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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3177 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A appresentata e difesa dall'avv. Giovanna Albanese Parte_1
e dall'avv. Maria Della Monaca elettivamente domiciliata in Roma, Via IV
Novembre, 119/A – Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale fax
06/67662296, giusta procura in atti
Appellante
E rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo Controparte_1
Faranda, Pasquale Maria Crupi e Salvatore Dell'Alpi giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma a Via Cosseria n. 2.
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5569/2022 depositata il 13/06/2022
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, notificato a Parte_1 Controparte_1
(dipendente della , dal 25/10/2007, in qualità di impiegata Parte_2
con inquadramento al 3° livello di cui al CCNL Terziario Commercio, fino al
31/01/2019, part time al 90%, transitata dal 1/02/2019 alla Società a partecipazione regionale in virtù di affitto di ramo d'azienda e in seguito di cessione CP_2 definitiva del ramo d'azienda), lamentava di aver ricevuto per il periodo dall'1 aprile 2015 al 28 febbraio 2018 compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal
CCNL Commercio, invocato ai sensi dell'art 36 della Costituzione, per il mancato pagamento delle somme derivanti dal rinnovo contrattuale.
Secondo la prospettazione la avrebbe corrisposto soltanto Parte_2
parzialmente le quote per il rinnovo CCNL, per il periodo da marzo 2018 a novembre 2018.
Ha quindi chiesto la corresponsione delle somme ancora dovute secondo i conteggi sindacali presenti in atti, per i periodi e nella misura indicati nella tabella (pag. 2 ricorso) per un totale di € 1.729,25, oltre a quanto dovuto a titolo di accantonamento del TFR, quale differenza retributiva ovvero alla diversa cifra che verrà stabilita dal
Giudice.
Società ad intera partecipazione pubblica con unico socio, Parte_1
(già Provincia di Roma ex L.n. 56/2014), si Controparte_3
costituiva sostenendo: - che gli arretrati non erano dovuti in quanto la opponente era una società integralmente partecipata dalla Controparte_3
, cui l'Ente affidava in house lo svolgimento di progetti e commesse,
[...] derogando al principio dell'affidamento di servizi a seguito di procedure di evidenza pubblica, solo a patto del mantenimento dei costi di affidamento nei limiti del prezzo di mercato;
che in materia di società partecipate vigeva il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli Enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica previsti dall'art 18 D.L. n. 112/2008 e dall'art 3 bis L.n.138/2011, che vietava lo sforamento del budget previsto per le spese di personale;
- che, ai sensi della L.n. 147/2013, art 1 c 557, si applicavano alle società a partecipazione pubblica titolari di affidamenti diretti di servizi al di fuori delle procedure di evidenza pubblica, le disposizioni che prevedevano obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
2 retributiva;
che, in analogia a quanto stabilito per i dipendenti pubblici del Socio unico, si applicava anche alla Società il blocco coattivo delle retribuzioni previsto per gli anni 2011, 2012, 2013 dall'art. 9 d.l. n. 78/2010 (convertito in legge
122/2010 e ss.mm.), poi prorogato fino al 31.12.2014 dal DPR n. 122 del 4 settembre 2013, nonché dalla legge di stabilità 2014 (art. 1 co. 557 legge 147/2013),
e successivamente prorogato al 31.12.2015 (art. 1 co. 254 legge 190/2014); che il
30/3/2015 era stato rinnovato il CCNL Terziario applicato dalla Società e l'azienda aveva comunicato alle OOSS l'impossibilità di applicare il nuovo contratto, con riguardo alle clausole economiche, in forza del blocco della contrattazione del pubblico impiego vigente;
che, al termine della proroga del blocco al 31/12/2015,
è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/16 (Testo Unico della società participate), che prevede la fissazione di obiettivi specifici volti al contenimento delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale;
che i Piani Degli Obiettivi della Società (ALL. 2 del fascicolo di primo grado), approvati dal Socio Unico, dal
2016 (cioè successivamente al termine del blocco contrattuale legittimamente disposto sino al 31/12/2015) non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive, né la Società opponente poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del Socio Unico per i quali esiste una scheda finanziaria che costituisce il vincolo per la ripartizione dei capitoli di spesa, comprensiva anche delle spese per il personale caricato sullo specifico servizio affidato;
che nel febbraio 2018 le OOSS avevano inviato all'Ispettorato Nazionale del lavoro la richiesta di convocazione della opponente in merito alla mancata erogazione degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL del marzo 2015; che, esclusa la partecipazione di Città Metropolitana agli oneri aggiuntivi per le spese del personale che sarebbero conseguiti al riconoscimento retroattivo degli aumenti contrattuali, solo economie su costi fissi avrebbero consentito di reperire le risorse azionate, e che ciò era avvenuto con il transito di 172 dipendenti, tra i quali parte ricorrente, nella partecipata regionale costituita dalla L 205/17, CP_2 inizialmente a titolo di affitto di ramo d'azienda dal 1 febbraio 2018, e a titolo definitivo dall'anno successivo dal 15 febbraio 2019, consentendo la corresponsione degli arretrati per aumenti contrattuali a far data dal marzo 2018; che nell'Ottobre 2018 il Socio unico aveva fornito indirizzi vincolanti che escludevano la possibilità di finanziare spese per il personale a titolo di arretrati
3 contrattuali per il periodo Aprile 2015-Febbraio 2018: a fronte della specifica richiesta di indicazioni della Società (ALL. 4 del predetto fascicolo), che evidenziava l'ammontare complessivo delle spese per rinnovo contrattuale (circa
10 milioni di euro annui dal 2015) cui si sarebbe sommato un incremento pari a circa 800.000,00 annui in caso di riconoscimento di arretrati arretrati dal
01/04/2015 al Marzo 2018, oltre i costi indotti (scatti di anzianità, Rol retribuiti, tassazione sul periodo feriale, ecc.), il Socio unico, con nota del Nucleo di
Valutazione e Controllo dell'Ente pubblico del 24/10/2018 (ALL. 5) ha ribadito l'impossibilità di finanziare tale spesa, dal momento che l'unica forma di finanziamento della Società avviene con l'attribuzione di commesse con lo schema dell'in house providing, “restando esclusa ogni imputazione dei costi che non sia ricompresa in tale modello di rapporto”.
