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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 724/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Via Municipio,1 81030 Cancello Ed Arnone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3470/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 - 5887 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6063/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3470/11/2024 del 12 giugno 2024, depositata il 2 agosto 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Cancello ed Arnone e la società So.Ge.R.T. S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi) relativo all'avviso di intimazione n. 2023/5887 per IMU anno 2017, notificato il 14 settembre 2023 da So.Ge.
R.T. S.p.A., in esecuzione dell'accertamento esecutivo n. 2020/3000912.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione, contestando la legittimazione di
So.Ge.R.T. all'attività di riscossione e la mancata notifica degli atti presupposti.
Ha chiesto altresì la sospensione dell'esecuzione e la condanna della controparte alle spese.
La società resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto ed ha documentato che lo stesso ricorrente aveva già impugnato l'accertamento esecutivo n.
2020/3000912, notificato il 4 novembre 2021, sollevando questioni identiche.
Quel precedente giudizio si era concluso con il rigetto del ricorso, sia in primo grado con la sentenza della
CGT di Caserta n. 2391/7/2022, sia in secondo grado con la sentenza della CGT di II grado della Campania
n. 4668/18/2023, anch'essa definitiva.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso.
In particolare, ha osservato che, sebbene l'intimazione ad adempiere sia atto autonomamente impugnabile, quando gli atti impositivi presupposti sono divenuti definitivi (per mancata impugnazione nei termini o per giudicato), possono essere fatti valere soltanto i vizi propri dell'intimazione e non censure relative agli atti presupposti. Ne consegue che le contestazioni di Ricorrente_1 sulla notifica dell'accertamento esecutivo e sulla legittimazione di So.Ge.R.T. non potevano più avere rilevanza.
Quanto alla presunta carenza di motivazione, il giudice ha rilevato che l'intimazione conteneva tutti gli elementi e riferimenti necessari, inclusi gli estremi degli atti presupposti non impugnati, mettendo così il contribuente in condizione di conoscere il fondamento della pretesa tributaria e di difendersi (come in effetti aveva fatto).
A sostegno di tale principio sono stati richiamati precedenti della Cassazione (sentenze n. 2373/2013, n.
22018/2017 e n. 8423/2019).
Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, in favore della parte resistente. Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente, articolando le seguenti censure : errata applicazione dell'onere della prova in quanto il giudice non ha imposto a So.Ge.R.T. e al Comune di dimostrare la legittimità e la notifica dell'atto presupposto;
mancanza di legittimazione di So.Ge.R.T. in quanto il contratto con il Comune era scaduto l'08/01/2021; la società non poteva emettere atti impositivi dopo tale data;
inesistenza della notifica dell'accertamento esecutivo 2020/3000912; la documentazione prodotta era incongruente e la data di notifica era illeggibile;
difetto di iscrizione all'albo nella sezione corretta in quanto la So.Ge.R.T. risultava iscritta solo alla prima sezione, ma la normativa (L. 160/2019, risoluzione MEF 4/
DF/2021, D.M. 101/2022) richiedeva l'iscrizione alla sezione separata con requisiti specifici di capitale;
mancanza di ingiunzione del funzionario comunale in quanto nessun atto di esecutorietà era stato emesso dal Comune, condizione necessaria prima dell'intimazione; importo inferiore alle soglie legali: non potevano essere avviate procedure esecutive o cautelari per somme sotto i 5.000/10.000 euro;
mancava anche il sollecito obbligatorio ex L. 160/2019.
Ha eccepito, altresì, vizi formali della sentenza impugnata per mancata esposizione dei motivi in fatto e diritto, assenza di confronto con le difese del ricorrente, decisione incompleta e priva di motivazione adeguata
(violazione artt. 36 D.Lgs. 546/1992, 132 c.p.c., Cass. SS.UU. n. 642/2015 e n. 33711/2021).
Ha concluso chiedendo di accogliere l'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata, annullare l'intimazione n. 2023/5887 IMU 2017, condannare le controparti alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con proprie controdeduzioni si è costituita la So.Ge.R.T. S.p.A. che ha sostenuto innanzitutto che l'appello di Ric_1 fosse inammissibile, poiché si era limitato a riproporre le stesse doglianze del primo grado senza indicare specifiche censure contro la sentenza n. 3470/2024, in violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
Ha poi evidenziato che la pretesa relativa all'IMU 2017 era già stata oggetto di giudizio con due sentenze definitive (n. 2391/2022 CGT Caserta e n. 4668/2023 CGT II grado Campania), entrambe di rigetto. Pertanto,
l'appello violava il principio del ne bis in idem, risultando temerario e dilatorio.
In merito alla presunta tardività delle controdeduzioni in primo grado, la difesa ha replicato che la costituzione era stata tempestiva, poiché avvenuta il 20 maggio 2024, quindi entro il termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza del 12 giugno 2024, come previsto dall'art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Quanto alla legittimazione, ha ribadito che So.Ge.R.T. era regolarmente iscritta alla prima sezione dell'albo dei soggetti abilitati (n. 55) con un capitale sociale di 10 milioni di euro, circostanza sufficiente per legittimarla ad emettere atti impositivi ed esecutivi. Sono stati richiamati l'art. 52, comma 5, D.Lgs. 446/1997 e l'art. 1, commi 792-795, L. 160/2019, che hanno introdotto l'avviso di accertamento esecutivo come titolo idoneo a fondare l'intimazione.
Sulle contestazioni relative alla soglia di € 10.000 ex art. 48-bis DPR 602/1973, la difesa ha chiarito che tale norma riguarda solo le pubbliche amministrazioni e non i concessionari privati, risultando quindi del tutto inapplicabile al caso di specie.
Infine, rispetto alla pretesa necessità di iscrizione alla sezione separata dell'albo prevista per i soggetti di mero supporto, la difesa ha precisato che So.Ge.R.T. svolge attività diretta di gestione della riscossione, sicché era sufficiente l'iscrizione alla prima sezione.
In conclusione, So.Ge.R.T. ha chiesto il rigetto dell'appello o la sua declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla So.Ge.R.T. S.p.A. Il riferimento, da parte dell'appellante, alle medesime argomentazioni già dedotte in primo grado non comporta di per sé violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992, avendo tale richiamo una funzione meramente ricostruttiva e propedeutica all'esposizione delle censure formulate contro la sentenza di primo grado.
Ciò chiarito, nel merito l'appello risulta privo di fondamento.
La pretesa impositiva oggetto di causa – concernente l'IMU 2017 – era già stata definitivamente esaminata in due precedenti giudizi, conclusi con le sentenze n. 2391/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e n. 4668/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, entrambe passate in giudicato e sfavorevoli al contribuente.
L'odierna impugnazione, riproponendo le medesime questioni, si pone in contrasto con il principio del ne bis in idem processuale e determina una duplicazione di giudizi su una pretesa ormai definitivamente accertata, con evidente finalità dilatoria.
Non ha fondamento neppure la censura relativa alla presunta tardività della costituzione in giudizio della
So.Ge.R.T. nel primo grado. Dalla documentazione in atti emerge infatti che la società si è costituita il 20 maggio 2024, entro il termine di venti giorni liberi precedenti all'udienza del 12 giugno 2024, in piena conformità con l'art. 32 del D.Lgs. 546/1992. Deve pertanto escludersi qualsiasi violazione del contraddittorio o preclusione processuale.
Parimenti infondata è l'asserita carenza di legittimazione della So.Ge.R.T. S.p.A. L'appellante ha sostenuto che il contratto di affidamento con il Comune di Falciano del Massico fosse scaduto l'8 gennaio 2021, impedendo alla società di emettere ulteriori atti impositivi. Tale affermazione non trova alcun riscontro né negli atti né nella normativa vigente.
So.Ge.R.T. risulta regolarmente iscritta alla prima sezione dell'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione (n.
55), con un capitale sociale di dieci milioni di euro, requisito pienamente idoneo per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione diretta per conto degli enti locali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, commi 792-795, della L. 160/2019, i concessionari legittimamente incaricati sono abilitati a emettere avvisi di accertamento esecutivo, che, per espressa disposizione di legge, costituiscono titolo immediatamente idoneo a fondare l'intimazione di pagamento e le successive azioni coattive.
Non è dunque necessario un distinto provvedimento di esecutorietà da parte del funzionario comunale, né
l'emissione di una separata ingiunzione, poiché l'avviso di accertamento esecutivo ha di per sé valore di titolo esecutivo autonomo.
La L. 160/2019 ha introdotto tale strumento proprio al fine di semplificare e razionalizzare la procedura di riscossione, evitando sovrapposizioni di atti e garantendo maggiore efficienza all'azione impositiva.
Non può essere accolta neanche la doglianza relativa alla presunta iscrizione della So.Ge.R.T. in una sezione
“non corretta” dell'Albo.
La normativa richiamata (L. 160/2019, risoluzione MEF n. 4/DF/2021 e D.M. 101/2022) distingue chiaramente tra soggetti che prestano mero supporto alle attività di riscossione – per i quali è prevista l'iscrizione nella sezione separata dell'Albo – e soggetti che esercitano direttamente la gestione della riscossione.
Poiché So.Ge.R.T. svolge direttamente l'attività di gestione delle entrate comunali, la sua iscrizione alla prima sezione deve ritenersi pienamente conforme alla ratio e ai requisiti previsti dalla legge.
Anche la censura concernente l'importo dell'intimazione, ritenuto inferiore alle soglie di legge per l'avvio di procedure cautelari o esecutive, è priva di fondamento.
Il richiamo all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 è, infatti, inconferente, trattandosi di norma che disciplina esclusivamente i rapporti tra pubbliche amministrazioni e loro fornitori e non i rapporti con i concessionari della riscossione. Di conseguenza, tale disposizione non è applicabile al caso di specie e non incide sulla legittimità dell'intimazione impugnata.
Va escluso, infine, che la mancata trasmissione di un “sollecito obbligatorio” possa costituire vizio procedimentale. La legge non subordina la validità dell'intimazione di pagamento all'invio di un sollecito preventivo, trattandosi di atto facoltativo e privo di efficacia condizionante rispetto al titolo esecutivo.
Sotto il profilo formale, la sentenza di primo grado è immune dai vizi dedotti. Il giudice ha esposto con chiarezza le ragioni in fatto e in diritto della decisione, in piena coerenza con le risultanze processuali e nel rispetto degli artt. 36 del D.Lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. Nessun difetto di motivazione può dunque essere ravvisato.
Nel complesso, le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello si limitano a riproporre questioni già valutate e disattese, prive di elementi nuovi idonea a incidere sulla solidità della decisione impugnata.
L'attività di accertamento e riscossione svolta dalla So.Ge.R.T. S.p.A. risulta pienamente legittima e conforme ai requisiti formali, sostanziali e temporali previsti dalla normativa vigente.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello del contribuente deve essere rigettato, essendo infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario della So.Ge.R.T. S.p.A., avv.
Difensore_1.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in euro 470,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario della So.Ge.R.T. appellata, avv. Difensore_1
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 724/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Via Municipio,1 81030 Cancello Ed Arnone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3470/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023 - 5887 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6063/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3470/11/2024 del 12 giugno 2024, depositata il 2 agosto 2024, il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Cancello ed Arnone e la società So.Ge.R.T. S.p.A. (Società Gestione Riscossione Tributi) relativo all'avviso di intimazione n. 2023/5887 per IMU anno 2017, notificato il 14 settembre 2023 da So.Ge.
R.T. S.p.A., in esecuzione dell'accertamento esecutivo n. 2020/3000912.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione, contestando la legittimazione di
So.Ge.R.T. all'attività di riscossione e la mancata notifica degli atti presupposti.
Ha chiesto altresì la sospensione dell'esecuzione e la condanna della controparte alle spese.
La società resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto ed ha documentato che lo stesso ricorrente aveva già impugnato l'accertamento esecutivo n.
2020/3000912, notificato il 4 novembre 2021, sollevando questioni identiche.
Quel precedente giudizio si era concluso con il rigetto del ricorso, sia in primo grado con la sentenza della
CGT di Caserta n. 2391/7/2022, sia in secondo grado con la sentenza della CGT di II grado della Campania
n. 4668/18/2023, anch'essa definitiva.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso.
In particolare, ha osservato che, sebbene l'intimazione ad adempiere sia atto autonomamente impugnabile, quando gli atti impositivi presupposti sono divenuti definitivi (per mancata impugnazione nei termini o per giudicato), possono essere fatti valere soltanto i vizi propri dell'intimazione e non censure relative agli atti presupposti. Ne consegue che le contestazioni di Ricorrente_1 sulla notifica dell'accertamento esecutivo e sulla legittimazione di So.Ge.R.T. non potevano più avere rilevanza.
Quanto alla presunta carenza di motivazione, il giudice ha rilevato che l'intimazione conteneva tutti gli elementi e riferimenti necessari, inclusi gli estremi degli atti presupposti non impugnati, mettendo così il contribuente in condizione di conoscere il fondamento della pretesa tributaria e di difendersi (come in effetti aveva fatto).
A sostegno di tale principio sono stati richiamati precedenti della Cassazione (sentenze n. 2373/2013, n.
22018/2017 e n. 8423/2019).
Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, in favore della parte resistente. Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente, articolando le seguenti censure : errata applicazione dell'onere della prova in quanto il giudice non ha imposto a So.Ge.R.T. e al Comune di dimostrare la legittimità e la notifica dell'atto presupposto;
mancanza di legittimazione di So.Ge.R.T. in quanto il contratto con il Comune era scaduto l'08/01/2021; la società non poteva emettere atti impositivi dopo tale data;
inesistenza della notifica dell'accertamento esecutivo 2020/3000912; la documentazione prodotta era incongruente e la data di notifica era illeggibile;
difetto di iscrizione all'albo nella sezione corretta in quanto la So.Ge.R.T. risultava iscritta solo alla prima sezione, ma la normativa (L. 160/2019, risoluzione MEF 4/
DF/2021, D.M. 101/2022) richiedeva l'iscrizione alla sezione separata con requisiti specifici di capitale;
mancanza di ingiunzione del funzionario comunale in quanto nessun atto di esecutorietà era stato emesso dal Comune, condizione necessaria prima dell'intimazione; importo inferiore alle soglie legali: non potevano essere avviate procedure esecutive o cautelari per somme sotto i 5.000/10.000 euro;
mancava anche il sollecito obbligatorio ex L. 160/2019.
Ha eccepito, altresì, vizi formali della sentenza impugnata per mancata esposizione dei motivi in fatto e diritto, assenza di confronto con le difese del ricorrente, decisione incompleta e priva di motivazione adeguata
(violazione artt. 36 D.Lgs. 546/1992, 132 c.p.c., Cass. SS.UU. n. 642/2015 e n. 33711/2021).
Ha concluso chiedendo di accogliere l'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata, annullare l'intimazione n. 2023/5887 IMU 2017, condannare le controparti alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con proprie controdeduzioni si è costituita la So.Ge.R.T. S.p.A. che ha sostenuto innanzitutto che l'appello di Ric_1 fosse inammissibile, poiché si era limitato a riproporre le stesse doglianze del primo grado senza indicare specifiche censure contro la sentenza n. 3470/2024, in violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992.
Ha poi evidenziato che la pretesa relativa all'IMU 2017 era già stata oggetto di giudizio con due sentenze definitive (n. 2391/2022 CGT Caserta e n. 4668/2023 CGT II grado Campania), entrambe di rigetto. Pertanto,
l'appello violava il principio del ne bis in idem, risultando temerario e dilatorio.
In merito alla presunta tardività delle controdeduzioni in primo grado, la difesa ha replicato che la costituzione era stata tempestiva, poiché avvenuta il 20 maggio 2024, quindi entro il termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza del 12 giugno 2024, come previsto dall'art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Quanto alla legittimazione, ha ribadito che So.Ge.R.T. era regolarmente iscritta alla prima sezione dell'albo dei soggetti abilitati (n. 55) con un capitale sociale di 10 milioni di euro, circostanza sufficiente per legittimarla ad emettere atti impositivi ed esecutivi. Sono stati richiamati l'art. 52, comma 5, D.Lgs. 446/1997 e l'art. 1, commi 792-795, L. 160/2019, che hanno introdotto l'avviso di accertamento esecutivo come titolo idoneo a fondare l'intimazione.
Sulle contestazioni relative alla soglia di € 10.000 ex art. 48-bis DPR 602/1973, la difesa ha chiarito che tale norma riguarda solo le pubbliche amministrazioni e non i concessionari privati, risultando quindi del tutto inapplicabile al caso di specie.
Infine, rispetto alla pretesa necessità di iscrizione alla sezione separata dell'albo prevista per i soggetti di mero supporto, la difesa ha precisato che So.Ge.R.T. svolge attività diretta di gestione della riscossione, sicché era sufficiente l'iscrizione alla prima sezione.
In conclusione, So.Ge.R.T. ha chiesto il rigetto dell'appello o la sua declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
All'udienza del 7 ottobre 2025, il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla So.Ge.R.T. S.p.A. Il riferimento, da parte dell'appellante, alle medesime argomentazioni già dedotte in primo grado non comporta di per sé violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992, avendo tale richiamo una funzione meramente ricostruttiva e propedeutica all'esposizione delle censure formulate contro la sentenza di primo grado.
Ciò chiarito, nel merito l'appello risulta privo di fondamento.
La pretesa impositiva oggetto di causa – concernente l'IMU 2017 – era già stata definitivamente esaminata in due precedenti giudizi, conclusi con le sentenze n. 2391/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e n. 4668/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, entrambe passate in giudicato e sfavorevoli al contribuente.
