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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 131 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DI CINTIO SARA la quale chiede la decisione con vittoria di spese di lite e per l'avv. GUSSAGO ALESSANSRA in sostituzione dell'avv. DI CP_1
GREGORIO PIER PAOLO la quale impugna e contesta la CTU ribandendo l'inammissibilità della domanda sulla entesopatia per difetto di domanda amministrativa . Sulla domanda per la meniscopatia il CTU ha valutato il 5% come menomazione e pertanto insiste nel rigetto del ricorso poiché l'unificazione non è stata chiesta in ricorso e non è oggetto della materia del contendere in quanto rappresenta una mutatio libelli. L'avv. DI CINTIO impugna quanto ex adverso dedotto;
in particolare per l'entesopatia nell'ordinanza in corso di causa di valutare ex art. 149 disp.att. c.p.c. se la stessa fosse un aggravamento della meniscopatia ritenendo così superata l'eccezione dell' circa la mancanza della domanda amministrativa. Per CP_1 le eccezioni relative al riconoscimento da parte del CTU di una menomazione per il, 5% si contesta il rigetto in quanto l'unifica è stata chiesta dal Giudice nel quesito posto al CTU essendo il ricorrente già titolare indennizzo per altra malattia professionale e tenuto conto che l'unifica viene comunque fatta dall' in sede amministrativa. CP_1
L'avv. GUSSAGO rappresenta che se vi sia stato o meno aggravamento non fa differenza ai fini della mancanza di domanda amministrativa. Precisa che l'unificazione in difetto di domanda è riservata all' . L'avv. DI CINTIO contesta CP_1 quanto ex adverso dedotto.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza. Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. DI CINTIO SARA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO CP_2
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.2.2204, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “entesopatia CP_1
e meniscopatia bilaterale da sovraccarico biomeccanico del ginocchio”e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 8% o nell'altra misura accertata in corso di causa
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa svolta dal 1983 al 2021 in qualità di “Operaio Specializzato Elettricista”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
l'entesopatia per mancanza della domanda amministrativa e chiedendo comunque il rigetto della relativa opposizione e l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Con ordinanza in data 10.5.2024 il Giudice adito, riservata ogni decisione sull'eccezione preliminare dell' disponeva procedersi con l'istruttoria. CP_1
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha dal 1984 sia alle dipendenze di varie società sia quale titolare di impresa individuale artigiana.
I testi escussi, tutti colleghi di lavoro del ricorrente rispettivamente dal 2002, dal 2002 al 2017 e per sette anni, hanno confermato che il ricorrente dal 2002 le mansioni di operaio specializzato elettricista per varie ditte.
Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente lavora per circa 6 ore al giorno e per 5 – 6 giorni a settimana occupandosi della manutenzione e riparazione dei apparecchiature elettriche e tubi metallici del peso anche di oltre 30 kg ed passando ripetutamente da posizioni accovacciate a quelle erette.
Infine i testi hanno confermato che il ricorrente si è anche occupato dell'installazione di cartellonistica stradale, utilizzando anche scale nonché di inserire e sostituire cavi elettrici nel sottosuolo e di potare, con il decespugliatore, piante nelle vie ove lavorava anche in questi casi passando ripetutamente dalla posizione eretta a quella accovacciata.
Il C.T.U. dott. a ritenuto che “esaminata l'attività lavorativa dal punto di vista Per_1
cronologico, quantitativo, qualitativo e modale, possiamo affermare che, l'attività lavorativa e le posture spesso incongrue che si è costretti ad assumere, con le abituali sollecitazioni trasmesse alle ginocchia ha svolto un ruolo causale o quantomeno concausale nel determinismo delle patologie riscontrate. In altre parole, sulla base di quanto rilevato attraverso le analisi dell'attività lavorativa e del quadro clinico appare accertata la sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico delle ginocchia di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale e, comunque, causalmente rilevante rispetto a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali. Pertanto, nel caso in trattazione va riconosciuto il nesso causale o almeno concausale tra l'attività svolta e la patologia delle ginocchia”.
Lo stesso CTU ha quindi concluso che “il sig. è affetto da: • ginocchio Parte_1
destro: alterazioni degenerative delle fibrocartilagini meniscali, in particolare sul versante interno dove il menisco appare lievemente sublussato in sede mediale e il corno posteriore appare fortemente degenerato, con aspetto irregolare della porzione inferiore per severi fenomeni di meniscosi con slaminamento della struttura cartilaginea sul versante tibiale. Minimi fenomeni di meniscosi a carico del corno anteriore e posteriore del menisco esterno. Lievi segni di gonartrosi. • Ginocchio sinistro: Fenomeni di meniscosi a carico del corno anteriore e posteriore del menisco
Interno ed esterno, con menisco laterale sublussato lateralmente come per lesione fratturativa meniscale su base degenerativa, con ispessimento pericapsulare come per disinserzione capsulo-meniscale. Degenerazione del corno posteriore. Lesione degenėrativa nel menisco mediale. Possibile lesione parcellare del legamento collaterale laterale. Minimi segni di condropatia femoro-rotulea. Si è prodotta una menomazione dell'integrità psico-fisica che è quantificabile nella misura del 5%
(cinque per cento), con decorrenza dalla domanda del 10/12/2021. • Relativamente alla unificazione con le altre tecnopatie riconosciute per una valutazione complessiva dei riconoscimenti , si precisa che sulla base degli atti non risultano altre CP_1
patologie, ma in sede di visita il CTP ha riferito che il periziato sarebbe già titolare
12-13% per patologia del rachide e STC, e pertanto ove fosse confermato tale riconoscimento, il danno biologico complessivo (rachide e STC e ginocchia), nell'ottica di un sincretismo valutativo, è del 16% (sedici per cento), dalla domanda del 10/12/2021. • Relativamente al quesito “chiarisca il CTU se la prima malattia
“entesopatia” possa essere considerata un aggravamento della seconda
(“meniscopatia degenerativa”) ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 149 disp att. c.p.c), possiamo affermare che la prima non è da considerarsi un aggravamento della seconda, per assenza, sulla base della documentazione prodotta, del riscontro diagnostico della enteropatia (che pertanto non viene valutata)…… Relativamente alla unificazione con le altre tecnopatie riconosciute per una valutazione complessiva dei riconoscimenti , si precisa che, sulla base degli atti, il periziato è già titolare del CP_1
13%, e pertanto il danno biologico complessivo (pregresso e ginocchia), nell'ottica di un sincretismo valutativo, è del 17% (diciassette per cento), dalla domanda del
10/12/2021”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto con esclusione della malattia professionale “ entesopatia” in quanto quest'ultima, come accertato dal CTU non è un aggravamento della “meniscopatia degenerativa” e per la prima malattia, peraltro esclusa dal CTU, non è stata presentata domanda amministrativa, con conseguente inammissibilità della relativa domanda proposta dal ricorrente in questo giudizio.
Deve altresì essere riconosciuta l'unifica della menomazione riconosciuta per la malattia accertata con quanto precedentemente già attributo allo stesso ricorrente per altra malattia professionale in quanto, a prescindere da ogni altra valutazione, alla unificazione avrebbe dovuto comunque provvedere successivamente l . CP_1
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda e tenuto conto che pertanto la malattia riconosciuta è stata comunque accertata una menomazione nella misura del 5% (inferiore al minimo indennizzabile) sono compensate nella misura del mentre per il residuo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale “meniscopatia degenerativa” denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 5% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 17%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1 rendita pari alla suddetta percentuale di inabilità (17%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al pagamento, CP_1
in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, delle residua quota delle spese di lite liquidate per la parte in € 1.300,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 22.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza