Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7393 del 2024, proposto da
OV De NS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l’annullamento in parte qua
- del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, firmato in data 21.12. (Cfr. All.n.1) e trasmesso a mezzo pec con la nota sub b) in data 19.01.2024, con il quale il ricorrente è stato nominato Magistrato tributario con decorrenza 01.02.2024, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, con funzioni di Vice Presidente di Sezione, nelle sole parti cui allo stesso viene attribuita un’anzianità di servizio e un trattamento economico non corrispondenti a quelli spettanti per legge e di cui infra;
- della nota prot. 4837 del 19.1.2024 a firma del Direttore del Dipartimento della Giustizia Tributaria (Cfr. All.n.2) del Ministero dell’economia e delle finanze, con cui è stato trasmesso il provvedimento impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente,
nonché
per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento e all’attribuzione della corretta anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, per l’inquadramento nella magistratura tributaria, di cui infra, e del diritto ad ottenere il corrispondente corretto trattamento economico e per la conseguente condanna del Ministero dell’economia e delle finanze alla rideterminazione della corretta anzianità di inquadramento nella magistratura tributaria e alla rideterminazione e corresponsione del corretto trattamento economico come infra specificato o che risulterà comunque dovuto all’esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già magistrato ordinario con 24 anni, 6 mesi e 19 giorni di servizio, transitato nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 130/2022, impugna il decreto ministeriale del 21 dicembre 2023, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo ha nominato aagistrato tributario presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, con funzioni di Vice Presidente di Sezione.
2. L’impugnazione è circoscritta alle parti del provvedimento in cui viene attribuita un’anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata e un trattamento economico ritenuto non conforme a quello spettante per legge.
3. L’atto impugnato trae origine dalla procedura di interpello bandita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera del 15 novembre 2022 (interpello n. 9/2022), finalizzata a consentire il transito nella nuova magistratura tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che avessero maturato almeno cinque anni di servizio nel ruolo unico della giustizia tributaria.
4. L’interpello si è concluso con la pubblicazione della graduatoria definitiva il 25 luglio 2023 e la successiva delibera di nomina del 10 ottobre 2023, cui ha fatto seguito l’adozione del decreto ministeriale impugnato, notificato in data 19 gennaio 2024 con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2024.
5. Il ricorrente sostiene che la determinazione dell’anzianità e del trattamento economico effettuata dal Ministero non sia conforme alla disciplina di riferimento, arrecandogli un pregiudizio in termini sia giuridici che economici.
6. In particolare, il provvedimento impugnato ha determinato:
- un’anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata, poiché il Ministero ha considerato solo il periodo fino al 14 febbraio 2023 (data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di interpello), senza includere il periodo successivo fino al transito effettivo (1° febbraio 2024), durante il quale il ricorrente ha continuato a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali. Tale scelta ha comportato una perdita di 11 mesi e 15 giorni di anzianità;
- una riduzione del trattamento economico rispetto a quello che avrebbe dovuto percepire in base all’anzianità complessivamente maturata nella magistratura ordinaria. Il Ministero, infatti, ha azzerato il cosiddetto “maturato economico”, con la conseguenza che il ricorrente è stato collocato in una fascia stipendiale inferiore a quella che gli sarebbe spettata se fosse rimasto nella magistratura ordinaria. Nello specifico, mentre il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere inquadrato con classe 8, scatto 9, il decreto impugnato lo ha collocato con classe 8, scatto 6, con un impatto economico significativo sulla retribuzione complessiva;
- l’esclusione del beneficio quadriennale previsto dall’art. 50, comma 4, della L. 388/2000, che consente ai magistrati ordinari promossi alla qualifica di consigliere di Cassazione di vedersi riconosciuto un adeguamento retributivo retroattivo di quattro anni. Secondo il ricorrente, tale beneficio avrebbe dovuto essere applicato anche nel suo caso, in quanto il passaggio alla magistratura tributaria ha comportato una progressione nella carriera giudiziaria.
7. Di fronte a queste determinazioni, il ricorrente ha dapprima proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 16 maggio 2024, chiedendo l’annullamento del decreto di nomina nella parte in cui gli attribuisce un’anzianità inferiore a quella spettante e un trattamento economico non conforme alla legge. Il Ministero ha presentato un’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, determinando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale davanti a questo Tribunale.
8. Nel presente giudizio, il ricorrente ha riproposto integralmente le doglianze già avanzate nel ricorso straordinario, chiedendo:
- l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità complessiva fino alla data effettiva di transito (1° febbraio 2024) e l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui limita il computo dell’anzianità al 14 febbraio 2023;
- la rideterminazione del trattamento economico con il riconoscimento del maturato economico maturato nella magistratura ordinaria, e quindi l’attribuzione del corretto scatto stipendiale;
- il riconoscimento del beneficio economico quadriennale ex art. 50, comma 4, della L. 388/2000, con conseguente adeguamento della retribuzione.
9. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente sostenendo l’infondatezza del ricorso, affermando che le determinazioni contenute nel decreto impugnato sarebbero conformi alla normativa vigente e alle disposizioni attuative della riforma della magistratura tributaria.
10. Sulla cristallizzazione dell’anzianità al 14 febbraio 2023, il Ministero ha ribadito che tale data era espressamente prevista nel bando di interpello come riferimento per il calcolo dell’anzianità complessiva e la formazione della graduatoria. Secondo l’Amministrazione, tutti i magistrati transitati erano consapevoli di questo criterio al momento dell’adesione all’interpello, e pertanto non potrebbe ora essere contestato.
11. Sul mancato riconoscimento del maturato economico, il Ministero ha affermato che la L. 130/2022 garantisce la conservazione dell’anzianità complessiva, ma non il mantenimento automatico degli scatti stipendiali maturati nella magistratura ordinaria. Di conseguenza, la progressione economica è stata ricalcolata secondo i parametri previsti per la nuova giurisdizione tributaria.
12. Sul mancato riconoscimento del beneficio economico quadriennale ex art. 50 L. 388/2000, il Ministero ha evidenziato che tale beneficio è espressamente previsto per i magistrati ordinari promossi a consigliere di Cassazione, figura che non esiste nella magistratura tributaria. Pertanto, la norma non può essere applicata ai magistrati transitati in questa giurisdizione, e il ricorrente non può vantare alcun diritto in tal senso.
13. Alla luce di tali argomentazioni, il Ministero ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
14. All’udienza del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Il Collegio ritiene che le prime due rivendicazioni del ricorrente siano fondate nei termini che si illustreranno, mentre la terza non possa essere accolta per le ragioni che saranno esposte.
16. Per quanto concerne il riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 1° febbraio 2024 si osserva quanto segue.
17. L’art. 1, comma 8, della L. 130/2022 stabilisce che i magistrati transitati nella giurisdizione tributaria "conservano a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata". Il significato di questa disposizione è chiaro: il passaggio alla nuova giurisdizione non deve comportare alcuna interruzione o decurtazione del servizio maturato fino alla data del transito.
18. L’interpretazione del Ministero, che ha cristallizzato l’anzianità del ricorrente al 14 febbraio 2023, si fonda su un criterio utilizzato per la formazione della graduatoria di interpello e per determinare la posizione dei candidati transitati. Tuttavia, tale criterio non può automaticamente applicarsi anche al computo dell’anzianità ai fini giuridici ed economici, soprattutto laddove ciò comporti una penalizzazione della posizione del magistrato transitato.
19. Nel caso di specie, il ricorrente ha continuato a svolgere funzioni giurisdizionali per quasi un anno dopo la scadenza dell’interpello, senza che vi fosse alcuna sospensione del suo percorso professionale. La decisione di non considerare questo periodo ai fini dell’anzianità complessiva appare ingiustificata e irragionevole, poiché si traduce in una perdita di 11 mesi e 15 giorni di servizio effettivamente prestato.
20. A ciò si aggiunga che la riforma della magistratura tributaria, introdotta dalla L. 130/2022, aveva l’obiettivo di favorire il transito dei magistrati da altre giurisdizioni, garantendo loro la continuità di carriera e la piena valorizzazione dell’esperienza maturata. Escludere il periodo intermedio tra la scadenza dell’interpello e il transito effettivo contrasterebbe con questa finalità e creerebbe una disparità di trattamento tra magistrati che hanno svolto lo stesso servizio, ma che si vedrebbero riconosciuta un’anzianità differente solo per una questione amministrativa.
21. Tale interpretazione è conforme a quanto già statuito dal TAR AN, Sezione I, con sentenza n. 6980/2024 del 11 dicembre 2024, che, in un caso analogo, ha ritenuto illegittima la cristallizzazione dell’anzianità alla data del 14 febbraio 2023, evidenziando come il periodo successivo, durante il quale il magistrato ha continuato a svolgere le proprie funzioni, debba essere computato ai fini giuridici ed economici. La mancata considerazione di tale periodo, come correttamente osservato dal TAR Napoli, determinerebbe un’ingiustificata penalizzazione dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria rispetto ai colleghi che hanno proseguito la carriera nella magistratura ordinaria.
22. Per queste ragioni, il Collegio ritiene che il motivo sia fondato e debba essere accolto, con conseguente obbligo per il Ministero di rideterminare l’anzianità complessiva del ricorrente includendo il periodo fino al 1° febbraio 2024.