Il Tribunale Civile Sezione Lavoro con sentenza n. 5573/2022 accoglieva il ricorso,
Secondo il primo giudice il contesto normativo che ha introdotto nei confronti dei dipendenti pubblici, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un meccanismo di blocco delle retribuzioni e di ogni ulteriore trattamento accessorio previsto dal settore di riferimento sino al 31/12/2014 (D.P.R. n. 122/2013, trasfuso poi nella legge di stabilità per il 2014) e successivamente, fino al 31/12/2015 (legge n. 190/2014, di stabilità per il 2015) e la sospensione dell'indennità di vacanza contrattuale sino al
2018, rappresenta il risultato di scelte normative dettate dall'esigenza di assicurare e preservare il principio di contenimento della spesa pubblica e di evitare che la
Pubblica Amministrazione sopportasse oneri aggiuntivi ed estremamente gravosi, tali da poter configurare un danno erariale, ed è giustificato alla luce dell'introduzione nella Carta Costituzionale dell'obbligo di pareggio di bilancio, consacrato nell'art. 81, comma 1, Cost.
Tuttavia il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni dettate dai commi 5 e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Consulta, andrebbero coordinate, oltre che con il principio di contenimento della spesa pubblica, con i principi costituzionali di retribuzione sufficiente e proporzionata e di libertà sindacale, sulla scorta della pronuncia n. 178/2015 della Corte
Costituzionale. Inoltre la nota del 24 ottobre 2018 della Città Controparte_3
, ossia l'atto di indirizzo del Socio Unico alla Società partecipata in house,
[...] riconoscerebbe alla Società autonomia nel gestire i costi derivanti dall'attività svolta, mentre al contrario si è dimostrata elusiva della disciplina contenuta nel
4 CCNL del settore di riferimento. Il comma 6 dell'art. 19 T.U. società participate, legittimerebbe le società a perseguire il contenimento dei costi di funzionamento in sede di contrattazione di secondo livello, potendo derogare anche in senso peggiorativo al CCNL. Tale facoltà non è stata esercitata dalla Società, che si sarebbe limitata a non applicare, sic et simpliciter, detti trattamenti, applicando arbitrariamente il CCNL in violazione degli artt. 36 e 39 Cost.
Sulla scorta delle argomentazioni riportate il primo giudice ha ritenuto dovuti gli arretrati a far data dal 1/01/2016 e fino al 28 febbraio 2018.
Con atto di gravame l'appellante ha censurato la decisione Parte_1 chiedendone la riforma con il rigetto dell'avversa domanda.
Si è costituita la resistendo all'appello chiedendone il rigetto. Concesso CP_1 termine per note, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appellante ha veicolato le censure sviluppando specifici motivi di doglianza ed in particolare la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 commi 5 e 6 D.Lgs n.
175/2016 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015; la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 commi 5 e 6 D.Lgs n. 175/2016 in relazione alla disciplina del “controllo analogo”; la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 commi 5 e 6 D.Lgs n. 175/2016 . Difetto di motivazione in relazione agli atti di causa.
L'appellati, già dipendente a tempo indeterminato della società con Parte_1
inquadramento al III livello , C.C.N.L. che Parte_3
affermava essere stato applicato di fatto dalla società resistente unitamente alla relativa contrattazione integrativa, agiva in giudizio al fine di far valere il diritto a percepire gli incrementi economici e gli adeguamenti salariali disposti dal suddetto
C.C.N.L. nel periodo dall'aprile 2015 al febbraio 2018, con conseguente condanna della società datrice al pagamento degli importi indicati in ricorso.
Si tratta delle quote dell'aumento retributivo disposto in sede di rinnovo del
“Contratto Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi” del 30/3/2015.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea interpretazione dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016 e delle norme che regolano i rapporti tra la società partecipata e l'ente proprietario unico socio pubblico.
Contesta il rilievo attribuito dal primo giudice alla (presunta) modifica normativa introdotta dal d.lgs. 175/2016 nel consentire per le società a partecipazione
5 pubblica, in luogo del principio di riduzione dei costi del personale posto dal previgente art. 18 del d.l. 112/2008, una più ampia dizione volta al contenimento dei costi aziendali sul “complesso delle spese di funzionamento” e non sulle sole spese del personale, consentendo compensazioni tra diverse tipologie di costi con un'applicazione “mediata” dei limiti e divieti previsti dalla legislazione a carico delle amministrazioni socie (quale il blocco della contrattazione salariale) tale da consentire deroghe ai vincoli di spesa del personale.
Evidenzia la particolare condizione della società in house la quale svolge attività di supporto all'attività amministrativa dell'ente proprietario e alla quale è affidata da quest'ultimo la realizzazione di “commesse” con affidamento diretto senza procedura di evidenza pubblica, purché il costo si mantenga al di sotto dei valori del libero mercato, condizione quest'ultima che implica necessariamente il taglio delle spese generali, tra cui quelle del personale, che sono la voce più rilevante dei costi di qualsiasi servizio sostenendo che la predetta modifica normativa non avrebbe alterato la portata del principio di contenimento delle spese di personale e dei costi generali.
