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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 727/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina
Campi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Ceriano Laghetto, Via A. Volta
n. 70, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, in Ceriano Laghetto, via Brera n. 5, ove manterrà la residenza;
b) Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere Persona_2 con la madre, presso la quale manterrà la residenza e proprio in ragione del suo stato di maggiorenne potrà accordarsi direttamente con il padre per quanto attiene modalità e tempi di visita;
c) Il signor potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì dopo la Pt_1 Per_1 scuola alla domenica sera dopo cena, alle 22.00 circa, quando riaccompagnerà la figlia presso
l'abitazione materna;
d) Il signor potrà, altresì, tenere con sé una sera alla settimana per cena, curandone Pt_1 Per_1 il recupero presso la casa materna ed il riaccompagnamento;
il giorno della settimana verrà individuato di volta in volta, comunque con congruo preavviso alla signora tenuto conto Parte_2 dei turni di lavoro del ricorrente e della compagna, con cui ha un ottimo rapporto;
Per_1
e) Durante le vacanze scolastiche annuali verrà osservato il calendario di visita ordinario di cui ai precedenti punti c) e d); f) Il signor durante le vacanze estive, potrà trascorrere con due settimane di vacanze Pt_1 Per_1 anche non consecutive;
g) Il ricorrente verserà in favore della signora la somma di € 300,00 (€ trecento/00) al mese Parte_2
a titolo di concorso al mantenimento di minorenne, e di , maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, a far data da un anno dall'udienza presidenziale;
h) Il signor concorrerà alle spese straordinarie sostenute per così come previste e Pt_1 Per_1 determinate dal Protocollo del Tribunale di Monza del 08.05.2018, nella misura del 50%;
i) Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico per i figli spetterà per intero alla signora
come avvenuto sinora;
Parte_2
j) I signori e confermano di aver già risolto ogni altra pendenza economica assunta Pt_1 Parte_2 in costanza di matrimonio e di essere economicamente autosufficienti, con rinuncia a qualsiasi tipo di contribuzione economica reciproca;
k) Le parti autorizzano sin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di validi anche ai fini Per_1 dell'espatrio;
l) Spese e compensi professionali per il presente procedimento interamente compensati tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 09.06.2017 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 29.06.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 06.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 01.06.2002 (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Ceriano Laghetto), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 727/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina
Campi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Ceriano Laghetto, Via A. Volta
n. 70, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, in Ceriano Laghetto, via Brera n. 5, ove manterrà la residenza;
b) Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere Persona_2 con la madre, presso la quale manterrà la residenza e proprio in ragione del suo stato di maggiorenne potrà accordarsi direttamente con il padre per quanto attiene modalità e tempi di visita;
c) Il signor potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì dopo la Pt_1 Per_1 scuola alla domenica sera dopo cena, alle 22.00 circa, quando riaccompagnerà la figlia presso
l'abitazione materna;
d) Il signor potrà, altresì, tenere con sé una sera alla settimana per cena, curandone Pt_1 Per_1 il recupero presso la casa materna ed il riaccompagnamento;
il giorno della settimana verrà individuato di volta in volta, comunque con congruo preavviso alla signora tenuto conto Parte_2 dei turni di lavoro del ricorrente e della compagna, con cui ha un ottimo rapporto;
Per_1
e) Durante le vacanze scolastiche annuali verrà osservato il calendario di visita ordinario di cui ai precedenti punti c) e d); f) Il signor durante le vacanze estive, potrà trascorrere con due settimane di vacanze Pt_1 Per_1 anche non consecutive;
g) Il ricorrente verserà in favore della signora la somma di € 300,00 (€ trecento/00) al mese Parte_2
a titolo di concorso al mantenimento di minorenne, e di , maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, a far data da un anno dall'udienza presidenziale;
h) Il signor concorrerà alle spese straordinarie sostenute per così come previste e Pt_1 Per_1 determinate dal Protocollo del Tribunale di Monza del 08.05.2018, nella misura del 50%;
i) Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico per i figli spetterà per intero alla signora
come avvenuto sinora;
Parte_2
j) I signori e confermano di aver già risolto ogni altra pendenza economica assunta Pt_1 Parte_2 in costanza di matrimonio e di essere economicamente autosufficienti, con rinuncia a qualsiasi tipo di contribuzione economica reciproca;
k) Le parti autorizzano sin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di validi anche ai fini Per_1 dell'espatrio;
l) Spese e compensi professionali per il presente procedimento interamente compensati tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 09.06.2017 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 29.06.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 06.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 01.06.2002 (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Ceriano Laghetto), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi