Articolo 14 della Legge 25 novembre 1971, n. 1079
Articolo 13Articolo 15
Versione
4 gennaio 1972
Art. 14. (Liquidazione e decorrenza, delle pensioni del Fondo)

La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.
Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.
Le pensioni per invalidita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1972