Contesta inoltre l'interpretazione normativa posta a fondamento della decisione impugnata evidenziando come la stessa determinerebbe la totale assimilazione delle società partecipate al regime giuscivilistico delle società per azioni e questo nonostante la rilevanza pubblica dei servizi erogati, il modello societario prescelto
è un modello privatistico il cui funzionamento è ispirato a logiche imprenditoriali.
Con correlata argomentazione ci si duole dell'erroneità della gravata sentenza ove si sostiene, in buona sostanza che non risulterebbe, nel caso di specie, l'adozione di alcun atto di indirizzo da parte dell'amministrazione controllante e di recepimento da parte della società in sede di contrattazione di secondo livello, evidenziando il contrasto di tale valutazione con il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente locale e con la previsione di cui all'art 19 comma 5 del d.lgs.
175/2016.
Per contro la Città metropolitana, nell'esercizio del controllo analogo sulla società appellante, aveva espresso l'indirizzo in tema di contenimento dei costi del personale sia nei Piani degli Obiettivi (PDO) dal 2016, che con la nota n. 0169663 del 24/10/2018.
I motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, risultano infondati, intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento interpretativo più volte
6 espresso da questa Corte con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili (oltre alla sentenza n. 1200/2022 del 24/03/2022, citata dal
Tribunale, cfr., ad es., CdA Roma n. 1915/2024 del 17/05/2024, n. 4031/2024 del
20/11/2024 e n. 4354/2024 del 3/1/2025 nonché, ancora più recentemente, CdA
Roma n. 159 del 15/1/2025 precedente quest'ultimo prodotto in atti e che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In sostanza, i primi due motivi di impugnazione sono incentrati sulla tesi, sostenuta dalla società appellante, che, in virtù del controllo analogo esercitato dall'ente proprietario sarebbe tenuta ad attuare le direttive di quest'ultimo che potrebbero derogare anche alla contrattazione collettiva di settore.
La tesi è completamente errata.
L'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 175/2016 definisce il controllo analogo
“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, ma ciò non esime quest'ultima, né l'ente pubblico proprietario, dal rispetto delle norme di legge.
In proposito, l'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che
“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
L'articolo 14, comma 1 a conferma della sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile, a quelle generali del diritto privato e, in definitiva, alle regole del mercato, ponendo fine ad una questione controversa che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza, dispone che “Le società
a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza …”.
Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento più recente di questa Corte in tema di fallibilità della società partecipate dagli enti locali, appare oramai del tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura in house o meno della società che sia in mano pubblica, poiché la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che
7 queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Cass. 07/02/2017, n. 3196; Cass.
27/09/2013, n. 22209). A siffatto orientamento occorre dare sicura continuità, dovendosi al riguardo tenere a mente, come del resto già evidenziato da questa
Corte (Cass. n. 3196 del 2017, cit.) da un lato, che l'art. 1 l.fall. esclude dall'area della concorsualità soltanto gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile e, dall'altro, che esiste ancora nell'ordinamento una disposizione (l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n.
70), che vieta seccamente l'istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo. …”.
La regola dettata dall'articolo 1 trova conferma, per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati da dette società, nel più volte richiamato articolo 19 del d.lgs.
175/2016 che, al comma 1, prevede che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
È la stessa normativa che regola le società pubbliche, quindi, a richiamare i contratti collettivi quale indispensabile fonte attuativa ed integrativa della disciplina del rapporto di lavoro. Le deroghe a tale disposizione generale sono limitate a quelle previste dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 che, sul punto dell'applicazione della contrattazione collettiva, non prevede alcuna deroga.
Sul punto si è pronunciata, con recentissimo arresto, la Suprema Corte di
8 Cassazione che, chiamata a dirimere la questione della giurisdizione applicabile in una controversia avente ad oggetto la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale in una società in house, ha affermato che “La norma [art. 19 del d.lgs. 175/2016], nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni sul lavoro nell'impresa, salvo deroghe («1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi»), costituisce, a ben guardare, l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass.,
Sez. Un., 1° dicembre 2016, n. 24591, confermativa di pronunce precedenti, e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759)”(Cass.
Sez. Un., 18749/2023).
Per la disciplina del rapporto di lavoro, dunque, non esistono disposizioni di segno contrario che permettano alla società, o all'ente pubblico proprietario, di derogare per scelta unilaterale alla contrattazione collettiva, né si rilevano ragioni ostative di sistema “che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”, tali da poter venire meno all'applicazione della contrattazione collettiva di settore.
Anzi, al contrario, l'espresso richiamo alla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 evidenzia che il legislatore ha voluto pienamente inserire la disciplina del rapporto di lavoro delle società partecipate, ivi comprese quelle in house, all'interno del sistema delle relazioni sindacali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella
9 motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 16 del d.l. 98/2011 e successive proroghe – ha affermato che “
l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica
e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del
Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs.
n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art.
45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza
(sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, 10 all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.
La Corte delle leggi ha, quindi, affermato il valore insuperabile della contrattazione collettiva non comprimibile, oltre un determinato limite, nemmeno dal legislatore
10 ordinario per l'attuazione di altre finalità aventi parimenti rilevanza costituzionale
(quale il contenimento dei costi della spesa pubblica). In linea con tali principi si pone, chiaramente, l'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 ed alla luce degli stessi devono essere interpretati anche i successivi commi 5 e 6 della medesima disposizione di legge (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
I commi 5 e 6 dell'articolo 19 prevedono che:“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.
Le disposizioni appena richiamate certamente non hanno il senso che vorrebbe loro attribuire la società appellante. La previsione che l'amministrazione proprietaria della società debba fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, non significa affatto che la società, per raggiungere tali obiettivi, possa non dare applicazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Anzi, per il contenimento degli oneri contrattuali, la legge prevede espressamente che la società debba passare sempre attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale, prevedendo altresì, per la riduzione della spesa per il personale, anche la possibilità di attuare i processi di mobilità di quello eccedente previsti dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
Come già chiarito da questa Corte in proprio analogo precedente, tale previsione di legge esprime la possibilità, per la contrattazione aziendale, di derogare, anche in senso peggiorativo, al CCNL (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
Tuttavia, nel caso concreto non è dato riscontrare alcun contratto collettivo di tal fatta che abbia dettato una disciplina derogatoria dei trattamenti economici oggetto del presente giudizio (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
La società appellante invece, omettendo di passare per un accordo territoriale o
11 aziendale con i sindacati, o di procedere alla mobilità del personale eccedentario, ha ritenuto di risolvere il problema originato dagli aumenti contrattuali attuando unilateralmente la proroga del blocco delle retribuzioni fino al 2018, con ciò violando palesemente le norme del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dello stesso d.lgs. 175/2016 che affidano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e, in particolare, la determinazione della retribuzione.
La società appellante sostiene che la sua condotta sarebbe conforme ai Piani degli
Obiettivi predisposti dall'Amministrazione dal 2016 in poi, che non avrebbero previsto “alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive”
(pag. 16 dell'atto d'appello).
Anche tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento.
I PDO degli anni 2016 – 2018, depositati nel primo grado del giudizio (all. 2 alla memoria difensiva di primo grado), in realtà consistono unicamente in un elenco delle commesse affidate dalla Città metropolitana alla società con i relativi importi contrattuali.
E' evidente che l'ente affidatario delle commesse non poteva modificare l'importo contrattualmente pattuito per la realizzazione delle opere o dei servizi appaltati, dando luogo ad una forma di finanziamento degli oneri della società; piuttosto, avrebbe dovuto essere quest'ultima che, nel contrattare il corrispettivo per l'affidamento dei lavori o dei servizi, avrebbe dovuto tenere conto anche degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, fermo restando l'onere di proporre un prezzo dell'opera o del servizio che fosse concorrente con i prezzi di mercato.
Ciò è esattamente quanto risposto dalla Città metropolitana, con la nota del
24/10/2018 (all. 5 alla memoria difensiva di primo grado), in riscontro alla nota dell'appellante del 18/10/ 2018 n. 8535 avente ad oggetto l'applicazione del CCNL
Commercio.
Nella missiva della Città metropolitana si legge quanto segue: “A tale riguardo si coglie l'occasione per rilevare che questo Ente non ha mai inteso finanziare, né mai avrebbe potuto, in base alle vigenti disposizioni in materia, le attività ed i connessi costi ed oneri generali presupposti di codesta Società; semmai
l'Amministrazione riconosce una somma a fronte di prestazioni di servizi relative alle commesse che l'Amministrazione stessa affida secondo lo schema
12 procedimentale dell'in house providing, secondo esigenze di supporto al funzionamento dei propri servizi. Conseguentemente è, dunque, presupposto necessario che, per ogni servizio acquisito in house providing sulla base della normativa statale e comunitaria, l'Ente committente verifichi la congruità del costo dell'affidamento rispetto ai costi di mercato relativi alla prestazione richiesta, restando esclusa ogni imputazione di costi che non sia ricompresa in tale modello di rapporto”.
La stessa nota del 24 ottobre, poi, afferma che la problematica inerente all'applicazione degli aumenti tabellari previsti dal CCNL di riferimento, debba essere risolta da uno “studio tecnico-economico della stessa Società che esplori le ipotesi operative di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce dei quatto punti sopra evidenziati”, punti che l'Amministrazione ha condensato nel: “1) principio del contenimento delle spese previste in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016; 2) piena autonomia della Società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di secondo livello e nella ricerca di un punto economico di compatibilità tra aumenti tabellari, contrattazione di secondo livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento dei costi con i costi di mercato;
4) definizione delle vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite l'eventuale conciliazione tramite l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, quindi,
l'Amministrazione controllante non ha affatto indicato come obiettivo il contenimento dei costi mediante l'elusione degli aumenti tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, bensì ha indicato a la diversa strada da Parte_1
percorrere, nella piena autonomia della società nella gestione dei costi fissi, consistente in uno studio tecnico – economico finalizzato al contenimento delle spese generali di gestione e nel ricorso alla contrattazione di secondo livello per trovare un punto di compatibilità tra aumenti tabellari e costi di amministrazione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, appare evidente l'infondatezza dei primi due motivi di gravame mentre dalle considerazioni che precedono e dalla presenza di vari precedenti di questa Corte conformi all' orientamento assunto in questa sede discende, in maniera assorbente, l' assenza delle “gravi difficoltà interpretative” richieste dall' art. 363 bis cpc per il rinvio pregiudiziale dinanzi alla
13 Corte di Cassazione richiesto dall'appellante (in tal senso CdA Roma n. 4354/2024 del 3/1/2025).
La regolamentazione delle spese di lite, liquidata come dispositivo, segue la soccombenza
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 3.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 6.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3177 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A appresentata e difesa dall'avv. Giovanna Albanese Parte_1
e dall'avv. Maria Della Monaca elettivamente domiciliata in Roma, Via IV
Novembre, 119/A – Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale fax
06/67662296, giusta procura in atti
Appellante
E rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo Controparte_1
Faranda, Pasquale Maria Crupi e Salvatore Dell'Alpi giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma a Via Cosseria n. 2.
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5569/2022 depositata il 13/06/2022
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, notificato a Parte_1 Controparte_1
(dipendente della , dal 25/10/2007, in qualità di impiegata Parte_2
con inquadramento al 3° livello di cui al CCNL Terziario Commercio, fino al
31/01/2019, part time al 90%, transitata dal 1/02/2019 alla Società a partecipazione regionale in virtù di affitto di ramo d'azienda e in seguito di cessione CP_2 definitiva del ramo d'azienda), lamentava di aver ricevuto per il periodo dall'1 aprile 2015 al 28 febbraio 2018 compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal
CCNL Commercio, invocato ai sensi dell'art 36 della Costituzione, per il mancato pagamento delle somme derivanti dal rinnovo contrattuale.
Secondo la prospettazione la avrebbe corrisposto soltanto Parte_2
parzialmente le quote per il rinnovo CCNL, per il periodo da marzo 2018 a novembre 2018.
Ha quindi chiesto la corresponsione delle somme ancora dovute secondo i conteggi sindacali presenti in atti, per i periodi e nella misura indicati nella tabella (pag. 2 ricorso) per un totale di € 1.729,25, oltre a quanto dovuto a titolo di accantonamento del TFR, quale differenza retributiva ovvero alla diversa cifra che verrà stabilita dal
Giudice.
Società ad intera partecipazione pubblica con unico socio, Parte_1
(già Provincia di Roma ex L.n. 56/2014), si Controparte_3
costituiva sostenendo: - che gli arretrati non erano dovuti in quanto la opponente era una società integralmente partecipata dalla Controparte_3
, cui l'Ente affidava in house lo svolgimento di progetti e commesse,
[...] derogando al principio dell'affidamento di servizi a seguito di procedure di evidenza pubblica, solo a patto del mantenimento dei costi di affidamento nei limiti del prezzo di mercato;
che in materia di società partecipate vigeva il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli Enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica previsti dall'art 18 D.L. n. 112/2008 e dall'art 3 bis L.n.138/2011, che vietava lo sforamento del budget previsto per le spese di personale;
- che, ai sensi della L.n. 147/2013, art 1 c 557, si applicavano alle società a partecipazione pubblica titolari di affidamenti diretti di servizi al di fuori delle procedure di evidenza pubblica, le disposizioni che prevedevano obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
2 retributiva;
che, in analogia a quanto stabilito per i dipendenti pubblici del Socio unico, si applicava anche alla Società il blocco coattivo delle retribuzioni previsto per gli anni 2011, 2012, 2013 dall'art. 9 d.l. n. 78/2010 (convertito in legge
122/2010 e ss.mm.), poi prorogato fino al 31.12.2014 dal DPR n. 122 del 4 settembre 2013, nonché dalla legge di stabilità 2014 (art. 1 co. 557 legge 147/2013),
e successivamente prorogato al 31.12.2015 (art. 1 co. 254 legge 190/2014); che il
30/3/2015 era stato rinnovato il CCNL Terziario applicato dalla Società e l'azienda aveva comunicato alle OOSS l'impossibilità di applicare il nuovo contratto, con riguardo alle clausole economiche, in forza del blocco della contrattazione del pubblico impiego vigente;
che, al termine della proroga del blocco al 31/12/2015,
è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/16 (Testo Unico della società participate), che prevede la fissazione di obiettivi specifici volti al contenimento delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale;
che i Piani Degli Obiettivi della Società (ALL. 2 del fascicolo di primo grado), approvati dal Socio Unico, dal
2016 (cioè successivamente al termine del blocco contrattuale legittimamente disposto sino al 31/12/2015) non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive, né la Società opponente poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del Socio Unico per i quali esiste una scheda finanziaria che costituisce il vincolo per la ripartizione dei capitoli di spesa, comprensiva anche delle spese per il personale caricato sullo specifico servizio affidato;
che nel febbraio 2018 le OOSS avevano inviato all'Ispettorato Nazionale del lavoro la richiesta di convocazione della opponente in merito alla mancata erogazione degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL del marzo 2015; che, esclusa la partecipazione di Città Metropolitana agli oneri aggiuntivi per le spese del personale che sarebbero conseguiti al riconoscimento retroattivo degli aumenti contrattuali, solo economie su costi fissi avrebbero consentito di reperire le risorse azionate, e che ciò era avvenuto con il transito di 172 dipendenti, tra i quali parte ricorrente, nella partecipata regionale costituita dalla L 205/17, CP_2 inizialmente a titolo di affitto di ramo d'azienda dal 1 febbraio 2018, e a titolo definitivo dall'anno successivo dal 15 febbraio 2019, consentendo la corresponsione degli arretrati per aumenti contrattuali a far data dal marzo 2018; che nell'Ottobre 2018 il Socio unico aveva fornito indirizzi vincolanti che escludevano la possibilità di finanziare spese per il personale a titolo di arretrati
3 contrattuali per il periodo Aprile 2015-Febbraio 2018: a fronte della specifica richiesta di indicazioni della Società (ALL. 4 del predetto fascicolo), che evidenziava l'ammontare complessivo delle spese per rinnovo contrattuale (circa
10 milioni di euro annui dal 2015) cui si sarebbe sommato un incremento pari a circa 800.000,00 annui in caso di riconoscimento di arretrati arretrati dal
01/04/2015 al Marzo 2018, oltre i costi indotti (scatti di anzianità, Rol retribuiti, tassazione sul periodo feriale, ecc.), il Socio unico, con nota del Nucleo di
Valutazione e Controllo dell'Ente pubblico del 24/10/2018 (ALL. 5) ha ribadito l'impossibilità di finanziare tale spesa, dal momento che l'unica forma di finanziamento della Società avviene con l'attribuzione di commesse con lo schema dell'in house providing, “restando esclusa ogni imputazione dei costi che non sia ricompresa in tale modello di rapporto”.
