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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 143/2021, avente ad oggetto “azione di accertamento negativo”, riservata per la decisione all'udienza del 21.11.2024
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PIGNATELLI NICOLA (C.F. C.F._2
(C.F. ), con l'Avv. Parte_2 C.F._3
PIGNATELLI NICOLA (C.F. C.F._2
(C.F. , con Parte_3 C.F._4
l'Avv. PIGNATELLI NICOLA (C.F. C.F._2
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCHINO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._5
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti a cui si rinvia per l'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione in riassunzione promosso ex art. 11, comma 2,
c.p.a., a seguito della sentenza resa dal TA BA, sez. I, 9.12.2020
n. 785, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le SI.re e Parte_1 Parte_2 [...]
, hanno citato in giudizio il al fine di Parte_3 Controparte_1
coltivare le proprie ragioni, già esposte al Giudice amministrativo, e di chiedere:
a) l'accertamento dell'insussistenza del diritto di credito, vantato dal ai fini della rimozione del vincolo di inalienabilità Controparte_1
previsto dall'articolo 9 della Convenzione urbanistica rep. n. 48 del
6.5.1978, con conseguente condanna alla ripetizione della somma di euro 31.166,00, versata dalle attrici ed oggetto di specifica riserva di ripetizione;
b) in subordine, anche qualora si dovesse ritenere vigente il suddetto vincolo, quantizzare la minor somma dovuta, con condanna della controparte alla restituzione della maggior somma indebitamente versata.
Con sentenza n. 785 del 9.12.2020 (cfr. doc. 1 parte attrice), il TA
BA ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. “in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm.”.
2 Più specificatamente, nella motivazione della sentenza si legge quanto segue: “Deve infatti ritenersi che la controversia non involge il vaglio di legittimità di alcun provvedimento autoritativo (o, comunque, di comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere). Né viene in rilievo la lesione di una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di interesse legittimo, atteso che il petitum sostanziale della domanda - da identificarsi in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio - risiede chiaramente nell'accertamento della spettanza (e della quantificazione) del diritto soggettivo alla ripetizione di somme di denaro (che parte ricorrente assume siano state indebitamente pagate in funzione della rimozione del vincolo di inalienabilità gravante sull'immobile di proprietà). Pertanto, in applicazione delle generali coordinate di riparto di giurisdizione compendiate nell'art. 7 del cod. proc. amm., la controversia va devoluta naturaliter alla cognizione del giudice ordinario. Né può ritenersi, ex adverso, che venga in rilievo alcuna pertinente ipotesi di giurisdizione esclusiva estesa ai diritti soggettivi. Non quella prevista dall'art. 133, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., atteso che - in generale - la convenzione di cui all'art. 35 della L.
n. 865/1971 non è qualificabile alla stregua di un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento, poiché non emerge - né parte ricorrente si fa carico di indicarla - alcuna effusione autoritativa alla quale detto accordo pattizio, il cui oggetto è la compiuta regolazione del trasferimento della proprietà delle aree destinate all'edificazione popolare, possa concretamente accedere. Al riguardo, è stato già condivisibilmente escluso che possano rilevare gli atti posti “a monte” della convenzione, quali il piano di zona per l'edilizia economico e popolare e i provvedimenti di assegnazione dei lotti alle singole cooperative, in quanto presupposti contenutisticamente autosufficienti (e dunque non necessitanti di alcuna integrazione), nonché già compiutamente definiti al momento dell'avvio della successiva (e distinta) fase pattizia (cfr. TAR BA, sez. I,
3 10/10/2014, n. 720). Neppure pertinente è la fattispecie di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, co. 1, lett. b), del medesimo codice, in quanto la cessione della proprietà di cui all'art. 35, co. 12, cit. non pone capo ad alcun rapporto di concessione (diversamente da quanto accade per la differente ipotesi, ivi pure prevista, della costituzione del diritto di superficie in favore degli assegnatari). D'altra parte, quand'anche venisse in rilievo un'ipotesi concessoria, la richiamata previsione normativa esclude dal perimetro della giurisdizione amministrativa le controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi”
(perimetro nel quale è certamente riconducibile la controversia de qua, vertente in ordine alla spettanza e alla quantificazione del corrispettivo convenuto per la
“liberazione” del bene). Al riguardo, va comunque evidenziato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della richiamata previsione, è predicabile solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della pubblica amministrazione nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede (della quale sia contestato ex ante il contenuto, con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario), non qualora - come è in specie - sia messa in discussione ex post la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute o in diretta applicazione dei criteri legali) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. un., 12/11/2020, n.
25575; id. 16/9/2015, n. 18135; id. 30/3/2009, n. 7573). 5.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm.”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le SI.re Parte_1
e hanno, pertanto, convenuto in
[...] Parte_2 Parte_3
4 giudizio il dinanzi al Giudice Ordinario, per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare l'abrogazione del divieto condizionato di alienazione (ex art. 9 della Convenzione urbanistica, art. 35, 17° comma, l.
n. 865/1971) e quindi la insussistenza del diritto di credito asseritamente vantato dal ai fini della rimozione del vincolo di Controparte_1
inalienabilità, con conseguente condanna del , in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, in favore delle
SI.re , e , della Parte_1 Parte_2 Parte_3
somma di euro 31.166,00 (Euro trentunomilacentosessantasei/00), versata dalle odierne attrici in data 21.1.2020 e già oggetto di specifica riserva; in subordine: accertare e dichiarare la erronea quantificazione della somma determinata ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, e, conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla ripetizione, in favore delle SI.re , Parte_1
e , della maggior somma indebitamente versata Parte_2 Parte_3
e specificatamente, di euro 27.912,49 (Euro ventisettemilanovecentododici/49)
o di quanto ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Non essendosi costituito il ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia. Concessi i termini di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 10.3.2022. Le attrici depositavano le prime due memorie, nulla dovendo replicare attesa la contumacia della controparte.
All'udienza del 10.3.2022, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice ha rinviato per tale incombente al 23.6.2022. Soltanto in data 11.5.2022 si è costituito
5 il sollevando - in maniera diametralmente opposta Controparte_1
rispetto a quanto fatto nel giudizio innanzi al TA - il pregiudiziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, chiedendo, inoltre, nel merito il rigetto della domanda avversaria.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Sul difetto di giurisdizione e sulla tardiva costituzione in giudizio dell'Ente Locale.
La difesa del solleva pregiudiziale difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia in esame, riguardante l'esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'art. 35 della l. 865/1971, rientri tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva ex art. 133, comma 1, let. a) n. 2.
A tal proposito è sufficiente osservare come parte attrice avesse originariamente agito innanzi al TA BA (giudizio r.g.n. 185/2020) con ricorso poi riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito della sentenza n. 785 del 9.12.2020 di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. In quel giudizio, il si era costituito Controparte_1
eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Invero, il TA BA, all'esito dell'udienza pubblica del 2.12.2020, con sentenza n. 785 del 9.12.2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, proprio in conformità con quanto sostenuto dal CP_1
Che, nella specie, sia assodata la sussistenza della giurisdizione ordinaria
è presto detto ove appena si consideri il decisum di cui alla sentenza
[...]
(cfr. supra), in virtù della quale il presente giudizio è stato Per_1
riassunto.
6 Appare, pertanto, evidente come il comportamento dell'Ente Locale si sia caratterizzato per un'evidente violazione del principio di correttezza e buona fede, corollario del dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., che deve orientare il comportamento di tutte le parti processuali. Nel caso in esame, infatti, l'eccezione sollevata dall' Controparte_2
in questo giudizio, uguale, speculare e contraria rispetto a
[...]
quella già proposta innanzi al giudice amministrativo, costituisce manifestazione di un comportamento abusivo, sanzionabile ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Infatti, l'eccezione oggi sollevata, in senso diametralmente opposto, deve essere disattesa, costituendo estrinsecazione di un abuso del processo. Come è noto, l'abuso del diritto è figura di generale applicazione nel nostro ordinamento giuridico, fino a coinvolgere l'esercizio stesso del diritto di difesa nell'ambito del processo (cfr. Cass. S. U. n. 23726/07; Cons. Stato, sez.
V, n. 656/12) quando esso si riveli difforme dal canone di buona fede e correttezza, al quale sono improntati i rapporti tra i consociati. Di regola, la giurisprudenza ricorre all'abuso del diritto per sanzionare attività processuali in sé contraddittorie rispetto ad altre che le hanno precedute nel medesimo giudizio. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla presente fattispecie, laddove il giudizio è stato riassunto proprio in ragione della declaratoria di difetto di giurisdizione che il stesso aveva sollevato nell'alveo del giudizio CP_1
incardinato innanzi al Tribunale amministrativo. Sulla sussistenza dell'abuso del diritto in fattispecie analoghe, si veda Cons. Stato Sez. V,
11.9.2024, n. 7533 laddove viene stigmatizzata la condotta contraddittoria, relativa all'eccezione del difetto di giurisdizione, ispirata da mere ragioni opportunistiche ed in contrasto col dovere di cooperazione e di lealtà processuale.
7 Deve, poi, osservarsi come il deposito documentale, contestuale alla comparsa di costituzione e risposta del sia del tutto tardivo CP_1
atteso lo spirare dei termini perentori previsti dall'articolo 183, c. 6,
c.p.c. Tale produzione, infatti, è avvenuta tardivamente, a istruttoria conclusa, e in particolare dopo che era ampiamente spirato il termine per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, n.
2 c.p.a. (in data 10.3.2022). L'Amministrazione convenuta, infatti, avrebbe potuto depositare, a sostegno delle proprie difese, documenti sino alla data del 10.3.2022, incorrendo altrimenti nelle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La documentazione depositata tardivamente non potrà essere utilizzata ai fini del decidere.
Sul merito.
Il ritiene erroneamente applicabile un divieto Controparte_1
condizionato di alienazione (previsto dall'art. 9 della Convenzione, in conformità all'art. 35, comma 17, l. n. 865/1971), che è stato abrogato.
L'art. 35 l. n. 865/1971, in materia di “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica”, eleva le Convenzioni urbanistiche a strumenti di esercizio consensuale del potere amministrativo nell'ambito della attività di pianificazione per la realizzazione di alloggi di edilizia economico popolare. Attraverso lo strumento della Convenzioni urbanistiche, infatti, i Comuni possono trasferire alle cooperative edilizie determinate aree per la realizzazione di alloggi ad uso abitativo, da assegnare, successivamente, ai soci in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Nello specifico, l'art. 35 autorizza i Comuni alla stipula di due diverse tipologie di Convenzione:
8 a) quelle con costituzione del diritto di superficie in favore del cessionario (art. 35, comma 3);
b) quelle traslative del diritto di proprietà (art. 35, comma 13)
A seconda della natura del diritto trasferito (proprietà o superficie),
l'art. 35 cit. contemplava, nella sua originaria formulazione, un regime giuridico diversificato per il caso di successive alienazioni degli immobili realizzati in attuazione di tali Convenzioni.
Tale regime giuridico era essenzialmente volto a limitare, nell'an e nel quomodo, la circolazione degli alloggi assegnati nell'ambito dell'attività di edilizia economico-popolare e, dunque, sulla base di un prezzo calmierato.
Nello specifico, quanto alle convenzioni costitutive del diritto di superficie, l'art. 35 cit. prevedeva, quale contenuto obbligatorio della convenzione, l'individuazione di un prezzo massimo di cessione (c.d. vincolo di prezzo massimo). Diversamente, rispetto alle convenzioni traslative del diritto di proprietà (cui è riconducibile la Convenzione oggetto del presente giudizio), il legislatore del 1971 non prevedeva nessun vincolo sulla determinazione del prezzo massimo di cessione ma soltanto un articolato sistema di divieti di alienazione (art. 35, commi 16
- 17), la cui inosservanza era presidiata dalla sanzione della nullità (art. 35, comma 18).
Con riferimento alle convenzioni traslative del diritto di proprietà, le suddette disposizioni, espressamente richiamate nella convenzione urbanistica per cui è causa (cfr. articolo 9, doc. 1 parte attrice), prevedevano quanto segue:
1) “l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per
9 un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità” (divieto assoluto di alienazione;
art. 35, comma 15);
2) “decorso tale periodo di tempo, l'alienazione e la costituzione dei diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinate ai sensi dell'art. 16 della l. 865/71, prescindendo dalla loro localizzazione nonché dal costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario”
(divieto relativo di alienazione;
art. 35, comma 16);
3) “dopo venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto centrale di statica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari” (divieto condizionato di alienazione;
art. 35, comma 17).
A ben vedere, il conditor legum, in deroga al principio secondo cui il proprietario può liberamente disporre dei suoi beni, ha introdotto un articolato ordito normativo volto a limitare il trasferimento di tali immobili onde evitare un ingiustificato arricchimento di coloro che
10 avevano ottenuto l'alloggio ad un prezzo calmierato, vietandone il successivo trasferimento.
La disciplina in commento è stata oggetto di una serie di modifiche legislative, il cui minimo comune denominatore è rappresentato dalla volontà di realizzare una progressiva riduzione dei vincoli di alienazione stabiliti dalla normativa del 1971.
Più in particolare, tutti i divieti di alienazione sono stati espressamente abrogati, dapprima, dall' art. 23, comma 2, l. n. 179 del 1992, in forza del quale “sono abrogati il quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo
e diciannovesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865” e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, l. n. 85 del 1994, secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”.
Per effetto di tale previsione, il legislatore ha inteso procedere ad una politica di liberalizzazione degli immobili costruiti nell'ambito delle
Convenzioni urbanistiche ex art. 35 cit., consentendo al proprietario, primo assegnatario del bene, di poterne disporre già nei primi cinque anni dalla assegnazione (ancorché in presenza di gravi motivi) e comunque, liberamente, trascorso un certo lasso temporale.
Il regime normativo di liberalizzazione ha travolto anche le clausole contenute nelle convenzioni adottate prima dell'entrata in vigore della l.
n. 179/92; convenzioni, quelle precedentemente adottate (come quella di specie), che recepivano pedissequamente il sistema di divieti contenuto all'art. 35 della l. 865/71.
11 Il rinvio all'art. 35 contenuto nella convenzione (nel caso di specie, all'art. 9) non può certamente qualificarsi come un rinvio fisso. Al riguardo, si deve ritenere che tali divieti, benché riprodotti nella
Convenzione, non abbiano natura pattizia ma promanino direttamente dalla legge, con conseguente caducazione a seguito dell'abrogazione delle disposizioni legislative che tali limiti prevedevano. Si tratta, detto altrimenti, di un rinvio mobile alle previsioni di cui alla legge n. 865/71: tali disposizioni sono state recepite dalle parti in sede di stipula della
Convenzione, senza che su di esse si sia formata un'autonoma volontà contrattuale.
Tale soluzione, del resto, è l'unica coerente con il regime di nullità originariamente previsto dal comma 19, art. 35, della legge n. 865/71, secondo cui: “gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi (e cioè gli atti compiuti in spregio ai divieti di alienazione) sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
La sanzione della nullità, infatti, non risulta essere nella disponibilità dei privati: la stessa si pone a presidio di interessi generali ed è prevista (in ipotesi tassative di fonte legale) qualora lo schema negoziale adottato dai contraenti si ponga in contraddizione con quanto previsto dall'ordinamento giuridico (cfr. art. 1418 c.c.).
Tali vincoli, dunque, sono da ritenersi meramente ripetitivi di quanto prescritto dall'art. 35, commi 15-18, l. 865/71: conseguentemente, il venir meno di tali disposizioni ne ha comportato la definitiva caducazione, senza che a tale osservazione possa opporsi il fatto che quei vincoli erano espressamente richiamati all'interno delle singole
Convenzioni. Questa soluzione, del resto, è quella maggiormente rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza, sancito all'art. 3
12 della Carta fondamentale: la ratio complessiva della l. 179/92, infatti, è stata quella di liberalizzare la trasferibilità degli immobili oggetto delle convenzioni urbanistiche e ciò tanto pro futuro, e dunque per le convenzioni urbanistiche stipulate successivamente all'entrata in vigore della predetta legge, quanto rispetto alle convenzioni perfezionate in precedenza che non avevano ancora esaurito i loro effetti. Se così non fosse, ci troveremmo dinanzi ad un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento di situazioni del tutto simili in fatto e in diritto.
Corrobora quanto detto la giurisprudenza amministrativa secondo cui
(cfr. TA Torino, sez. I, n. 1916 del 28.11.2014): “considerato che tutti i divieti di alienazione degli alloggi previsti dall'art. 35, commi da 15 a 19, l. 22 ottobre 1971 n. 865 a pena di nullità sono stati abrogati dall'art. 23, comma 2,
l. 17 febbraio 1992 n. 179, è illegittima la delibera assunta dal Comune volta a modificare la convenzione originaria, che riportava tali divieti, e ad eliminarli a fronte del pagamento di un corrispettivo, posto che tali alloggi sono liberamente alienabili, non soggiacendo più ai divieti sanciti dalle abrogate disposizioni dell'art. 35 che, neppure in ipotesi, possono ritenersi sopravvissuti e vincolanti tra le parti iure privatorum in forza della suddetta convenzione, in quanto essi non sono stati generati dalla convenzione medesima ma direttamente dalla legge come dimostra sia l'espresso richiamo dell'art. 35 l. n. 865 del 1971 contenuto nelle clausole convenzionali, sia la riproduzione pressoché letterale in dette clausole del contenuto del citato art. 35, sia infine la sanzionabilità a pena di nullità dell'atto di disposizione che non può avere fonte convenzionale ma solo legale”.
Anche la Corte della nomofilachia ha avuto modo di precisare (cfr. Cass.
30951/2017) che “in tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge n. 85 del 1994, nel modificare l'art. 20, comma 1, della legge n.
179 del 1992, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il
13 vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La citata disciplina vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni e assegnazioni anteriori alla legge n. 179 del
1992”.
A ben vedere, dunque, l'immediata applicabilità del nuovo regime (cioè quello introdotto dalla legge n. 179 del 1992, nella versione modificata dalla legge n. 85 del 1994) ha travolto anche le clausole, contenute in strumenti convenzionali, contrastanti col criterio della libera alienabilità post quinquennale degli immobili.
Le convenzioni intercorse tra gli enti territoriali e le cooperative di costruzione di tali alloggi, che si siano ispirate alle più restrittive condizioni stabilite nella legge n. 865 del 1971, art. 35, (quali:
l'inalienabilità dei beni per almeno dieci anni calcolati dalla data di rilascio della licenza di abitabilità, l'alienabilità a favore dei soli soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi al prezzo fissato dall'Ute, la libera alienabilità degli alloggi, a tutti, dopo vent'anni dal rilascio della licenza di abitabilità, alla condizione di corrispondere un prezzo al o al Consorzio, calcolato ai sensi del comma 3, di tale CP_1
disposizione) sono cadute inesorabilmente con l'abrogazione di tali disposizioni e con la loro sostituzione da parte di un nuovo regolamento liberistico.
Corollario di tale conclusione è che la previsione di nullità assoluta del negozio, stipulato in violazione di tali limiti, stabilita dalla L. n. 865 del
1971, art. 35, comma 5, in riferimento alle violazioni delle prescrizioni contenute nei primi quattro commi, non è più applicabile ai contratti
14 stipulati sotto il vigore del nuovo regime normativo che quei limiti (non più in vigore) abbiano virtualmente violato.
Sulla stessa direzione il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1177 del
20.2.2019), il quale ha avuto modo di precisare che “venuta meno la legge, fonte del divieto, è da intendersi venuto meno anche il divieto (con decorrenza 15 marzo 1992), non potendosi affermare che la nullità prevista da una norma abrogata possa sopravvivere sulla base di un richiamo pattizio”.
Premesso tanto in termini esegetici, si osserva come tali conclusioni siano perfettamente applicabili al caso de quo.
Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 179/92, l'alloggio originariamente assegnato al Sig. (e successivamente in CP_3
proprietà delle attrici) non è più assoggettato ad alcun vincolo di inalienabilità e specificatamente a quello di cui all'art. 35, comma 17, l.
n. 865/1971, al quale l'art. 9 della Convenzione rinviava, attesa l'intervenuta abrogazione espressa di tale disposizione. Ne consegue che la somma pretesa e pagata al deve ritenersi non dovuta, CP_1
sussistendo così i presupposti per domandarne la ripetizione.
La stessa previsione della sanzione della nullità contenuta nell'art. 9 della
Convenzione, intimamente connessa al presidio di una disposizione legislativa (art. 35 l. n. 865/1971), conferma tale tesi.
In questo senso, del resto, depone anche un'ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte costituzionale (la n. 463 del 28.10.2010).
In quell'occasione, il giudice a quo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della L. n. 179 del 1992.
Ad avviso del Tribunale rimettente, l'abrogazione di tali divieti di alienazione avrebbe comportato “la cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che tali vincoli riportavano, indipendentemente dal fatto che la
Convenzione sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della legge
15 abrogativa”. Il giudice a quo, a ben vedere, riteneva che il regime normativo di liberalizzazione previsto dal legislatore del 1992 avesse travolto anche le clausole contenute nelle Convenzioni adottate prima della entrata in vigore della l. n. 179 del 1992.
Tale interpretazione non è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte che, invece, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile in quanto l'ordinanza di rimessione mancava del tutto di motivazione in ordine al profilo della sua non manifesta infondatezza.
Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 179 del 1992 non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima;
peraltro, il diritto vivente ha applicato tale disposizione conformemente a quanto sostenuto in thesi.
L'abrogazione dei divieti di alienazione - per effetto dell'art. 23, comma
2, l. n. 179 del 1992, - ha travolto, dunque, anche le Convenzioni urbanistiche stipulate prima della entrata in vigore della legge abrogativa in quanto i divieti di alienazione ivi previsti devono intendersi alla stregua di un rinvio mobile alle previsioni di cui alla L. n. 865 del 1971.
L'Ente Locale si è difeso sostenendo che l'abrogazione del divieto condizionato di alienazione da parte della l. 179 del 1992 operi soltanto pro futuro e non produca effetti nei confronti delle convenzioni stipulate prima del 1992, richiamando, all'uopo, un parere reso dalla Direzione generale per l'edilizia residenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 25.5.2005, non prodotto in giudizio, una sentenza del
Cons. Giust. Amm. per la Regione siciliana del 1978, la sentenza n.
1835 del 2015 resa dalla Corte di Cassazione e due deliberazioni della
Corte dei Conti, sez. controllo (Corte dei Conti del Friuli Venezia
Giulia, sez. controllo, n. 58 del 3.8.2017; Corte dei Conti della
Lombardia, sez. controllo, n. 133 del 22.9.2021).
16 Ciò posto, si rileva quanto segue.
Ai fini del decidere, i pareri della Direzione generale per l'edilizia residenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono ininfluenti atteso che l'interpretazione normativa, in un processo, è prerogativa costituzionale della Magistratura. Allo stesso modo, nessuna rilevanza può assumere il richiamo alla sentenza n. 178 del 27.6.1978 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, atteso che trattasi di fattispecie non applicabile ratione temporis.
Inconferente è, poi, il richiamo all'art. 31, comma 46, l. 448/1998 e al comma 49-bis dell'art. 31 l. 448 del 1998, introdotto dal d.l. n. 70 del
2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 106 del 2011 (c.d.
“Decreto Sviluppo 2011”). Il comma 46 dell'art. 31 cit. prevede soltanto la possibilità di sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 con le convenzioni di cui all'art. 8 l. 10 del 1977. Allo stesso modo, nessuna rilevanza assume il D.L. n. 70 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 2011 (c.d. “Decreto Sviluppo 2011”) che ha introdotto, all'art. 31 della l. n. 448 del 1998, la disposizione di cui al comma 49-bis. La disposizione in commento fa inequivocabilmente riferimento ai soli vincoli di prezzo massimo di cessione, non ai divieti di alienazione, originariamente previsti per le convenzioni in proprietà stipulate tra il 1971 (anno di entrata in vigore della l. n. 865) e il 1992
(anno di entrata in vigore della l. n. 179, che tali divieti ha abolito). Il riferimento temporale alle convenzioni stipulate “precedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 179 del 1992” (quando ancora, cioè, non vi era alcun vincolo di prezzo massimo per le convenzioni traslative del diritto di proprietà, introdotto soltanto a partire dal 1996) non può essere interpretato come riferibile anche ai diversi obblighi pecuniari previsti dall'art. 35, commi 16 e 17, della l. n. 865/71.
17 Gli oneri economici originariamente previsti dall'art. 35, commi 16 e
17, sono ontologicamente diversi dai vincoli di prezzo massimo. Per quanto qui d'interesse, rispetto al divieto di alienazione ventennale, il privato, decorsi venti anni dall'assegnazione, poteva alienare il bene scegliendo liberamente il prezzo di cessione purché, al momento della stipula, versasse in favore del comune una somma di denaro corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto secondo una logica assimilabile ad un'indennità in funzione compensativa. Una diversa interpretazione conservativa della norma (di difficile decodificazione, perché fa riferimento al vincolo di prezzo massimo rispetto alle convenzioni stipulate prima del 1996 quando ancora tale vincolo non c'era) è possibile. Ferma la non applicabilità agli oneri economici originariamente previsti per i divieti di alienazione, la norma deve essere interpretata come riferita, eventualmente, a vincoli di prezzo massimo convenzionalmente pattuiti. La correttezza di tale ragionamento, infine, trova conferma nella L. n. 136 del 2018, di conversione del d.l. n. 119 del 2018 (c.d. “Decreto fiscale”), laddove l'art. 25-undecies ha sostituito interamente il comma 49-bis dell'art. 31 della L. 448/1998 eliminando, per quanto qui d'interesse, il riferimento alle convenzioni in proprietà stipulate “precedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 179 del 1992”. Il legislatore, preso atto che gli immobili edificati secondo tali convenzioni non erano assoggettati a vincoli di prezzo massimo di fonte legale (che, conseguentemente, non potevano essere rimossi attraverso la corresponsione di una somma di denaro) ha eliminato tale contraddittorio riferimento dal corpo dell'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998.
18 Anche il richiamo a Cass. Sez. Unite 18135/2015 è improprio atteso che il caso riguarda una fattispecie del tutto diversa, riguardante non già le concessioni in proprietà, ma quelle costitutive del diritto di superficie che nella specie non vengono in rilievo.
In quella circostanza, i Giudici di legittimità, “premessa la distinzione delle convenzioni per la cessione del diritto di superficie - quale quella pertinente alla controversia in esame - rispetto alla convenzioni per la cessione del diritto di proprietà piena”, si sono occupati del vincolo di prezzo massimo, precisando che tale limitazione all'autonomia negoziale si applicava a tutti i trasferimenti che interessano il bene, e non soltanto al primo, trattandosi di onere reale, con naturale efficacia indefinita. Nella pronuncia, non c'è nessun riferimento alle Convenzioni in proprietà né all'abrogazione del divieto di alienare;
anzi ai fini della decisione la Corte di Cassazione ha affermato che “è però possibile delineare alcuni punti fermi per la soluzione della controversia: primo fra tutti la distinzione delle convenzioni per la cessione del diritto di superficie - quale quella pertinente alla controversia in esame - rispetto alle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà piena”.
Inconferenti sono, inoltre, i richiami alle deliberazioni della Corte dei
Conti in funzione di controllo.
Con riferimento alla deliberazione resa dalla Corte dei conti per la
Lombardia sia sufficiente rilevare come la richiesta sia stata considerata inammissibile. In relazione, invece, a quella resa dalla Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, si rileva quanto segue.
Il quesito riguardava convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, l. 179/92 le quali prevedevano, con una regolamentazione di fonte esclusivamente pattizia, l'obbligo di corrispondere al una somma corrispondente alla differenza tra CP_1
19 il valore di mercato del bene e il prezzo di acquisto originariamente versato. Diversamente dalla fattispecie in esame, quindi, la clausola di previsione di un divieto condizionato di alienazione aveva esclusivamente natura pattizia/convenzionale e non legale, trattandosi di convenzioni stipulate dopo il 1992 (dopo cioè l'entrata in vigore della legge che ha abrogato i vincoli di intrasferibilità).
Sulla scorta di quanto argomentato, deve opinarsi nel senso di ritenere che i vincoli normativi previsti dall'art. 35 l. n. 865/197, a cui rinvia l'art. 9 della Convenzione urbanistica, siano stati abrogati e che, pertanto, è priva di qualsiasi fondamento la pretesa economica del
(vantata con gli atti prot. n. 76404 del 20.9.2019 e Controparte_1
83115 del 21.10.2019). Ne consegue che, accertata l'insussistenza del credito vantato dal dovrà essere disposta la condanna dello CP_1
stesso al pagamento, in ripetizione, dell'intera somma versata pari ad euro 31.166,00 (e su cui non vi è contestazione).
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito contestato.
Richiamate le considerazioni di cui al paragrafo sul difetto di giurisdizione e sul contraddittorio utilizzo dell'eccezione fatto dal si reputa sussistere - nella fattispecie - colpa grave in virtù della CP_1
quale condannare l'Ente Locale al pagamento di una somma ex articolo
96, c. 3, c.p.c. che viene equitativamente individuata nella metà dell'importo liquidato a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da , Parte_1 Pt_2
20 e nei confronti di Pt_2 Parte_3 CP_1
all'esito della riassunzione del giudizio ex articolo 11, c. 2,
[...]
c.p.a., ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara l'abrogazione del divieto condizionato di alienazione (ex art. 9 della Convenzione urbanistica, art. 35, c. 17, l. n. 865/1971) e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito vantato dal ai fini della rimozione Controparte_1
del vincolo di inalienabilità, con conseguente condanna dello stesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, in favore delle SI.re e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di euro 31.166,00, versata dalle odierne attrici in data
21.1.2020 e già oggetto di specifica riserva;
condanna il al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
sostenute dalle attrici che si liquidano in complessivi € 545 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., il al Controparte_1
pagamento in favore delle attrici della somma equitativamente determinata in euro 3.808,00.
Così deciso in Matera il 17 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 143/2021, avente ad oggetto “azione di accertamento negativo”, riservata per la decisione all'udienza del 21.11.2024
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PIGNATELLI NICOLA (C.F. C.F._2
(C.F. ), con l'Avv. Parte_2 C.F._3
PIGNATELLI NICOLA (C.F. C.F._2
(C.F. , con Parte_3 C.F._4
l'Avv. PIGNATELLI NICOLA (C.F. C.F._2
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCHINO GIUSEPPE (C.F. ) C.F._5
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da verbale in atti a cui si rinvia per l'individuazione precipua delle rispettive conclusioni anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Con atto di citazione in riassunzione promosso ex art. 11, comma 2,
c.p.a., a seguito della sentenza resa dal TA BA, sez. I, 9.12.2020
n. 785, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le SI.re e Parte_1 Parte_2 [...]
, hanno citato in giudizio il al fine di Parte_3 Controparte_1
coltivare le proprie ragioni, già esposte al Giudice amministrativo, e di chiedere:
a) l'accertamento dell'insussistenza del diritto di credito, vantato dal ai fini della rimozione del vincolo di inalienabilità Controparte_1
previsto dall'articolo 9 della Convenzione urbanistica rep. n. 48 del
6.5.1978, con conseguente condanna alla ripetizione della somma di euro 31.166,00, versata dalle attrici ed oggetto di specifica riserva di ripetizione;
b) in subordine, anche qualora si dovesse ritenere vigente il suddetto vincolo, quantizzare la minor somma dovuta, con condanna della controparte alla restituzione della maggior somma indebitamente versata.
Con sentenza n. 785 del 9.12.2020 (cfr. doc. 1 parte attrice), il TA
BA ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. “in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm.”.
2 Più specificatamente, nella motivazione della sentenza si legge quanto segue: “Deve infatti ritenersi che la controversia non involge il vaglio di legittimità di alcun provvedimento autoritativo (o, comunque, di comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere). Né viene in rilievo la lesione di una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di interesse legittimo, atteso che il petitum sostanziale della domanda - da identificarsi in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio - risiede chiaramente nell'accertamento della spettanza (e della quantificazione) del diritto soggettivo alla ripetizione di somme di denaro (che parte ricorrente assume siano state indebitamente pagate in funzione della rimozione del vincolo di inalienabilità gravante sull'immobile di proprietà). Pertanto, in applicazione delle generali coordinate di riparto di giurisdizione compendiate nell'art. 7 del cod. proc. amm., la controversia va devoluta naturaliter alla cognizione del giudice ordinario. Né può ritenersi, ex adverso, che venga in rilievo alcuna pertinente ipotesi di giurisdizione esclusiva estesa ai diritti soggettivi. Non quella prevista dall'art. 133, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., atteso che - in generale - la convenzione di cui all'art. 35 della L.
n. 865/1971 non è qualificabile alla stregua di un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento, poiché non emerge - né parte ricorrente si fa carico di indicarla - alcuna effusione autoritativa alla quale detto accordo pattizio, il cui oggetto è la compiuta regolazione del trasferimento della proprietà delle aree destinate all'edificazione popolare, possa concretamente accedere. Al riguardo, è stato già condivisibilmente escluso che possano rilevare gli atti posti “a monte” della convenzione, quali il piano di zona per l'edilizia economico e popolare e i provvedimenti di assegnazione dei lotti alle singole cooperative, in quanto presupposti contenutisticamente autosufficienti (e dunque non necessitanti di alcuna integrazione), nonché già compiutamente definiti al momento dell'avvio della successiva (e distinta) fase pattizia (cfr. TAR BA, sez. I,
3 10/10/2014, n. 720). Neppure pertinente è la fattispecie di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, co. 1, lett. b), del medesimo codice, in quanto la cessione della proprietà di cui all'art. 35, co. 12, cit. non pone capo ad alcun rapporto di concessione (diversamente da quanto accade per la differente ipotesi, ivi pure prevista, della costituzione del diritto di superficie in favore degli assegnatari). D'altra parte, quand'anche venisse in rilievo un'ipotesi concessoria, la richiamata previsione normativa esclude dal perimetro della giurisdizione amministrativa le controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi”
(perimetro nel quale è certamente riconducibile la controversia de qua, vertente in ordine alla spettanza e alla quantificazione del corrispettivo convenuto per la
“liberazione” del bene). Al riguardo, va comunque evidenziato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della richiamata previsione, è predicabile solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della pubblica amministrazione nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede (della quale sia contestato ex ante il contenuto, con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario), non qualora - come è in specie - sia messa in discussione ex post la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute o in diretta applicazione dei criteri legali) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. un., 12/11/2020, n.
25575; id. 16/9/2015, n. 18135; id. 30/3/2009, n. 7573). 5.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm.”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le SI.re Parte_1
e hanno, pertanto, convenuto in
[...] Parte_2 Parte_3
4 giudizio il dinanzi al Giudice Ordinario, per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale: accertare e dichiarare l'abrogazione del divieto condizionato di alienazione (ex art. 9 della Convenzione urbanistica, art. 35, 17° comma, l.
n. 865/1971) e quindi la insussistenza del diritto di credito asseritamente vantato dal ai fini della rimozione del vincolo di Controparte_1
inalienabilità, con conseguente condanna del , in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, in favore delle
SI.re , e , della Parte_1 Parte_2 Parte_3
somma di euro 31.166,00 (Euro trentunomilacentosessantasei/00), versata dalle odierne attrici in data 21.1.2020 e già oggetto di specifica riserva; in subordine: accertare e dichiarare la erronea quantificazione della somma determinata ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, e, conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla ripetizione, in favore delle SI.re , Parte_1
e , della maggior somma indebitamente versata Parte_2 Parte_3
e specificatamente, di euro 27.912,49 (Euro ventisettemilanovecentododici/49)
o di quanto ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Non essendosi costituito il ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia. Concessi i termini di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 10.3.2022. Le attrici depositavano le prime due memorie, nulla dovendo replicare attesa la contumacia della controparte.
All'udienza del 10.3.2022, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice ha rinviato per tale incombente al 23.6.2022. Soltanto in data 11.5.2022 si è costituito
5 il sollevando - in maniera diametralmente opposta Controparte_1
rispetto a quanto fatto nel giudizio innanzi al TA - il pregiudiziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, chiedendo, inoltre, nel merito il rigetto della domanda avversaria.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Sul difetto di giurisdizione e sulla tardiva costituzione in giudizio dell'Ente Locale.
La difesa del solleva pregiudiziale difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia in esame, riguardante l'esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'art. 35 della l. 865/1971, rientri tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva ex art. 133, comma 1, let. a) n. 2.
A tal proposito è sufficiente osservare come parte attrice avesse originariamente agito innanzi al TA BA (giudizio r.g.n. 185/2020) con ricorso poi riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito della sentenza n. 785 del 9.12.2020 di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. In quel giudizio, il si era costituito Controparte_1
eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Invero, il TA BA, all'esito dell'udienza pubblica del 2.12.2020, con sentenza n. 785 del 9.12.2020, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, proprio in conformità con quanto sostenuto dal CP_1
Che, nella specie, sia assodata la sussistenza della giurisdizione ordinaria
è presto detto ove appena si consideri il decisum di cui alla sentenza
[...]
(cfr. supra), in virtù della quale il presente giudizio è stato Per_1
riassunto.
6 Appare, pertanto, evidente come il comportamento dell'Ente Locale si sia caratterizzato per un'evidente violazione del principio di correttezza e buona fede, corollario del dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., che deve orientare il comportamento di tutte le parti processuali. Nel caso in esame, infatti, l'eccezione sollevata dall' Controparte_2
in questo giudizio, uguale, speculare e contraria rispetto a
[...]
quella già proposta innanzi al giudice amministrativo, costituisce manifestazione di un comportamento abusivo, sanzionabile ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Infatti, l'eccezione oggi sollevata, in senso diametralmente opposto, deve essere disattesa, costituendo estrinsecazione di un abuso del processo. Come è noto, l'abuso del diritto è figura di generale applicazione nel nostro ordinamento giuridico, fino a coinvolgere l'esercizio stesso del diritto di difesa nell'ambito del processo (cfr. Cass. S. U. n. 23726/07; Cons. Stato, sez.
V, n. 656/12) quando esso si riveli difforme dal canone di buona fede e correttezza, al quale sono improntati i rapporti tra i consociati. Di regola, la giurisprudenza ricorre all'abuso del diritto per sanzionare attività processuali in sé contraddittorie rispetto ad altre che le hanno precedute nel medesimo giudizio. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla presente fattispecie, laddove il giudizio è stato riassunto proprio in ragione della declaratoria di difetto di giurisdizione che il stesso aveva sollevato nell'alveo del giudizio CP_1
incardinato innanzi al Tribunale amministrativo. Sulla sussistenza dell'abuso del diritto in fattispecie analoghe, si veda Cons. Stato Sez. V,
11.9.2024, n. 7533 laddove viene stigmatizzata la condotta contraddittoria, relativa all'eccezione del difetto di giurisdizione, ispirata da mere ragioni opportunistiche ed in contrasto col dovere di cooperazione e di lealtà processuale.
7 Deve, poi, osservarsi come il deposito documentale, contestuale alla comparsa di costituzione e risposta del sia del tutto tardivo CP_1
atteso lo spirare dei termini perentori previsti dall'articolo 183, c. 6,
c.p.c. Tale produzione, infatti, è avvenuta tardivamente, a istruttoria conclusa, e in particolare dopo che era ampiamente spirato il termine per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, n.
2 c.p.a. (in data 10.3.2022). L'Amministrazione convenuta, infatti, avrebbe potuto depositare, a sostegno delle proprie difese, documenti sino alla data del 10.3.2022, incorrendo altrimenti nelle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La documentazione depositata tardivamente non potrà essere utilizzata ai fini del decidere.
Sul merito.
Il ritiene erroneamente applicabile un divieto Controparte_1
condizionato di alienazione (previsto dall'art. 9 della Convenzione, in conformità all'art. 35, comma 17, l. n. 865/1971), che è stato abrogato.
L'art. 35 l. n. 865/1971, in materia di “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica”, eleva le Convenzioni urbanistiche a strumenti di esercizio consensuale del potere amministrativo nell'ambito della attività di pianificazione per la realizzazione di alloggi di edilizia economico popolare. Attraverso lo strumento della Convenzioni urbanistiche, infatti, i Comuni possono trasferire alle cooperative edilizie determinate aree per la realizzazione di alloggi ad uso abitativo, da assegnare, successivamente, ai soci in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Nello specifico, l'art. 35 autorizza i Comuni alla stipula di due diverse tipologie di Convenzione:
8 a) quelle con costituzione del diritto di superficie in favore del cessionario (art. 35, comma 3);
b) quelle traslative del diritto di proprietà (art. 35, comma 13)
A seconda della natura del diritto trasferito (proprietà o superficie),
l'art. 35 cit. contemplava, nella sua originaria formulazione, un regime giuridico diversificato per il caso di successive alienazioni degli immobili realizzati in attuazione di tali Convenzioni.
Tale regime giuridico era essenzialmente volto a limitare, nell'an e nel quomodo, la circolazione degli alloggi assegnati nell'ambito dell'attività di edilizia economico-popolare e, dunque, sulla base di un prezzo calmierato.
Nello specifico, quanto alle convenzioni costitutive del diritto di superficie, l'art. 35 cit. prevedeva, quale contenuto obbligatorio della convenzione, l'individuazione di un prezzo massimo di cessione (c.d. vincolo di prezzo massimo). Diversamente, rispetto alle convenzioni traslative del diritto di proprietà (cui è riconducibile la Convenzione oggetto del presente giudizio), il legislatore del 1971 non prevedeva nessun vincolo sulla determinazione del prezzo massimo di cessione ma soltanto un articolato sistema di divieti di alienazione (art. 35, commi 16
- 17), la cui inosservanza era presidiata dalla sanzione della nullità (art. 35, comma 18).
Con riferimento alle convenzioni traslative del diritto di proprietà, le suddette disposizioni, espressamente richiamate nella convenzione urbanistica per cui è causa (cfr. articolo 9, doc. 1 parte attrice), prevedevano quanto segue:
1) “l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per
9 un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità” (divieto assoluto di alienazione;
art. 35, comma 15);
2) “decorso tale periodo di tempo, l'alienazione e la costituzione dei diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinate ai sensi dell'art. 16 della l. 865/71, prescindendo dalla loro localizzazione nonché dal costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario”
(divieto relativo di alienazione;
art. 35, comma 16);
3) “dopo venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto centrale di statica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari” (divieto condizionato di alienazione;
art. 35, comma 17).
A ben vedere, il conditor legum, in deroga al principio secondo cui il proprietario può liberamente disporre dei suoi beni, ha introdotto un articolato ordito normativo volto a limitare il trasferimento di tali immobili onde evitare un ingiustificato arricchimento di coloro che
10 avevano ottenuto l'alloggio ad un prezzo calmierato, vietandone il successivo trasferimento.
La disciplina in commento è stata oggetto di una serie di modifiche legislative, il cui minimo comune denominatore è rappresentato dalla volontà di realizzare una progressiva riduzione dei vincoli di alienazione stabiliti dalla normativa del 1971.
Più in particolare, tutti i divieti di alienazione sono stati espressamente abrogati, dapprima, dall' art. 23, comma 2, l. n. 179 del 1992, in forza del quale “sono abrogati il quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo
e diciannovesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865” e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, l. n. 85 del 1994, secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”.
Per effetto di tale previsione, il legislatore ha inteso procedere ad una politica di liberalizzazione degli immobili costruiti nell'ambito delle
Convenzioni urbanistiche ex art. 35 cit., consentendo al proprietario, primo assegnatario del bene, di poterne disporre già nei primi cinque anni dalla assegnazione (ancorché in presenza di gravi motivi) e comunque, liberamente, trascorso un certo lasso temporale.
Il regime normativo di liberalizzazione ha travolto anche le clausole contenute nelle convenzioni adottate prima dell'entrata in vigore della l.
n. 179/92; convenzioni, quelle precedentemente adottate (come quella di specie), che recepivano pedissequamente il sistema di divieti contenuto all'art. 35 della l. 865/71.
11 Il rinvio all'art. 35 contenuto nella convenzione (nel caso di specie, all'art. 9) non può certamente qualificarsi come un rinvio fisso. Al riguardo, si deve ritenere che tali divieti, benché riprodotti nella
Convenzione, non abbiano natura pattizia ma promanino direttamente dalla legge, con conseguente caducazione a seguito dell'abrogazione delle disposizioni legislative che tali limiti prevedevano. Si tratta, detto altrimenti, di un rinvio mobile alle previsioni di cui alla legge n. 865/71: tali disposizioni sono state recepite dalle parti in sede di stipula della
Convenzione, senza che su di esse si sia formata un'autonoma volontà contrattuale.
Tale soluzione, del resto, è l'unica coerente con il regime di nullità originariamente previsto dal comma 19, art. 35, della legge n. 865/71, secondo cui: “gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi (e cioè gli atti compiuti in spregio ai divieti di alienazione) sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
La sanzione della nullità, infatti, non risulta essere nella disponibilità dei privati: la stessa si pone a presidio di interessi generali ed è prevista (in ipotesi tassative di fonte legale) qualora lo schema negoziale adottato dai contraenti si ponga in contraddizione con quanto previsto dall'ordinamento giuridico (cfr. art. 1418 c.c.).
Tali vincoli, dunque, sono da ritenersi meramente ripetitivi di quanto prescritto dall'art. 35, commi 15-18, l. 865/71: conseguentemente, il venir meno di tali disposizioni ne ha comportato la definitiva caducazione, senza che a tale osservazione possa opporsi il fatto che quei vincoli erano espressamente richiamati all'interno delle singole
Convenzioni. Questa soluzione, del resto, è quella maggiormente rispettosa del principio costituzionale di uguaglianza, sancito all'art. 3
12 della Carta fondamentale: la ratio complessiva della l. 179/92, infatti, è stata quella di liberalizzare la trasferibilità degli immobili oggetto delle convenzioni urbanistiche e ciò tanto pro futuro, e dunque per le convenzioni urbanistiche stipulate successivamente all'entrata in vigore della predetta legge, quanto rispetto alle convenzioni perfezionate in precedenza che non avevano ancora esaurito i loro effetti. Se così non fosse, ci troveremmo dinanzi ad un'ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento di situazioni del tutto simili in fatto e in diritto.
Corrobora quanto detto la giurisprudenza amministrativa secondo cui
(cfr. TA Torino, sez. I, n. 1916 del 28.11.2014): “considerato che tutti i divieti di alienazione degli alloggi previsti dall'art. 35, commi da 15 a 19, l. 22 ottobre 1971 n. 865 a pena di nullità sono stati abrogati dall'art. 23, comma 2,
l. 17 febbraio 1992 n. 179, è illegittima la delibera assunta dal Comune volta a modificare la convenzione originaria, che riportava tali divieti, e ad eliminarli a fronte del pagamento di un corrispettivo, posto che tali alloggi sono liberamente alienabili, non soggiacendo più ai divieti sanciti dalle abrogate disposizioni dell'art. 35 che, neppure in ipotesi, possono ritenersi sopravvissuti e vincolanti tra le parti iure privatorum in forza della suddetta convenzione, in quanto essi non sono stati generati dalla convenzione medesima ma direttamente dalla legge come dimostra sia l'espresso richiamo dell'art. 35 l. n. 865 del 1971 contenuto nelle clausole convenzionali, sia la riproduzione pressoché letterale in dette clausole del contenuto del citato art. 35, sia infine la sanzionabilità a pena di nullità dell'atto di disposizione che non può avere fonte convenzionale ma solo legale”.
Anche la Corte della nomofilachia ha avuto modo di precisare (cfr. Cass.
30951/2017) che “in tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge n. 85 del 1994, nel modificare l'art. 20, comma 1, della legge n.
179 del 1992, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il
13 vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La citata disciplina vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni e assegnazioni anteriori alla legge n. 179 del
1992”.
A ben vedere, dunque, l'immediata applicabilità del nuovo regime (cioè quello introdotto dalla legge n. 179 del 1992, nella versione modificata dalla legge n. 85 del 1994) ha travolto anche le clausole, contenute in strumenti convenzionali, contrastanti col criterio della libera alienabilità post quinquennale degli immobili.
Le convenzioni intercorse tra gli enti territoriali e le cooperative di costruzione di tali alloggi, che si siano ispirate alle più restrittive condizioni stabilite nella legge n. 865 del 1971, art. 35, (quali:
l'inalienabilità dei beni per almeno dieci anni calcolati dalla data di rilascio della licenza di abitabilità, l'alienabilità a favore dei soli soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione degli alloggi al prezzo fissato dall'Ute, la libera alienabilità degli alloggi, a tutti, dopo vent'anni dal rilascio della licenza di abitabilità, alla condizione di corrispondere un prezzo al o al Consorzio, calcolato ai sensi del comma 3, di tale CP_1
disposizione) sono cadute inesorabilmente con l'abrogazione di tali disposizioni e con la loro sostituzione da parte di un nuovo regolamento liberistico.
Corollario di tale conclusione è che la previsione di nullità assoluta del negozio, stipulato in violazione di tali limiti, stabilita dalla L. n. 865 del
1971, art. 35, comma 5, in riferimento alle violazioni delle prescrizioni contenute nei primi quattro commi, non è più applicabile ai contratti
14 stipulati sotto il vigore del nuovo regime normativo che quei limiti (non più in vigore) abbiano virtualmente violato.
Sulla stessa direzione il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1177 del
20.2.2019), il quale ha avuto modo di precisare che “venuta meno la legge, fonte del divieto, è da intendersi venuto meno anche il divieto (con decorrenza 15 marzo 1992), non potendosi affermare che la nullità prevista da una norma abrogata possa sopravvivere sulla base di un richiamo pattizio”.
Premesso tanto in termini esegetici, si osserva come tali conclusioni siano perfettamente applicabili al caso de quo.
Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 179/92, l'alloggio originariamente assegnato al Sig. (e successivamente in CP_3
proprietà delle attrici) non è più assoggettato ad alcun vincolo di inalienabilità e specificatamente a quello di cui all'art. 35, comma 17, l.
n. 865/1971, al quale l'art. 9 della Convenzione rinviava, attesa l'intervenuta abrogazione espressa di tale disposizione. Ne consegue che la somma pretesa e pagata al deve ritenersi non dovuta, CP_1
sussistendo così i presupposti per domandarne la ripetizione.
La stessa previsione della sanzione della nullità contenuta nell'art. 9 della
Convenzione, intimamente connessa al presidio di una disposizione legislativa (art. 35 l. n. 865/1971), conferma tale tesi.
In questo senso, del resto, depone anche un'ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte costituzionale (la n. 463 del 28.10.2010).
In quell'occasione, il giudice a quo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della L. n. 179 del 1992.
Ad avviso del Tribunale rimettente, l'abrogazione di tali divieti di alienazione avrebbe comportato “la cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali che tali vincoli riportavano, indipendentemente dal fatto che la
Convenzione sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della legge
15 abrogativa”. Il giudice a quo, a ben vedere, riteneva che il regime normativo di liberalizzazione previsto dal legislatore del 1992 avesse travolto anche le clausole contenute nelle Convenzioni adottate prima della entrata in vigore della l. n. 179 del 1992.
Tale interpretazione non è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte che, invece, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile in quanto l'ordinanza di rimessione mancava del tutto di motivazione in ordine al profilo della sua non manifesta infondatezza.
Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 179 del 1992 non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima;
peraltro, il diritto vivente ha applicato tale disposizione conformemente a quanto sostenuto in thesi.
L'abrogazione dei divieti di alienazione - per effetto dell'art. 23, comma
2, l. n. 179 del 1992, - ha travolto, dunque, anche le Convenzioni urbanistiche stipulate prima della entrata in vigore della legge abrogativa in quanto i divieti di alienazione ivi previsti devono intendersi alla stregua di un rinvio mobile alle previsioni di cui alla L. n. 865 del 1971.
L'Ente Locale si è difeso sostenendo che l'abrogazione del divieto condizionato di alienazione da parte della l. 179 del 1992 operi soltanto pro futuro e non produca effetti nei confronti delle convenzioni stipulate prima del 1992, richiamando, all'uopo, un parere reso dalla Direzione generale per l'edilizia residenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 25.5.2005, non prodotto in giudizio, una sentenza del
Cons. Giust. Amm. per la Regione siciliana del 1978, la sentenza n.
1835 del 2015 resa dalla Corte di Cassazione e due deliberazioni della
Corte dei Conti, sez. controllo (Corte dei Conti del Friuli Venezia
Giulia, sez. controllo, n. 58 del 3.8.2017; Corte dei Conti della
Lombardia, sez. controllo, n. 133 del 22.9.2021).
16 Ciò posto, si rileva quanto segue.
Ai fini del decidere, i pareri della Direzione generale per l'edilizia residenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono ininfluenti atteso che l'interpretazione normativa, in un processo, è prerogativa costituzionale della Magistratura. Allo stesso modo, nessuna rilevanza può assumere il richiamo alla sentenza n. 178 del 27.6.1978 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, atteso che trattasi di fattispecie non applicabile ratione temporis.
Inconferente è, poi, il richiamo all'art. 31, comma 46, l. 448/1998 e al comma 49-bis dell'art. 31 l. 448 del 1998, introdotto dal d.l. n. 70 del
2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 106 del 2011 (c.d.
“Decreto Sviluppo 2011”). Il comma 46 dell'art. 31 cit. prevede soltanto la possibilità di sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 con le convenzioni di cui all'art. 8 l. 10 del 1977. Allo stesso modo, nessuna rilevanza assume il D.L. n. 70 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 2011 (c.d. “Decreto Sviluppo 2011”) che ha introdotto, all'art. 31 della l. n. 448 del 1998, la disposizione di cui al comma 49-bis. La disposizione in commento fa inequivocabilmente riferimento ai soli vincoli di prezzo massimo di cessione, non ai divieti di alienazione, originariamente previsti per le convenzioni in proprietà stipulate tra il 1971 (anno di entrata in vigore della l. n. 865) e il 1992
(anno di entrata in vigore della l. n. 179, che tali divieti ha abolito). Il riferimento temporale alle convenzioni stipulate “precedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 179 del 1992” (quando ancora, cioè, non vi era alcun vincolo di prezzo massimo per le convenzioni traslative del diritto di proprietà, introdotto soltanto a partire dal 1996) non può essere interpretato come riferibile anche ai diversi obblighi pecuniari previsti dall'art. 35, commi 16 e 17, della l. n. 865/71.
17 Gli oneri economici originariamente previsti dall'art. 35, commi 16 e
17, sono ontologicamente diversi dai vincoli di prezzo massimo. Per quanto qui d'interesse, rispetto al divieto di alienazione ventennale, il privato, decorsi venti anni dall'assegnazione, poteva alienare il bene scegliendo liberamente il prezzo di cessione purché, al momento della stipula, versasse in favore del comune una somma di denaro corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto secondo una logica assimilabile ad un'indennità in funzione compensativa. Una diversa interpretazione conservativa della norma (di difficile decodificazione, perché fa riferimento al vincolo di prezzo massimo rispetto alle convenzioni stipulate prima del 1996 quando ancora tale vincolo non c'era) è possibile. Ferma la non applicabilità agli oneri economici originariamente previsti per i divieti di alienazione, la norma deve essere interpretata come riferita, eventualmente, a vincoli di prezzo massimo convenzionalmente pattuiti. La correttezza di tale ragionamento, infine, trova conferma nella L. n. 136 del 2018, di conversione del d.l. n. 119 del 2018 (c.d. “Decreto fiscale”), laddove l'art. 25-undecies ha sostituito interamente il comma 49-bis dell'art. 31 della L. 448/1998 eliminando, per quanto qui d'interesse, il riferimento alle convenzioni in proprietà stipulate “precedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 179 del 1992”. Il legislatore, preso atto che gli immobili edificati secondo tali convenzioni non erano assoggettati a vincoli di prezzo massimo di fonte legale (che, conseguentemente, non potevano essere rimossi attraverso la corresponsione di una somma di denaro) ha eliminato tale contraddittorio riferimento dal corpo dell'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998.
18 Anche il richiamo a Cass. Sez. Unite 18135/2015 è improprio atteso che il caso riguarda una fattispecie del tutto diversa, riguardante non già le concessioni in proprietà, ma quelle costitutive del diritto di superficie che nella specie non vengono in rilievo.
In quella circostanza, i Giudici di legittimità, “premessa la distinzione delle convenzioni per la cessione del diritto di superficie - quale quella pertinente alla controversia in esame - rispetto alla convenzioni per la cessione del diritto di proprietà piena”, si sono occupati del vincolo di prezzo massimo, precisando che tale limitazione all'autonomia negoziale si applicava a tutti i trasferimenti che interessano il bene, e non soltanto al primo, trattandosi di onere reale, con naturale efficacia indefinita. Nella pronuncia, non c'è nessun riferimento alle Convenzioni in proprietà né all'abrogazione del divieto di alienare;
anzi ai fini della decisione la Corte di Cassazione ha affermato che “è però possibile delineare alcuni punti fermi per la soluzione della controversia: primo fra tutti la distinzione delle convenzioni per la cessione del diritto di superficie - quale quella pertinente alla controversia in esame - rispetto alle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà piena”.
Inconferenti sono, inoltre, i richiami alle deliberazioni della Corte dei
Conti in funzione di controllo.
Con riferimento alla deliberazione resa dalla Corte dei conti per la
Lombardia sia sufficiente rilevare come la richiesta sia stata considerata inammissibile. In relazione, invece, a quella resa dalla Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, si rileva quanto segue.
Il quesito riguardava convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, l. 179/92 le quali prevedevano, con una regolamentazione di fonte esclusivamente pattizia, l'obbligo di corrispondere al una somma corrispondente alla differenza tra CP_1
19 il valore di mercato del bene e il prezzo di acquisto originariamente versato. Diversamente dalla fattispecie in esame, quindi, la clausola di previsione di un divieto condizionato di alienazione aveva esclusivamente natura pattizia/convenzionale e non legale, trattandosi di convenzioni stipulate dopo il 1992 (dopo cioè l'entrata in vigore della legge che ha abrogato i vincoli di intrasferibilità).
Sulla scorta di quanto argomentato, deve opinarsi nel senso di ritenere che i vincoli normativi previsti dall'art. 35 l. n. 865/197, a cui rinvia l'art. 9 della Convenzione urbanistica, siano stati abrogati e che, pertanto, è priva di qualsiasi fondamento la pretesa economica del
(vantata con gli atti prot. n. 76404 del 20.9.2019 e Controparte_1
83115 del 21.10.2019). Ne consegue che, accertata l'insussistenza del credito vantato dal dovrà essere disposta la condanna dello CP_1
stesso al pagamento, in ripetizione, dell'intera somma versata pari ad euro 31.166,00 (e su cui non vi è contestazione).
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito contestato.
Richiamate le considerazioni di cui al paragrafo sul difetto di giurisdizione e sul contraddittorio utilizzo dell'eccezione fatto dal si reputa sussistere - nella fattispecie - colpa grave in virtù della CP_1
quale condannare l'Ente Locale al pagamento di una somma ex articolo
96, c. 3, c.p.c. che viene equitativamente individuata nella metà dell'importo liquidato a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da , Parte_1 Pt_2
20 e nei confronti di Pt_2 Parte_3 CP_1
all'esito della riassunzione del giudizio ex articolo 11, c. 2,
[...]
c.p.a., ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara l'abrogazione del divieto condizionato di alienazione (ex art. 9 della Convenzione urbanistica, art. 35, c. 17, l. n. 865/1971) e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito vantato dal ai fini della rimozione Controparte_1
del vincolo di inalienabilità, con conseguente condanna dello stesso, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, in favore delle SI.re e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di euro 31.166,00, versata dalle odierne attrici in data
21.1.2020 e già oggetto di specifica riserva;
condanna il al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
sostenute dalle attrici che si liquidano in complessivi € 545 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., il al Controparte_1
pagamento in favore delle attrici della somma equitativamente determinata in euro 3.808,00.
Così deciso in Matera il 17 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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