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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/09/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 12/2025 promossa da
• Parte_1
con l'avv. TARANTOLO CHIARA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
In via principale
accertare e dichiarare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui per n. 7 anni scolastici e, precisamente, dall'a.s. 2018/2019 sino all'a.s. 2024/2025 tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad attribuire al ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, CP_2 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Tribunale di Treviso
2024/2025, mettendo a disposizione dello stesso la somma di € 3.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via subordinata
accertare e dichiarare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui per n. 7 anni scolastici e, precisamente, dall'a.s. 2018/2019 sino all'a.s. 2024/2025 tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma si € 3.500,00 o di quella CP_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti ex art. 1218 c.c., per non aver potuto usufruire del beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale allegando di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto dal 2018 al 2024 presso il Liceo Classico/Scientifico CP_1
Giorgione di Castelfranco Veneto e il Liceo Berto di Mogliano Veneto in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, coprendo sostanzialmente l'intero anno scolastico dal 2018 sino ad oggi e segnatamente:
- 2 - Tribunale di Treviso
Ha aggiunto:
a) di svolgere, al momento del deposito del ricorso, servizio presso i medesimi istituti in virtù di ulteriori contratti a termine (doc. 07 – contratti 2024-25):
- dal 14.09.2024 al 30.06.2025 (3 ore/sett.);
- dal 14.09.2024 al 30.06.2025 (3 ore/sett.);
- dal 19.09.2024 al 30.06.2025 (6 ore/sett.);
b) di essere inserito nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, come si evince dai contratti allegati (cfr. doc. 01-06).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
- 3 - Tribunale di Treviso
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di , deve Controparte_3 osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione Tribunale di Treviso
delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. per i quali la domanda non è coperta da prescrizione, e dunque per gli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024,
2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
2.500 tramite il sistema della Carta elettronica. Per gli anni precedenti la domanda deve intendersi prescritta.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. specificati in parte motiva, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 800,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 4 -
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 12/2025 promossa da
• Parte_1
con l'avv. TARANTOLO CHIARA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
In via principale
accertare e dichiarare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui per n. 7 anni scolastici e, precisamente, dall'a.s. 2018/2019 sino all'a.s. 2024/2025 tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad attribuire al ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, CP_2 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Tribunale di Treviso
2024/2025, mettendo a disposizione dello stesso la somma di € 3.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via subordinata
accertare e dichiarare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui per n. 7 anni scolastici e, precisamente, dall'a.s. 2018/2019 sino all'a.s. 2024/2025 tramite il sistema della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma si € 3.500,00 o di quella CP_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti ex art. 1218 c.c., per non aver potuto usufruire del beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2023/2024, 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
PARTE RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale allegando di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto dal 2018 al 2024 presso il Liceo Classico/Scientifico CP_1
Giorgione di Castelfranco Veneto e il Liceo Berto di Mogliano Veneto in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, coprendo sostanzialmente l'intero anno scolastico dal 2018 sino ad oggi e segnatamente:
- 2 - Tribunale di Treviso
Ha aggiunto:
a) di svolgere, al momento del deposito del ricorso, servizio presso i medesimi istituti in virtù di ulteriori contratti a termine (doc. 07 – contratti 2024-25):
- dal 14.09.2024 al 30.06.2025 (3 ore/sett.);
- dal 14.09.2024 al 30.06.2025 (3 ore/sett.);
- dal 19.09.2024 al 30.06.2025 (6 ore/sett.);
b) di essere inserito nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, come si evince dai contratti allegati (cfr. doc. 01-06).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
- 3 - Tribunale di Treviso
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di , deve Controparte_3 osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione Tribunale di Treviso
delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. per i quali la domanda non è coperta da prescrizione, e dunque per gli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024,
2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro CP_1
2.500 tramite il sistema della Carta elettronica. Per gli anni precedenti la domanda deve intendersi prescritta.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. specificati in parte motiva, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 800,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
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