Articolo 16 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 gennaio 1967
Art. 16.
Per il personale che per limiti di eta' e' collocato a riposo entro il 31 dicembre 1970 e' ridotto alla meta' il periodo di permanenza nel grado per la promozione alla qualifica di segretario capo del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e per la promozione alla qualifica di interprete superiore o ispettore superiore del ruolo organico della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967