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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1540/2025, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da
(C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Marco Piras presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 30.05.2025 di seguito riportate:
“A. dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale e , nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
; C.F._2
B. ordinare al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
e, al contempo,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore, , stabilirà la propria residenza nella casa familiare di Sassari Via Persona_1
Crabulazzi n. 14, e sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Il padre potrà vedere la figlia con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre e potrà tenerla con sé, compatibilmente con le eIGenze di salute, sociali e scolastiche, con le seguenti modalità:
pagina 1 di 4 - i fine settimana e le festività alternati dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera fra i genitori;
- nella settimana in cui la figlia trascorrerà il weekend con la madre, il padre ritirerà da scuola la figlia nelle giornate di martedì e giovedì e la riaccompagnerà a casa lo stesso giorno alle ore 20:30 nel periodo invernale ed alle ore 21:30 nel periodo estivo.
- nella settimana in cui, invece, la figlia trascorrerà il weekend con il padre, quest'ultimo ritirerà da scuola la figlia nelle giornate di martedì e mercoledì e la riaccompagnerà a casa lo stesso giorno alle ore 20:30 nel periodo invernale ed alle ore 21:30 nel periodo estivo.
- durante le vacanze estive, principalmente nel mese di agosto, per un periodo di due settimane, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
e così come meglio riportato anche nel piano genitoriale allegato.
3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia minore, , la somma di € 500,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente Persona_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
4) Le spese straordinarie extra mantenimento della minore, saranno divise al 50% fra le parti, ed in ipotesi di contrasto, le parti decidono che faranno affidamento alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 2 di 4 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La casa familiare sita a Sassari Via Crabulazzi n. 14, di proprietà di entrambe le parti, viene assegnata temporaneamente alla IG.ra dove vivrà insieme ad entrambi i suoi due figli;
Parte_2
6) A titolo di contributo di mantenimento della IG.ra , il IG. si farà carico Parte_2 Parte_3 dell'intera rata dei mutui gravanti sulla casa familiare;
7) Gli assegni familiari e/o tutti i vari contributi familiari statali resteranno a beneficio della IG.ra
Pt_2
8) I IG.ri concordano che, successivamente al completamento degli studi e l'inizio di Parte_4 un'attività lavorativa che permetta
- Un'indipendenza economica alla IG.ra e, comunque, entro il 31.12.2027, la casa familiare di Pt_2
Sassari S.V. Lu Crabulazzi n. 14 sarà oggetto di vendita. Nelle more di vendita, la rata di tutti i mutui su elencati sarà sempre sostenuta dal IG. eccetto l'ipotesi in cui la IG.ra dopo l'ottenimento Pt_1 Pt_2 della laurea e/o comunque entro e non oltre il 31.12.2027, dovesse trovare lavoro. In tale ipotesi, le rate dei mutui saranno sostenute da entrambi i IG.ri in proporzione alle somme nette percepite in Parte_4 busta paga, con l'accordo che, in ogni caso, le somme dovute a titolo di pagamento delle rate dei mutui da parte della IG.ra a prescindere dalle somme percepite in busta paga, non potranno mai superare Pt_2 il 50% delle rate dei mutui.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
pagina 3 di 4 Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando il Comune di Sassari alle trascrizioni di legge (v registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, Atto n. 77 parte 1 serie – anno 2015).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note depositate in data 30.05.2025, come riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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