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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1920/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LU NC e dall'avv. stabilito Francesco LU
Ricorrente
C O N T R O
-MIM , in persona del l.r.p.t Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.6.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva Codesto
Tribunale chiedendo di “ Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un totale complessivo di 126,44, come da calcoli di cui in atti;
2. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione scolastica resistente di corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate
e non fruite, la somma complessiva di euro 6.830,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali, il rimborso spese forfettario nella misura del 15%, il contributo unificato (ove anticipato) e tutti gli accessori di legge, in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
4. Manlevare la parte ricorrente, nell'ipotesi – meramente eventuale e non auspicata – di rigetto della domanda, da qualsivoglia condanna alle spese di lite”. Fissata l'udienza di comparizione non si costituiva in giudizio la parte convenuta.
Non risultano depositate note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine previsto con decreto di fissazione d'udienza del 16.7.2025, regolarmente comunicato.
***
Il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza alla parte convenuta che, pertanto, non si è costituita in giudizio( cfr. all. fascicolo telematico).
Come noto, cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1483/2015 “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso introduttivo alla controparte e in assenza di specifica istanza di remissione in termini , il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1920/2025
RG, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo
- nulla sulle spese
Crotone, 09/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL