Sentenza 1 settembre 2015
Massime • 2
In tema di tutela della "privacy", la revoca del consenso al trattamento dei dati personali può essere espressa dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un difensore di fiducia.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.
Commentari • 8
- 1. Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2020, n. 11267https://www.iusinitinere.it/
commento breve a cura di Stefania Azzolino Con Sentenza n. 11267 dell'11 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha statuito in ordine all'accertamento, svolto in sede di merito, dello stato di insolvenza di un'impresa bancaria. In particolare, il giudice di legittimità è stato chiamato a pronunciarsi sulla correttezza e la coerenza di tale accertamento in relazione alla normativa generale. La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ha specificato come ai fini dell'accertamento non rilevino le cause che hanno determinato tale contingenza, nonché l'imputabilità o meno del dissesto finanziario all'imprenditore ovvero a rapporti estranei all'impresa. (Cass. 416/2016, Cass. 9253/2012 e …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26 luglio 2012, rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Lorenzon Techmec System s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario avente a oggetto l'erogazione della somma complessiva di oltre euro 7.000.000,00 da parte di un pool di banche, costituito da MPS, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Trentino Alto Adige. Il contratto era stato stipulato il 21 agosto 2006, con …
Leggi di più… - 3. CTU: il Giudice deve motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione (Cass. civ. 18358/23)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 14 marzo 2024
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Inoltre, in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il …
Leggi di più… - 4. Ammissione consulenza tecnica d’ufficio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 febbraio 2021
- 5. La mancata consegna del certificato di agibilità dell'immobile può causare la risoluzione della vendita per inadempimentoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 7 dicembre 2020
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5972/2020, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi in ordine alla rilevanza della consegna del certificato di agibilità, nell'ambito delle compravendite aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo. La questione nasceva dalla vicenda giudiziaria che aveva visto come protagonisti i promissari acquirenti di un immobile ad uso abitativo, i quali, non essendo stato loro consegnato il relativo certificato di agibilità, avevano citato in giudizio la promissaria venditrice, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato, a causa del suo inadempimento. Sia il Tribunale che la Corte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/2015, n. 17399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17399 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2015 |
Testo completo
17399/15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Privacy LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 9198/2012 Cron. 17399 PRIMA SEZIONE CIVILE C. I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 26/06/2015 Dott. SALVATORE DI PALMA Consigliere PU Dott. GIACINTO BISOGNI Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9198-2012 proposto da: J RE BE IA (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE l'avvocato ALESSANDRA GIOACCHINO BELLI 27, presso ABBATE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRATTALLONE SALVATORE, giusta procura a margine del ricorso;
2015 ricorrente 1217
contro
A'DEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso l'avvocato VITO NANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato ARMANDO REGINA, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
- intimato avverso la sentenza n. 11172/2011 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/01/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato ARMANDO REGINA che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo 1.- BE IA TT chiese al Tribunale di Milano di ordinare l'oscuramento dei propri dati personali, che assumeva illecitamente trattati dalla società Adec, struttura sanitaria presso la quale aveva prestato attività professionale, per avere mantenuto sul sito internet il collegamento del suo nome alla società, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo e nonostante che, con raccomandata 4.2.2010, a mezzo del proprio difensore, l'avesse diffidata a rimuovere ogni riferimento alla sua persona dai siti web riconducibili alla predetta società%;B chiese di essere risarcita per i danni non patrimoniali che aveva subito. -2. La società Adec chiese il rigetto del ricorso. 3.- Il Tribunale, nel rigettare la domanda con sentenza 19.1.2012, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che non risultasse integrata la fattispecie di illecito trattamento di dati personali, non sussistendo l'elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, vale a dire il perdurante trattamento di dati in presenza di una revoca del consenso da parte dell'interessato, dal momento che non era valida la revoca contenuta nella diffida del 4.2.2010, Q. in quanto proveniva dal legale della parte;
inoltre, non era stata offerta la prova del danno non patrimoniale lamentato. 3 4.- Avverso questa sentenza la TT ricorre per cassazione sulla base di cinque mezzi, cui si oppone la società Adec con controricorso e memoria. Motivi della decisione 1.- Nel primo motivo è denunciata la nullità della sentenza. impugnata per ultrapetizione, essendosi il giudice di merito pronunciato su un fatto costitutivo della fattispecie risarcitoria - cioè sulla validità, che si assume erroneamente negata, della revoca del consenso al trattamento dei dati personali non eccepito dalla convenuta ma erroneamente rilevato d'ufficio dal giudice. 1.1.- Il motivo è infondato. Il Tribunale, al fine di valutare la fondatezza della domanda della TT, ha rilevato la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie illecita, cioè di una valida revoca del consenso al persistente trattamento dei dati personali, con conseguente insussistenza della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.- Nel secondo motivo è denunciata la violazione delle norme in materia di revoca del consenso al trattamento dei dati personali, avendo il giudice di merito disconosciuto il principio della libertà della forma della revoca, nel rispetto dell'unico requisito dell'idoneità del mezzo prescelto rispetto allo scopo perseguito. Nel terzo motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto che la revoca debba avere gli stessi requisiti di forma richiesti per il consenso al trattamento dati e, allo stesso tempo, che non sia ammissibile la revoca per fatti concludenti di un consenso prestato per fatti concludenti. Nel quarto motivo è denunciata insufficienza motivazionale in ordine alla insussistenza della revoca del consenso.
2.1. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di cui si dirà. cheLa prima ratio enunciata dal giudice di merito l'attrice non avrebbe manifestato "alcuna revoca espressa" 2 del consenso al trattamento dei suoi dati personali che possa fare considerare avvenuto in violazione di legge il persistente trattamento ad opera della Adec: infatti, la revoca dovrebbe rivestire "uguale forma" dell'atto con il quale è stato espresso il consenso al trattamento e non potrebbe valere al riguardo la lettera di diffida del 4.2.2010, "provenendo la stessa dal legale della parte".
2.1.1. La prima argomentazione, se intesa nel senso che la revoca debba avvenire in concreto con le identiche modalità 9. con cui è stato dato il consenso, è apodittica, dal momento che la sentenza impugnata non precisa con quali modalità la TT abbia dato il consenso al trattamento dei suoi dati personali, sicché la conclusione di invalidità della 5 revoca perché data con forma diversa integra una motivazione apparente.
2.1.2. Inoltre, le modalità con cui può essere revocato il consenso, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, possono essere varie e anche diverse da quelle concretamente utilizzate per la manifestazione dello stesso, purché esprimano senza formalità la volontà dell'interessato. Lo dimostra un'analisi del d.lgs. n. 196 del 2003, il cui art. 23, citato nella sentenza impugnata, si limita a prevedere che il consenso (che deve essere riferito ad un trattamento chiaramente individuato") debba essere “espresso", cioè provenire dall'interessato in modo esplicito, anche se non necessariamente in forma scritta, ma solo "documentato per iscritto" (terzo comma), mentre è solo il consenso al trattamento di dati sensibili che deve essere "manifestato in forma scritta" (quarto comma). Inoltre, ai fini della revoca del consenso, l'art. 8 stabilisce che i diritti di accesso ai dati, anche al fine otteneredi l'aggiornamento, rettificazione,la la cancellazione, l'integrazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati, sono esercitati con richiesta “senza formalità" al titolare o al responsabile Ę. "anche per il tramite di un incaricato". 2.2.- La seconda argomentazione del giudice di merito, secondo la quale la revoca del consenso contenuta nella 6 diffida del 4.2.2010 non sarebbe valida in quanto proveniente dal legale della parte, non tiene conto che il diritto di ottenere la cancellazione o anonimizzazione dei "dati personali può essere esercitato, come detto, 'senza formalità (...] anche per il tramite di un incaricato" (art. 8, primo comma) e l'interessato "può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia" (art. 9, secondo comma, del d.lgs. del 2003), qual è certamente il legale, è imputabile negli la cui attività di rappresentante effetti al rappresentato, senza necessità di ulteriori adempimenti. Né il giudice di merito ha messo in dubbio (e neppure la società resistente) che la persona qualificatasi come legale della TT fosse effettivamente tale. 2.3.- Il principio di diritto, al quale il giudice di merito dovrà attenersi nel giudizio di rinvio, è il seguente: la revoca del consenso al trattamento dei dati personali può essere espressa dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare о al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un legale di fiducia. 3.- Nel quinto motivo è denunciata illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto non 우 provato il nesso causale tra la condotta illecita attribuita alla società convenuta e la sindrome depressiva lamentata dalla ricorrente, irragionevolmente trascurando i 7 referti medici prodotti in giudizio che dimostravano il danno sofferto e, comunque, avrebbero giustificato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, benché richiesta, non era stata ammessa.
3.1. Il motivo è fondato.-- Con la seconda ratio posta a fondamento della sentenza impugnata il giudice di merito ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria per mancata prova del nesso di causalità tra la condotta della società Adec e la patologia lamentata dalla ricorrente, avendo ritenuto inidonea la certificazione medica prodotta in giudizio sia perché non proveniva da una struttura pubblica, sia perché il medico certificante si era limitato a riportare quanto riferitogli dall'interessata. Entrambi i suddetti argomenti sono inadeguati. La circostanza che la certificazione medica provenga da una struttura non pubblica non la rende, evidentemente, di per sé, intrinsecamente inidonea. Inoltre, la ricorrente aveva espressamente chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico- dellegale proprio per dimostrare l'attendibilità certificato medico prodotto dalla parte e, in tal modo, l'esistenza di danni personali causalmente riconducibili all'illecito imputato alla società Adec, sicché il rigetto 8 dell'istanza di ammissione della c.t.u. da parte del giudice è sostanzialmente immotivato. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (v. Cass. n. 72/2011, n. 88/2004, n. 10/2002, n. 15136/2000). E' stato anche precisato che in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, una grave carenza nell'accertamento dei fatticostituisce da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (v. Cass. n. 4927/2004). 4.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la 0 causa nel merito alla luce dei principi sopra enunciati e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e, in accoglimento degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 26.6.2015. CASSAZIO Il cons. rel. Presidente Olenko moze ns Depositato in Cancelleria - 1 SET 2015 WiFunzionario Giudiziario Amaldo CASANO melde vory 10