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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2024, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2665 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2665 /2021, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LO) il 30/05/1944 Con il patrocinio dell'Avv. NARRA MARTINA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GALLI ALESSANDRA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. CONVENUTO
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. CP_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. CP_4 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare: A)Accertare e dichiarare che il Signor è proprietario della striscia di terreno posta sul fondo censito al N.C.E.U. del Parte_1
Comune di Casalpusterlengo, Foglio 26, Mappale 62, striscia di esclusiva pertinenza dell'immobile censito al mappale 59, subalterno 701, acquistata a titolo originario dal propri danti causa, e consistente ab origine in un marciapiede piastrellato per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al
Pag. 1 lato lungo, e per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 2,75 per quanto attiene al lato corto, per una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, adiacente il muro dell'abitazione di cui al predetto mappale 59 subalterno 701, in concomitanza del soggiorno e della cucina. B) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub. A), accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione da parte del Signor è proprietario della striscia di terreno posta Parte_1 sul fondo censito al N.C.E.U. del Comune di Casalpusterlengo, Foglio 26, Mappale 62, striscia di esclusiva pertinenza dell'immobile censito al mappale 59, subalterno 701, per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, e per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 2,75 per quanto attiene al lato corto, per una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, adiacente il muro dell'abitazione di cui al predetto mappale 59 subalterno 701, in concomitanza del soggiorno e della cucina. C)Per l'effetto, accertare e dichiarare, regolamentando i confini ex art. 950 c.c., che l'area di esclusiva proprietà del Sig.
misuri una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, ed in particolare, abbia una Parte_1 ed una lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, una larghezza di circa 2 metri ed una lunghezza di circa 2,75, per quanto attiene al lato corto come da mappe catastali quivi allegate e misure meglio descritte in seno al presente atto introduttivo. D)Condannare, per l'effetto, i convenuti alla restituzione in favore del Sig. del pieno possesso dell'area di cui ai precedenti punti, previo Parte_1 ripristino, a titolo di risarci specifica, del marciapiede piastrellato nelle forme e nelle dimensioni preesistenti, anche secondo la regolamentazione dei confini pronunciata dall'Ill.mo Giudice adito. E) Respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande ex adverso proposte nei confronti del Signor Parte_1 assolvendo quest'ultimo nel miglio modo. F) In via istruttoria, ammettere prove per testi sui capitoli
[...] messa dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché su quelli indicati in seno alla memoria di cui all'art. 183 comma VI N. 2), con ammissione alla prova contraria sui capitoli indicati da controparte. Disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva N. 79/1997 R.G.E. riunita a quella rubricata al N. 72/1997 R.G.E., ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. G) Con vittoria di spese, diritti ed accessori, come per legge”.
PARTE CONVENUTA, PALMISANO EUFEMIA: “Voglia il Tribunale di Lodi, rigettata ogni istanza contraria, così giudicare: Nel merito, in via principale: 1) respingere tutte le domande formulate da controparte sia in via principale, sia in via subordinata, perché inveritiere in fatto e infondate in diritto, per tutti i motivi e titoli di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa, comprese spese tecniche e di consulenza, spese del procedimento di mediazione obbligatoria, con spese generali e accessori di legge. In istruttoria: con ogni più ampia riserva nei termini di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di e , CP_3 CP_4 correttamente citati e non costituitisi in giudizio. La presente controversia concerne l'accertamento del diritto di proprietà in capo a parte attrice della striscia di terreno posta sul fondo censito al N.C.E.U. del Comune di Casalpusterlengo, identificata come in atti, oggetto dell'azione di rivendica avanzata in via principale nei confronti degli odierni convenuti e della domanda formulata in via subordinata di accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione. Le domande di parte attrice vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 È noto come l'azione di rivendicazione presupponga l'accertamento del diritto di proprietà in capo al rivendicante. Nell'ipotesi di acquisto della proprietà a titolo derivativo – quale è quella ricorrente nel caso in esame – il rivendicante deve dare prova non solo del proprio titolo di acquisto (l'atto di compravendita stipulato tra il sig. e la società , ma anche del Parte_1 Org_1 titolo di acquisto dei precedenti titolari. Ciò che rileva sotto il profilo anzidetto è che, come evidenziato da parte convenuta, nel decreto di trasferimento emesso in data 29.5.2007 in favore di avente ad oggetto l'unità immobiliare Org_1 sita in via Lampugnani n. 22, non compare l'area esclusiva all'interno del cortile comune indicata nel successivo atto di vendita in favore del sig. oggetto dell'odierna domanda. Parte_1
Ne deriva l'inidoneità dell'atto di vendita in questione e delle annesse schede catastali, anch'esse successive al decreto di trasferimento dell'immobile (al decreto di trasferimento non risultano infatti allegate schede catastali), ad integrare valido titolo di acquisto della proprietà dell'area in contestazione, non contemplata tra i beni pervenuti alla società per effetto del citato decreto di trasferimento e del quale pertanto la stessa società non poteva considerarsi proprietaria. Induce a tale conclusione la circostanza che l'area esclusiva oggetto di rivendica non compaia neanche nella perizia redatta nel corso della procedura esecutiva, conclusasi con il decreto di trasferimento degli immobili in favore del dante causa di parte attrice, nella quale non si menziona alcuna area di esclusiva pertinenza all'interno del cortile. Infondata risulta altresì la domanda in subordine avanzata di accertamento della proprietà come acquisita per usucapione, considerato che l'attore non ha allegato alcun comportamento esercitato sulla cosa uti dominus e, in quanto tale, idoneo ad escludere terzi dal godimento del bene. Tale infatti non può considerarsi la realizzazione del marciapiede e l'utilizzo dell'area ai fini del passaggio, trattandosi di condotte non valide ad impedire l'altrui impiego del bene, circostanza quest'ultima peraltro allegata da parte convenuta e non contestata da parte attrice. Al rigetto delle domande attoree circa l'accertamento della proprietà consegue l'assorbimento delle ulteriori domande avanzate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, devono liquidarsi in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se e nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di e;
CP_3 CP_4 rigetta le domande di parte attrice;
condanna l pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 che vengono liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Lodi il giorno 31 maggio 2024 Il Giudice dott.ssa Elisa Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2665 /2021, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LO) il 30/05/1944 Con il patrocinio dell'Avv. NARRA MARTINA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GALLI ALESSANDRA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. CONVENUTO
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. CP_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. CP_4 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare: A)Accertare e dichiarare che il Signor è proprietario della striscia di terreno posta sul fondo censito al N.C.E.U. del Parte_1
Comune di Casalpusterlengo, Foglio 26, Mappale 62, striscia di esclusiva pertinenza dell'immobile censito al mappale 59, subalterno 701, acquistata a titolo originario dal propri danti causa, e consistente ab origine in un marciapiede piastrellato per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al
Pag. 1 lato lungo, e per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 2,75 per quanto attiene al lato corto, per una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, adiacente il muro dell'abitazione di cui al predetto mappale 59 subalterno 701, in concomitanza del soggiorno e della cucina. B) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub. A), accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione da parte del Signor è proprietario della striscia di terreno posta Parte_1 sul fondo censito al N.C.E.U. del Comune di Casalpusterlengo, Foglio 26, Mappale 62, striscia di esclusiva pertinenza dell'immobile censito al mappale 59, subalterno 701, per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, e per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 2,75 per quanto attiene al lato corto, per una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, adiacente il muro dell'abitazione di cui al predetto mappale 59 subalterno 701, in concomitanza del soggiorno e della cucina. C)Per l'effetto, accertare e dichiarare, regolamentando i confini ex art. 950 c.c., che l'area di esclusiva proprietà del Sig.
misuri una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, ed in particolare, abbia una Parte_1 ed una lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, una larghezza di circa 2 metri ed una lunghezza di circa 2,75, per quanto attiene al lato corto come da mappe catastali quivi allegate e misure meglio descritte in seno al presente atto introduttivo. D)Condannare, per l'effetto, i convenuti alla restituzione in favore del Sig. del pieno possesso dell'area di cui ai precedenti punti, previo Parte_1 ripristino, a titolo di risarci specifica, del marciapiede piastrellato nelle forme e nelle dimensioni preesistenti, anche secondo la regolamentazione dei confini pronunciata dall'Ill.mo Giudice adito. E) Respingere perché infondate in fatto ed in diritto le domande ex adverso proposte nei confronti del Signor Parte_1 assolvendo quest'ultimo nel miglio modo. F) In via istruttoria, ammettere prove per testi sui capitoli
[...] messa dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché su quelli indicati in seno alla memoria di cui all'art. 183 comma VI N. 2), con ammissione alla prova contraria sui capitoli indicati da controparte. Disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva N. 79/1997 R.G.E. riunita a quella rubricata al N. 72/1997 R.G.E., ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. G) Con vittoria di spese, diritti ed accessori, come per legge”.
PARTE CONVENUTA, PALMISANO EUFEMIA: “Voglia il Tribunale di Lodi, rigettata ogni istanza contraria, così giudicare: Nel merito, in via principale: 1) respingere tutte le domande formulate da controparte sia in via principale, sia in via subordinata, perché inveritiere in fatto e infondate in diritto, per tutti i motivi e titoli di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa, comprese spese tecniche e di consulenza, spese del procedimento di mediazione obbligatoria, con spese generali e accessori di legge. In istruttoria: con ogni più ampia riserva nei termini di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di e , CP_3 CP_4 correttamente citati e non costituitisi in giudizio. La presente controversia concerne l'accertamento del diritto di proprietà in capo a parte attrice della striscia di terreno posta sul fondo censito al N.C.E.U. del Comune di Casalpusterlengo, identificata come in atti, oggetto dell'azione di rivendica avanzata in via principale nei confronti degli odierni convenuti e della domanda formulata in via subordinata di accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione. Le domande di parte attrice vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 È noto come l'azione di rivendicazione presupponga l'accertamento del diritto di proprietà in capo al rivendicante. Nell'ipotesi di acquisto della proprietà a titolo derivativo – quale è quella ricorrente nel caso in esame – il rivendicante deve dare prova non solo del proprio titolo di acquisto (l'atto di compravendita stipulato tra il sig. e la società , ma anche del Parte_1 Org_1 titolo di acquisto dei precedenti titolari. Ciò che rileva sotto il profilo anzidetto è che, come evidenziato da parte convenuta, nel decreto di trasferimento emesso in data 29.5.2007 in favore di avente ad oggetto l'unità immobiliare Org_1 sita in via Lampugnani n. 22, non compare l'area esclusiva all'interno del cortile comune indicata nel successivo atto di vendita in favore del sig. oggetto dell'odierna domanda. Parte_1
Ne deriva l'inidoneità dell'atto di vendita in questione e delle annesse schede catastali, anch'esse successive al decreto di trasferimento dell'immobile (al decreto di trasferimento non risultano infatti allegate schede catastali), ad integrare valido titolo di acquisto della proprietà dell'area in contestazione, non contemplata tra i beni pervenuti alla società per effetto del citato decreto di trasferimento e del quale pertanto la stessa società non poteva considerarsi proprietaria. Induce a tale conclusione la circostanza che l'area esclusiva oggetto di rivendica non compaia neanche nella perizia redatta nel corso della procedura esecutiva, conclusasi con il decreto di trasferimento degli immobili in favore del dante causa di parte attrice, nella quale non si menziona alcuna area di esclusiva pertinenza all'interno del cortile. Infondata risulta altresì la domanda in subordine avanzata di accertamento della proprietà come acquisita per usucapione, considerato che l'attore non ha allegato alcun comportamento esercitato sulla cosa uti dominus e, in quanto tale, idoneo ad escludere terzi dal godimento del bene. Tale infatti non può considerarsi la realizzazione del marciapiede e l'utilizzo dell'area ai fini del passaggio, trattandosi di condotte non valide ad impedire l'altrui impiego del bene, circostanza quest'ultima peraltro allegata da parte convenuta e non contestata da parte attrice. Al rigetto delle domande attoree circa l'accertamento della proprietà consegue l'assorbimento delle ulteriori domande avanzate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, devono liquidarsi in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se e nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia di e;
CP_3 CP_4 rigetta le domande di parte attrice;
condanna l pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 che vengono liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Lodi il giorno 31 maggio 2024 Il Giudice dott.ssa Elisa Romano
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