Ordinanza cautelare 23 maggio 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2023
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Savona, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n° -OMISSIS- -OMISSIS-notificata in data 26.02.2023, con la quale il Questore della Provincia di Savona ha ordinato al “ -OMISSIS- -OMISSIS- il divieto di far ritorno nel Comune di Savona per un periodo di due (2) anni ”;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, C.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. EL BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato del 26.2.2023 è stato vietato al ricorrente di rientrare nel territorio del Comune di Savona per la durata di 2 anni, stante la sua pericolosità ai sensi dell’art. 1 lettera c) del D.lgs. 159/2011.
2) Il ricorrente è stato colto in flagrante durante il tentativo di furto di merce da un supermercato -OMISSIS-.
Il Questore, con l’impugnato provvedimento del 26.2.2023, ha rilevato che il ricorrente, oltre alla commissione del tentato furto suddetto, risulta pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. c) del D.lgs. n. 159/11 in ragione della presenza di precedenti condanne e segnalazioni di polizia.
Pertanto il Questore ha vietato al ricorrente di fare rientro nel Comune di Savona per la durata di due anni, con foglio di via obbligatorio al fine di rinviare il ricorrente nella sua residenza a -OMISSIS-.
3) Con il ricorso è stato impugnato il provvedimento suddetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza di smaltimento del 19.3.2026, ove nessuna parte è comparsa, la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo da parte del Collegio della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4) Il ricorso è improcedibile.
5) Il provvedimento impugnato è stato adottato e notificato in data 26.2.2023 ed ha disposto il divieto per il ricorrente di fare ritorno nel Comune di Savona.
Tale provvedimento, in seguito al rigetto dell’istanza di sospensione cautelare, ha prodotto i suoi effetti biennali fino al 26.2.2025.
Nelle more di giudizio, pertanto, l’atto gravato ha esaurito i propri effetti, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo neppure i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 3 del C.p.a., atteso che non è stato rappresentato alcun interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati ai fini risarcitori.
6) Ad abundantiam si consideri che il ricorso appare comunque infondato nel merito atteso che l’atto impugnato risulta legittimo perché assistito dai presupposti previsti per l’adozione delle misura di cui all’art. 1, lett c) del D.lgs. n. 159/11 in quanto la valutazione della pericolosità è stata congruamente motivata sulla base del fatto che il ricorrente è stato denunciato per il reato di minacce in data 21.8.2021, è stato condannato per plurimi delitti contro il patrimonio (truffa e furto) ed è privo di qualsiasi legame con la città di Savona, atteso che ivi non consta avere parenti, né interessi per motivi di salute o religiosi, né risulta avere un lavoro, né deve frequentare la città suddetta per mantenere l’unità familiare non avendo parenti in tale capoluogo, risiedendo con la compagna a -OMISSIS-.
7) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
8) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AR, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EL BO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL BO | EP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.