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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 1234/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. MUZZOLON NICOLETTA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege DE Pubblico Ministero in persona DE Procuratore DEla Repubblica.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1
celebrato nel Comune di Verona, in data 2 ottobre 2010, come risulta dall'atto Parte_2
integrale di matrimonio DE Comune di Verona, atto n. 405, parte II, serie A, anno 2010;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni,
conseguenti all'emananda sentenza, a margine DEl'Atto di matrimonio, ai sensi DEl'art. 69 DPR
3.11.2000, n. 306, e succ. mod. con l'ulteriore annotazione nei rispettivi Comuni di residenza DEle
parti;
- dichiarare che le spese legali DEla presente procedura sono a carico di entrambe le parti nella misura DEla metà ciascuno e solidalmente tra loro;
OMOLOGANDO
le seguenti CONDIZIONI:
- Darsi atto che i ricorrenti dichiarano di avere già raggiunto un completo accordo in ordine a tutti i loro rapporti patrimoniali e di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e immobili comuni, in sede di Omologa DEla separazione.
- Darsi atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, avendo gli stessi definito ogni questione economica e patrimoniale pendente in sede di separazione consensuale dei coniugi;
- la IG.ra continuerà a risiedere nella casa familiare, sita in Sona (Vr), Via Berto Parte_1
Barbarani, n. 10, p. 2, Int. 5, di proprietà DEla medesima e di cui continuerà a rimanere proprietaria esclusiva, così come degli arredi. La casa familiare viene, quindi, assegnata alla moglie, con gli arredi ivi esistenti;
pagina 2 di 8 - i figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, e continueranno a vivere nella casa familiare, assieme alla mamma, mantenendovi, quindi, la propria residenza anagrafica;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore importanza quali quelle riguardanti la salute, l'educazione, la scolarità dei minori, nel rispetto DEle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- entrambi i genitori potranno in egual misura vedere e stare con i propri figli attraverso il collocamento paritario tra i genitori, mantenendo entrambi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. I genitori terranno i figli presso la rispettiva abitazione con le seguenti modalità:
I. a fine settimana alterni tra i genitori, all'uscita dalle rispettive scuole ove il genitore si recherà a prenderli, per tenerli sino alla domenica sera;
II. a settimane alterne tra i genitori: durante la settimana per tre pomeriggi con un genitore e quattro con l'altro genitore, anche con il pernottamento, dall'uscita da scuola ed in caso di pernottamento il genitore si premurerà di riaccompagnarli a scuola il giorno successivo;
in modo alterno di settimana in settimana e secondo il seguente schema di massima:
◦ - nella prima e nella terza settimana di ciascun mese:
lunedì e martedì con il papà; mercoledì e giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà;
◦ - nella seconda e quarta settimana di ciascun mese:
lunedì e martedì con la mamma;
mercoledì e giovedì con il papà; venerdì, sabato e domenica con la mamma;
III. vacanze natalizie alternate di anno in anno avendo cura di alternare di anno in anno il periodo natalizio con le festività di fine anno;
vacanze pasquali alternate di anno in anno;
e per le vacanze estive: 15 giorni anche continuativi nel mese di luglio e 15 giorni anche continuativi nel mese di agosto pagina 3 di 8 da determinarsi e accordarsi di anno in anno entro il 30 maggio. Durante le rimanenti festività annuali le parti si alterneranno;
le vacanze saranno possibili con i minori anche all'estero;
IV. con elasticità da parte di entrambi i coniugi ed in piena collaborazione tra i medesimi;
- Entrambi i coniugi continueranno a versare mensilmente quale contributo al mantenimento dei figli,
sul conto corrente tra loro cointestato acceso presso ING n. c/c: n. 0390335, Euro 100,00 per ciascun figlio per la somma mensile complessiva di Euro 200,00 per ciascun genitore, e ciò già a far data dall'Omologa DEla separazione ed entro il giorno 15 di ogni mese, e darsi atto che quanto contenuto nel c/c ING di cui al presente punto è destinato unicamente al mantenimento dei figli ed è ad essi vincolato. Tale somma verrà rivalutata annualmente nella misura percentuale pari all'aumento
DEl'indice ISTAT DE costo DEla vita, sulla base DEl'anno precedente e così di seguito. Sono stati aperti anche due Libretti di risparmio da parte DEla mamma: n. 54009010 intestato a Persona_3
e n. 54037417, intestato a;
[...] Persona_2
- darsi atto che al momento DE deposito DE presente ricorso gli assegni famigliari sono e saranno percepiti nella misura DE 50% da entrambi i genitori.
- I coniugi si obbligano al pagamento, nella misura DE 50% DEle spese accessorie come previste nel protocollo famiglia DE Tribunale di Verona, le quali saranno a carico di entrambi i genitori per la rispettiva quota, con conseguente reciproca rifusione DEla quota parte a chi le ha anticipate per intero:
a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche DE Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti da medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia “da banco”;
pagina 4 di 8 b) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche, cure fisioterapiche e termali, trattamenti sanitari specialistici e interventi chirurgici in libera professione;
c) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta DEle scuole, nei limiti DEl'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle previste dagli istituti comunali e pubblici;
d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora lo strumento sia necessario per lo svolgimento DEle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
f) spese extrascolastiche, da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-
sitting; viaggi e vacanze senza genitori;
g) con la previsione che per le spese che richiedono un preventivo accordo, di cui ai punti b, d e f, il genitore che intende necessaria e/o utile la spesa, comunichi all'altro la propria proposta e questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere il proprio espresso e motivato dissenso al sostenimento DEla stessa, in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto privo di motivazione, e/o contrario pagina 5 di 8 all'interesse DE minore, la spesa sarà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Il genitore che debba rimborsare la spesa per la propria quota, di quanto anticipato dall'altro, dovrà provvedervi attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa di rimborso alle coordinate bancarie che il richiedente avrà cura di comunicare all'altro e nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di preventivo accordo e consenso, in quanto urgenti, permane il rispetto DEla tempestiva e reciproca informazione;
- i coniugi si danno reciproco e permanente assenso al rilascio, rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità valide per l'espatrio, con iscrizione dei figli minori sui passaporti di entrambi;
- darsi atto che entrambi i genitori hanno sottoscritto ciascuno una propria polizza assicurativa di tipo
“vita” che rimarrà attiva almeno sino alla maggiore età di entrambi i figli che ne saranno i beneficiari. Entrambi i coniugi si impegnano a curare rinnovi e/o nuove stipulazioni DEla polizza
“Vita”, con beneficiari i figli, almeno sino alla maggiore età dei medesimi;
- darsi atto che le spese legali DE presente procedimento sono a carico, in solido, ad entrambi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione DEle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico DEle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Le parti, ai sensi DEl'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse DEle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 04/03/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito DE ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - - Persona_3
(CF: , nato a [...], il [...] e
[...] C.F._3 Per_3 pagina 6 di 8 (CF: ), nato a [...], il [...] - e per essi i Per_2 C.F._4
ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale DEla medesima.
Tenuto conto DEla condivisa regolamentazione DEl'affidamento, collocamento e visite DE genitore non collocatario , ai sensi DEl' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione DEle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio DE Comune di VERONA (v. allegato DE fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 21/11/2019 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente DE Tribunale nel corso di tale giudizio
(avvenuta il 19/11/2019, come risulta in atti) all'introduzione DE presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta DEle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita DEle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili DE matrimonio di cui alla nota di deposito DE
27/02/2025 e richiamate all'udienza DE 04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua DEla documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
pagina 7 di 8 Stante la concorde soluzione DEla controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere DE PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato in VERONA il
02/10/2010 tra e regolarmente Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri di stato civile DE Comune di VERONA (atto n. 405, parte II, serie A,
anno 2010), prendendo atto DEle condizioni di cui alla nota di deposito DE 27/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura DEla Cancelleria di copia autentica DEla presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio DE 06/03/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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