23. Il secondo profilo critico riguarda la modalità con cui il Ministero ha rideterminato la progressione economica del ricorrente.
24. Nella fattispecie, il Ministero ha adottato un meccanismo di ricalcolo dell’anzianità economica che non ha tenuto conto degli scatti stipendiali già maturati dal ricorrente nella magistratura di provenienza collocando il ricorrente a uno scatto inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato.
25. Tale operazione è priva di una base normativa chiara e contrasta con l’impostazione generale della L. 130/2022, che, nel disciplinare il transito, ha inteso assicurare la piena valorizzazione della carriera pregressa. In tale ottica, il mancato riconoscimento degli scatti stipendiali già maturati risulta chiaramente in contrasto con la ratio stessa della riforma, che mirava a incentivare il passaggio alla magistratura tributaria.
26. Invero, come già evidenziato in relazione all’anzianità di servizio, l’ordinamento ha previsto un regime di favore per i magistrati transitati, proprio al fine di garantire una transizione senza penalizzazioni. La scelta di negare il riconoscimento degli scatti stipendiali maturati appare quindi una lettura restrittiva della normativa, che finisce per ledere la posizione del ricorrente.
27. Di conseguenza, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato debba essere annullato anche in relazione a questo profilo, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminare il trattamento economico del ricorrente, garantendo il mantenimento degli scatti stipendiali già maturati e il corretto inquadramento stipendiale anche alla luce dell’accoglimento del precedente profilo di illegittimità dei calcoli effettuati circa l’anzianità di servizio effettivamente maturata nella magistratura di provenienza.
28. Diversa valutazione deve essere fatta, invece, in merito alla terza richiesta del ricorrente, con la quale egli chiede l’applicazione del beneficio economico previsto dall’art. 50, comma 4, della L. 388/2000.
29. Questa disposizione riconosce un incremento retributivo ai magistrati ordinari promossi alla qualifica di consigliere di Cassazione, prevedendo che il loro trattamento stipendiale venga adeguato retroattivamente ai quattro anni precedenti la promozione. Il legislatore ha, dunque, inteso premiare l’anzianità e l’esperienza maturata dai magistrati nel percorso di carriera, garantendo un beneficio economico al momento della progressione alla massima qualifica della magistratura ordinaria.
30. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva ancora maturato il diritto a tale beneficio nella magistratura ordinaria prima del transito nella giurisdizione tributaria. La sua pretesa si fonda su una ricostruzione ipotetica, secondo la quale, combinando gli scatti maturati nella magistratura ordinaria con quelli acquisiti nella magistratura tributaria, egli avrebbe raggiunto la soglia necessaria per ottenere il beneficio economico.
31. Il Collegio non condivide tale prospettazione. L’art. 50, comma 4, della L. 388/2000 disciplina un beneficio economico specificamente destinato ai magistrati ordinari promossi alla qualifica di consigliere di Cassazione. Tale disposizione ha la finalità di adeguare retroattivamente il trattamento economico di coloro che raggiungono il vertice della carriera giurisdizionale. Il ricorrente, tuttavia, non aveva ancora raggiunto nella magistratura ordinaria l’anzianità necessaria al conseguimento del beneficio in questione, essendo transitato nella giustizia tributaria prima di maturare tale diritto.
32. Inoltre, nella magistratura tributaria non esiste una qualifica equivalente a quella di consigliere di Cassazione, rendendo inapplicabile la norma in esame. Sul punto, anche il TAR AN (sentenza n. 6980/2024) ha rigettato una richiesta analoga, evidenziando che la progressione economica dei magistrati transitati deve seguire le regole della nuova giurisdizione, senza indebite estensioni di benefici propri della magistratura ordinaria.
33. A ciò si aggiunga che il ricorrente, aderendo alla procedura di interpello, ha operato una scelta consapevole, optando per il transito con piena cognizione delle conseguenze sul proprio inquadramento economico. Se avesse proseguito la carriera nella magistratura ordinaria, avrebbe potuto aspirare al conseguimento del beneficio in questione al raggiungimento del 28° anno. Optando per il transito, invece, ha scelto di aderire a un nuovo regime giuridico, nel quale il beneficio in questione non trova applicazione.
34. Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene che la richiesta in tal senso avanzata dal ricorrente sia priva di fondamento e debba essere respinta.
35. Conclusivamente, alla stregua delle motivazioni che precedono, il ricorso va in parte accolto nei termini chiariti, con la conseguenza che il Ministero dovrà rideterminarsi sull’inquadramento giuridico ed economico del ricorrente nel rispetto dei vincoli conformativi discendenti dalla presente decisione.
36. Tenuto conto della novità delle questioni trattate e dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini chiariti in motivazione e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO