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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/10/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, in data odierna, nel giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., viste le note deposita e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2579/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME), C.F._1 via Campidoglio, angolo Via Asmara, presso lo studio dell'Avv. LA SA
AT, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2023 parte ricorrente esponeva che con nota del 29.10.2020 l' chiedeva la restituzione dell'importo di euro CP_1
4.177,07, quale pagamento indebito eseguito sulla pensione cat. IO n. 15033412, nel periodo dal 01.10.2009 al 31.10.2019 con la seguente motivazione “a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”.
In virtù di ciò, la stessa proponeva ricorso amministrativo con il quale contestava la sussistenza dell'asserito indebito, senza sortire alcun effetto.
Parte ricorrente, eccepiva, in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto per essere già trascorso il termine decennale per quanto riguarda gli importi relativi al periodo 01.10.2009 al 29.10.2010 e/o l'omessa specificazione delle ragioni che avrebbero determinato l'insorgere dell'asserito indebito nonché di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito, e concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 4.177,07, e che l' fosse condannato a restituire le somme ingiustamente non corrisposte, CP_1
con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09.01.2024 eccependo di aver annullato l'indebito emesso per mero errore tecnico e di aver neutralizzato l'indebito restituendo gli importi degli assegni familiari già non corrisposti, con la ricostituzione avvenuta con nota del 29.09.2021. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessata materia del contendere con condanna alle spese di giudizio avendo parte ricorrente introdotto il giudizio in data successiva alla comunicazione dell'annullamento dell'indebito.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente, nelle note difensive autorizzate per l'udienza del 24.09.2024, depositate in data 23.09.2024 e nelle note in sostituzione di udienza del 27.03.2025, depositate in data 24.03.2025, evidenziava che non le era stato notificato alcun provvedimento di annullamento e/o revoca del contestato indebito e che i documenti allegati dall' , non comprovavano CP_1 quanto sostenuto dall' . Pertanto, su onere dell'odierno decidente, l' CP_2 CP_1 non produceva in giudizio documentazione attestante l'annullamento della posizione debitoria della stessa. Inoltre, all'udienza del 27.02.2024, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, con declaratoria di illegittimità dell'indebito ed il giudice invitava nuovamente l'ente resistente alla produzione
2 della documentazione di cui sopra, senza sortire alcun effetto. Pertanto, la ricorrente si opponeva alla dichiarazione di cessata materia del contendere ed insisteva nell'accoglimento della domanda di declaratoria di illegittimità dell'indebito impugnato, ribadendo che l' non ha mai prodotto il CP_1 provvedimento di annullamento dell'indebito medesimo, neppure a seguito di ordinanza da parte di codesto Giudice con il favore delle spese di lite, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va detto, che come sostenuto da parte ricorrente, l'ente resistente ometteva di produrre documentazione comprovante attestante l'annullamento della posizione debitoria della ricorrente, seppur per due volte onerata dallo stesso. Difatti, l'ente ha dichiarato che appare evidente Cont l'annullamento dell'indebito con nota ove indicate la liquidazione di quanto già chiesto.
Invero, l'indebito in oggetto è di € 4.177,07 per importi di trattamenti di famiglia spettanti in misura diversa dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2019; la nota indicata fa riferimento ad un ricalcolo fino al 31 ottobre 2021 di € 4.105,71.
Appare, dunque, evidente che non vi sia esatta coincidenza né di date né di importi. Né, effettivamente è stata prodotta documentazione che espressamente richiamava la richiesta di indebito annullandola in autotutela.
Quindi va rigettata la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere avanzata dall'ente resistente, in quanto risulta impossibile dalla documentazione in giudizio stabilire se vi sia stato l'annullamento dell'indebito da parte dell' , visto anche il suo comportamento omissivo in merito. CP_1
Inoltre, va analizzata l'eccezione di intervenuta prescrizione del termine decennale, avanzata da parte ricorrente con riguardo agli importi relativi al periodo dal 01.10.2009 al 29.10.2010.
L'articolo 2946 c.c. sancisce che “Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
3 In merito, in materia di indebito assistenziale non trova applicazione la disciplina della prescrizione di cui all'art. 13 l. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione (cfr. Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 464/2023 del 05-12-
2023).
In termini generali, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (sentenza n. 1446/2008, sentenza n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Cassazione, secondo ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771/2018; Cassazione, 15 ottobre
2019, n. 26036).
Alla luce di queste pronunce si deve concludere che ai fini della ripetibilità dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale non opera la prescrizione di cui all'art 13 comma 2 L. 412/91 ed è necessario il dolo comprovato del ricorrente atto a far venir meno l'affidamento dello stesso. (cfr.
Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 464/2023 del 05-12-2023).
4 Nel caso in esame, relativamente agli importi compresi nel periodo dall'01.10.2009 al 29.10.2010 va detto che già si è maturato il termine prescrizionale decennale previsto dalla legge (cfr. allegati in atti).
Invero, la questione deve essere esaminata sotto altro aspetto rispetto all'applicazione della prescrizione ordinaria, essendoci in materia una normativa di settore e che l'odierno decidente applica con favore.
Inoltre, va vagliata l'eccezione di carenza di motivazione e/o genericità dell'atto con il quale l'ente resistente avrebbe determinato l'asserito indebito, con particolare riferimento ai criteri contabili e giuridici dai quali insorgerebbe l'asserito credito dell' . CP_1
Ebbene in merito la Cassazione recentemente ha asserito che “L'azione di recupero promossa dall' con l'obbiettivo di rientrare in possesso di somme CP_1 indebitamente percepite dev'essere innanzitutto fondata su un provvedimento dotato di motivazione logica poiché, come sancito più volte dalla stessa Corte
(sent. n. 19762/2008 e n. 198/2011) spetta all'istituto previdenziale provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 c.c. In assenza delle prescritte ragioni che inducono l' a CP_1 chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3 L. 241/1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario”
(Cassazione 482/2017).
Inoltre, il Consiglio di Stato, avvallando quanto sostenuto dalla
Cassazione, si spinge oltre giungendo addirittura ad ammettere una violazione dei principi costituzionali da parte dell'Ente previdenziale, affermando che “l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le
5 ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della
Costituzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017; da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile
2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).
Quindi, sia la Cassazione che il Consiglio di Stato hanno stabilito la nullità dei provvedimenti dell' sprovvisti e/o carente in parte di motivazione. CP_1
Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene che la nota dell' del CP_1
29.10.2020 nella quale viene indicato un indebito a suo carico risulta mancante di motivazione.
Tale eccezione deve trovare accoglimento in quanto l'incertezza derivante da tale comunicazione non sembra poter consentire alla ricorrente di effettuare i necessari controlli ed approntare le conseguenti difese, già nell'ambito del procedimento amministrativo da quest'ultimo avviato. Invero, l'indeterminatezza delle indicazioni fornite dall' non consente neanche a questo Giudice di CP_1 verificare la correttezza della pretesa restituzione dell'indebito, che ben potrebbe essere riconducibile ad un originario errore di calcolo, attribuibile in via esclusiva all'Ente. (in tal senso cfr. Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro, sentenza n. 330/17 e Tribunale di Barcellona P.G.- Sezione Lavoro, sentenza n. 395/20).
In secondo luogo, appare evidente che persino l'istituto ha riconosciuto la validità delle argomentazioni avversarie indicando quantomeno l'apertura di un procedimento di riliquidazione nonché di annullamento dell'indebito (seppur vale quanto detto sopra).
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
6 Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv.
LA SA AT.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 28.07.2023, uditi i procuratori delle CP_1
parti, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' previdenziale dell'importo di € 4.177,07, con nota del CP_2
29.10.2020;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. LA SA AT.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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