L'odierna impugnazione, riproponendo le medesime questioni, si pone in contrasto con il principio del ne bis in idem processuale e determina una duplicazione di giudizi su una pretesa ormai definitivamente accertata, con evidente finalità dilatoria.
Non ha fondamento neppure la censura relativa alla presunta tardività della costituzione in giudizio della
So.Ge.R.T. nel primo grado. Dalla documentazione in atti emerge infatti che la società si è costituita il 20 maggio 2024, entro il termine di venti giorni liberi precedenti all'udienza del 12 giugno 2024, in piena conformità con l'art. 32 del D.Lgs. 546/1992. Deve pertanto escludersi qualsiasi violazione del contraddittorio o preclusione processuale.
Parimenti infondata è l'asserita carenza di legittimazione della So.Ge.R.T. S.p.A. L'appellante ha sostenuto che il contratto di affidamento con il Comune di Falciano del Massico fosse scaduto l'8 gennaio 2021, impedendo alla società di emettere ulteriori atti impositivi. Tale affermazione non trova alcun riscontro né negli atti né nella normativa vigente.
So.Ge.R.T. risulta regolarmente iscritta alla prima sezione dell'Albo dei soggetti abilitati alla riscossione (n.
55), con un capitale sociale di dieci milioni di euro, requisito pienamente idoneo per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione diretta per conto degli enti locali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, commi 792-795, della L. 160/2019, i concessionari legittimamente incaricati sono abilitati a emettere avvisi di accertamento esecutivo, che, per espressa disposizione di legge, costituiscono titolo immediatamente idoneo a fondare l'intimazione di pagamento e le successive azioni coattive.
Non è dunque necessario un distinto provvedimento di esecutorietà da parte del funzionario comunale, né
l'emissione di una separata ingiunzione, poiché l'avviso di accertamento esecutivo ha di per sé valore di titolo esecutivo autonomo.
La L. 160/2019 ha introdotto tale strumento proprio al fine di semplificare e razionalizzare la procedura di riscossione, evitando sovrapposizioni di atti e garantendo maggiore efficienza all'azione impositiva.
Non può essere accolta neanche la doglianza relativa alla presunta iscrizione della So.Ge.R.T. in una sezione
“non corretta” dell'Albo.
La normativa richiamata (L. 160/2019, risoluzione MEF n. 4/DF/2021 e D.M. 101/2022) distingue chiaramente tra soggetti che prestano mero supporto alle attività di riscossione – per i quali è prevista l'iscrizione nella sezione separata dell'Albo – e soggetti che esercitano direttamente la gestione della riscossione.
Poiché So.Ge.R.T. svolge direttamente l'attività di gestione delle entrate comunali, la sua iscrizione alla prima sezione deve ritenersi pienamente conforme alla ratio e ai requisiti previsti dalla legge.
Anche la censura concernente l'importo dell'intimazione, ritenuto inferiore alle soglie di legge per l'avvio di procedure cautelari o esecutive, è priva di fondamento.
Il richiamo all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 è, infatti, inconferente, trattandosi di norma che disciplina esclusivamente i rapporti tra pubbliche amministrazioni e loro fornitori e non i rapporti con i concessionari della riscossione. Di conseguenza, tale disposizione non è applicabile al caso di specie e non incide sulla legittimità dell'intimazione impugnata.
Va escluso, infine, che la mancata trasmissione di un “sollecito obbligatorio” possa costituire vizio procedimentale. La legge non subordina la validità dell'intimazione di pagamento all'invio di un sollecito preventivo, trattandosi di atto facoltativo e privo di efficacia condizionante rispetto al titolo esecutivo.
Sotto il profilo formale, la sentenza di primo grado è immune dai vizi dedotti. Il giudice ha esposto con chiarezza le ragioni in fatto e in diritto della decisione, in piena coerenza con le risultanze processuali e nel rispetto degli artt. 36 del D.Lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. Nessun difetto di motivazione può dunque essere ravvisato.
Nel complesso, le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello si limitano a riproporre questioni già valutate e disattese, prive di elementi nuovi idonea a incidere sulla solidità della decisione impugnata.
L'attività di accertamento e riscossione svolta dalla So.Ge.R.T. S.p.A. risulta pienamente legittima e conforme ai requisiti formali, sostanziali e temporali previsti dalla normativa vigente.
Per tutte le ragioni esposte, l'appello del contribuente deve essere rigettato, essendo infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario della So.Ge.R.T. S.p.A., avv.
Difensore_1.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in euro 470,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario della So.Ge.R.T. appellata, avv. Difensore_1