Articolo 6 della Legge 10 maggio 1978, n. 177
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 maggio 1978
Art. 6.
L' articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dai seguenti:
"Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volonta'.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso e' assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso "".
Entrata in vigore il 30 maggio 1978
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