Il Tribunale Civile Sezione Lavoro con sentenza n. 5573/2022 accoglieva il ricorso,
Secondo il primo giudice il contesto normativo che ha introdotto nei confronti dei dipendenti pubblici, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un meccanismo di blocco delle retribuzioni e di ogni ulteriore trattamento accessorio previsto dal settore di riferimento sino al 31/12/2014 (D.P.R. n. 122/2013, trasfuso poi nella legge di stabilità per il 2014) e successivamente, fino al 31/12/2015 (legge n. 190/2014, di stabilità per il 2015) e la sospensione dell'indennità di vacanza contrattuale sino al
2018, rappresenta il risultato di scelte normative dettate dall'esigenza di assicurare e preservare il principio di contenimento della spesa pubblica e di evitare che la
Pubblica Amministrazione sopportasse oneri aggiuntivi ed estremamente gravosi, tali da poter configurare un danno erariale, ed è giustificato alla luce dell'introduzione nella Carta Costituzionale dell'obbligo di pareggio di bilancio, consacrato nell'art. 81, comma 1, Cost.
Tuttavia il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni dettate dai commi 5 e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Consulta, andrebbero coordinate, oltre che con il principio di contenimento della spesa pubblica, con i principi costituzionali di retribuzione sufficiente e proporzionata e di libertà sindacale, sulla scorta della pronuncia n. 178/2015 della Corte
Costituzionale. Inoltre la nota del 24 ottobre 2018 della Città Controparte_3
, ossia l'atto di indirizzo del Socio Unico alla Società partecipata in house,
[...] riconoscerebbe alla Società autonomia nel gestire i costi derivanti dall'attività svolta, mentre al contrario si è dimostrata elusiva della disciplina contenuta nel
4 CCNL del settore di riferimento. Il comma 6 dell'art. 19 T.U. società participate, legittimerebbe le società a perseguire il contenimento dei costi di funzionamento in sede di contrattazione di secondo livello, potendo derogare anche in senso peggiorativo al CCNL. Tale facoltà non è stata esercitata dalla Società, che si sarebbe limitata a non applicare, sic et simpliciter, detti trattamenti, applicando arbitrariamente il CCNL in violazione degli artt. 36 e 39 Cost.
Sulla scorta delle argomentazioni riportate il primo giudice ha ritenuto dovuti gli arretrati a far data dal 1/01/2016 e fino al 28 febbraio 2018.
Con atto di gravame l'appellante ha censurato la decisione Parte_1 chiedendone la riforma con il rigetto dell'avversa domanda.
Si è costituita la resistendo all'appello chiedendone il rigetto. Concesso CP_1 termine per note, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
L'appellante ha veicolato le censure sviluppando specifici motivi di doglianza ed in particolare la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 commi 5 e 6 D.Lgs n.
175/2016 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015; la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 commi 5 e 6 D.Lgs n. 175/2016 in relazione alla disciplina del “controllo analogo”; la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 commi 5 e 6 D.Lgs n. 175/2016 . Difetto di motivazione in relazione agli atti di causa.
L'appellati, già dipendente a tempo indeterminato della società con Parte_1
inquadramento al III livello , C.C.N.L. che Parte_3
affermava essere stato applicato di fatto dalla società resistente unitamente alla relativa contrattazione integrativa, agiva in giudizio al fine di far valere il diritto a percepire gli incrementi economici e gli adeguamenti salariali disposti dal suddetto
C.C.N.L. nel periodo dall'aprile 2015 al febbraio 2018, con conseguente condanna della società datrice al pagamento degli importi indicati in ricorso.
Si tratta delle quote dell'aumento retributivo disposto in sede di rinnovo del
“Contratto Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi” del 30/3/2015.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea interpretazione dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016 e delle norme che regolano i rapporti tra la società partecipata e l'ente proprietario unico socio pubblico.
Contesta il rilievo attribuito dal primo giudice alla (presunta) modifica normativa introdotta dal d.lgs. 175/2016 nel consentire per le società a partecipazione
5 pubblica, in luogo del principio di riduzione dei costi del personale posto dal previgente art. 18 del d.l. 112/2008, una più ampia dizione volta al contenimento dei costi aziendali sul “complesso delle spese di funzionamento” e non sulle sole spese del personale, consentendo compensazioni tra diverse tipologie di costi con un'applicazione “mediata” dei limiti e divieti previsti dalla legislazione a carico delle amministrazioni socie (quale il blocco della contrattazione salariale) tale da consentire deroghe ai vincoli di spesa del personale.
Evidenzia la particolare condizione della società in house la quale svolge attività di supporto all'attività amministrativa dell'ente proprietario e alla quale è affidata da quest'ultimo la realizzazione di “commesse” con affidamento diretto senza procedura di evidenza pubblica, purché il costo si mantenga al di sotto dei valori del libero mercato, condizione quest'ultima che implica necessariamente il taglio delle spese generali, tra cui quelle del personale, che sono la voce più rilevante dei costi di qualsiasi servizio sostenendo che la predetta modifica normativa non avrebbe alterato la portata del principio di contenimento delle spese di personale e dei costi generali.
Contesta inoltre l'interpretazione normativa posta a fondamento della decisione impugnata evidenziando come la stessa determinerebbe la totale assimilazione delle società partecipate al regime giuscivilistico delle società per azioni e questo nonostante la rilevanza pubblica dei servizi erogati, il modello societario prescelto
è un modello privatistico il cui funzionamento è ispirato a logiche imprenditoriali.
Con correlata argomentazione ci si duole dell'erroneità della gravata sentenza ove si sostiene, in buona sostanza che non risulterebbe, nel caso di specie, l'adozione di alcun atto di indirizzo da parte dell'amministrazione controllante e di recepimento da parte della società in sede di contrattazione di secondo livello, evidenziando il contrasto di tale valutazione con il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente locale e con la previsione di cui all'art 19 comma 5 del d.lgs.
175/2016.
Per contro la Città metropolitana, nell'esercizio del controllo analogo sulla società appellante, aveva espresso l'indirizzo in tema di contenimento dei costi del personale sia nei Piani degli Obiettivi (PDO) dal 2016, che con la nota n. 0169663 del 24/10/2018.
I motivi, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, risultano infondati, intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento interpretativo più volte
6 espresso da questa Corte con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili (oltre alla sentenza n. 1200/2022 del 24/03/2022, citata dal
Tribunale, cfr., ad es., CdA Roma n. 1915/2024 del 17/05/2024, n. 4031/2024 del
20/11/2024 e n. 4354/2024 del 3/1/2025 nonché, ancora più recentemente, CdA
Roma n. 159 del 15/1/2025 precedente quest'ultimo prodotto in atti e che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In sostanza, i primi due motivi di impugnazione sono incentrati sulla tesi, sostenuta dalla società appellante, che, in virtù del controllo analogo esercitato dall'ente proprietario sarebbe tenuta ad attuare le direttive di quest'ultimo che potrebbero derogare anche alla contrattazione collettiva di settore.
La tesi è completamente errata.
L'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 175/2016 definisce il controllo analogo
“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, ma ciò non esime quest'ultima, né l'ente pubblico proprietario, dal rispetto delle norme di legge.
In proposito, l'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che
“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
L'articolo 14, comma 1 a conferma della sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile, a quelle generali del diritto privato e, in definitiva, alle regole del mercato, ponendo fine ad una questione controversa che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza, dispone che “Le società
a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza …”.
Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che “secondo l'orientamento più recente di questa Corte in tema di fallibilità della società partecipate dagli enti locali, appare oramai del tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura in house o meno della società che sia in mano pubblica, poiché la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che
7 queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Cass. 07/02/2017, n. 3196; Cass.
27/09/2013, n. 22209). A siffatto orientamento occorre dare sicura continuità, dovendosi al riguardo tenere a mente, come del resto già evidenziato da questa
Corte (Cass. n. 3196 del 2017, cit.) da un lato, che l'art. 1 l.fall. esclude dall'area della concorsualità soltanto gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile e, dall'altro, che esiste ancora nell'ordinamento una disposizione (l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n.
70), che vieta seccamente l'istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo. …”.
La regola dettata dall'articolo 1 trova conferma, per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati da dette società, nel più volte richiamato articolo 19 del d.lgs.
175/2016 che, al comma 1, prevede che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
È la stessa normativa che regola le società pubbliche, quindi, a richiamare i contratti collettivi quale indispensabile fonte attuativa ed integrativa della disciplina del rapporto di lavoro. Le deroghe a tale disposizione generale sono limitate a quelle previste dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 che, sul punto dell'applicazione della contrattazione collettiva, non prevede alcuna deroga.
Sul punto si è pronunciata, con recentissimo arresto, la Suprema Corte di
8 Cassazione che, chiamata a dirimere la questione della giurisdizione applicabile in una controversia avente ad oggetto la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale in una società in house, ha affermato che “La norma [art. 19 del d.lgs. 175/2016], nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni sul lavoro nell'impresa, salvo deroghe («1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi»), costituisce, a ben guardare, l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass.,
Sez. Un., 1° dicembre 2016, n. 24591, confermativa di pronunce precedenti, e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759)”(Cass.
Sez. Un., 18749/2023).
Per la disciplina del rapporto di lavoro, dunque, non esistono disposizioni di segno contrario che permettano alla società, o all'ente pubblico proprietario, di derogare per scelta unilaterale alla contrattazione collettiva, né si rilevano ragioni ostative di sistema “che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”, tali da poter venire meno all'applicazione della contrattazione collettiva di settore.
Anzi, al contrario, l'espresso richiamo alla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 evidenzia che il legislatore ha voluto pienamente inserire la disciplina del rapporto di lavoro delle società partecipate, ivi comprese quelle in house, all'interno del sistema delle relazioni sindacali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella
9 motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 16 del d.l. 98/2011 e successive proroghe – ha affermato che “
l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica
e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del
Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs.
n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art.
45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza
(sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, 10 all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.
La Corte delle leggi ha, quindi, affermato il valore insuperabile della contrattazione collettiva non comprimibile, oltre un determinato limite, nemmeno dal legislatore
10 ordinario per l'attuazione di altre finalità aventi parimenti rilevanza costituzionale
(quale il contenimento dei costi della spesa pubblica). In linea con tali principi si pone, chiaramente, l'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 ed alla luce degli stessi devono essere interpretati anche i successivi commi 5 e 6 della medesima disposizione di legge (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
I commi 5 e 6 dell'articolo 19 prevedono che:“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.
Le disposizioni appena richiamate certamente non hanno il senso che vorrebbe loro attribuire la società appellante. La previsione che l'amministrazione proprietaria della società debba fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, non significa affatto che la società, per raggiungere tali obiettivi, possa non dare applicazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Anzi, per il contenimento degli oneri contrattuali, la legge prevede espressamente che la società debba passare sempre attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale, prevedendo altresì, per la riduzione della spesa per il personale, anche la possibilità di attuare i processi di mobilità di quello eccedente previsti dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
Come già chiarito da questa Corte in proprio analogo precedente, tale previsione di legge esprime la possibilità, per la contrattazione aziendale, di derogare, anche in senso peggiorativo, al CCNL (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
Tuttavia, nel caso concreto non è dato riscontrare alcun contratto collettivo di tal fatta che abbia dettato una disciplina derogatoria dei trattamenti economici oggetto del presente giudizio (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
La società appellante invece, omettendo di passare per un accordo territoriale o
11 aziendale con i sindacati, o di procedere alla mobilità del personale eccedentario, ha ritenuto di risolvere il problema originato dagli aumenti contrattuali attuando unilateralmente la proroga del blocco delle retribuzioni fino al 2018, con ciò violando palesemente le norme del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dello stesso d.lgs. 175/2016 che affidano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e, in particolare, la determinazione della retribuzione.
La società appellante sostiene che la sua condotta sarebbe conforme ai Piani degli
Obiettivi predisposti dall'Amministrazione dal 2016 in poi, che non avrebbero previsto “alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive”
(pag. 16 dell'atto d'appello).
Anche tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento.
I PDO degli anni 2016 – 2018, depositati nel primo grado del giudizio (all. 2 alla memoria difensiva di primo grado), in realtà consistono unicamente in un elenco delle commesse affidate dalla Città metropolitana alla società con i relativi importi contrattuali.
E' evidente che l'ente affidatario delle commesse non poteva modificare l'importo contrattualmente pattuito per la realizzazione delle opere o dei servizi appaltati, dando luogo ad una forma di finanziamento degli oneri della società; piuttosto, avrebbe dovuto essere quest'ultima che, nel contrattare il corrispettivo per l'affidamento dei lavori o dei servizi, avrebbe dovuto tenere conto anche degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, fermo restando l'onere di proporre un prezzo dell'opera o del servizio che fosse concorrente con i prezzi di mercato.
Ciò è esattamente quanto risposto dalla Città metropolitana, con la nota del
24/10/2018 (all. 5 alla memoria difensiva di primo grado), in riscontro alla nota dell'appellante del 18/10/ 2018 n. 8535 avente ad oggetto l'applicazione del CCNL
Commercio.
Nella missiva della Città metropolitana si legge quanto segue: “A tale riguardo si coglie l'occasione per rilevare che questo Ente non ha mai inteso finanziare, né mai avrebbe potuto, in base alle vigenti disposizioni in materia, le attività ed i connessi costi ed oneri generali presupposti di codesta Società; semmai
l'Amministrazione riconosce una somma a fronte di prestazioni di servizi relative alle commesse che l'Amministrazione stessa affida secondo lo schema
12 procedimentale dell'in house providing, secondo esigenze di supporto al funzionamento dei propri servizi. Conseguentemente è, dunque, presupposto necessario che, per ogni servizio acquisito in house providing sulla base della normativa statale e comunitaria, l'Ente committente verifichi la congruità del costo dell'affidamento rispetto ai costi di mercato relativi alla prestazione richiesta, restando esclusa ogni imputazione di costi che non sia ricompresa in tale modello di rapporto”.
La stessa nota del 24 ottobre, poi, afferma che la problematica inerente all'applicazione degli aumenti tabellari previsti dal CCNL di riferimento, debba essere risolta da uno “studio tecnico-economico della stessa Società che esplori le ipotesi operative di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce dei quatto punti sopra evidenziati”, punti che l'Amministrazione ha condensato nel: “1) principio del contenimento delle spese previste in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016; 2) piena autonomia della Società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di secondo livello e nella ricerca di un punto economico di compatibilità tra aumenti tabellari, contrattazione di secondo livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento dei costi con i costi di mercato;
4) definizione delle vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite l'eventuale conciliazione tramite l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, quindi,
l'Amministrazione controllante non ha affatto indicato come obiettivo il contenimento dei costi mediante l'elusione degli aumenti tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, bensì ha indicato a la diversa strada da Parte_1
percorrere, nella piena autonomia della società nella gestione dei costi fissi, consistente in uno studio tecnico – economico finalizzato al contenimento delle spese generali di gestione e nel ricorso alla contrattazione di secondo livello per trovare un punto di compatibilità tra aumenti tabellari e costi di amministrazione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, appare evidente l'infondatezza dei primi due motivi di gravame mentre dalle considerazioni che precedono e dalla presenza di vari precedenti di questa Corte conformi all' orientamento assunto in questa sede discende, in maniera assorbente, l' assenza delle “gravi difficoltà interpretative” richieste dall' art. 363 bis cpc per il rinvio pregiudiziale dinanzi alla
13 Corte di Cassazione richiesto dall'appellante (in tal senso CdA Roma n. 4354/2024 del 3/1/2025).
La regolamentazione delle spese di lite, liquidata come dispositivo, segue la soccombenza
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 3.426,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17
L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 6.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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