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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 22298/2017 e 23385/18
r.g.a.c., vertenti
TRA
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO ALIPERTI, giusta
[...]
procura in calce agli atti introduttivi,
attrice/opponente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta nel proc. n. 22298/17
NONCHÉ
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., con il CP_3
patrocinio dell'avv. ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
convenuta/opposta nel proc. n. 23385/18
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Pagina 1 di 28 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 24.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con precetto notificato il 3.7.2017, in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ha intimato alla Controparte_4
(di seguito, , in persona del l.r.p.t., il
[...] Pt_1
pagamento di € 10.252.290,14, quale residua esposizione debitoria derivante dal mutuo del 17.10.2008 per atto del notaio erogato in Persona_1
favore della società e oggetto di parziale accollo in capo Controparte_5
all'intimata per rogito del medesimo notaio, datato 15.10.2010.
La debitrice si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. e deducendo: 1) la nullità del precetto per genericità del suo contenuto e perché intimato sulla base di scrittura privata autenticata;
2) l'illegittimità dell'atto di accollo;
3) la nullità
del mutuo, parzialmente finalizzato a estinguere pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria;
4) la nullità del mutuo per difetto di causa;
5) l'applicazione di interessi “non conformi ai parametri di indicizzazione
Euribor”; 6) l'applicazione di interessi moratori composti;
7) l'applicazione di interessi anatocistici ultralegali sulla linea di finanziamento indicata come
“A”; 8) l'illegittima cessione alla società di strumenti Controparte_6
finanziari derivati;
9) l'anomala erogazione di € 3.700.000,00; 10) l'indebita accensione di una linea di anticipo estero, con aggravio di costi a carico della
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di CP_5
Pagina 2 di 28 condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
€ 10.000.000,00.
Con precetto notificato il 20.7.2018, quale Controparte_7
cessionaria del medesimo credito, e, per essa, la mandataria,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha intimato alla Controparte_2
(di Controparte_4
seguito, , in persona del l.r.p.t., il pagamento della medesima Pt_1
somma di € 10.252.290,14.
L'intimata si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. designato dal n. 23385/18 e poi riunito al presente procedimento. Così facendo, essa ha sollevato le medesime eccezioni già fatte valere nella causa di più risalente iscrizione, oltre che: 11)
la stipulazione di pattuizioni usurarie nel contratto di mutuo e la nullità dello stesso per impossibilità dell'oggetto; 12) la nullità del contratto di acquisto di strumenti finanziari derivati a copertura del rischio tassi, per “eccessivo
sbilanciamento dell'alea”, per assenza di meritevolezza degli interessi perseguiti, per difetto della qualifica di operatore qualificato in capo al cliente, per conflitto di interessi, per mancata indicazione della facoltà di
Part recesso, per difetto di causa concreta, per mancata indicazione del c.d. ;
13) l'usurarietà del tasso applicato;
14) l'inesistenza dello ius variandi in capo alla banca;
15) l'applicazione di interessi anatocistici;
16) l'illegittima applicazione dei criteri di accredito e addebito delle valute;
17) la mancata trasmissione degli estratti conto;
18) l'usurarietà dei costi del finanziamento.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
Pagina 3 di 28 € 10.000.000,00.
I termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. sono stati concessi, con ordinanza del
28.5.2018, con decorrenza dal 30.6.2018. Non applicandosi alla controversia,
concernente un'opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini, le preclusioni previste dall'art. 183, c. VI, n. 2) c.p.c. per il deposito di nuovi documenti devono ritenersi compiute alla data del 29.8.2018.
Pertanto, la produzione del 26.9.2018, con la quale l'opponente ha versato in atti documentazione integrativa, deve intendersi tardivamente avvenuta e, come tale, inammissibile, al pari delle restanti richieste istruttorie ivi articolate.
2. Nell'esposizione delle ragioni a fondamento della decisione, è
opportuno descrivere le incontestate premesse fattuali dalle quali trae origine il credito controverso.
Con scrittura privata del 17.10.2008, autenticata dal notaio
[...]
(rep. 32366, racc. 10331), poi PE Controparte_8
pacificamente confluita per incorporazione in concesse a Controparte_1
un mutuo di € 17.500.000,00, garantito da ipoteca su Controparte_5
svariati immobili della mutuataria.
Con due atti di erogazione e quietanza, entrambi per notar e PE
rispettivamente datati 31.10.2008 e 15.10.2010, la mutuataria riconosceva di avere ricevuto la somma promessa, in due tranche di € 16.700.000,00 e di €
800.000,00.
Quindi, con atto di accollo parziale non liberatorio e di suddivisione ex art. 39 TUB per notar del 15.10.2010 (rep. 34874, racc. 11885), la PE
acquirente di alcuni degli immobili ipotecati, ha assunto su di Parte_1
Pagina 4 di 28 sé il debito della per l'importo di € 9.000.000,00 a titolo di CP_5
capitale.
3. Con il primo motivo di opposizione, la debitrice sostiene che il contratto di mutuo, in quanto stipulato per scrittura privata autenticata anziché per atto pubblico, non sarebbe un idoneo titolo esecutivo.
Ciò è tuttavia in palese contrasto con l'art. 474, c. II, n. 2), c.p.c., in virtù del quale rivestono la qualità di titolo esecutivo, con riferimento all'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, anche le scritture private autenticate.
È ininfluente quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-260/97, citata dall'istante, trattandosi di sentenza attinente a questione del tutto diversa, ovverosia ai requisiti che un titolo esecutivo,
formato all'interno di uno Stato membro, deve possedere ai fini della convenzione 27 settembre 1968 sulle decisioni in materia civile e commerciale e della sua eseguibilità nell'ordinamento di altri Stati membri.
Al contempo, la debitrice si duole che il precetto manchi “di ogni e
qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo eseguiti” e che non contenga la fedele trascrizione del titolo.
Il primo aspetto non costituisce un requisito di validità formale del precetto, nel quale è comunque chiarito il fondamento giuridico delle diverse voci di credito richieste, ovverosia € 9.000.000,00 per capitale ed €
1.252.290,14 per interessi.
Quanto alla trascrizione del titolo, essa è stata correttamente eseguita,
come prescritto dall'ultimo comma dell'art. 474 c.p.c., e la ripetizione di una pagina (alla venticinquesima facciata dell'intimazione), non incidendo
Pagina 5 di 28 sull'attitudine dell'atto a portare a conoscenza del debitore l'intero contenuto del titolo, rappresenta una mera irregolarità, del tutto ininfluente al fine di garantire, in ossequio allo scopo della norma, la piena intelligibilità della fonte dell'obbligazione.
4. L'opponente lamenta, quindi, che nell'atto di accollo “la banca,
nello specificare il periodo e la durata dell'accollo, ha indicato lo stesso
lasso di tempo della scrittura privata del 17.10.2008 (15 anni) con un
preammortamento di 36 mesi, ma in realtà dal piano di ammortamento
risulta un periodo differente ovvero di 12 mesi. Ciò determina una
illegittimità dell'accollo e degli interessi applicati posto che il periodo di
preammortamento iniziale di 24 mesi calcolati già sulla sorte capitale di
€17.500.000,00, con la cedola di accollo di euro 9.000.000,00, ha
comportato un ricalcolo ulteriore di interessi già precedentemente
addebitati”.
Non sono chiare l'esatta portata giuridica della difesa di parte opponente né le ragioni per le quali i fatti dedotti avrebbero implicato un danno a suo carico.
In ogni caso, giova rilevare che l'originario contratto di mutuo prevedeva un periodo di ventiquattro mesi di preammortamento, seguito da un ammortamento di quindici anni.
In sede di accollo, le parti convennero (v. art. 3.1.) che il periodo di preammortamento convenuto nel mutuo, pari a ventiquattro mesi, fosse prorogato di ulteriori dodici, per un totale di trentasei, e che l'accollante,
nell'assumere a proprio carico le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, fosse tenuta a rimborsare le rate in scadenza dopo la stipulazione
Pagina 6 di 28 dell'accollo, secondo la suddivisione del mutuo che ne è scaturita e in ottemperanza al relativo piano di ammortamento (v. art. 2.2.).
Non si comprende per quale ragione l'ampliamento del periodo di preammortamento abbia determinato un aggravio a carico dell'accollante,
posto che, a quella data, l'originaria obbligazione restitutoria era esigibile e,
con essa, l'accessoria obbligazione di pagamento degli interessi convenuti, al tasso di ammortamento, che non è stato neanche dedotto essere inferiore a quello di preammortamento.
In ogni caso, la modifica di tale assetto contrattuale è stata validamente concordata dalle parti nell'esercizio della loro libertà negoziale e non sono stati neanche dedotti vizi della volontà.
Nell'ambito del medesimo motivo di opposizione, l'istante si duole anche che l'originaria debitrice abbia chiesto un'anticipazione, concessale il
19.10.2020 per € 2.600.000,00, “generando nuovamente aggravi di commissioni, interessi e spese”.
Tale generica doglianza non consente, tuttavia, di comprendere per quale ragione tali addebiti, peraltro del tutto indeterminati, debbano considerarsi contrari alla legge, né per quale importo.
L'opponente, nelle righe seguenti, si sofferma fugacemente sull'applicazione da parte della banca di “competenze di liquidazione trimestrali ultralegali” e dell'addebito di “interessi moratori in misura composta sulla rate di preammortamento degli interessi”.
Non si comprende, tuttavia, quale sia la natura giuridica delle competenze, in tesi indebitamente addebitatele, né quale soglia di legge esse abbiano oltrepassato;
non si comprende, ancora, cosa l'istante intenda per
Pagina 7 di 28 interessi composti sulle rate di preammortamento, a quale saggio essi corrispondano e in quale vizio giuridico incorrano.
Non potendosi ravvisare, da tali ulteriori difese, alcun concreto profilo di contrarietà alla legge nella condotta dell'istituto di credito, anch'esse vanno disattese.
5. L'opponente eccepisce, inoltre, che l'atto di accollo, funzionalmente collegato al finanziamento ipotecario del 17.10.2008, incorrerebbe negli stessi profili di illegittimità dei quali è affetto quest'ultimo, di seguito meglio analizzati.
5.1. In primo luogo, sostiene la debitrice (v. pagina decima della citazione) che una parte del finanziamento del 17.10.2008 è stata “elargita,
sotto forma di apertura di credito in conto corrente, per ripianare una
pregressa esposizione debitoria”, nonostante “il mutuo [sia] nullo se
finalizzato” a tale scopo.
Essa adombra in tal modo la questione della pretesa nullità del mutuo solutorio, finalizzato, cioè, a costituire la provvista per estinguere preesistenti obbligazioni del mutuatario nei confronti del mutuante, anziché a fornire liquidità al primo.
Sul punto, tuttavia, occorre dare seguito al consolidato orientamento di legittimità, di recente ribadito dalla S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 23149/22), per il quale il contratto di mutuo, se congegnato nei termini sopra indicati, non è
affatto nullo, non essendo contrario ad alcuna disposizione di legge, né
simulato, ben corrispondendo i suoi effetti alla volontà delle parti, né, infine,
privo della traditio rei.
Quest'ultima, infatti, non si risolve nella fisica consegna della somma
Pagina 8 di 28 erogata, ma nella trasmissione della sua giuridica disponibilità, che può
avvenire anche con il suo deposito su un conto corrente scoperto (v Cass.,
Sez. III, n. 23654/21) o con la sua attribuzione, su indicazione del mutuatario, a un creditore di questo, poiché, così facendo, il complessivo patrimonio del primo si troverà comunque incrementato di un importo pari a quello mutuato, sia pure mediante l'estinzione di una posta passiva, anziché
con l'accrescimento di una posta attiva.
Con ciò è da ritenersi dunque superato l'isolato orientamento, peraltro riferito al solo caso, non ricorrente nella specie, di un mutuo integralmente solutorio, che ravvisava in quest'ultimo i caratteri del mero pactum de non
petendo (v. Cass., Sez. I, n. 1517/21), costituente in realtà istituto giuridico del tutto distinto e al quale le parti, volendo, potrebbero apertamente ricorrere.
Del tutto inconferente al caso di specie è, poi, il precedente citato dall'opponente (Cass., Sez. I, n. 8564/09), laddove la S.C. ha ravvisato la nullità di un mutuo con finalità solutoria, sol perché rientrante in una fattispecie di mutuo legale di scopo, nella quale, cioè, l'utilizzazione della somma erogata per il compimento di una specifica attività, indicata nella norma, rappresenta elemento costitutivo del contratto.
Tale specificità non è ravvisabile nel caso di specie, rispetto al quale non può pertanto giungersi alla medesima conclusione in quella sede stabilita dalla S.C.
5.1.1. Sia pure soltanto nella comparsa conclusionale del 30.3.2023,
l'opponente adombra che il contratto in oggetto sia da considerarsi come un mutuo di scopo.
Pagina 9 di 28 Ebbene, il mutuo, nella sua forma tipica, descritta dagli artt. 1813 e ss.
c.c., non comprende, fra i suoi elementi costitutivi, la destinazione delle somme erogate a una finalità specifica, restando nella facoltà del mutuante utilizzarle per qualunque scopo egli ritenga opportuno.
Ciò non toglie che la legge – o la volontà delle parti – possa prevedere fattispecie particolari e speciali rispetto a quella tipica, nelle quali, invece,
una peculiare finalizzazione del capitale mutuato sia prevista come oggetto di specifica obbligazione dell'accipiens, in relazione a un interesse del finanziatore in tal senso;
in tale configurazione del contratto, congegnato in termini consensuali anziché reali, questi a sua volta si impegna a erogare la somma richiesta e la consegna di essa costituisce oggetto di una sua obbligazione.
Nel caso di specie, escluso che ricorra un'ipotesi di mutuo legale di scopo, può invero affermarsi che la volontà delle parti fosse orientata nel senso sopra indicato, essendo stato previsto, al paragrafo 2.3., un vincolo di utilizzo delle somme ricevute in capo al beneficiario e, in particolare: €
4.500.000,00 per l'estinzione di un precedente finanziamento;
€
8.500.000,00 per l'acquisto di un compendio immobiliare e l'estinzione dei debiti a garanzia dei quali erano state su di esso iscritte ipoteche;
€
4.500.000,00 per la ristrutturazione del complesso immobiliare medesimo.
Il soggetto finanziato non era pertanto libero di destinare le somme ricevute allo scopo ritenuto più confacente, ma ha assunto l'espressa obbligazione di indirizzarle alle indicate operazioni finanziarie.
Ciò, tuttavia, non implica le conseguenze giuridiche ipotizzate dalla
S.T.A.M.
Pagina 10 di 28 Non è, in primo luogo, illegittima, per le ragioni già dette al precedente paragrafo, la finalità parzialmente solutoria svolta dal mutuo, poiché, anzi,
essa era stata espressamente programmata dalle parti, le quali, nell'esercizio della loro libertà negoziale, avevano stabilito che una parte della somma erogata fosse impiegata per ripianare precedenti esposizioni debitorie.
In secondo luogo, va rimarcato che la pattuizione di uno scopo del mutuo rappresenta un vincolo per il mutuatario, che è tenuto a rispettare la finalità convenuta, non già per il mutuante, il quale, una volta erogato quanto promesso, ne perde la materiale e giuridica disponibilità.
Le doglianze dell'opponente circa la condotta a questo proposito assunta dalla banca finanziatrice non attengono, pertanto, all'esatto adempimento del mutuo, che è stato da questa osservato con la consegna delle somme promesse, ma, al più, alla corretta gestione dei rapporti di conto corrente sulle quali queste sono state accreditate.
Le conseguenze giuridiche degli illeciti ipotizzati nella tenuta del conto corrente bancario saranno più diffusamente trattate infra.
5.2. L'opponente sostiene, ancora, che gli “addebiti effettuati dalla
banca a svariato titolo nel corso del rapporto sono privi di giustificazione,
sicché è nullo il contratto di finanziamento stipulato per difetto di causa e/o
ex art. 1418 – 1325, n. 2 c.c.”.
Tale lapidaria doglianza non si presta, per la sua genericità e per la mancata allegazione dei fatti costitutivi dell'ipotizzata nullità, a una pronuncia di accoglimento, non comprendendosi il suo oggetto, ovverosia quali addebiti sarebbero priva di causa.
5.3. La S.T.A.M. sostiene, poi, che il contratto presenterebbe “un tasso
Pagina 11 di 28 di interessi non conforme alle rilevazioni dei parametri di indicizzazione
Euribor a sei mesi come ex adverso dichiarato”.
Va premesso che il tasso d'interesse corrispettivo, pattuito come variabile, è da intendersi come perfettamente determinabile, in quanto pari
(v. art.
6.1.A del contratto di finanziamento) all'Euribor per periodi corrispondenti al periodo di interessi pattuito, aumentato del margine. Il
periodo d'interessi è a sua volta pari a sei mesi (v. art. 5), l'anno è da intendersi pari a 360 giorni (v. art.
6.1.C) e il margine è del'1,4% (v.
condizioni economiche del documento di sintesi – allegato 6.7. al contratto).
Il tasso moratorio si ottiene poi maggiorando quello corrispettivo di due punti percentuali (v. art. 6.4.). Il tutto è comunque contenuto entro il tasso soglia tempo per tempo accertato (v. art. 6.5.).
Ebbene, tanto premesso, le deduzioni relative all'errata applicazione del tasso pattuito appaiono del tutto generiche, in quanto disgiunte dall'indicazione del tasso effettivamente praticato e del periodo di riferimento, e, come tali, non meritevoli di approfondimento peritale, che si appaleserebbe inammissibilmente esplorativo.
5.4. L'opponente si duole dell'applicazione illegittima di interessi moratori “in misura composta sulle rate di preammortamento interessi”.
Tale sintetica deduzione sembra risolversi nella deduzione che siano stati applicati interessi anatocistici sulle rate di preammortamento.
Va tuttavia osservato che, nei mutui, l'anatocismo, se previamente concordato dalle parti, è consentito dall'art. 3, cc. I e II, della deliberazione
CICR 9.2.2000, applicabile ratione temporis.
Nel caso di specie, l'art.
6.4. del contratto prevede che, nel caso sia
Pagina 12 di 28 omesso il puntuale e integrale pagamento di tutto quanto dovuto, per capitale, interessi o altro titolo, siano dovuti, sull'intero importo non pagato,
gli interessi di mora, come ivi stabiliti.
La norma negoziale appare pertanto conforme a quella legale.
Peraltro, l'accollo in virtù del quale sussiste la posizione debitoria dell'odierna opponente concerne la somma di € 9.000.000,00 a titolo di capitale mutuato, non già di interessi, sicché l'eventuale nullità della clausola di interessi del contratto di mutuo non inciderebbe sull'esistenza del credito precettato.
5.5. L'opponente si duole, inoltre, che la società sia Controparte_5
stata indotta dalla banca ad acquistare strumenti finanziari derivati. Nel
qualificare tale operazione come illegittima, essa sostiene che ne sarebbero discesi danni al patrimonio della consistenti nel CP_5
dimezzamento dell'importo concesso per l'acquisto di derivati e nella perdita del capitale investito;
ciò sarebbe derivato dalla violazione degli obblighi informativi, di diligenza e di buona fede gravanti sull'istituto di credito, dalla violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dalla mancanza di causa concreta nel contratto.
Le questioni meritano ulteriore istruttoria, come da separata ordinanza.
5.6. Con i motivi di opposizione sopra sintetizzati sub 9) e 10),
l'opponente si duole delle modalità di erogazione della somma di €
3.700.000,00 e dell'indebita accensione di una linea di anticipo estero, con aggravio di costi a carico della CP_5
In particolare, essa sostiene che “in data 4.11.2008 come da
thermsheet siglato sono stati trasferiti dal c/c 30105087 sul c/c 30108117
Pagina 13 di 28 vincolato euro 3.700.000,00 per essere utilizzati esclusivamente per il
completamento delle opere e allestimenti indicati nel business plan (piano
industriale) a sostegno dell'iniziativa. La banca ha usufruito
impropriamente di dette somme vincolate per coprire esposizioni debitorie
sui conti correnti accesi dalla come si evince dal giroconto Controparte_5
effettuato in data 20.11.2008 per importo di € 1.412.950,01 sul c/c 30101649
per la copertura delle spese effettuate in previsione della linea A;
inoltre,
dalla somma di euro 3.700.000,00 vincolate, la banca ha provveduto a
fronteggiare il pagamento delle rate di preammortamento del mutuo
concesso per euro 522.148,22 facendo si che il saldo di tale conto fosse solo
di euro 3.303,16”.
L'erogazione della somma di € 3.700.000,00 sul c/c suindicato è stata definita dall'opponente come conforme ai termini dell'accordo e non sembra dunque destare perplessità, che invece paiono appuntarsi sulla successiva gestione del conto corrente e, in particolare, sul giroconto del 20.11.2008,
con il quale parte della somma erogata fu a suo dire trasferita su altro conto corrente della debitrice.
Tuttavia, non sono state dedotte le ragioni di illegittimità di tale operazione, potendosi solo supporre che l'istanza deduca la mancata autorizzazione della correntista all'effettuazione del giroconto.
Sulla base delle deduzioni svolte dalla stessa opponente, la somma di €
3.700.000,00 fu versata sul conto corrente n. 30108117 e successivamente stornata, quanto a € 1.412.950,01, sul c/c 30101649 il 20.11.2008. Essa,
tuttavia, non ha prodotto, nel giudizio principale, gi estratti conto dai quali desumere tali circostanze – o, meglio, vi ha provveduto con le memorie ex
Pagina 14 di 28 art. 183, c. VI, n. 2), da considerarsi tuttavia tardive per le ragioni sopra esplicitate.
In allegato alla perizia econometrica condotta sul conto n. 30108117 e prodotta nel giudizio riunito, sono presenti gli estratti di tale conto corrente,
che tuttavia non coprono la data qui rilevante: il primo di essi, infatti, origina dal saldo del 28.11.2008.
Solo nel corpo della comparsa conclusionale (v. pg. 52), ovverosia oltre la scadenza dei termini per produzioni documentali, l'istante ha inserito scansione digitale dell'estratto conto al 30.11.2008, contenente annotazione della citata operazione bancaria;
di esso, tuttavia, non può tenersi conto per la sua tardività.
In ogni caso, anche prescindendo dalla inutilizzabilità del documento,
va osservato che tale operazione sembra essere avvenuta, come si desume dalla causale riportata nell'estratto conto, per pagare fatture relative a lavori di ristrutturazione, ovverosia per la finalità che l'opponente sostiene essere stata invece frustrata dal comportamento della banca.
Infine, anche ipotizzando che detta causale non risponda al vero, la somma in questione, stando alle deduzioni dell'opponente, non è stata sottratta alla sua disponibilità, ma trasferita su altro conto corrente alla stessa intestato e non si vede come ciò possa averle procurato un danno.
Sul punto, essa sembra adombrare che sul conto corrente di destinazione fossero addebitate le rate di mutuo, mentre quello di origine era destinato a finanziare l'allestimento degli immobili acquistati.
Anche aderendo a tale ricostruzione dei fatti, tuttavia, va rimarcato che il pagamento delle rate di mutuo determina l'estinzione di un debito della
Pagina 15 di 28 correntista, ovverosia un'azione doverosa, che può tradursi in un danno al suo patrimonio, solo ove essa deduca che ciò le abbia impedito di effettuare altre specifiche operazioni negoziali, idonee a procurarle una maggiore utilità
patrimoniale.
Tale allegazione, tuttavia, è del tutto mancata, non essendo stato affatto dedotto quali specifiche obbligazioni la non abbia potuto per tale CP_5
ragione onorare o, comunque, quali specifiche utilità non abbia potuto procurarsi per effetto dell'indebito trasferimento della somma in oggetto dall'uno all'altro conto corrente a sé intestato.
Tale deduzione è stata del tutto omessa e ciò non consente di definire i contorni del danno lamentato, prima ancora che di ritenerlo dimostrato.
L'opponente sembra anche dolersi del fatto che le rate di preammortamento del mutuo siano state addebitate sul medesimo conto corrente presso il quale esso era stato versato, così erodendone nel tempo l'ammontare, ma, ancora una volta, non si comprende perché tale condotta debba essere illegittima, non essendo stato neanche indicato quale alternativa modalità di versamento delle rate fosse stata pattuita dalle parti, né quale danno essa abbia prodotto, essendosi risolta nell'adempimento di un debito della mutuataria e, dunque, in una condotta per essa – come detto – doverosa.
5.6.1. La S.T.A.M., ancora, sostiene che “la società, avendo necessità
di svincolare la residua parte del mutuo di € 800.000,00, ha effettuato
richiesta alla banca, e la stessa, in data 25.6.2009, anziché elargire sul
conto corrente la residua somma di mutuo ha acceso illegittimamente una
linea di anticipo estero di euro 750.000,00 sul c/c n. 30101649, generando
negligentemente ulteriori aggravi di spese, commissioni e interessi”.
Pagina 16 di 28 Tale doglianza è in primo luogo priva di documentazione a suo sostengo, non essendo stato neanche indicato quale essa sia.
Inoltre, l'opponente non sembra eccepire la mancata traditio della somma mutuata, ma la maturazione su di essa di oneri indebiti, perché
derivanti dalle erronee modalità di erogazione prescelte dalla banca;
essi,
tuttavia, sono stati solo genericamente descritti, senza indicare specificamente la loro natura giuridica né il loro ammontare.
Ancora, va rimarcato che l'apertura di un'anticipazione bancaria non autorizza attiene alla corretta gestione del relativo rapporto di conto corrente e che l'eventuale derivazione, dalla stessa, di poste passive annotate in conto non produce, sulla base dei fatti dedotti delle parti, un credito ad oggi esigibile, per le ragioni meglio esposte sub 6.4.
6. I sopra esposti motivi di doglianza attengono a entrambe le cause riunite.
Nel procedimento n. 23385/18, instaurato dalla nei confronti Pt_1
di quale mandataria di Controparte_7 Controparte_2
sono state svolte dalla debitrice ulteriori eccezioni, di seguito esaminate.
6.1. L'opponente sostiene, in particolare, che il contratto di finanziamento sia nullo per impossibilità dell'oggetto (v. pg. 11-13), in quanto sarebbe stata erogata alla una somma di denaro che Controparte_6
essa, per la sua situazione patrimoniale e finanziaria, non era sin dall'inizio in grado di restituire.
In proposito giova rimarcare che l'oggetto del contratto si intende impossibile, agli effetti dell'art. 1346 c.c., invocato dall'opponente, ove tale
“impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della
Pagina 17 di 28 stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine
le difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che
ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è
diretta” (v. Cass., Sez. In. 18002/11); devono pertanto sussistere
“impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in
modo assoluto il risultato cui essa era diretta”, non essendo a tal fine sufficienti “ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa” (v. Cass.,
Sez. I, n. 37804/22).
Le mere difficoltà di carattere soggettivo che l'opponente attribuisce alla mutuataria nella restituzione delle somme dalla stessa ricevute, oltre che estremamente generiche e prive di supporto probatorio, risultano, dunque,
del tutto inidonee, già in termini di prospettazione, a predicare la nullità del contratto, il contenuto del quale, concernendo la restituzione di una somma di denaro, non può per definizione considerarsi oggettivamente impossibile.
6.2. L'opponente contesta inoltre l'usurarietà del tasso d'interesse applicato.
Ebbene, è onere della parte istante, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dedurre in modo circostanziato come si sia verificato il superamento del tasso soglia,
ovverosia in quali trimestri e con l'applicazione di quale saggio d'interessi
(v. Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).
In concreto, tuttavia, è del tutto mancata, nell'atto costitutivo dell'opponente, tale specifica allegazione, poiché, sebbene essa abbia indicato l'epoca della ventilata violazione, manca la chiara deduzione del saggio effettivamente applicato e della soglia in tesi superata, con la conseguenza che la doglianza non può trovare accoglimento.
Pagina 18 di 28 Soltanto nella comparsa conclusionale del 30.3.2023 (v. pg. 117),
ovverosia dopo lo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie, l'opponente ha tardivamente chiarito tali elementi della domanda
Inoltre, anche prescindendo dalla dibattuta questione, di carattere probatorio, se il giudice possa (v. Cass., Sez. I, n. 35102/22) ovvero, al contrario, non possa (v. Cass., Sez. I, n. 8472/01) consultare d'ufficio di decreti ministeriali che stabiliscono il T.E.G.M. tempo per tempo vigente,
nel caso di specie non tempestivamente prodotti se non con riferimento all'epoca di stipulazione del finanziamento, va in ogni caso rilevata l'ulteriore lacunosità, sul piano assertivo, delle difese di parte opponente, che non esplicitano in alcun modo (prima della suindicata comparsa conclusionale) l'esatto procedimento logico matematico seguito al fine di quantificare il T.A.E.G. nella misura sopra riportata.
Ciò non consente, evidentemente, né di apprezzare la fondatezza di simili difese né di svolgere accertamenti peritali sul punto, che si rivelerebbero inammissibilmente esplorativi.
Anche tale eccezione va dunque rigettata.
6.2.1. In ogni caso, per mera completezza espositiva, giova rimarcare che le allegazioni tardivamente esposte dall'opponente, nella comparsa conclusionale, per illustrare l'usurarietà del tasso applicato muovono dall'essenziale presupposto che, ai fini della composizione del T.A.E.G.
proprio dell'operazione in oggetto, si tenga conto degli oneri connessi all'eventuale risoluzione anticipata del contratto.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha affermato che la penale per anticipata risoluzione del
Pagina 19 di 28 contratto, costituendo il corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario, non rappresenta un costo connesso all'erogazione del credito e non può essere sommata agli interessi per stabilire l'entità del tasso effettivo globale (v. Cass., Sez. III, n. 7352/22).
D'altronde, l'esercizio della facoltà di estinguere il rapporto prima della sua naturale conclusione implica che il pagamento della connessa penale non sia, per sua natura, destinato a sommarsi agli interessi corrispettivi ancora dovuti, poiché, cessato il contratto per volontà del mutuatario, questi è obbligato soltanto alla restituzione immediata del capitale residuo, senza ulteriori accessori.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione va dunque rigettata.
6.2.2. Ancora, va osservato che l'opponente, pur non avendo svolto più
precise deduzioni in ordine all'individuazione degli elementi che condurrebbero alla dedotta usurarietà delle clausole di interessi, ha prodotto,
per quanto qui rilevante, una perizia econometrica relativa al contratto di finanziamento e un'altra relativa all'accollo, sia pure senza richiamare, nel corpo dell'atto di citazione, il contenuto delle stesse nella parte che dovrebbe in ipotesi consentire di assolvere ai citati oneri assertivi.
In ogni caso, nel primo elaborato, è lo stesso consulente di parte ad ammettere che il contratto di finanziamento presentava, alla data della sua stipulazione, un tasso d'interesse corrispettivo e moratorio contenuto entro la soglia antiusura prevista dalla legge (v. pg. 11).
Nel secondo elaborato, viceversa, il consulente (v. pg. 12) determina il tasso corrispettivo e quello moratorio – che invero non sono tratti dall'atto di accollo, che nulla ha innovato sul punto, ma dal medesimo finanziamento dal
Pagina 20 di 28 quale deriva la posizione creditoria dell'odierna convenuta – e giunge a opposta conclusione, senza, tuttavia, chiarire né quale sia la soglia in ipotesi violata né il trimestre (o i trimestri) di riferimento.
I richiamati oneri assertivi gravanti sulla debitrice non sono stati,
pertanto, in alcun modo osservati.
6.2.3. Infine, l'opponente ipotizza che il contratto di mutuo sia affetto da usura c.d. soggettiva, come definita dall'art. 644, c. IV, c.p., secondo il quale sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Elemento costituivo della fattispecie è dunque la peculiare condizione di fragilità del debitore, che deve versare in una situazione di difficoltà
economica o finanziaria.
Sebbene tale circostanza sia stata genericamente dedotta dall'opponente sin dall'instaurazione della lite, essa non è stata specificamente argomentata, non comprendendosi da quali esatte circostanze essa debba inferirsi e non essendo stata in alcun modo ricostruita la situazione patrimoniale dell'obbligata al momento della CP_5
stipulazione del mutuo, se non con la produzione dei bilanci di esercizio,
avvenuta, tuttavia, con la memoria ex art. 183, c. IV, n. 2), c.p.c., da ritenersi tardiva per le ragioni esposte sub 1.
Anzi, la stessa opponente asserisce che la società mutuataria era stata
Pagina 21 di 28 appena costituita all'epoca in questione e appare pertanto particolarmente arduo comprendere, viepiù in assenza di esplicite deduzioni sul punto, come possa un soggetto giuridico appena istituito versare, sin dalla sua nascita e prima ancora di avere concretamente operato sul mercato, in condizioni di difficoltà finanziaria.
Anche così declinata, l'eccezione di usurarietà del tasso d'interesse pattuito nel mutuo va dunque rigettata.
6.3. Alle pagine dalla quattordicesima alla ventitreesima dell'atto di opposizione, la debitrice eccepisce la nullità, sotto diversi profili, del contratto di interest rate swap stipulato il 31.10.2008 fra Controparte_8
e del quale si è detto sub 5.5.
[...] Controparte_5
Anche tali questioni meritano ulteriore istruttoria, come da separata ordinanza.
6.4. L'opponente si duole, infine, dell'applicazione, sui rapporti di conto corrente nn. 30108117, 30105087 e 30101649, di interessi anatocistici e di criteri di accredito delle valute indipendenti dalla effettiva disponibilità
della provvista.
Essa sembra in tal modo voler portare in compensazione il credito,
sorto in capo alla correntista per effetto di tali illegittimi addebiti, con il debito sulla stessa gravante per effetto del finanziamento, del quale con i precetti opposti è stato intimato il pagamento.
L'eccezione di compensazione, svolta dall'accollante in relazione a un credito dell'accollato, a sua volta non liberato della sua obbligazione nei confronti dell'accollatario, è astrattamente ammissibile ex artt. 1302 e 1273
c.c. (v. Cass., Sez. I, n. 11956/93).
Pagina 22 di 28 Nel merito, la domanda si sostanzia nell'accertamento di un pagamento indebito e nella conseguente richiesta di condanna della banca accipiens alla ripetizione di quanto percepito o, quanto meno, nel far valere tale credito come mezzo di eccezione.
Orbene, perché possa discorrersi di indebito, è necessario che sia avvenuto il pagamento della somma controversa, non essendo a tal fine sufficiente la mera annotazione in conto dell'esistenza di un'obbligazione contestata dal preteso debitore (v. Cass., Sez. III, n. 798/13). Applicando tale principio a un rapporto di conto corrente bancario, occorre che esso sia stato chiuso e che il saldo passivo sia stato versato dal correntista che assuma l'applicazione di interessi o di altre poste passive non dovute, ovvero che egli abbia effettuato versamenti solutori, perché avvenuti quando il conto era scoperto.
Nel caso di specie, non vi è prova né deduzione che i rapporti in questione siano terminati o che vi siano stati versamenti solutori, né, di conseguenza, che la correntista abbia versato alcunché a tale titolo.
Per tale dirimente ragione, l'eccezione in oggetto non può essere accolta e la domanda di risarcimento, in quanto sulla stessa fondata, va dichiarata improcedibile, non essendovi luogo, pertanto, a conoscerne il merito.
7. Nei precedenti paragrafi, si è in più punti trattato di questioni finalizzate a far valere l'invalidità di negozi giuridici estranei all'accollo del
15.10.2010 (in particolare, i citati contratti di conto corrente bancario e di
IRS), dei quali non era parte ma Controparte_9 Controparte_6
La questione è stata altresì sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 101, c.
Pagina 23 di 28 II, c.p.c. con ordinanza del 17.6.2024, ma l'opponente nulla ha in proposito dedotto nel termine a tal uopo concesso.
L'impostazione di fondo, fugacemente coltivata nella comparsa del
30.3.2023 (v. pg. 138), attraverso la quale l'opponente sembra implicitamente superare l'obiezione poi sollevata dall'Ufficio, è che il contratto di finanziamento dal quale ha origine il credito oggetto di accollo fosse funzionalmente collegato ai contratti di conto corrente e di IRS, di tal che la nullità di questi ultimi determinerebbe analogo vizio a carico del primo;
rimossa dal mondo giuridico la fonte dell'obbligazione richiamata nel precetto, verrebbe meno anch'essa.
Tuttavia, va in contrario osservato quanto segue.
Il collegamento negoziale è il meccanismo “ attraverso il quale le
parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non
già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità
coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche
se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato
con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono
ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di
condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei
contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa” (v. Cass., Sez. I,
n. 13164/07).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato sufficientemente chiarito dall'istante, sul piano assertivo, in che termini sia da declinarsi tale coordinamento fra i contratti e, in particolare, quale fosse lo scopo unitario perseguito dalle parti nello stipularli, tale da trascendere quello proprio di
Pagina 24 di 28 ognuno di essi.
Soprattutto, non si vede per quale ragione detto collegamento debba intendersi come bilaterale - tale, cioè, da condizionarli reciprocamente –
anziché unilaterale – tale, cioè, da subordinarne l'uno all'altro, ma non viceversa.
Anche ammettendo, infatti, che il finanziamento fosse collegato – nel peculiare significato giuridico sopra descritto – ai conti correnti sui quali è
stato erogato e al contratto di IRS, ben potrebbe asserirsi che tale vincolo fosse unidirezionale e, cioè, che l'interesse fondamentale delle parti risiedesse nel dare corso al finanziamento, rispetto al quale la funzione del conto corrente, quale mero strumento di erogazione dello stesso, e quella dell'IRS, quale forma di “assicurazione” rispetto all'eccessivo rialzo del tasso variabile del mutuo, assumevano un ruolo ancillare.
In tale ultima prospettiva, l'eventuale nullità dei negozi, per così dire,
subordinati non potrebbe in alcun modo riverberarsi su quello principale.
Ciò vale a maggior ragione – e anche in caso di collegamento bilaterale
– con riferimento alle cause di nullità, ipotizzate dall'opponente, ricadenti solo su talune clausole dei contratti impugnati e non incidenti sulla loro complessiva esistenza.
A ben vedere, infatti, la quasi totalità delle cause di invalidità
rappresentate dall'opponente (a parte quelle, attinenti al contratto di IRS,
esposte per la prima volta nella causa riunita) non è stata neanche prospettata in termini tali da potere in astratto travolgere i contratti nella loro interezza,
ma da incidere soltanto su singole clausole di essi.
Non ravvisandosi, in definitiva, un vero e proprio collegamento
Pagina 25 di 28 negoziale, tanto meno bilaterale, non si può asserire che l'eventuale nullità
degli ulteriori contratti stipulati da con possa estendere CP_5 CP_1
i suoi effetti al contratto di finanziamento e all'esistenza delle obbligazioni che ne derivano.
8. Nella comparsa conclusionale del 30.3.2023, l'opponente ha per la prima volta eccepito la carenza, in capo a della qualità di CP_3
cessionario del credito in origine spettante a nelle note di CP_1
trattazione scritta del 16.9.2024, l'opponente ha inoltre rilevato che
[...]
procuratrice di non sia iscritta all'albo Controparte_2 CP_3
ex art. 106 T.U.B. e che, come tale, abbia compiuto nel presente giudizio attività processuale in assenza di rappresentanza.
Entrambe le suindicate eccezioni sono state svolte ben oltre lo spirare del termine ex art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c., previsto a pena di decadenza per la modifica delle domande.
La prima questione, attinente alla titolarità del credito in capo alla parte opposta nel procedimento riunito, si appalesa pertanto tardivamente sollevata e, come tale, inammissibile.
D'altronde, non risponde al vero quanto l'opponente chiede ulteriormente di accertare, ovverosia che non riconosca quale CP_1 CP_3
sua cessionaria, poiché, al contrario, nelle note di trattazione scritta del
18.7.2024, essa ha esplicitamente ammesso tale vicenda traslativa del credito.
La seconda questione, prospettata in termini di carenza del potere rappresentativo in capo al soggetto costituito in giudizio e, dunque, come attinente alla regolarità della costituzione stessa, può essere invece in ogni
Pagina 26 di 28 tempo esaminata.
8.1. Ebbene, tale seconda questione – incidente sulla validità della procura sostanziale conferita dal titolare del credito al c.d. servicer e, di conseguenza, sulla sua legittimazione processuale – è infondata.
La S.C., infatti, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, si è di recente espressa in proposito, enucleando il principio di diritto per il quale l'art. 2, c. VI, l.n. 130/99 e l'art. 106 T.U.B., “non hanno alcuna valenza
civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è
alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto
negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di
contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di
estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da
un'invalidità derivata”, sicché “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti
non deriva alcuna invalidità” (v. Cass., Sez. III, n. 590/24).
Di conseguenza, l'eventuale mancata iscrizione di CP_2
ell'albo predetto resta irrilevante ai fini della decisione.
[...]
9. Nessuno degli illeciti ipotizzati dall'opponente e sopra esaminati è
stato dunque accertato nel merito, per l'infondatezza delle relative deduzioni.
Pagina 27 di 28 La domanda risarcitoria dalla stessa formulata va dunque disattesa, con riferimento alle voci di credito oggetto della presente sentenza.
10. La causa prosegue, per l'esame delle restanti questioni controverse,
come da separata ordinanza.
11. La pronuncia sulle spese di lite è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_4
confronti di , in persona del l.r.p.t., e sulla domanda CP_1
proposta da Controparte_4
nei confronti di in
[...] Controparte_2
persona del l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., CP_3
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta le domande dell'opponente, con riferimento ai motivi di opposizione esaminati in parte motiva;
2. dispone la prosecuzione del giudizio per la definizione delle restanti questioni controverse;
3. rimetta la statuizione sulle spese di lite alla pronuncia definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 20/1/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite, iscritte ai nn. 22298/2017 e 23385/18
r.g.a.c., vertenti
TRA
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. VINCENZO ALIPERTI, giusta
[...]
procura in calce agli atti introduttivi,
attrice/opponente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta nel proc. n. 22298/17
NONCHÉ
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., con il CP_3
patrocinio dell'avv. ANTONIO DE SIMONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
convenuta/opposta nel proc. n. 23385/18
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.).
Pagina 1 di 28 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 24.9.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con precetto notificato il 3.7.2017, in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ha intimato alla Controparte_4
(di seguito, , in persona del l.r.p.t., il
[...] Pt_1
pagamento di € 10.252.290,14, quale residua esposizione debitoria derivante dal mutuo del 17.10.2008 per atto del notaio erogato in Persona_1
favore della società e oggetto di parziale accollo in capo Controparte_5
all'intimata per rogito del medesimo notaio, datato 15.10.2010.
La debitrice si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il presente giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. e deducendo: 1) la nullità del precetto per genericità del suo contenuto e perché intimato sulla base di scrittura privata autenticata;
2) l'illegittimità dell'atto di accollo;
3) la nullità
del mutuo, parzialmente finalizzato a estinguere pregresse esposizioni debitorie della società mutuataria;
4) la nullità del mutuo per difetto di causa;
5) l'applicazione di interessi “non conformi ai parametri di indicizzazione
Euribor”; 6) l'applicazione di interessi moratori composti;
7) l'applicazione di interessi anatocistici ultralegali sulla linea di finanziamento indicata come
“A”; 8) l'illegittima cessione alla società di strumenti Controparte_6
finanziari derivati;
9) l'anomala erogazione di € 3.700.000,00; 10) l'indebita accensione di una linea di anticipo estero, con aggravio di costi a carico della
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di CP_5
Pagina 2 di 28 condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
€ 10.000.000,00.
Con precetto notificato il 20.7.2018, quale Controparte_7
cessionaria del medesimo credito, e, per essa, la mandataria,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha intimato alla Controparte_2
(di Controparte_4
seguito, , in persona del l.r.p.t., il pagamento della medesima Pt_1
somma di € 10.252.290,14.
L'intimata si è opposta a tale richiesta di pagamento, instaurando il giudizio ex art. 615, c. I, c.p.c. designato dal n. 23385/18 e poi riunito al presente procedimento. Così facendo, essa ha sollevato le medesime eccezioni già fatte valere nella causa di più risalente iscrizione, oltre che: 11)
la stipulazione di pattuizioni usurarie nel contratto di mutuo e la nullità dello stesso per impossibilità dell'oggetto; 12) la nullità del contratto di acquisto di strumenti finanziari derivati a copertura del rischio tassi, per “eccessivo
sbilanciamento dell'alea”, per assenza di meritevolezza degli interessi perseguiti, per difetto della qualifica di operatore qualificato in capo al cliente, per conflitto di interessi, per mancata indicazione della facoltà di
Part recesso, per difetto di causa concreta, per mancata indicazione del c.d. ;
13) l'usurarietà del tasso applicato;
14) l'inesistenza dello ius variandi in capo alla banca;
15) l'applicazione di interessi anatocistici;
16) l'illegittima applicazione dei criteri di accredito e addebito delle valute;
17) la mancata trasmissione degli estratti conto;
18) l'usurarietà dei costi del finanziamento.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare nullo il precetto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in misura non inferiore a
Pagina 3 di 28 € 10.000.000,00.
I termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. sono stati concessi, con ordinanza del
28.5.2018, con decorrenza dal 30.6.2018. Non applicandosi alla controversia,
concernente un'opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini, le preclusioni previste dall'art. 183, c. VI, n. 2) c.p.c. per il deposito di nuovi documenti devono ritenersi compiute alla data del 29.8.2018.
Pertanto, la produzione del 26.9.2018, con la quale l'opponente ha versato in atti documentazione integrativa, deve intendersi tardivamente avvenuta e, come tale, inammissibile, al pari delle restanti richieste istruttorie ivi articolate.
2. Nell'esposizione delle ragioni a fondamento della decisione, è
opportuno descrivere le incontestate premesse fattuali dalle quali trae origine il credito controverso.
Con scrittura privata del 17.10.2008, autenticata dal notaio
[...]
(rep. 32366, racc. 10331), poi PE Controparte_8
pacificamente confluita per incorporazione in concesse a Controparte_1
un mutuo di € 17.500.000,00, garantito da ipoteca su Controparte_5
svariati immobili della mutuataria.
Con due atti di erogazione e quietanza, entrambi per notar e PE
rispettivamente datati 31.10.2008 e 15.10.2010, la mutuataria riconosceva di avere ricevuto la somma promessa, in due tranche di € 16.700.000,00 e di €
800.000,00.
Quindi, con atto di accollo parziale non liberatorio e di suddivisione ex art. 39 TUB per notar del 15.10.2010 (rep. 34874, racc. 11885), la PE
acquirente di alcuni degli immobili ipotecati, ha assunto su di Parte_1
Pagina 4 di 28 sé il debito della per l'importo di € 9.000.000,00 a titolo di CP_5
capitale.
3. Con il primo motivo di opposizione, la debitrice sostiene che il contratto di mutuo, in quanto stipulato per scrittura privata autenticata anziché per atto pubblico, non sarebbe un idoneo titolo esecutivo.
Ciò è tuttavia in palese contrasto con l'art. 474, c. II, n. 2), c.p.c., in virtù del quale rivestono la qualità di titolo esecutivo, con riferimento all'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, anche le scritture private autenticate.
È ininfluente quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-260/97, citata dall'istante, trattandosi di sentenza attinente a questione del tutto diversa, ovverosia ai requisiti che un titolo esecutivo,
formato all'interno di uno Stato membro, deve possedere ai fini della convenzione 27 settembre 1968 sulle decisioni in materia civile e commerciale e della sua eseguibilità nell'ordinamento di altri Stati membri.
Al contempo, la debitrice si duole che il precetto manchi “di ogni e
qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo eseguiti” e che non contenga la fedele trascrizione del titolo.
Il primo aspetto non costituisce un requisito di validità formale del precetto, nel quale è comunque chiarito il fondamento giuridico delle diverse voci di credito richieste, ovverosia € 9.000.000,00 per capitale ed €
1.252.290,14 per interessi.
Quanto alla trascrizione del titolo, essa è stata correttamente eseguita,
come prescritto dall'ultimo comma dell'art. 474 c.p.c., e la ripetizione di una pagina (alla venticinquesima facciata dell'intimazione), non incidendo
Pagina 5 di 28 sull'attitudine dell'atto a portare a conoscenza del debitore l'intero contenuto del titolo, rappresenta una mera irregolarità, del tutto ininfluente al fine di garantire, in ossequio allo scopo della norma, la piena intelligibilità della fonte dell'obbligazione.
4. L'opponente lamenta, quindi, che nell'atto di accollo “la banca,
nello specificare il periodo e la durata dell'accollo, ha indicato lo stesso
lasso di tempo della scrittura privata del 17.10.2008 (15 anni) con un
preammortamento di 36 mesi, ma in realtà dal piano di ammortamento
risulta un periodo differente ovvero di 12 mesi. Ciò determina una
illegittimità dell'accollo e degli interessi applicati posto che il periodo di
preammortamento iniziale di 24 mesi calcolati già sulla sorte capitale di
€17.500.000,00, con la cedola di accollo di euro 9.000.000,00, ha
comportato un ricalcolo ulteriore di interessi già precedentemente
addebitati”.
Non sono chiare l'esatta portata giuridica della difesa di parte opponente né le ragioni per le quali i fatti dedotti avrebbero implicato un danno a suo carico.
In ogni caso, giova rilevare che l'originario contratto di mutuo prevedeva un periodo di ventiquattro mesi di preammortamento, seguito da un ammortamento di quindici anni.
In sede di accollo, le parti convennero (v. art. 3.1.) che il periodo di preammortamento convenuto nel mutuo, pari a ventiquattro mesi, fosse prorogato di ulteriori dodici, per un totale di trentasei, e che l'accollante,
nell'assumere a proprio carico le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, fosse tenuta a rimborsare le rate in scadenza dopo la stipulazione
Pagina 6 di 28 dell'accollo, secondo la suddivisione del mutuo che ne è scaturita e in ottemperanza al relativo piano di ammortamento (v. art. 2.2.).
Non si comprende per quale ragione l'ampliamento del periodo di preammortamento abbia determinato un aggravio a carico dell'accollante,
posto che, a quella data, l'originaria obbligazione restitutoria era esigibile e,
con essa, l'accessoria obbligazione di pagamento degli interessi convenuti, al tasso di ammortamento, che non è stato neanche dedotto essere inferiore a quello di preammortamento.
In ogni caso, la modifica di tale assetto contrattuale è stata validamente concordata dalle parti nell'esercizio della loro libertà negoziale e non sono stati neanche dedotti vizi della volontà.
Nell'ambito del medesimo motivo di opposizione, l'istante si duole anche che l'originaria debitrice abbia chiesto un'anticipazione, concessale il
19.10.2020 per € 2.600.000,00, “generando nuovamente aggravi di commissioni, interessi e spese”.
Tale generica doglianza non consente, tuttavia, di comprendere per quale ragione tali addebiti, peraltro del tutto indeterminati, debbano considerarsi contrari alla legge, né per quale importo.
L'opponente, nelle righe seguenti, si sofferma fugacemente sull'applicazione da parte della banca di “competenze di liquidazione trimestrali ultralegali” e dell'addebito di “interessi moratori in misura composta sulla rate di preammortamento degli interessi”.
Non si comprende, tuttavia, quale sia la natura giuridica delle competenze, in tesi indebitamente addebitatele, né quale soglia di legge esse abbiano oltrepassato;
non si comprende, ancora, cosa l'istante intenda per
Pagina 7 di 28 interessi composti sulle rate di preammortamento, a quale saggio essi corrispondano e in quale vizio giuridico incorrano.
Non potendosi ravvisare, da tali ulteriori difese, alcun concreto profilo di contrarietà alla legge nella condotta dell'istituto di credito, anch'esse vanno disattese.
5. L'opponente eccepisce, inoltre, che l'atto di accollo, funzionalmente collegato al finanziamento ipotecario del 17.10.2008, incorrerebbe negli stessi profili di illegittimità dei quali è affetto quest'ultimo, di seguito meglio analizzati.
5.1. In primo luogo, sostiene la debitrice (v. pagina decima della citazione) che una parte del finanziamento del 17.10.2008 è stata “elargita,
sotto forma di apertura di credito in conto corrente, per ripianare una
pregressa esposizione debitoria”, nonostante “il mutuo [sia] nullo se
finalizzato” a tale scopo.
Essa adombra in tal modo la questione della pretesa nullità del mutuo solutorio, finalizzato, cioè, a costituire la provvista per estinguere preesistenti obbligazioni del mutuatario nei confronti del mutuante, anziché a fornire liquidità al primo.
