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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 28/10/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 162/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 19 agosto 2024 da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Parrello
-appellante - contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bobbio e Francesca
Parotto dell'Avvocatura della Provincia di Trento
-appellata -
e contro
(cod. fisc. e P. IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio A.
EU
-appellata -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione
In punto: riforma della sentenza n. 731/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI 2
Di parte appellante:
“accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza
Tribunale di Trento n. 731/2024 relativa al giudizio iscritto al n. 2478/2023 di R.G., pubblicata il 19/7/2024 e notificata in pari data, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente annullare l'ingiunzione di pagamento n. 0122189720230000004 del
18/7/2023.
Con vittoria di spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
Di parte appellata : Controparte_1
“Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia: respingere l'appello proposto dal ricorrente in quanto infondato in Pt_1 fatto e in diritto e la correlata domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata anch'essa priva dei presupposti di legge;
confermare la sentenza di primo grado n. 731/2024 pubblicata in data
19.07.2024 sub RG 2478/2023 e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. 0122189720230000004 del 18 luglio 2023, emessa da
, nei Parte_2 confronti di . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Di parte appellata : Controparte_2
“Nel merito, in via principale, rigettarsi l'interposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, compensi e spese di causa integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 5 ottobre 2023
proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 Parte_1
R.D. 639/1910 emessa in data 18 luglio 2023 da Controparte_2 affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate della
[...]
con la quale gli veniva intimato il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 6.149,49, pretesa per scorretto utilizzo dei permessi connessi allo svolgimento di cariche pubbliche elettive. 3
Il ricorrente, premesso di aver prestato servizio come docente di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Trento 6 e di aver rivestito nel medesimo periodo la carica di consigliere comunale con delega di assessore all'urbanistica presso il Comune di AN di LL (RC), contestava la fondatezza della pretesa, sostenendo di aver usufruito degli strumenti riconosciuti dalla normativa di settore per poter partecipare alle sedute di
Giunta e di Consiglio, previa puntuale comunicazione delle assenze dal servizio alla segreteria dell'Istituto.
Deduceva che la aveva avviato nei suoi confronti un CP_1 procedimento disciplinare mediante formale contestazione di data 24 settembre 2009, addebitandogli assenze dal servizio ritenute ingiustificate per complessivi nove giorni e due ore fruiti a titolo di mandato politico amministrativo per il periodo 1 - 18 settembre 2009 (poi ridotte a sette giorni sulla base della documentazione prodotta dal in sede di audizione). Pt_1
All'esito del procedimento, nonostante le giustificazioni addotte e la documentazione offerta, tra cui il parere della Reggio Calabria, CP_3 la irrogava, con comunicazione di data 22 gennaio 2010, la CP_1 sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione per due giorni.
Rappresentava che mediante altra comunicazione di data 25 novembre
2011 riceveva una richiesta di recupero credito per Euro 5.368,14, indebitamente percepita nell'anno scolastico 2009/2010 e corrispondente a
229 ore di assenza, compensate a titolo di permessi non retribuiti per carica pubblica elettiva;
e tale somma veniva richiesta con l'ingiunzione fiscale opposta.
Il ricorrente contestava l'addebito, perché l'Amministrazione aveva omesso di indicare le assenze ritenute ingiustificate. Tale genericità non consentiva al lavoratore di individuare gli effettivi giorni di assenza ed eventualmente fornire una giustificazione, con questo inficiando la contestazione.
Evidenziava poi come precise disposizioni di legge (D.Lg. n. 267/2000, artt.
79 e 74), alle quali venivano opposte presunte violazioni di principi generali di condotta e buona fede, riconoscessero il diritto del lavoratore di assentarsi dal servizio per l'espletamento della funzione pubblica, nonché per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare al posto di lavoro;
4
e che il quadro normativo non poteva interpretarsi alla luce del fatto che di norma il lavoratore risiede e svolge le funzioni elettive nel comune in cui lavora o in altro viciniore.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'ingiunzione sopra detta.
Si costituiva in giudizio la , riferendo che l'errato uso dei permessi CP_1 per cariche pubbliche elettive era stato contestato già con nota del 25 settembre 2008, in cui si precisava che il tempo viaggio sarebbe stato giustificato con ore di permesso retribuito solo nel caso di viaggio effettivamente effettuato. All'osservazione per cui AN di LL era raggiungibile solo in auto in 19-22 ore, formulata dal con nota del 12 Pt_1 maggio 2009, la Provincia aveva opposto che la distanza chilometrica di circa
1.200 km era percorribile in circa dodici ore, e che vi era la possibilità di utilizzare anche il treno o l'aereo; e che il non rientrava quasi mai in Pt_1 servizio al termine delle riunioni, restando spesso assente anche per l'intera settimana.
L'errato uso dei permessi, e, in particolare, la violazione dell'art. 66 del contratto collettivo, aveva comportato l'avvio del procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione della sospensione. Il aveva Pt_1 formulato istanza di conciliazione che aveva avuto esito negativo;
nell'ambito di questo la aveva nuovamente istruito la pratica con il ricalcolo CP_1 delle ore di assenza per il periodo settembre 2009 – giugno 2010, rilevando che il suddetto aveva usufruito di n. 229 ore di permesso non retribuito, che corrispondevano ad una somma di Euro 5.364,24 percepita indebitamente.
Eccepiva quindi che era decorso ogni termine utile per contestare l'addebito disciplinare in base al quale l'Amministrazione provinciale chiedeva la restituzione dell'indebito, sicchè il ricorso doveva ritenersi inammissibile.
Precisava poi di non contestare le assenze del per l'espletamento del Pt_1 mandato politico, ma l'erroneo utilizzo dei permessi retribuiti per 229 ore per la copertura del cd. tempo viaggio, che non poteva esservi ricompreso nelle ipotesi del perdurare dell'assenza del dipendente per intere giornate, senza una ripresa lavorativa al termine delle incombenze necessarie all'espletamento del mandato politico. Il riconoscimento del tempo viaggio 5
presuppone che vi sia un alternarsi di periodo di assenza e conseguente ripresa del servizio;
mentre il era stato assente ininterrottamente per Pt_1 lunghi periodi.
Emergeva quindi la necessità di coprire le ore contestate con permessi non retribuiti, e di recuperare la somma (corrispondente a 229 ore) percepita indebitamente dal docente, come da prospetto riepilogativo del Servizio competente.
Quanto alla mancata indicazione delle assenze ingiustificate, sottolineava ancora che il provvedimento disciplinare non era stato impugnato ed era divenuto definitivo.
Si costituiva eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in capo a sé per non avere alcuna responsabilità riguardo alle vicende che avevano originato il titolo sulla base del quale era avvenuto l'affidamento per la riscossione.
2. - Con sentenza resa in data 19 luglio 2024 il Tribunale di Trento rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Richiamata la normativa afferente all'utilizzo dei permessi collegati alle cariche elettive di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del CCPL vigente per il personale docente della scuola a carattere statale, il Giudice rilevava come l'Amministrazione provinciale non avesse contestato le assenze maturate dal per partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta Pt_1 comunale presso il Comune di AN di LL, ma l'erroneo utilizzo dei permessi retribuiti per la copertura del tempo viaggio, nei casi in cui il docente, prima della riunione o al termine della stessa, non prestasse alcuna attività lavorativa presso la propria sede di servizio;
ed aveva riconosciuto il tempo viaggio in tutti i giorni in cui vi erano le sedute di Giunta, non limitando il permesso retribuito alle sole ore di riunione della giunta comunale.
Il Tribunale riteneva non sussistere i profili di indeterminatezza o genericità del credito azionato di cui si doleva il ricorrente: l'importo dovuto era stato calcolato mediante una semplice operazione aritmetica ed era stato computato sulla scorta di 229 ore di assenza dal servizio che non potevano 6
essere giustificate, né ai fini dell'espletamento del mandato politico, né potevano in nessun modo essere compensate con permessi retribuiti, avendo l'Amministrazione provinciale già provveduto, in via collaborativa, a computare le assenze maturate con tali permessi, pur in assenza di richiesta da parte del lavoratore, fino a esaurimento del monte ore massimo previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Non risultavano fondate nemmeno le censure afferenti alla mancata indicazione delle assenze ingiustificate da parte della . L'ente CP_1 provinciale aveva infatti prodotto la contestazione dell'addebito disciplinare effettuata nei confronti del il 24 settembre 2009, cui aveva fatto Pt_1 seguito l'audizione e l'irrogazione della sanzione disciplinare, oltre al verbale di conciliazione che dava atto del fatto che le assenze ingiustificate si erano ridotte a 7 giorni. Risultava inoltre allegato il parere del Ministero dell'Interno di data 10 febbraio 2010 il quale specificava in merito alle modalità di fruizione dei permessi di cui all'art. 79 D.Lg. 267/2000 : “il lavoratore non potrebbe fruire del permesso per l'intera giornata precedente o successiva alla seduta di giunta e il tempo per raggiungere il luogo della riunione o per ritornare al posto di lavoro dovrebbe essere quello che precede immediatamente la riunione o quello che immediatamente la segue.”
3. - Avverso tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone impugnazione . Parte_1
Si sono costituite la Controparte_4
chiedendone la conferma.
[...]
3.1 - Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha disatteso la contestazione di genericità dell'ingiunzione per mancata indicazione dei periodi di assenza ingiustificati, così impedendo la verifica dell'interessato ed il primario esercizio del diritto di difesa. Il Tribunale non avrebbe operato alcuna disamina delle modalità di determinazione del periodo di assenza e del calcolo monetario di corrispondenza, facendo proprio l'assunto unilaterale della . CP_1
Rileva poi la contraddittorietà della sentenza rispetto ai dati accertati nel procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento di data 22 gennaio 2010, presupposto dell'azione di recupero dell'amministrazione. 7
Nonostante all'esito del procedimento disciplinare siano state accertate assenze ingiustificate per sette giorni, la sentenza di primo grado, recependo quanto erroneamente dedotto dalla Amministrazione provinciale, ha statuito la ripetizione della retribuzione indebitamente percepita per un totale di 229 ore, indicazione che oltre che essere del tutto incompatibile con i soli sette giorni accertati, non trova specificazione o motivazione alcuna, né nell'ingiunzione fiscale, né negli atti che l'hanno preceduta.
3.2 - Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ritiene ingiustificate le ore di assenza maturate, nonostante l'art. 79 del d.lgs. n.
267/2000 preveda non solo il diritto del lavoratore di assentarsi per l'espletamento del mandato politico, ma altresì per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare al posto di lavoro.
Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la notevole distanza tra la sede di lavoro e il Comune ove il lavoratore ricopriva la carica elettiva e quindi riconoscere l'impossibilità materiale del di essere presente in servizio il Pt_1 giorno prima e quello successivo alle riunioni, sempre fissate per le giornate di martedì e di giovedì.
Ribadisce, in ogni caso, come in base al parere del Ministero dell'Interno di data 30 marzo 2023, relativo a caso analogo a quello in esame, sia computabile nelle ore del permesso per mandato politico il tempo viaggio anche nell'ipotesi in cui lo spostamento non venga materialmente effettuato da parte del lavoratore.
4. - Si è costituita nel giudizio di appello la , chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione. Ribadisce l'appellata che le 229 ore non corrispondono ai
7 giorni contestati al all'esito del procedimento disciplinare, ma alle Pt_1 assenze che l'Amministrazione provinciale ha provveduto a computare nelle ore di permesso non retribuito, non potendo le stesse essere ricondotte né ai permessi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, né ai permessi retribuiti (per esaurimento monte ore massimo). Ribadisce che oggetto della contestazione svolta nei confronti del è lo scorretto utilizzo del tempo Pt_1 viaggio, che può esser riconosciuto al lavoratore solo laddove ci sia un'alternanza di periodo di assenza e ripresa di servizio. 8
Si è costituita reiterando l'eccezione di difetto Controparte_2 di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Ritiene questa Corte che il primo motivo di appello meriti accoglimento.
La sentenza impugnata, dopo aver compiutamente esposto i principi in materia di opposizione all'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, non ne ha in realtà tenuto conto.
A fronte delle contestazioni del ricorrente, il Tribunale si è limitato a dare atto che “l'importo dovuto è stato calcolato mediante una semplice operazione aritmetica ed è stato computato sulla base delle 229 ore di assenza ingiustificata dal servizio”, considerando per questo solo il credito della
“certo, liquido ed esigibile”. Ha poi ritenuto che la mancata CP_1 indicazione delle assenze ingiustificate sia soddisfatta dalla circostanziata contestazione disciplinare del 24 settembre 2009, cui ha fatto seguito l'audizione del e l'inflizione della sanzione;
ed ha richiamato il verbale Pt_1 di conciliazione con cui è stato rideterminato il numero di ore di assenza ingiustificata da nove giorni e due ore a sette giorni.
Il Tribunale non si è con questo avveduto non solo che la contestazione disciplinare (doc. 2 ) non è affatto circostanziata, limitandosi a CP_1 richiamare un riepilogo delle assenze “alla data del 18 settembre 2009” in suo possesso, senza neppure allegarlo;
ma, soprattutto, che la pretesa azionata in questa sede concerne un periodo lavorativo ben diverso e più ampio, che va dal settembre 2009 al giugno 2010.
Il prospetto delle assenze ingiustificate (doc. 13 ) è stato redatto CP_1 in occasione della procedura di conciliazione che ha seguito l'irrogazione della sanzione disciplinare (tanto emerge dal verbale 16 luglio 2010 - doc. 5
); ed è appunto in relazione a tale più ampio periodo che la CP_1
ha calcolato le 229 ore di assenza, mentre la riduzione da nove CP_1 giorni e due ore a sette giorni concerne solo il periodo fino al 18 settembre
2009. Il fatto che la sanzione disciplinare sia divenuta definitiva non ha quindi valore alcuno ai fini della prova del credito della , dato che CP_1 9
essa concerne un periodo di diciotto giorni, mentre il prospetto delle assenze abbraccia un totale di nove mesi di servizio.
Detto prospetto riporta le “ore dovute”, e quindi - pare doversi intendere - le ore retribuite pur in assenza di giustificazione, considerando i permessi retribuiti ancora spettanti;
ma esse sono semplicemente distinte per mese, e risulta del tutto evidente che, in assenza della puntuale indicazione delle ore di assenza e dei giorni in cui esse si sono realizzate, nonché delle richieste di permessi retribuiti che hanno inciso o totalmente assorbito le ventiquattro ore riconosciute dall'art. 79, al non è stata consentita alcuna difesa. Pt_1
Né questa Corte sarebbe in grado di operare, sulla scorta delle scarne e poco pertinenti produzioni documentali, una puntuale ricostruzione dei fatti cui applicare il principio di diritto che costituisce il nucleo centrale della controversia: se l'art. 79, che garantisce il diritto del dipendente ad assentarsi anche per il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare nel luogo di lavoro, presupponga che il viaggio sia stato effettivamente compiuto, o, per il caso in cui il luogo della riunione si trovi a notevole distanza, non lo presupponga (anche su tale fondamentale punto la sentenza impugnata è silente).
