Articolo 3 della Legge 22 ottobre 2025, n. 162
Articolo 2Articolo 4
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5 novembre 2025
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con appositi provvedimenti legislativi.
Entrata in vigore il 5 novembre 2025