Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1973, n. 756
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Sentenza 17 marzo 1973

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Poiche l'Azione negatoria servitutis tende non gia all'accertamento della proprieta ma al riconoscimento della liberta del fondo, la prova della proprieta, alla quale l'attore e tenuto, non deve essere cosi rigorosa come quella richiesta per la rivendicazione e puo essere data con qualunque mezzo, anche con presunzioni. ( Conf 1993/69, mass n 341218).*

Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'entita della soccombenza e dell'eventuale concorrenza di giusti motivi per una parziale compensazione delle spese tra le parti, a norma dell'art 92 cod proc civ. tale regola non viene meno nel caso di produzione in appello di nuovi mezzi di prova, deducibili in primo grado, poiche l'art 345 cod proc civ non impone al giudice di merito di derogare in tale ipotesi al normale criterio della soccombenza, limitandosi a richiamare l'art 92 cod proc civ. ( Conf 13/71, mass n 349310).*

Quando l'actio negatoria servitutis tende soltanto all'accertamento della inesistenza dell'altrui diritto non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei vari comproprietari del preteso fondo dominante. ( Conf 247/69, mass n 338214).*

L'interrogatorio formale non si sottrae alla norma comune agli altri mezzi di prova, secondo la quale basta che il giudice di merito ritenga sufficienti, per la decisione, gli elementi probatori gia acquisiti al processo, perche non sia tenuto ad ammettere altri mezzi di prova. ( Conf 1510/70, mass n 347353).*

L'apprezzamento in ordine alla sussistenza o meno della incertezza assoluta nella indicazione della parte che agisce o e convenuta in giudizio e in generale su tutti gli elementi che, a norma degli articoli 163 e 164 cod proc civ, devono risultare dall'atto di citazione, e attribuita al giudice di merito; tale apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se e adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. ( Conf 2295/69, mass n 341691).*

La nullita dell'atto di citazione, dal quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore ma solo la elezione di domicilio da lui compiuta presso il procuratore e sanata dalla Costituzione in giudizio del convenuto. ( Conf 136/71, mass n 349509).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1973, n. 756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 756
    Data del deposito : 17 marzo 1973

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