconosciuti in quanto essi, nel campo relativo alla firma del destinatario, contrariamente a quanto affermato dall'opposta, recavano una sottoscrizione che non era quella del legale rappresentante della società e non era riconducibile a quest'ultima.
Censura pertanto la sentenza nella parte in cui ha affermato che nel caso di specie il disconoscimento non poteva essere posto in essere
“non essendo le firme riportate sui ddt riferibili ai legali rappresentanti della società opponente ma a soggetti terzi”.
Sostiene che, a fronte del disconoscimento operato dall'opponente e, ancor di più, dalla constatata riferibilità a terzi delle firme apposte sui documenti di trasporto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere ritenendo assente la prova circa la consegna della merce in quanto la sottoscrizione di detti documenti da parte di terzi, neanche identificati o identificabili essendo illeggibile la firma su di essi apposta, non, può costituire prova della consegna in assenza di indicazioni circa il ruolo dei pretesi consegnatari e la loro riconducibilità alla Parte_1
L'appello è infondato.
La valutazione del Tribunale non è il frutto di scorretta applicazione delle regole in tema di onere probatorio essendosi, al contrario, precisato nella pronuncia impugnata che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto ha la veste sostanziale di attore, con conseguente onere a suo carico di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.
6 Il primo giudice ha valutato complessivamente il materiale probatorio documentale acquisito e, alla luce del contegno difensivo della società appellante, evidenziando il carattere estremamente generico delle contestazioni sollevate dalla Parte_1
in quanto prive del carattere di specificità di cui all'art.
[...]
115 c.p.c.
Tale valutazione deve essere condivisa.
Con riguardo all'inidoneità della prova riferita alla produzione documentale, se è vero che le fatture, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito
(il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), va rilevato che l'odierna appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata a proporre delle generiche contestazioni sui documenti offerti dalla controparte nella fase monitoria.
A ben vedere l'appellante in primo grado non ha negato di avere intrattenuto rapporti commerciali con la in quanto ha CP_1 dedotto che “le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto riguardano forniture MAI richieste e MAI eseguite e, da quel che ragionevolmente è possibile desumere dai rapporti commerciali intercorsi tra la e la parte Parte_1 opposta, è possibile che vi sia stato un errore nella contabilizzazione dei rapporti di fornitura” senza, tuttavia, specificare quali dei detti rapporti siano realmente tra loro intercorsi e quali, invece, non lo siano stati.
Pare opportuno richiamare sul punto l'art. 115 c.p.c. il quale si riferisce espressamente ai "fatti" non specificamente contestati dalla parte che il giudice può porre a fondamento della decisione, e non alla contestazione delle prove e documenti prodotti in giudizio.
7 Va pure richiamato il principio affermato dai giudici di legittimità e cioè a dire che "il sostenere che di un fatto manchi la prova non equivale, di per sé, ad affermare che quel fatto è da ritenere contestato" (Cass n. 17889§/2020).
Correttamente poi il giudice di primo grado, nel ritenere la fondatezza della pretesa, ha riconosciuto valore probatorio ai documenti di trasporto, tutti richiamati nelle fatture azionate, attestanti la consegna di materiale cementizio ed esattamente corrispondenti, sia per oggetto sia per quantità, alle fatture emesse, affermazione quest'ultima non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.
Tali documenti risultano sottoscritti per ricevimento ed accettazione.
Con riguardo a tale documentazione l'appellante, in primo grado, nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., peraltro tardivamente (ma alcuna eccezione al riguardo è stata mai proposta in primo grado dall'odierna appellata), si è limitata ad asserire che
“la documentazione esibita e depositata da Controparte, in particolare i documenti di trasporto la cui sottoscrizione è disconosciuta e non riferibile alla società opponente”.
Una simile scelta processuale non è tuttavia idonea a privare i documenti del loro valore probatorio, in considerazione della irritualità del disconoscimento medesimo.
Al riguardo, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c., pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile (Cass. 20.8.2014 n. 18042); detti requisiti non si rinvengono nella dichiarazione sopra riportata.
A fortiori, trattandosi di persona giuridica ricevente, pacifico in causa che la firma apposta su detti documenti “per ricezione ed accettazione del prodotto” non fosse del legale rappresentante,
l'appellante avrebbe dovuto indicare chi fosse abilitato a ricevere la
8 merce indicata nei documenti di trasporto ed eccepire specificamente la diversità di firma, così onerando parte opposta di chiedere la verificazione della scrittura.
Deve inoltre evidenziarsi che il documento di trasporto è un documento commerciale che segue la merce durante il trasporto e certifica il trasferimento dal venditore al compratore e, oltre ad avere valore nel caso di controlli di garantire la sicurezza della merce, ha valore probatorio in caso di merce smarrita o non consegnata.
Dunque, il DDT ove firmato da colui che l'ha ricevuta in consegna
(chiunque sia addetto all'incombenza, anche persona diversa dal titolare della ditta o dall'organo rappresentativo della società) e recante il luogo di destinazione della merce, come nel caso di specie, fornisce piena prova circa l'avvenuta consegna.
Nella specie, peraltro, alcuna contestazione è stata mai sollevata dall'appellante rispetto ai luoghi di destinazione indicati nei documenti di trasporto e dunque, risultando provato che lo scarico della merce è avvenuto in detti luoghi, la consegna della stessa risulta essere stata effettuata.
In definitiva, le censure formulate dall'appellante vanno disattese apparendo infondate e contrastanti con gli elementi tutti nel complesso evidenziati.
L'appello va dunque interamente rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo specificato, applicando i valori medi di cui ai parametri allegati al d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al
9 Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che liquida in euro 5.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali (15%), cpa ed Iva come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n.
228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Salerno, 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente
dott. Aldo Gubitosi
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