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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 934/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Marco Cercaci;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer,
Simona Daminelli appellata avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis … in via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, 1 in riforma della sentenza n. 1452/24 emessa dal Tribunale di Ancona … nell'ambito del procedimento n. R.G. 3851/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Ancona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello … in via principale, respingere tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1452/2024, pubblicata dal Tribunale di Ancona in data 29.07.2024, nell'ambito del giudizio n. 3851/2021 R.G.; in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, entrambi connotati da estrema genericità ed entrambi privi di concreti addentellati alla sentenza impugnata, i cui assunti motivazionali, ad di là di mere doglianze astratte, non ricevono alcuna astratta censura
*****
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha errato nel non attribuire significanza probatoria alla consulenza di parte, asseritamente depositata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
2 Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre ribadire che dall'esame del fascicolo telematico del primo grado non emerge l'avvenuto deposito della relazione del consulente di parte (nemmeno depositata nel presente grado e, anzi, la difesa appellante insiste “affinchè l'Ecc.ma Corte Appello di Ancona, provveda al recupero della CTP formalmente depositata e/o alla remissione in istruttoria della stessa in quanto indispensabile ai fini della decisione”, sì da rivelare implicitamente consapevolezza della mancata presenza della relazione).
In secondo luogo, vi è che il Tribunale di Ancona si è premurato di specificare le ragioni che impediscono di porre la consulenza di parte a sostegno della pretesa restitutoria da indebito oggettivo formulata da ma tali ragioni non sono attinte da alcuna censura. Parte_1
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della clausola relativa alla debenza della commissione di massimo scoperto, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori, nonché nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'illegittimo esercizio, ad opera di del diritto Controparte_1
potestativo di cui all'art. 118 T.U.B.
Come già rilevato al momento della delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, le prime due doglianze non si affrancano dal piano dell'assoluta astrattezza e non si confrontano in alcun modo con gli assunti motivazionali della sentenza impugnata ove, alle pagine n. 12 e 13, sono prospettare le ragioni per il cui il Tribunale di Ancona, dopo aver rilevato l'avvenuto inserimento delle clausole nella scrittura privata del 19.4.2007 per il cui tramite fu concluso il contratto di conto corrente bancario n.168114 (in ordine ai pagamenti eseguiti nell'ambito dei pregressi rapporti negoziali, il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione e sul punto si è formato il giudicato interno), ha affermato la validità delle clausole.
Per quanto concerne la doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi, che il
Tribunale di Ancona afferma essere stato oggetto di specifica pattuizione (e tale statuizione decisionale non è stata assunta da alcuna censura), vi è che disattendendo il Parte_1
proprio onere probatorio (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33009 del
13/12/2019 e Ordinanza della Corte di Cassazione n.1550 del 19/01/2022), si è sempre limitata a deduzioni estremamente generiche, omettendo finanche di indicare quando l'istituto di credito
3 avrebbe esercitato il diritto potestativo e in cosa si sarebbe sostanziata la modifica unilaterale delle condizioni (quali?) del contratto.
III. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 4.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 934/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Marco Cercaci;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dagli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer,
Simona Daminelli appellata avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis … in via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, 1 in riforma della sentenza n. 1452/24 emessa dal Tribunale di Ancona … nell'ambito del procedimento n. R.G. 3851/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Ancona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello … in via principale, respingere tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1452/2024, pubblicata dal Tribunale di Ancona in data 29.07.2024, nell'ambito del giudizio n. 3851/2021 R.G.; in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, entrambi connotati da estrema genericità ed entrambi privi di concreti addentellati alla sentenza impugnata, i cui assunti motivazionali, ad di là di mere doglianze astratte, non ricevono alcuna astratta censura
*****
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha errato nel non attribuire significanza probatoria alla consulenza di parte, asseritamente depositata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
2 Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre ribadire che dall'esame del fascicolo telematico del primo grado non emerge l'avvenuto deposito della relazione del consulente di parte (nemmeno depositata nel presente grado e, anzi, la difesa appellante insiste “affinchè l'Ecc.ma Corte Appello di Ancona, provveda al recupero della CTP formalmente depositata e/o alla remissione in istruttoria della stessa in quanto indispensabile ai fini della decisione”, sì da rivelare implicitamente consapevolezza della mancata presenza della relazione).
In secondo luogo, vi è che il Tribunale di Ancona si è premurato di specificare le ragioni che impediscono di porre la consulenza di parte a sostegno della pretesa restitutoria da indebito oggettivo formulata da ma tali ragioni non sono attinte da alcuna censura. Parte_1
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della clausola relativa alla debenza della commissione di massimo scoperto, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori, nonché nella parte in cui ha omesso di dichiarare l'illegittimo esercizio, ad opera di del diritto Controparte_1
potestativo di cui all'art. 118 T.U.B.
Come già rilevato al momento della delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, le prime due doglianze non si affrancano dal piano dell'assoluta astrattezza e non si confrontano in alcun modo con gli assunti motivazionali della sentenza impugnata ove, alle pagine n. 12 e 13, sono prospettare le ragioni per il cui il Tribunale di Ancona, dopo aver rilevato l'avvenuto inserimento delle clausole nella scrittura privata del 19.4.2007 per il cui tramite fu concluso il contratto di conto corrente bancario n.168114 (in ordine ai pagamenti eseguiti nell'ambito dei pregressi rapporti negoziali, il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione e sul punto si è formato il giudicato interno), ha affermato la validità delle clausole.
Per quanto concerne la doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi, che il
Tribunale di Ancona afferma essere stato oggetto di specifica pattuizione (e tale statuizione decisionale non è stata assunta da alcuna censura), vi è che disattendendo il Parte_1
proprio onere probatorio (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 33009 del
13/12/2019 e Ordinanza della Corte di Cassazione n.1550 del 19/01/2022), si è sempre limitata a deduzioni estremamente generiche, omettendo finanche di indicare quando l'istituto di credito
3 avrebbe esercitato il diritto potestativo e in cosa si sarebbe sostanziata la modifica unilaterale delle condizioni (quali?) del contratto.
III. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 4.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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