Sul punto, tuttavia, occorre dare seguito al consolidato orientamento di legittimità, di recente ribadito dalla S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 23149/22), per il quale il contratto di mutuo, se congegnato nei termini sopra indicati, non è
affatto nullo, non essendo contrario ad alcuna disposizione di legge, né
simulato, ben corrispondendo i suoi effetti alla volontà delle parti, né, infine,
privo della traditio rei.
Quest'ultima, infatti, non si risolve nella fisica consegna della somma
Pagina 8 di 28 erogata, ma nella trasmissione della sua giuridica disponibilità, che può
avvenire anche con il suo deposito su un conto corrente scoperto (v Cass.,
Sez. III, n. 23654/21) o con la sua attribuzione, su indicazione del mutuatario, a un creditore di questo, poiché, così facendo, il complessivo patrimonio del primo si troverà comunque incrementato di un importo pari a quello mutuato, sia pure mediante l'estinzione di una posta passiva, anziché
con l'accrescimento di una posta attiva.
Con ciò è da ritenersi dunque superato l'isolato orientamento, peraltro riferito al solo caso, non ricorrente nella specie, di un mutuo integralmente solutorio, che ravvisava in quest'ultimo i caratteri del mero pactum de non
petendo (v. Cass., Sez. I, n. 1517/21), costituente in realtà istituto giuridico del tutto distinto e al quale le parti, volendo, potrebbero apertamente ricorrere.
Del tutto inconferente al caso di specie è, poi, il precedente citato dall'opponente (Cass., Sez. I, n. 8564/09), laddove la S.C. ha ravvisato la nullità di un mutuo con finalità solutoria, sol perché rientrante in una fattispecie di mutuo legale di scopo, nella quale, cioè, l'utilizzazione della somma erogata per il compimento di una specifica attività, indicata nella norma, rappresenta elemento costitutivo del contratto.
Tale specificità non è ravvisabile nel caso di specie, rispetto al quale non può pertanto giungersi alla medesima conclusione in quella sede stabilita dalla S.C.
5.1.1. Sia pure soltanto nella comparsa conclusionale del 30.3.2023,
l'opponente adombra che il contratto in oggetto sia da considerarsi come un mutuo di scopo.
Pagina 9 di 28 Ebbene, il mutuo, nella sua forma tipica, descritta dagli artt. 1813 e ss.
c.c., non comprende, fra i suoi elementi costitutivi, la destinazione delle somme erogate a una finalità specifica, restando nella facoltà del mutuante utilizzarle per qualunque scopo egli ritenga opportuno.
Ciò non toglie che la legge – o la volontà delle parti – possa prevedere fattispecie particolari e speciali rispetto a quella tipica, nelle quali, invece,
una peculiare finalizzazione del capitale mutuato sia prevista come oggetto di specifica obbligazione dell'accipiens, in relazione a un interesse del finanziatore in tal senso;
in tale configurazione del contratto, congegnato in termini consensuali anziché reali, questi a sua volta si impegna a erogare la somma richiesta e la consegna di essa costituisce oggetto di una sua obbligazione.
Nel caso di specie, escluso che ricorra un'ipotesi di mutuo legale di scopo, può invero affermarsi che la volontà delle parti fosse orientata nel senso sopra indicato, essendo stato previsto, al paragrafo 2.3., un vincolo di utilizzo delle somme ricevute in capo al beneficiario e, in particolare: €
4.500.000,00 per l'estinzione di un precedente finanziamento;
€
8.500.000,00 per l'acquisto di un compendio immobiliare e l'estinzione dei debiti a garanzia dei quali erano state su di esso iscritte ipoteche;
€
4.500.000,00 per la ristrutturazione del complesso immobiliare medesimo.
Il soggetto finanziato non era pertanto libero di destinare le somme ricevute allo scopo ritenuto più confacente, ma ha assunto l'espressa obbligazione di indirizzarle alle indicate operazioni finanziarie.
Ciò, tuttavia, non implica le conseguenze giuridiche ipotizzate dalla
S.T.A.M.
Pagina 10 di 28 Non è, in primo luogo, illegittima, per le ragioni già dette al precedente paragrafo, la finalità parzialmente solutoria svolta dal mutuo, poiché, anzi,
essa era stata espressamente programmata dalle parti, le quali, nell'esercizio della loro libertà negoziale, avevano stabilito che una parte della somma erogata fosse impiegata per ripianare precedenti esposizioni debitorie.
In secondo luogo, va rimarcato che la pattuizione di uno scopo del mutuo rappresenta un vincolo per il mutuatario, che è tenuto a rispettare la finalità convenuta, non già per il mutuante, il quale, una volta erogato quanto promesso, ne perde la materiale e giuridica disponibilità.
Le doglianze dell'opponente circa la condotta a questo proposito assunta dalla banca finanziatrice non attengono, pertanto, all'esatto adempimento del mutuo, che è stato da questa osservato con la consegna delle somme promesse, ma, al più, alla corretta gestione dei rapporti di conto corrente sulle quali queste sono state accreditate.
Le conseguenze giuridiche degli illeciti ipotizzati nella tenuta del conto corrente bancario saranno più diffusamente trattate infra.
5.2. L'opponente sostiene, ancora, che gli “addebiti effettuati dalla
banca a svariato titolo nel corso del rapporto sono privi di giustificazione,
sicché è nullo il contratto di finanziamento stipulato per difetto di causa e/o
ex art. 1418 – 1325, n. 2 c.c.”.
Tale lapidaria doglianza non si presta, per la sua genericità e per la mancata allegazione dei fatti costitutivi dell'ipotizzata nullità, a una pronuncia di accoglimento, non comprendendosi il suo oggetto, ovverosia quali addebiti sarebbero priva di causa.
5.3. La S.T.A.M. sostiene, poi, che il contratto presenterebbe “un tasso
Pagina 11 di 28 di interessi non conforme alle rilevazioni dei parametri di indicizzazione
Euribor a sei mesi come ex adverso dichiarato”.
Va premesso che il tasso d'interesse corrispettivo, pattuito come variabile, è da intendersi come perfettamente determinabile, in quanto pari
(v. art.
6.1.A del contratto di finanziamento) all'Euribor per periodi corrispondenti al periodo di interessi pattuito, aumentato del margine. Il
periodo d'interessi è a sua volta pari a sei mesi (v. art. 5), l'anno è da intendersi pari a 360 giorni (v. art.
6.1.C) e il margine è del'1,4% (v.
condizioni economiche del documento di sintesi – allegato 6.7. al contratto).
Il tasso moratorio si ottiene poi maggiorando quello corrispettivo di due punti percentuali (v. art. 6.4.). Il tutto è comunque contenuto entro il tasso soglia tempo per tempo accertato (v. art. 6.5.).
Ebbene, tanto premesso, le deduzioni relative all'errata applicazione del tasso pattuito appaiono del tutto generiche, in quanto disgiunte dall'indicazione del tasso effettivamente praticato e del periodo di riferimento, e, come tali, non meritevoli di approfondimento peritale, che si appaleserebbe inammissibilmente esplorativo.
5.4. L'opponente si duole dell'applicazione illegittima di interessi moratori “in misura composta sulle rate di preammortamento interessi”.
Tale sintetica deduzione sembra risolversi nella deduzione che siano stati applicati interessi anatocistici sulle rate di preammortamento.
Va tuttavia osservato che, nei mutui, l'anatocismo, se previamente concordato dalle parti, è consentito dall'art. 3, cc. I e II, della deliberazione
CICR 9.2.2000, applicabile ratione temporis.
Nel caso di specie, l'art.
6.4. del contratto prevede che, nel caso sia
Pagina 12 di 28 omesso il puntuale e integrale pagamento di tutto quanto dovuto, per capitale, interessi o altro titolo, siano dovuti, sull'intero importo non pagato,
gli interessi di mora, come ivi stabiliti.
La norma negoziale appare pertanto conforme a quella legale.
Peraltro, l'accollo in virtù del quale sussiste la posizione debitoria dell'odierna opponente concerne la somma di € 9.000.000,00 a titolo di capitale mutuato, non già di interessi, sicché l'eventuale nullità della clausola di interessi del contratto di mutuo non inciderebbe sull'esistenza del credito precettato.
5.5. L'opponente si duole, inoltre, che la società sia Controparte_5
stata indotta dalla banca ad acquistare strumenti finanziari derivati. Nel
qualificare tale operazione come illegittima, essa sostiene che ne sarebbero discesi danni al patrimonio della consistenti nel CP_5
dimezzamento dell'importo concesso per l'acquisto di derivati e nella perdita del capitale investito;
ciò sarebbe derivato dalla violazione degli obblighi informativi, di diligenza e di buona fede gravanti sull'istituto di credito, dalla violazione degli artt. 21 e 23 TUF e dalla mancanza di causa concreta nel contratto.
Le questioni meritano ulteriore istruttoria, come da separata ordinanza.
5.6. Con i motivi di opposizione sopra sintetizzati sub 9) e 10),
l'opponente si duole delle modalità di erogazione della somma di €
3.700.000,00 e dell'indebita accensione di una linea di anticipo estero, con aggravio di costi a carico della CP_5
In particolare, essa sostiene che “in data 4.11.2008 come da
thermsheet siglato sono stati trasferiti dal c/c 30105087 sul c/c 30108117
Pagina 13 di 28 vincolato euro 3.700.000,00 per essere utilizzati esclusivamente per il
completamento delle opere e allestimenti indicati nel business plan (piano
industriale) a sostegno dell'iniziativa. La banca ha usufruito
impropriamente di dette somme vincolate per coprire esposizioni debitorie
sui conti correnti accesi dalla come si evince dal giroconto Controparte_5
effettuato in data 20.11.2008 per importo di € 1.412.950,01 sul c/c 30101649
per la copertura delle spese effettuate in previsione della linea A;
inoltre,
dalla somma di euro 3.700.000,00 vincolate, la banca ha provveduto a
fronteggiare il pagamento delle rate di preammortamento del mutuo
concesso per euro 522.148,22 facendo si che il saldo di tale conto fosse solo
di euro 3.303,16”.
L'erogazione della somma di € 3.700.000,00 sul c/c suindicato è stata definita dall'opponente come conforme ai termini dell'accordo e non sembra dunque destare perplessità, che invece paiono appuntarsi sulla successiva gestione del conto corrente e, in particolare, sul giroconto del 20.11.2008,
con il quale parte della somma erogata fu a suo dire trasferita su altro conto corrente della debitrice.
Tuttavia, non sono state dedotte le ragioni di illegittimità di tale operazione, potendosi solo supporre che l'istanza deduca la mancata autorizzazione della correntista all'effettuazione del giroconto.
Sulla base delle deduzioni svolte dalla stessa opponente, la somma di €
3.700.000,00 fu versata sul conto corrente n. 30108117 e successivamente stornata, quanto a € 1.412.950,01, sul c/c 30101649 il 20.11.2008. Essa,
tuttavia, non ha prodotto, nel giudizio principale, gi estratti conto dai quali desumere tali circostanze – o, meglio, vi ha provveduto con le memorie ex
Pagina 14 di 28 art. 183, c. VI, n. 2), da considerarsi tuttavia tardive per le ragioni sopra esplicitate.
In allegato alla perizia econometrica condotta sul conto n. 30108117 e prodotta nel giudizio riunito, sono presenti gli estratti di tale conto corrente,
che tuttavia non coprono la data qui rilevante: il primo di essi, infatti, origina dal saldo del 28.11.2008.
Solo nel corpo della comparsa conclusionale (v. pg. 52), ovverosia oltre la scadenza dei termini per produzioni documentali, l'istante ha inserito scansione digitale dell'estratto conto al 30.11.2008, contenente annotazione della citata operazione bancaria;
di esso, tuttavia, non può tenersi conto per la sua tardività.
In ogni caso, anche prescindendo dalla inutilizzabilità del documento,
va osservato che tale operazione sembra essere avvenuta, come si desume dalla causale riportata nell'estratto conto, per pagare fatture relative a lavori di ristrutturazione, ovverosia per la finalità che l'opponente sostiene essere stata invece frustrata dal comportamento della banca.
Infine, anche ipotizzando che detta causale non risponda al vero, la somma in questione, stando alle deduzioni dell'opponente, non è stata sottratta alla sua disponibilità, ma trasferita su altro conto corrente alla stessa intestato e non si vede come ciò possa averle procurato un danno.
Sul punto, essa sembra adombrare che sul conto corrente di destinazione fossero addebitate le rate di mutuo, mentre quello di origine era destinato a finanziare l'allestimento degli immobili acquistati.
Anche aderendo a tale ricostruzione dei fatti, tuttavia, va rimarcato che il pagamento delle rate di mutuo determina l'estinzione di un debito della
Pagina 15 di 28 correntista, ovverosia un'azione doverosa, che può tradursi in un danno al suo patrimonio, solo ove essa deduca che ciò le abbia impedito di effettuare altre specifiche operazioni negoziali, idonee a procurarle una maggiore utilità
patrimoniale.
Tale allegazione, tuttavia, è del tutto mancata, non essendo stato affatto dedotto quali specifiche obbligazioni la non abbia potuto per tale CP_5
ragione onorare o, comunque, quali specifiche utilità non abbia potuto procurarsi per effetto dell'indebito trasferimento della somma in oggetto dall'uno all'altro conto corrente a sé intestato.
Tale deduzione è stata del tutto omessa e ciò non consente di definire i contorni del danno lamentato, prima ancora che di ritenerlo dimostrato.
L'opponente sembra anche dolersi del fatto che le rate di preammortamento del mutuo siano state addebitate sul medesimo conto corrente presso il quale esso era stato versato, così erodendone nel tempo l'ammontare, ma, ancora una volta, non si comprende perché tale condotta debba essere illegittima, non essendo stato neanche indicato quale alternativa modalità di versamento delle rate fosse stata pattuita dalle parti, né quale danno essa abbia prodotto, essendosi risolta nell'adempimento di un debito della mutuataria e, dunque, in una condotta per essa – come detto – doverosa.
5.6.1. La S.T.A.M., ancora, sostiene che “la società, avendo necessità
di svincolare la residua parte del mutuo di € 800.000,00, ha effettuato
richiesta alla banca, e la stessa, in data 25.6.2009, anziché elargire sul
conto corrente la residua somma di mutuo ha acceso illegittimamente una
linea di anticipo estero di euro 750.000,00 sul c/c n. 30101649, generando
negligentemente ulteriori aggravi di spese, commissioni e interessi”.
Pagina 16 di 28 Tale doglianza è in primo luogo priva di documentazione a suo sostengo, non essendo stato neanche indicato quale essa sia.
Inoltre, l'opponente non sembra eccepire la mancata traditio della somma mutuata, ma la maturazione su di essa di oneri indebiti, perché
derivanti dalle erronee modalità di erogazione prescelte dalla banca;
essi,
tuttavia, sono stati solo genericamente descritti, senza indicare specificamente la loro natura giuridica né il loro ammontare.
Ancora, va rimarcato che l'apertura di un'anticipazione bancaria non autorizza attiene alla corretta gestione del relativo rapporto di conto corrente e che l'eventuale derivazione, dalla stessa, di poste passive annotate in conto non produce, sulla base dei fatti dedotti delle parti, un credito ad oggi esigibile, per le ragioni meglio esposte sub 6.4.
6. I sopra esposti motivi di doglianza attengono a entrambe le cause riunite.
Nel procedimento n. 23385/18, instaurato dalla nei confronti Pt_1
di quale mandataria di Controparte_7 Controparte_2
sono state svolte dalla debitrice ulteriori eccezioni, di seguito esaminate.
6.1. L'opponente sostiene, in particolare, che il contratto di finanziamento sia nullo per impossibilità dell'oggetto (v. pg. 11-13), in quanto sarebbe stata erogata alla una somma di denaro che Controparte_6
essa, per la sua situazione patrimoniale e finanziaria, non era sin dall'inizio in grado di restituire.
In proposito giova rimarcare che l'oggetto del contratto si intende impossibile, agli effetti dell'art. 1346 c.c., invocato dall'opponente, ove tale
“impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della
Pagina 17 di 28 stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine
le difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che
ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è
diretta” (v. Cass., Sez. In. 18002/11); devono pertanto sussistere
“impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in
modo assoluto il risultato cui essa era diretta”, non essendo a tal fine sufficienti “ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa” (v. Cass.,
Sez. I, n. 37804/22).
Le mere difficoltà di carattere soggettivo che l'opponente attribuisce alla mutuataria nella restituzione delle somme dalla stessa ricevute, oltre che estremamente generiche e prive di supporto probatorio, risultano, dunque,
del tutto inidonee, già in termini di prospettazione, a predicare la nullità del contratto, il contenuto del quale, concernendo la restituzione di una somma di denaro, non può per definizione considerarsi oggettivamente impossibile.
6.2. L'opponente contesta inoltre l'usurarietà del tasso d'interesse applicato.
Ebbene, è onere della parte istante, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dedurre in modo circostanziato come si sia verificato il superamento del tasso soglia,
ovverosia in quali trimestri e con l'applicazione di quale saggio d'interessi
(v. Cass., Sez. Un., n. 19597/2020).
In concreto, tuttavia, è del tutto mancata, nell'atto costitutivo dell'opponente, tale specifica allegazione, poiché, sebbene essa abbia indicato l'epoca della ventilata violazione, manca la chiara deduzione del saggio effettivamente applicato e della soglia in tesi superata, con la conseguenza che la doglianza non può trovare accoglimento.
Pagina 18 di 28 Soltanto nella comparsa conclusionale del 30.3.2023 (v. pg. 117),
ovverosia dopo lo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie, l'opponente ha tardivamente chiarito tali elementi della domanda
Inoltre, anche prescindendo dalla dibattuta questione, di carattere probatorio, se il giudice possa (v. Cass., Sez. I, n. 35102/22) ovvero, al contrario, non possa (v. Cass., Sez. I, n. 8472/01) consultare d'ufficio di decreti ministeriali che stabiliscono il T.E.G.M. tempo per tempo vigente,
nel caso di specie non tempestivamente prodotti se non con riferimento all'epoca di stipulazione del finanziamento, va in ogni caso rilevata l'ulteriore lacunosità, sul piano assertivo, delle difese di parte opponente, che non esplicitano in alcun modo (prima della suindicata comparsa conclusionale) l'esatto procedimento logico matematico seguito al fine di quantificare il T.A.E.G. nella misura sopra riportata.
Ciò non consente, evidentemente, né di apprezzare la fondatezza di simili difese né di svolgere accertamenti peritali sul punto, che si rivelerebbero inammissibilmente esplorativi.
Anche tale eccezione va dunque rigettata.
6.2.1. In ogni caso, per mera completezza espositiva, giova rimarcare che le allegazioni tardivamente esposte dall'opponente, nella comparsa conclusionale, per illustrare l'usurarietà del tasso applicato muovono dall'essenziale presupposto che, ai fini della composizione del T.A.E.G.
proprio dell'operazione in oggetto, si tenga conto degli oneri connessi all'eventuale risoluzione anticipata del contratto.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha affermato che la penale per anticipata risoluzione del
Pagina 19 di 28 contratto, costituendo il corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario, non rappresenta un costo connesso all'erogazione del credito e non può essere sommata agli interessi per stabilire l'entità del tasso effettivo globale (v. Cass., Sez. III, n. 7352/22).
D'altronde, l'esercizio della facoltà di estinguere il rapporto prima della sua naturale conclusione implica che il pagamento della connessa penale non sia, per sua natura, destinato a sommarsi agli interessi corrispettivi ancora dovuti, poiché, cessato il contratto per volontà del mutuatario, questi è obbligato soltanto alla restituzione immediata del capitale residuo, senza ulteriori accessori.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione va dunque rigettata.
6.2.2. Ancora, va osservato che l'opponente, pur non avendo svolto più
precise deduzioni in ordine all'individuazione degli elementi che condurrebbero alla dedotta usurarietà delle clausole di interessi, ha prodotto,
per quanto qui rilevante, una perizia econometrica relativa al contratto di finanziamento e un'altra relativa all'accollo, sia pure senza richiamare, nel corpo dell'atto di citazione, il contenuto delle stesse nella parte che dovrebbe in ipotesi consentire di assolvere ai citati oneri assertivi.
In ogni caso, nel primo elaborato, è lo stesso consulente di parte ad ammettere che il contratto di finanziamento presentava, alla data della sua stipulazione, un tasso d'interesse corrispettivo e moratorio contenuto entro la soglia antiusura prevista dalla legge (v. pg. 11).
Nel secondo elaborato, viceversa, il consulente (v. pg. 12) determina il tasso corrispettivo e quello moratorio – che invero non sono tratti dall'atto di accollo, che nulla ha innovato sul punto, ma dal medesimo finanziamento dal
Pagina 20 di 28 quale deriva la posizione creditoria dell'odierna convenuta – e giunge a opposta conclusione, senza, tuttavia, chiarire né quale sia la soglia in ipotesi violata né il trimestre (o i trimestri) di riferimento.
I richiamati oneri assertivi gravanti sulla debitrice non sono stati,
pertanto, in alcun modo osservati.
6.2.3. Infine, l'opponente ipotizza che il contratto di mutuo sia affetto da usura c.d. soggettiva, come definita dall'art. 644, c. IV, c.p., secondo il quale sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Elemento costituivo della fattispecie è dunque la peculiare condizione di fragilità del debitore, che deve versare in una situazione di difficoltà
economica o finanziaria.
Sebbene tale circostanza sia stata genericamente dedotta dall'opponente sin dall'instaurazione della lite, essa non è stata specificamente argomentata, non comprendendosi da quali esatte circostanze essa debba inferirsi e non essendo stata in alcun modo ricostruita la situazione patrimoniale dell'obbligata al momento della CP_5
stipulazione del mutuo, se non con la produzione dei bilanci di esercizio,
avvenuta, tuttavia, con la memoria ex art. 183, c. IV, n. 2), c.p.c., da ritenersi tardiva per le ragioni esposte sub 1.
Anzi, la stessa opponente asserisce che la società mutuataria era stata
Pagina 21 di 28 appena costituita all'epoca in questione e appare pertanto particolarmente arduo comprendere, viepiù in assenza di esplicite deduzioni sul punto, come possa un soggetto giuridico appena istituito versare, sin dalla sua nascita e prima ancora di avere concretamente operato sul mercato, in condizioni di difficoltà finanziaria.
Anche così declinata, l'eccezione di usurarietà del tasso d'interesse pattuito nel mutuo va dunque rigettata.
6.3. Alle pagine dalla quattordicesima alla ventitreesima dell'atto di opposizione, la debitrice eccepisce la nullità, sotto diversi profili, del contratto di interest rate swap stipulato il 31.10.2008 fra Controparte_8
e del quale si è detto sub 5.5.
[...] Controparte_5
Anche tali questioni meritano ulteriore istruttoria, come da separata ordinanza.
6.4. L'opponente si duole, infine, dell'applicazione, sui rapporti di conto corrente nn. 30108117, 30105087 e 30101649, di interessi anatocistici e di criteri di accredito delle valute indipendenti dalla effettiva disponibilità
della provvista.
Essa sembra in tal modo voler portare in compensazione il credito,
sorto in capo alla correntista per effetto di tali illegittimi addebiti, con il debito sulla stessa gravante per effetto del finanziamento, del quale con i precetti opposti è stato intimato il pagamento.
L'eccezione di compensazione, svolta dall'accollante in relazione a un credito dell'accollato, a sua volta non liberato della sua obbligazione nei confronti dell'accollatario, è astrattamente ammissibile ex artt. 1302 e 1273
c.c. (v. Cass., Sez. I, n. 11956/93).
Pagina 22 di 28 Nel merito, la domanda si sostanzia nell'accertamento di un pagamento indebito e nella conseguente richiesta di condanna della banca accipiens alla ripetizione di quanto percepito o, quanto meno, nel far valere tale credito come mezzo di eccezione.
Orbene, perché possa discorrersi di indebito, è necessario che sia avvenuto il pagamento della somma controversa, non essendo a tal fine sufficiente la mera annotazione in conto dell'esistenza di un'obbligazione contestata dal preteso debitore (v. Cass., Sez. III, n. 798/13). Applicando tale principio a un rapporto di conto corrente bancario, occorre che esso sia stato chiuso e che il saldo passivo sia stato versato dal correntista che assuma l'applicazione di interessi o di altre poste passive non dovute, ovvero che egli abbia effettuato versamenti solutori, perché avvenuti quando il conto era scoperto.
Nel caso di specie, non vi è prova né deduzione che i rapporti in questione siano terminati o che vi siano stati versamenti solutori, né, di conseguenza, che la correntista abbia versato alcunché a tale titolo.
Per tale dirimente ragione, l'eccezione in oggetto non può essere accolta e la domanda di risarcimento, in quanto sulla stessa fondata, va dichiarata improcedibile, non essendovi luogo, pertanto, a conoscerne il merito.
7. Nei precedenti paragrafi, si è in più punti trattato di questioni finalizzate a far valere l'invalidità di negozi giuridici estranei all'accollo del
15.10.2010 (in particolare, i citati contratti di conto corrente bancario e di
IRS), dei quali non era parte ma Controparte_9 Controparte_6
La questione è stata altresì sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 101, c.
Pagina 23 di 28 II, c.p.c. con ordinanza del 17.6.2024, ma l'opponente nulla ha in proposito dedotto nel termine a tal uopo concesso.
L'impostazione di fondo, fugacemente coltivata nella comparsa del
30.3.2023 (v. pg. 138), attraverso la quale l'opponente sembra implicitamente superare l'obiezione poi sollevata dall'Ufficio, è che il contratto di finanziamento dal quale ha origine il credito oggetto di accollo fosse funzionalmente collegato ai contratti di conto corrente e di IRS, di tal che la nullità di questi ultimi determinerebbe analogo vizio a carico del primo;
rimossa dal mondo giuridico la fonte dell'obbligazione richiamata nel precetto, verrebbe meno anch'essa.
Tuttavia, va in contrario osservato quanto segue.
Il collegamento negoziale è il meccanismo “ attraverso il quale le
parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non
già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità
coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche
se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato
con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono
ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di
condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei
contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa” (v. Cass., Sez. I,
n. 13164/07).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato sufficientemente chiarito dall'istante, sul piano assertivo, in che termini sia da declinarsi tale coordinamento fra i contratti e, in particolare, quale fosse lo scopo unitario perseguito dalle parti nello stipularli, tale da trascendere quello proprio di
Pagina 24 di 28 ognuno di essi.
Soprattutto, non si vede per quale ragione detto collegamento debba intendersi come bilaterale - tale, cioè, da condizionarli reciprocamente –
anziché unilaterale – tale, cioè, da subordinarne l'uno all'altro, ma non viceversa.
Anche ammettendo, infatti, che il finanziamento fosse collegato – nel peculiare significato giuridico sopra descritto – ai conti correnti sui quali è
stato erogato e al contratto di IRS, ben potrebbe asserirsi che tale vincolo fosse unidirezionale e, cioè, che l'interesse fondamentale delle parti risiedesse nel dare corso al finanziamento, rispetto al quale la funzione del conto corrente, quale mero strumento di erogazione dello stesso, e quella dell'IRS, quale forma di “assicurazione” rispetto all'eccessivo rialzo del tasso variabile del mutuo, assumevano un ruolo ancillare.
In tale ultima prospettiva, l'eventuale nullità dei negozi, per così dire,
subordinati non potrebbe in alcun modo riverberarsi su quello principale.
Ciò vale a maggior ragione – e anche in caso di collegamento bilaterale
– con riferimento alle cause di nullità, ipotizzate dall'opponente, ricadenti solo su talune clausole dei contratti impugnati e non incidenti sulla loro complessiva esistenza.
A ben vedere, infatti, la quasi totalità delle cause di invalidità
rappresentate dall'opponente (a parte quelle, attinenti al contratto di IRS,
esposte per la prima volta nella causa riunita) non è stata neanche prospettata in termini tali da potere in astratto travolgere i contratti nella loro interezza,
ma da incidere soltanto su singole clausole di essi.
Non ravvisandosi, in definitiva, un vero e proprio collegamento
Pagina 25 di 28 negoziale, tanto meno bilaterale, non si può asserire che l'eventuale nullità
degli ulteriori contratti stipulati da con possa estendere CP_5 CP_1
i suoi effetti al contratto di finanziamento e all'esistenza delle obbligazioni che ne derivano.
8. Nella comparsa conclusionale del 30.3.2023, l'opponente ha per la prima volta eccepito la carenza, in capo a della qualità di CP_3
cessionario del credito in origine spettante a nelle note di CP_1
trattazione scritta del 16.9.2024, l'opponente ha inoltre rilevato che
[...]
procuratrice di non sia iscritta all'albo Controparte_2 CP_3
ex art. 106 T.U.B. e che, come tale, abbia compiuto nel presente giudizio attività processuale in assenza di rappresentanza.
Entrambe le suindicate eccezioni sono state svolte ben oltre lo spirare del termine ex art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c., previsto a pena di decadenza per la modifica delle domande.
La prima questione, attinente alla titolarità del credito in capo alla parte opposta nel procedimento riunito, si appalesa pertanto tardivamente sollevata e, come tale, inammissibile.
D'altronde, non risponde al vero quanto l'opponente chiede ulteriormente di accertare, ovverosia che non riconosca quale CP_1 CP_3
sua cessionaria, poiché, al contrario, nelle note di trattazione scritta del
18.7.2024, essa ha esplicitamente ammesso tale vicenda traslativa del credito.
La seconda questione, prospettata in termini di carenza del potere rappresentativo in capo al soggetto costituito in giudizio e, dunque, come attinente alla regolarità della costituzione stessa, può essere invece in ogni
Pagina 26 di 28 tempo esaminata.
8.1. Ebbene, tale seconda questione – incidente sulla validità della procura sostanziale conferita dal titolare del credito al c.d. servicer e, di conseguenza, sulla sua legittimazione processuale – è infondata.
La S.C., infatti, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, si è di recente espressa in proposito, enucleando il principio di diritto per il quale l'art. 2, c. VI, l.n. 130/99 e l'art. 106 T.U.B., “non hanno alcuna valenza
civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore
bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è
alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto
negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle
condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di
contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di
estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da
un'invalidità derivata”, sicché “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti
non deriva alcuna invalidità” (v. Cass., Sez. III, n. 590/24).
Di conseguenza, l'eventuale mancata iscrizione di CP_2
ell'albo predetto resta irrilevante ai fini della decisione.
[...]
9. Nessuno degli illeciti ipotizzati dall'opponente e sopra esaminati è
stato dunque accertato nel merito, per l'infondatezza delle relative deduzioni.
Pagina 27 di 28 La domanda risarcitoria dalla stessa formulata va dunque disattesa, con riferimento alle voci di credito oggetto della presente sentenza.
10. La causa prosegue, per l'esame delle restanti questioni controverse,
come da separata ordinanza.
11. La pronuncia sulle spese di lite è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_4
confronti di , in persona del l.r.p.t., e sulla domanda CP_1
proposta da Controparte_4
nei confronti di in
[...] Controparte_2
persona del l.r.p.t., quale mandataria di in persona del l.r.p.t., CP_3
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta le domande dell'opponente, con riferimento ai motivi di opposizione esaminati in parte motiva;
2. dispone la prosecuzione del giudizio per la definizione delle restanti questioni controverse;
3. rimetta la statuizione sulle spese di lite alla pronuncia definitiva.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 20/1/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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