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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/08/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giulia Simoni Presidente dott.ssa Federica Ferretti Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da (cf ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dei debiti maturati, in particolare ed esclusivamente verso l'Erario, i quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;
Rilevato che il debitore ha illustrato, poi, di non essere titolare di alcun bene, mobile o immobile, utilmente liquidabile e di percepire redditi da lavoro dipendente;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Sentito il ricorrente ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. pagina 1 di 4 c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Ritenuto che, in merito, dalle spese necessarie per il mantenimento del debitore debbano essere escluse quelle indicate per il godimento di beni di terzi (abitazione/autovettura), ove esse attengano alla quota di una obbligazione che afferisca esclusivamente e direttamente alla proprietà della res in questione e non al suo utilizzo (i.e. il mutuo per l'acquisto dall'abitazione, il condominio, il bollo e la RCA);
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di C.F. ) residente a [...] C.F._1
n.29,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC “I Diritti del Debitore” nella persona del dott. Riccardo Lucattelli;
DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato all'OCC e al Liquidatore sopra indicati;
ORDINA pagina 2 di 4 al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che tutte le somme eccedenti € 800/mese siano apprese dalla procedura dalle retribuzioni percepite da quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere Parte_1 all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice
Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori. Il datore di lavoro della debitrice dovrà versare tale eccedenza direttamente al Liquidatore.
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
pagina 3 di 4 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 06/08/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Giulia Simoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giulia Simoni Presidente dott.ssa Federica Ferretti Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da (cf ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dei debiti maturati, in particolare ed esclusivamente verso l'Erario, i quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;
Rilevato che il debitore ha illustrato, poi, di non essere titolare di alcun bene, mobile o immobile, utilmente liquidabile e di percepire redditi da lavoro dipendente;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Sentito il ricorrente ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. pagina 1 di 4 c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Ritenuto che, in merito, dalle spese necessarie per il mantenimento del debitore debbano essere escluse quelle indicate per il godimento di beni di terzi (abitazione/autovettura), ove esse attengano alla quota di una obbligazione che afferisca esclusivamente e direttamente alla proprietà della res in questione e non al suo utilizzo (i.e. il mutuo per l'acquisto dall'abitazione, il condominio, il bollo e la RCA);
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di C.F. ) residente a [...] C.F._1
n.29,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC “I Diritti del Debitore” nella persona del dott. Riccardo Lucattelli;
DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato all'OCC e al Liquidatore sopra indicati;
ORDINA pagina 2 di 4 al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che tutte le somme eccedenti € 800/mese siano apprese dalla procedura dalle retribuzioni percepite da quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere Parte_1 all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice
Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori. Il datore di lavoro della debitrice dovrà versare tale eccedenza direttamente al Liquidatore.
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
pagina 3 di 4 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 06/08/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Giulia Simoni
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