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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO MO Presidente dott. IA UT Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4625/2025 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 17/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FOGGIA il CP_1 Controparte_2 18/12/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/03/2011 e il 10/08/2012. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in San Secondo di Pinerolo (TO), Via San Rocco n. 59, in comproprietà dei coniugi, venga assegnata con le relative pertinenze alla sig.ra ove i figli CP_1 manterranno la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale. Gli arredi rimarranno in proprietà della sig.ra
. CP_1
DÀ ATTO che il signor potrà trasferirsi anche prima della sentenza di separazione Controparte_2 impegnandosi a comunicare il nuovo indirizzo entro la data di trasferimento e a formalizzare il cambio di residenza.
DISPONE che i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ai genitori i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano gli stessi relativamente all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
DISPONE che onde garantire la piena bigenitorialità i figli staranno alternativamente una settimana con la madre e una settimana con il padre (dal venerdì dall'uscita della scuola al venerdì mattina della settimana successiva); eventuali cambi di settimana dovranno essere previamente concordati tra i genitori con un preavviso di una settimana e ferma restando la disponibilità del sig. di stare Controparte_2 con i figli nel caso di turno notturno della sig.ra nelle settimane di sua competenza. In CP_1 generale tutte le festività saranno alternate al 50%. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime ordinario di visita.
DISPONE che in ragione di tale alternanza paritetica i genitori si faranno carico del mantenimento diretto dei figli salvo dividere al 50% tutte le spese quali trasporto, buoni pasto, ricariche telefoniche, abbigliamento, spese per le uscite e ogni altra ulteriore spesa con specifico rifermento a quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino siglato in data 15.03.2016.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico Famigliare sarà di competenza esclusiva della sig.ra ove CP_1 i figli hanno la collocazione principale;
nello specifico il sig. si impegna sin dalla Controparte_2 sottoscrizione del presente ricorso ad effettuare le variazioni della domanda presentata in modo che la sig.ra possa percepirne l'intero importo. CP_1
DÀ ATTO che l'autovettura Fiat 500 FD506KK cointestata tra i coniugi rimarrà in proprietà esclusiva della sig.ra . CP_1
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo autonomi economicamente.
DÀ ATTO che i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA UT TO MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO MO Presidente dott. IA UT Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4625/2025 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANZO NADIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 17/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FOGGIA il CP_1 Controparte_2 18/12/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/03/2011 e il 10/08/2012. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 03/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in San Secondo di Pinerolo (TO), Via San Rocco n. 59, in comproprietà dei coniugi, venga assegnata con le relative pertinenze alla sig.ra ove i figli CP_1 manterranno la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale. Gli arredi rimarranno in proprietà della sig.ra
. CP_1
DÀ ATTO che il signor potrà trasferirsi anche prima della sentenza di separazione Controparte_2 impegnandosi a comunicare il nuovo indirizzo entro la data di trasferimento e a formalizzare il cambio di residenza.
DISPONE che i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ai genitori i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano gli stessi relativamente all'educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
DISPONE che onde garantire la piena bigenitorialità i figli staranno alternativamente una settimana con la madre e una settimana con il padre (dal venerdì dall'uscita della scuola al venerdì mattina della settimana successiva); eventuali cambi di settimana dovranno essere previamente concordati tra i genitori con un preavviso di una settimana e ferma restando la disponibilità del sig. di stare Controparte_2 con i figli nel caso di turno notturno della sig.ra nelle settimane di sua competenza. In CP_1 generale tutte le festività saranno alternate al 50%. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante il predetto periodo si intenderà sospeso il regime ordinario di visita.
DISPONE che in ragione di tale alternanza paritetica i genitori si faranno carico del mantenimento diretto dei figli salvo dividere al 50% tutte le spese quali trasporto, buoni pasto, ricariche telefoniche, abbigliamento, spese per le uscite e ogni altra ulteriore spesa con specifico rifermento a quanto previsto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino siglato in data 15.03.2016.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico Famigliare sarà di competenza esclusiva della sig.ra ove CP_1 i figli hanno la collocazione principale;
nello specifico il sig. si impegna sin dalla Controparte_2 sottoscrizione del presente ricorso ad effettuare le variazioni della domanda presentata in modo che la sig.ra possa percepirne l'intero importo. CP_1
DÀ ATTO che l'autovettura Fiat 500 FD506KK cointestata tra i coniugi rimarrà in proprietà esclusiva della sig.ra . CP_1
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo autonomi economicamente.
DÀ ATTO che i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA UT TO MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3