Quanto la genericità delle allegazioni della incida non solo sul CP_1 diritto di difesa, ma anche sul giudizio di questa Corte, emerge anche dalla nota del 25 novembre 2010 (doc. 7 ). Con essa, nel contestare 229 CP_1 ore retribuite ma non lavorate, il tempo viaggio è stato riconosciuto “nei giorni di martedì e giovedì e comunque di seduta di giunta”, e, quindi, lo è stato a prescindere che un viaggio sia stato compiuto o meno, così contraddicendo tutta l'impostazione di fondo dell'ente, per la quale in questo caso il permesso retribuito non spetterebbe. Inoltre - così almeno pare ricavarsi dall'espressione “comunque” – il tempo viaggio sarebbe stato riconosciuto addirittura a prescindere dalla partecipazione ad una seduta.
Si aggiunge che il era al tempo stesso assessore e membro del Pt_1 consiglio comunale;
e che per quest'ultima categoria di mandato politico l'art. 79 attribuisce al lavoratore il diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte. Non è dato conoscere se anche tale eventualità si sia verificata. 10
Il prospetto, che è stato chiaramente redatto a fini conciliativi e non per essere posto a fondamento di un'azione giudiziale, presenta quindi caratteri di inammissibile genericità, dato che non si comprende né cosa sia stato chiesto dal , né che cosa sia stato negato (o riconosciuto) dalla Pt_1
Provincia.
Si ricorda allora che nel procedimento di opposizione ex art. 2 R.D.
639/1910 l'amministrazione riveste la posizione sostanziale di attore;
e che nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. grava sull'attore allegare e provare non solo l'intervenuto pagamento, ma anche l'inesistenza della causa solvendi con riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio.
Risulta quindi all'evidenza il difetto di allegazione, ossia di introduzione in giudizio dei fatti costitutivi della domanda, che devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo per permettere all'altra parte di difendersi compiutamente e al giudice di individuare il thema decidendum. E, se è pur vero che l'art. 2 non prevede per l'ingiunzione un requisito assimilabile a quello di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c. (esposizione in forma chiara e specifica dei fatti costituenti le ragioni della domanda), il rinvio operato dall'art. 3 per il tramite dell'art. 32 D.Lg. 150/2011 al rito ordinario di cognizione consente comunque di individuare un successivo termine per le preclusioni assertive, che ben poteva essere utilizzato dalla per CP_1 una specifica illustrazione delle ragioni di fatto della domanda.
In riforma dell'impugnata sentenza l'ingiunzione va quindi annullata, e la domanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. rigettata.
6. – Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, neppure ha preso posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
che viene riproposta ex art. 346 c.p.c. in questa sede. CP_2
Ritiene questa Corte che tale eccezione non sia fondata.
Va dato atto che non si rinvengono precedenti nei termini (opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910, con cui si fa valere l'inesistenza della pretesa di restituzione di somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c.). Le pronunce richiamate da Trentino riscossioni (Sez. Unite, n.
7514/22 e n. 16412/2007) si limitano ad escludere l'esistenza di un 11
litisconsorzio necessario fra ente impositore e concessionario, che è cosa ben diversa dall'escludere la legittimazione passiva del concessionario.
Di certo, non è il soggetto che vanta il diritto Controparte_2 alla restituzione delle somme per cui è causa: provvede per conto della alla riscossione coattiva in forza di un contratto di servizio CP_1 stipulato ai sensi dell'art. 34 della l.p. 3/2006, come consentito dell'art. 52
D.Lg. 446/1997. Ed infatti, nell'ingiunzione di pagamento la società si dichiara “affidataria della funzione della riscossione coattiva delle entrate di
”, e in vari punti è chiaramente indicato l'ente Controparte_1 impositore (in questo caso, il titolare del diritto di credito).
È però anche vero che è titolare dell'azione esecutiva, Controparte_2 ed è quindi ben di più di un adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., sicchè non vi sono ragioni per negare che l'accertamento circa l'inesistenza del credito vantato dall'ente impositore possa essere richiesto anche nei suoi confronti.
7. - All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si vedono ragioni per una compensazione delle spese nei rapporti fra l'appellante e che, pur non avendo svolto difese di Controparte_2 merito, ha comunque chiesto la conferma della sentenza impugnata e insistito per il rigetto dell'istanza di sospensione, oltre a vedersi rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Alla liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro
26.000,00 ed una bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.
731/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ingiunzione di pagamento n.
0122189720230000004 del 18 luglio 2023; condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 3.000,00 per 12
onorari; per il presente grado di appello in Euro 3.500,00 per onorari ed
Euro 362,50 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali,
C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 19 agosto 2024 da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Parrello
-appellante - contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bobbio e Francesca
Parotto dell'Avvocatura della Provincia di Trento
-appellata -
e contro
(cod. fisc. e P. IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio A.
EU
-appellata -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione
In punto: riforma della sentenza n. 731/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI 2
Di parte appellante:
“accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza
Tribunale di Trento n. 731/2024 relativa al giudizio iscritto al n. 2478/2023 di R.G., pubblicata il 19/7/2024 e notificata in pari data, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente annullare l'ingiunzione di pagamento n. 0122189720230000004 del
18/7/2023.
Con vittoria di spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio.”
Di parte appellata : Controparte_1
“Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia: respingere l'appello proposto dal ricorrente in quanto infondato in Pt_1 fatto e in diritto e la correlata domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata anch'essa priva dei presupposti di legge;
confermare la sentenza di primo grado n. 731/2024 pubblicata in data
19.07.2024 sub RG 2478/2023 e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione n. 0122189720230000004 del 18 luglio 2023, emessa da
, nei Parte_2 confronti di . Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Di parte appellata : Controparte_2
“Nel merito, in via principale, rigettarsi l'interposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, compensi e spese di causa integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 5 ottobre 2023
proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 Parte_1
R.D. 639/1910 emessa in data 18 luglio 2023 da Controparte_2 affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate della
[...]
con la quale gli veniva intimato il pagamento della Controparte_1 somma di Euro 6.149,49, pretesa per scorretto utilizzo dei permessi connessi allo svolgimento di cariche pubbliche elettive. 3
Il ricorrente, premesso di aver prestato servizio come docente di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Trento 6 e di aver rivestito nel medesimo periodo la carica di consigliere comunale con delega di assessore all'urbanistica presso il Comune di AN di LL (RC), contestava la fondatezza della pretesa, sostenendo di aver usufruito degli strumenti riconosciuti dalla normativa di settore per poter partecipare alle sedute di
Giunta e di Consiglio, previa puntuale comunicazione delle assenze dal servizio alla segreteria dell'Istituto.
Deduceva che la aveva avviato nei suoi confronti un CP_1 procedimento disciplinare mediante formale contestazione di data 24 settembre 2009, addebitandogli assenze dal servizio ritenute ingiustificate per complessivi nove giorni e due ore fruiti a titolo di mandato politico amministrativo per il periodo 1 - 18 settembre 2009 (poi ridotte a sette giorni sulla base della documentazione prodotta dal in sede di audizione). Pt_1
All'esito del procedimento, nonostante le giustificazioni addotte e la documentazione offerta, tra cui il parere della Reggio Calabria, CP_3 la irrogava, con comunicazione di data 22 gennaio 2010, la CP_1 sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione per due giorni.
Rappresentava che mediante altra comunicazione di data 25 novembre
2011 riceveva una richiesta di recupero credito per Euro 5.368,14, indebitamente percepita nell'anno scolastico 2009/2010 e corrispondente a
229 ore di assenza, compensate a titolo di permessi non retribuiti per carica pubblica elettiva;
e tale somma veniva richiesta con l'ingiunzione fiscale opposta.
Il ricorrente contestava l'addebito, perché l'Amministrazione aveva omesso di indicare le assenze ritenute ingiustificate. Tale genericità non consentiva al lavoratore di individuare gli effettivi giorni di assenza ed eventualmente fornire una giustificazione, con questo inficiando la contestazione.
Evidenziava poi come precise disposizioni di legge (D.Lg. n. 267/2000, artt.
79 e 74), alle quali venivano opposte presunte violazioni di principi generali di condotta e buona fede, riconoscessero il diritto del lavoratore di assentarsi dal servizio per l'espletamento della funzione pubblica, nonché per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare al posto di lavoro;
4
e che il quadro normativo non poteva interpretarsi alla luce del fatto che di norma il lavoratore risiede e svolge le funzioni elettive nel comune in cui lavora o in altro viciniore.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'ingiunzione sopra detta.
Si costituiva in giudizio la , riferendo che l'errato uso dei permessi CP_1 per cariche pubbliche elettive era stato contestato già con nota del 25 settembre 2008, in cui si precisava che il tempo viaggio sarebbe stato giustificato con ore di permesso retribuito solo nel caso di viaggio effettivamente effettuato. All'osservazione per cui AN di LL era raggiungibile solo in auto in 19-22 ore, formulata dal con nota del 12 Pt_1 maggio 2009, la Provincia aveva opposto che la distanza chilometrica di circa
1.200 km era percorribile in circa dodici ore, e che vi era la possibilità di utilizzare anche il treno o l'aereo; e che il non rientrava quasi mai in Pt_1 servizio al termine delle riunioni, restando spesso assente anche per l'intera settimana.
L'errato uso dei permessi, e, in particolare, la violazione dell'art. 66 del contratto collettivo, aveva comportato l'avvio del procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione della sospensione. Il aveva Pt_1 formulato istanza di conciliazione che aveva avuto esito negativo;
nell'ambito di questo la aveva nuovamente istruito la pratica con il ricalcolo CP_1 delle ore di assenza per il periodo settembre 2009 – giugno 2010, rilevando che il suddetto aveva usufruito di n. 229 ore di permesso non retribuito, che corrispondevano ad una somma di Euro 5.364,24 percepita indebitamente.
Eccepiva quindi che era decorso ogni termine utile per contestare l'addebito disciplinare in base al quale l'Amministrazione provinciale chiedeva la restituzione dell'indebito, sicchè il ricorso doveva ritenersi inammissibile.
Precisava poi di non contestare le assenze del per l'espletamento del Pt_1 mandato politico, ma l'erroneo utilizzo dei permessi retribuiti per 229 ore per la copertura del cd. tempo viaggio, che non poteva esservi ricompreso nelle ipotesi del perdurare dell'assenza del dipendente per intere giornate, senza una ripresa lavorativa al termine delle incombenze necessarie all'espletamento del mandato politico. Il riconoscimento del tempo viaggio 5
presuppone che vi sia un alternarsi di periodo di assenza e conseguente ripresa del servizio;
mentre il era stato assente ininterrottamente per Pt_1 lunghi periodi.
Emergeva quindi la necessità di coprire le ore contestate con permessi non retribuiti, e di recuperare la somma (corrispondente a 229 ore) percepita indebitamente dal docente, come da prospetto riepilogativo del Servizio competente.
Quanto alla mancata indicazione delle assenze ingiustificate, sottolineava ancora che il provvedimento disciplinare non era stato impugnato ed era divenuto definitivo.
Si costituiva eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in capo a sé per non avere alcuna responsabilità riguardo alle vicende che avevano originato il titolo sulla base del quale era avvenuto l'affidamento per la riscossione.
2. - Con sentenza resa in data 19 luglio 2024 il Tribunale di Trento rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Richiamata la normativa afferente all'utilizzo dei permessi collegati alle cariche elettive di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del CCPL vigente per il personale docente della scuola a carattere statale, il Giudice rilevava come l'Amministrazione provinciale non avesse contestato le assenze maturate dal per partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta Pt_1 comunale presso il Comune di AN di LL, ma l'erroneo utilizzo dei permessi retribuiti per la copertura del tempo viaggio, nei casi in cui il docente, prima della riunione o al termine della stessa, non prestasse alcuna attività lavorativa presso la propria sede di servizio;
ed aveva riconosciuto il tempo viaggio in tutti i giorni in cui vi erano le sedute di Giunta, non limitando il permesso retribuito alle sole ore di riunione della giunta comunale.
Il Tribunale riteneva non sussistere i profili di indeterminatezza o genericità del credito azionato di cui si doleva il ricorrente: l'importo dovuto era stato calcolato mediante una semplice operazione aritmetica ed era stato computato sulla scorta di 229 ore di assenza dal servizio che non potevano 6
essere giustificate, né ai fini dell'espletamento del mandato politico, né potevano in nessun modo essere compensate con permessi retribuiti, avendo l'Amministrazione provinciale già provveduto, in via collaborativa, a computare le assenze maturate con tali permessi, pur in assenza di richiesta da parte del lavoratore, fino a esaurimento del monte ore massimo previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Non risultavano fondate nemmeno le censure afferenti alla mancata indicazione delle assenze ingiustificate da parte della . L'ente CP_1 provinciale aveva infatti prodotto la contestazione dell'addebito disciplinare effettuata nei confronti del il 24 settembre 2009, cui aveva fatto Pt_1 seguito l'audizione e l'irrogazione della sanzione disciplinare, oltre al verbale di conciliazione che dava atto del fatto che le assenze ingiustificate si erano ridotte a 7 giorni. Risultava inoltre allegato il parere del Ministero dell'Interno di data 10 febbraio 2010 il quale specificava in merito alle modalità di fruizione dei permessi di cui all'art. 79 D.Lg. 267/2000 : “il lavoratore non potrebbe fruire del permesso per l'intera giornata precedente o successiva alla seduta di giunta e il tempo per raggiungere il luogo della riunione o per ritornare al posto di lavoro dovrebbe essere quello che precede immediatamente la riunione o quello che immediatamente la segue.”
3. - Avverso tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone impugnazione . Parte_1
Si sono costituite la Controparte_4
chiedendone la conferma.
[...]
3.1 - Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha disatteso la contestazione di genericità dell'ingiunzione per mancata indicazione dei periodi di assenza ingiustificati, così impedendo la verifica dell'interessato ed il primario esercizio del diritto di difesa. Il Tribunale non avrebbe operato alcuna disamina delle modalità di determinazione del periodo di assenza e del calcolo monetario di corrispondenza, facendo proprio l'assunto unilaterale della . CP_1
Rileva poi la contraddittorietà della sentenza rispetto ai dati accertati nel procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento di data 22 gennaio 2010, presupposto dell'azione di recupero dell'amministrazione. 7
Nonostante all'esito del procedimento disciplinare siano state accertate assenze ingiustificate per sette giorni, la sentenza di primo grado, recependo quanto erroneamente dedotto dalla Amministrazione provinciale, ha statuito la ripetizione della retribuzione indebitamente percepita per un totale di 229 ore, indicazione che oltre che essere del tutto incompatibile con i soli sette giorni accertati, non trova specificazione o motivazione alcuna, né nell'ingiunzione fiscale, né negli atti che l'hanno preceduta.
3.2 - Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ritiene ingiustificate le ore di assenza maturate, nonostante l'art. 79 del d.lgs. n.
267/2000 preveda non solo il diritto del lavoratore di assentarsi per l'espletamento del mandato politico, ma altresì per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare al posto di lavoro.
Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la notevole distanza tra la sede di lavoro e il Comune ove il lavoratore ricopriva la carica elettiva e quindi riconoscere l'impossibilità materiale del di essere presente in servizio il Pt_1 giorno prima e quello successivo alle riunioni, sempre fissate per le giornate di martedì e di giovedì.
Ribadisce, in ogni caso, come in base al parere del Ministero dell'Interno di data 30 marzo 2023, relativo a caso analogo a quello in esame, sia computabile nelle ore del permesso per mandato politico il tempo viaggio anche nell'ipotesi in cui lo spostamento non venga materialmente effettuato da parte del lavoratore.
4. - Si è costituita nel giudizio di appello la , chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione. Ribadisce l'appellata che le 229 ore non corrispondono ai
7 giorni contestati al all'esito del procedimento disciplinare, ma alle Pt_1 assenze che l'Amministrazione provinciale ha provveduto a computare nelle ore di permesso non retribuito, non potendo le stesse essere ricondotte né ai permessi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, né ai permessi retribuiti (per esaurimento monte ore massimo). Ribadisce che oggetto della contestazione svolta nei confronti del è lo scorretto utilizzo del tempo Pt_1 viaggio, che può esser riconosciuto al lavoratore solo laddove ci sia un'alternanza di periodo di assenza e ripresa di servizio. 8
Si è costituita reiterando l'eccezione di difetto Controparte_2 di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Ritiene questa Corte che il primo motivo di appello meriti accoglimento.
La sentenza impugnata, dopo aver compiutamente esposto i principi in materia di opposizione all'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, non ne ha in realtà tenuto conto.
A fronte delle contestazioni del ricorrente, il Tribunale si è limitato a dare atto che “l'importo dovuto è stato calcolato mediante una semplice operazione aritmetica ed è stato computato sulla base delle 229 ore di assenza ingiustificata dal servizio”, considerando per questo solo il credito della
“certo, liquido ed esigibile”. Ha poi ritenuto che la mancata CP_1 indicazione delle assenze ingiustificate sia soddisfatta dalla circostanziata contestazione disciplinare del 24 settembre 2009, cui ha fatto seguito l'audizione del e l'inflizione della sanzione;
ed ha richiamato il verbale Pt_1 di conciliazione con cui è stato rideterminato il numero di ore di assenza ingiustificata da nove giorni e due ore a sette giorni.
Il Tribunale non si è con questo avveduto non solo che la contestazione disciplinare (doc. 2 ) non è affatto circostanziata, limitandosi a CP_1 richiamare un riepilogo delle assenze “alla data del 18 settembre 2009” in suo possesso, senza neppure allegarlo;
ma, soprattutto, che la pretesa azionata in questa sede concerne un periodo lavorativo ben diverso e più ampio, che va dal settembre 2009 al giugno 2010.
Il prospetto delle assenze ingiustificate (doc. 13 ) è stato redatto CP_1 in occasione della procedura di conciliazione che ha seguito l'irrogazione della sanzione disciplinare (tanto emerge dal verbale 16 luglio 2010 - doc. 5
); ed è appunto in relazione a tale più ampio periodo che la CP_1
ha calcolato le 229 ore di assenza, mentre la riduzione da nove CP_1 giorni e due ore a sette giorni concerne solo il periodo fino al 18 settembre
2009. Il fatto che la sanzione disciplinare sia divenuta definitiva non ha quindi valore alcuno ai fini della prova del credito della , dato che CP_1 9
essa concerne un periodo di diciotto giorni, mentre il prospetto delle assenze abbraccia un totale di nove mesi di servizio.
Detto prospetto riporta le “ore dovute”, e quindi - pare doversi intendere - le ore retribuite pur in assenza di giustificazione, considerando i permessi retribuiti ancora spettanti;
ma esse sono semplicemente distinte per mese, e risulta del tutto evidente che, in assenza della puntuale indicazione delle ore di assenza e dei giorni in cui esse si sono realizzate, nonché delle richieste di permessi retribuiti che hanno inciso o totalmente assorbito le ventiquattro ore riconosciute dall'art. 79, al non è stata consentita alcuna difesa. Pt_1
Né questa Corte sarebbe in grado di operare, sulla scorta delle scarne e poco pertinenti produzioni documentali, una puntuale ricostruzione dei fatti cui applicare il principio di diritto che costituisce il nucleo centrale della controversia: se l'art. 79, che garantisce il diritto del dipendente ad assentarsi anche per il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare nel luogo di lavoro, presupponga che il viaggio sia stato effettivamente compiuto, o, per il caso in cui il luogo della riunione si trovi a notevole distanza, non lo presupponga (anche su tale fondamentale punto la sentenza impugnata è silente).
Quanto la genericità delle allegazioni della incida non solo sul CP_1 diritto di difesa, ma anche sul giudizio di questa Corte, emerge anche dalla nota del 25 novembre 2010 (doc. 7 ). Con essa, nel contestare 229 CP_1 ore retribuite ma non lavorate, il tempo viaggio è stato riconosciuto “nei giorni di martedì e giovedì e comunque di seduta di giunta”, e, quindi, lo è stato a prescindere che un viaggio sia stato compiuto o meno, così contraddicendo tutta l'impostazione di fondo dell'ente, per la quale in questo caso il permesso retribuito non spetterebbe. Inoltre - così almeno pare ricavarsi dall'espressione “comunque” – il tempo viaggio sarebbe stato riconosciuto addirittura a prescindere dalla partecipazione ad una seduta.
Si aggiunge che il era al tempo stesso assessore e membro del Pt_1 consiglio comunale;
e che per quest'ultima categoria di mandato politico l'art. 79 attribuisce al lavoratore il diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte. Non è dato conoscere se anche tale eventualità si sia verificata. 10
Il prospetto, che è stato chiaramente redatto a fini conciliativi e non per essere posto a fondamento di un'azione giudiziale, presenta quindi caratteri di inammissibile genericità, dato che non si comprende né cosa sia stato chiesto dal , né che cosa sia stato negato (o riconosciuto) dalla Pt_1
Provincia.
Si ricorda allora che nel procedimento di opposizione ex art. 2 R.D.
639/1910 l'amministrazione riveste la posizione sostanziale di attore;
e che nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. grava sull'attore allegare e provare non solo l'intervenuto pagamento, ma anche l'inesistenza della causa solvendi con riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio.
Risulta quindi all'evidenza il difetto di allegazione, ossia di introduzione in giudizio dei fatti costitutivi della domanda, che devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo per permettere all'altra parte di difendersi compiutamente e al giudice di individuare il thema decidendum. E, se è pur vero che l'art. 2 non prevede per l'ingiunzione un requisito assimilabile a quello di cui all'art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c. (esposizione in forma chiara e specifica dei fatti costituenti le ragioni della domanda), il rinvio operato dall'art. 3 per il tramite dell'art. 32 D.Lg. 150/2011 al rito ordinario di cognizione consente comunque di individuare un successivo termine per le preclusioni assertive, che ben poteva essere utilizzato dalla per CP_1 una specifica illustrazione delle ragioni di fatto della domanda.
In riforma dell'impugnata sentenza l'ingiunzione va quindi annullata, e la domanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. rigettata.
6. – Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, neppure ha preso posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
che viene riproposta ex art. 346 c.p.c. in questa sede. CP_2
Ritiene questa Corte che tale eccezione non sia fondata.
Va dato atto che non si rinvengono precedenti nei termini (opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910, con cui si fa valere l'inesistenza della pretesa di restituzione di somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c.). Le pronunce richiamate da Trentino riscossioni (Sez. Unite, n.
7514/22 e n. 16412/2007) si limitano ad escludere l'esistenza di un 11
litisconsorzio necessario fra ente impositore e concessionario, che è cosa ben diversa dall'escludere la legittimazione passiva del concessionario.
Di certo, non è il soggetto che vanta il diritto Controparte_2 alla restituzione delle somme per cui è causa: provvede per conto della alla riscossione coattiva in forza di un contratto di servizio CP_1 stipulato ai sensi dell'art. 34 della l.p. 3/2006, come consentito dell'art. 52
D.Lg. 446/1997. Ed infatti, nell'ingiunzione di pagamento la società si dichiara “affidataria della funzione della riscossione coattiva delle entrate di
”, e in vari punti è chiaramente indicato l'ente Controparte_1 impositore (in questo caso, il titolare del diritto di credito).
È però anche vero che è titolare dell'azione esecutiva, Controparte_2 ed è quindi ben di più di un adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., sicchè non vi sono ragioni per negare che l'accertamento circa l'inesistenza del credito vantato dall'ente impositore possa essere richiesto anche nei suoi confronti.
7. - All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si vedono ragioni per una compensazione delle spese nei rapporti fra l'appellante e che, pur non avendo svolto difese di Controparte_2 merito, ha comunque chiesto la conferma della sentenza impugnata e insistito per il rigetto dell'istanza di sospensione, oltre a vedersi rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Alla liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro
26.000,00 ed una bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.
731/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ingiunzione di pagamento n.
0122189720230000004 del 18 luglio 2023; condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 3.000,00 per 12
onorari; per il presente grado di appello in Euro 3.500,00 per onorari ed
Euro 362,50 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali,
C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo