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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.731/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 731/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, residente in [...], elettivamente domiciliata Parte_1
a Torino, Corso Re Umberto n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Brenchio in forza di procura in atti (ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 18.06.2024); appellante nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliato in Grosseto, Controparte_1
Via Emilia n. 69, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pagano in forza di procura in atti;
appellato
avverso la sentenza emessa in data 15.02.2024 n. 206/2024 dal Tribunale di Cuneo in ordine allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale, in persona del Sost. Dr.ssa Tes_1
, in data 2.07.2024, ha dichiarato che non intende presentare le proprie
[...] conclusioni nella causa sopraindicata. CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni, in particolare,
Parte appellante come da nota di p.c. in data 26.3.25
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Cuneo, emessa il giorno 15 febbraio 2024, pubblicata il 23/02.2024 e resa in esito al procedimento per separazione personale dei coniugi R.G. n. 1201/2022, notificata il 15/05/2024:
- In via istruttoria: ammettere tutti capitoli di prova dedotti dall'appellante nel giudizio di primo grado, non ammessi dal Tribunale.
- Nel merito: previo esperimento della sopra indicata integrazione istruttoria, e in riforma dell'appellata sentenza
- revocare il pagamento del contributo al mantenimento per la figlia CP in capo a , avendo preso atto della rinuncia di
[...] Controparte_1 Per_1
al contributo indiretto per divenuto economicamente
[...] Controparte_3 indipendente in quanto non è stata provata la necessità e conseguentemente dichiarare tenuto a restituire la somma di euro 4400 già Controparte_1 percepita a titolo di contributo al mantenimento del deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza , oltre la restituzione delle somme percepite nei mesi successivi;
- revocare il contributo al mantenimento in capo a in quanto ultra CP maggiorenne e divenuta nelle more economicamente indipendente;
- -riformare la sentenza di primo grado in punto spese di lite e conseguentemente condannare al pagamento in favore dell'erario delle spese di Controparte_1 primo e di secondo grado , con contestuale restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dalla signora ” Pt_1
Parte appellata come da nota di p.c. in data 26.3.25
“ Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adìta, in parziale modifica della sentenza n 206/2024 del Tribunale civile di Cuneo, emessa in data 23/ 02/ 2024,
- nulla statuire a carico dell'appellante in merito al Parte_1 mantenimento di , essendo divenuto economicamente Controparte_3 autosufficiente;
- confermare le statuizioni della gravata sentenza in relazione all'obbligo della signora di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia Pt_1 [...]
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura di CP euro 100 mensili da corrispondersi direttamente alla figlia;
- preso atto delle esigenze economiche della figlia, incluse quelle sopravvenute relative alla locazione di abitazione in NA, confermare le ulteriori statuizioni della gravata sentenza e dunque il contributo di euro 100 a carico della signora e in favore del signor , che potrà essere corrisposto direttamente Pt_1 CP_1 in favore della figlia, a copertura del maggiore esborso derivante dal canone di locazione;
- confermare l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% tra i genitori alle spese straordinarie della figlia come indicato dal Protocollo del Tribunale CP di Grosseto;
- rigettare la domanda di parte appellante in merito alla restituzione delle spese legali di primo grado, essendo l'appello fondato su fatti sopravvenuti e/o infondati;
- con vittoria delle spese del presente giudizio, come da nota spese in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Parte_1 concordatario in Grosseto, il 30.10.1994; Dall'unione sono nati due figli: (n. il 26.02.1997) e (n. il 2.02.2003), CP CP entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi si separavano con verbale omologato dal Tribunale di Grosseto del 24.12.2019.
Con la sentenza del 15.02.2024 in questa sede impugnata, il Tribunale di Cuneo, si ricorso del sig. , dando atto della sentenza non definitiva n. 73/2023 CP_1 pubblicata il 3.02.2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva che la sig.ra versasse in favore del sig. , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli maggiorenni ma non indipendenti e , un CP CP assegno di euro 200,00 mensili (100,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì che la convenuta, come da richiesta conforme delle parti, continuasse inoltre a versare direttamente ai figli maggiorenni e , la somma di euro 200,00 mensili (100,00 per CP CP ciascun figlio); condannava, infine, la sig.ra a rimborsare in favore del Pt_1 ricorrente sig. le spese di lite, liquidate in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. CP_1
e 15% per spese generali. Quanto alla domanda economica, oggetto del presente ricorso in appello, il primo Giudice rilevava, anzitutto, che era pacifico il fatto che entrambi i figli della coppia, seppur maggiorenni, non erano economicamente indipendenti: CP infatti, era una studentessa universitaria, mentre , diplomatosi nel 2021, CP lavorava solo stagionalmente come assistente bagnante. Il Tribunale, pertanto, confermava la richiesta conforme delle parti, ossia che la madre continuasse a versare, direttamente a ciascuno dei figli, la somma di euro 100,00 mensili. Quanto, invece, alla contestata domanda del sig. relativa al versamento, CP_1 in proprio favore quale genitore convivente con i figli, dell'ulteriore somma di euro 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, il primo Giudice riteneva che tale domanda meritasse senz'altro accoglimento in quanto dovevano presumersi aumentate le esigenze dei figli dal momento dell'emissione del decreto di omologa risalente al 2019; la madre, inoltre, non incontrava i figli secondo il calendario di visita concordato in sede di separazione consensuale e anche la situazione economica, patrimoniale e lavorativa della medesima, rispetto all'epoca della separazione, era nettamente migliorata: ella, infatti, mentre in passato non svolgeva alcuna attività lavorativa, oggi prestava la propria attività lavorativa alle dipendenza di una impresa agricola con mansioni di bracciante, sia pur con un contratto stagionale rinnovabile (redditi da lavoro dipendente per circa 11.500,00); la sig.ra era in ogni caso Pt_1 dotata di indubbia capacità lavorativa.
Avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame la sig.ra Pt_1 chiedendo revocarsi il contributo diretto ed indiretto per il mantenimento dei figli e, conseguentemente, dichiararsi tenuto il sig. a restituire la somma di CP_1
€ 4.400,00 già percepita a titolo di contributo al mantenimento dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza gravata, oltre alla restituzione delle somme percepite nei mesi successivi, con condanna del sig. al CP_1 pagamento in favore dell'erario delle spese di primo e secondo grado, con contestuale restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dalla sig.ra
Pt_1
L'appellante, in particolare, lamenta l'immotivata duplicazione del contributo – diretto ed indiretto – dovuto dalla stessa per il mantenimento dei figli e CP
, disposto nel provvedimento impugnato (€ 100,00 per ciascun figlio, come CP
“datio diretta”, ed ulteriori € 100,00 ciascuno a favore del sig. quale CP_1 contributo al loro mantenimento, per un totale di € 400,00 mensili a carico della sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie). Pt_1
Fa, peraltro, presente che il Tribunale, focalizzandosi sulla sola posizione economico-patrimoniale della sig.ra – la quale, peraltro, nel 2022 aveva Pt_1 percepito un reddito di soli € 11.477,20 e di € 8.502,74 nell'anno 2023, da cui doveva decurtarsi, oltre al mantenimento per i figli, anche il canone di locazione pari ad € 300,00 mensili – non aveva invece indagato la capienza patrimoniale del sig. , il quale, nel giudizio di primo grado, aveva presentato CP_1 dichiarazione dei redditi risalenti nel tempo, relativa agli anni 2020-2021. In ordine, poi, al diritto di visita madre-figli, la signora precisa che, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sia che , ormai CP CP ultra maggiorenni, incontrano la madre regolarmente, ogni volta che la stessa fa rientro in Toscana;
ella – precisa - in ogni caso, non si è mai sottratta ai suoi doveri economici verso i figli, corrispondendo regolarmente le somme dovute al loro mantenimento. Avuto riguardo, infine, al contributo diretto, l'appellante rappresenta che, nelle more del giudizio, le condizioni dei figli sono radicalmente cambiate: , CP infatti, ha brillantemente superato il concorso in Guardia di Finanza e, a decorrere dalla metà di giugno, si sarebbe traferito per diversi mesi a Bari con il conseguente allontanamento dal domicilio paterno e con la percezione di una retribuzione pari ad € 1.000,00 mensili;
invece, ha reperito un'attività CP lavorativa in un ristorante con orario di lavoro a tempo pieno a decorrere dal mese di giugno 2024, divenendo anch'essa, come il fratello minore, economicamente indipendente. L'appellante, pertanto, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti, insiste nella revoca del contributo, diretto ed indiretto, posto a suo carico ed a favore dei due figli.
Si è costituito in giudizio l'appellato sig. , chiedendo il rigetto della CP_1 proposta impugnazione e la conferma integrale della sentenza di prime cure. Il sig. evidenzia, in primo luogo, che il ricorso proposto dalla CP_1 controparte si palesa inammissibile in quanto fondato “su fatti ampiamente sopravvenuti alla sentenza”. In particolare, il presunto mutamento della condizione economica dei figli e, principalmente, del figlio (il quale é CP entrato nel corpo della Guardia di Finanza a decorrere dal mese di giugno 2024) non può costituire motivo di gravame, dovendo piuttosto essere dedotto, se del caso, in un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio. Quanto invece alla figlia seppur ultra maggiorenne, ancora oggi ella non é CP economicamente indipendente, non avendo mai prestato attività lavorativa – se non sporadici lavori saltuari – ed essendo impegnata nel conseguimento della laurea triennale in scienze naturali oltreché in un intenso percorso di sostegno psicologico. Precisa in ogni caso l'appellato che, in punto economico, contrariamente a quanto dedotto dalla sig.ra il primo Giudice aveva motivato con particolare Pt_1 attenzione le ragioni poste a fondamento dell'aumento del contributo disposto a carico della madre, in quanto presupposto dell'obbligo di contribuzione era, come nel caso di specie, la condizione di non autosufficienza economica dei figli maggiorenni, e Inoltre, evidenzia che l'ulteriore contributo di € CP CP
200,00 in favore del padre trovava fondamento anche nel diverso assetto familiare venutosi a creare successivamente alla separazione, allorché la madre si era trasferita in Piemonte lasciando i figli con il padre a Grosseto e disattendendo, quindi, gli impegni assunti in sede di separazione circa il regime di visite madre- figli. Ribadisce, dunque, l'infondatezza della censura in merito alla valutazione della situazione economica delle parti posto che l'appellato, in sede di giudizio di primo grado, ha documentato con dovizia la propria situazione economica, incluso il mutuo sull'abitazione familiare e le spese sostenute per i figli. Al contrario fa presente che, rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche e personali della sig.ra sono notevolmente migliorate: ella, Pt_1 infatti, ha reperito un lavoro e incassato circa € 150.000,00 dalla cessione della ex casa familiare ed é altresì supportata, moralmente ed economicamente, dal nuovo compagno.
Alla prima udienza, tenutasi il 15.11.2024, il signor ha confermato che CP_1
da giugno 2024 é economicamente autonomo e quindi rinuncia da tale CP data al contributo indiretto posto a suo favore. Per quanto riguarda la figlia, il sig. dichiara che la stessa ha lavorato CP_1 per tre mesi (da giugno a settembre) come cameriera solo la sera con contratto stagionale e a tempo determinato;
la stessa è tuttora iscritta all'Università di NA per il ciclo di laurea magistrale.
Decorsi i termini concessi dalla Corte per il deposito di conclusionali e di repliche, la causa giunge a decisione.
***
Le questioni originariamente devolute alla Corte sono le seguenti:
- revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni: l'appellante sig.ra (madre) chiede la revoca del contributo al mantenimento, Parte_1 diretto ed indiretto, posto a suo carico per i figli (n. il 2.02.2003) e CP CP
(n. il 26.02.1997), entrambi maggiorenni e – a suo dire – economicamente autosufficienti;
- condanna del sig. alla restituzione della somma di Euro Controparte_1
4.400,00 già percepita a titolo di contributo al mantenimento dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza nonché delle somme percepite nei mesi successivi;
- condanna del sig. al pagamento in favore dell'Erario delle spese di CP_1 primo e secondo grado, con contestuale restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dalla sig.ra Pt_1
Preliminarmente si osserva che le istanze istruttorie debbono essere rigettate, in quanto irrilevanti e generiche. Per quanto riguarda il figlio , l'ingresso dello stesso nella Guardia di CP
Finanza dal giugno 2024, con conseguente autonomia economica, comporta la revoca, a far data dal giugno 2024, di ogni contributo al mantenimento in suo favore, già posto a carico della madre signora al quale il signor Pt_1 CP_1 ha dichiarato comunque di rinunciare.
A diverse conclusioni si giunge in ordine alla figlia la circostanza che la CP stessa abbia effettuato saltuari lavori stagionali non giustifica in alcun modo la revoca del contributo da parte della madre. Dalla documentazione agli atti emerge che la ragazza sta frequentando con ottimi risultati la facoltà di scienze naturali di NA (cfr. esiti degli esami, tutti superati, nell'anno 2025, con la brillante votazione di 30/30 - doc. 3 allegato alla nota di precisazione delle conclusioni per parte ). CP_1
Inoltre deve essere sottolineata la buona volontà di che – messo da parte CP qualche risparmio – nulla chiede per la locazione dell'immobile condotto in locazione a NA (cfr. contratto di locazione in atti per 700 € da dividere a metà con altro affittuario – doc. 4). Si richiama in proposito la copiosa giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice in ordine all'obbligo di contribuzione da parte di entrambi i genitori.
È infondata e va respinta anche la domanda di restituzione dell'importo di Euro 4.400 corrisposto quale contributo per il figlio dal deposito del ricorso alla CP pubblicazione della sentenza, oltre che delle somme percepite nei mesi successivi. Deve infatti farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è esclusa la ripetibilità del contributo versato dal genitore per il mantenimento del figlio quando detto contributo venga ridotto ex tunc (cioè sulla base di una diversa valutazione per il passato dei fatti già posti alla base dei provvedimenti precedenti). A maggior ragione, la ripetibilità è esclusa quando il contributo venga ridotto ex nunc, quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano di regola dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata istanza (sul punto vedasi, tra le ultime in ordine di tempo, Cass. Civ. sez I, ord. 26/ 04/ 2023, n. 10974).
Anche la domanda formulata dalla parte appellante in ordine alle spese di lite del primo grado deve essere rigettata: ben ha operato il primo giudice in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto che le variazioni accertate (ingresso del figlio nel corpo della Guardia di Finanza) sono fatti CP sopravvenuti al deposito della gravata sentenza. Per quanto riguarda le spese di questo grado di giudizio, la Corte ritiene sussistano giusti motivi per compensarne la metà (rinuncia della domanda sul contributo del figlio ); la residua metà deve essere accollata alla signora CP che ha insistito pervicacemente e al limite della temerarietà nella domanda Pt_1 di revoca del contributo di mantenimento per la figlia accusandola di non CP studiare seriamente. Le spese di lite del grado vengono liquidate per intero secondo i parametri del D.M. 55/14 come novellato dal D.M. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.336,00 (€ 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.860,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
La signora appellante, viene, quindi, condannata a rimborsare al signor Pt_1
la metà delle spese di lite, pari ad € 2.668,00 oltre rimborso forfettario CP_1
15%, iva e cpa,
La sentenza deve, pertanto, essere parzialmente modificata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica della sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Cuneo il 15.2.24,
- revoca l'obbligo di di versare a favore del figlio Parte_1 un contributo al mantenimento a far data dal giugno Controparte_3
2024.
- conferma nel resto;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la somma di € 2.668,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, quale
[...] quota del 50% delle spese di appello dallo stesso sostenute.
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio in ragione della restante quota del 50%. Così deciso il 16 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 731/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, residente in [...], elettivamente domiciliata Parte_1
a Torino, Corso Re Umberto n. 128, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Brenchio in forza di procura in atti (ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 18.06.2024); appellante nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliato in Grosseto, Controparte_1
Via Emilia n. 69, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pagano in forza di procura in atti;
appellato
avverso la sentenza emessa in data 15.02.2024 n. 206/2024 dal Tribunale di Cuneo in ordine allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale, in persona del Sost. Dr.ssa Tes_1
, in data 2.07.2024, ha dichiarato che non intende presentare le proprie
[...] conclusioni nella causa sopraindicata. CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni, in particolare,
Parte appellante come da nota di p.c. in data 26.3.25
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Cuneo, emessa il giorno 15 febbraio 2024, pubblicata il 23/02.2024 e resa in esito al procedimento per separazione personale dei coniugi R.G. n. 1201/2022, notificata il 15/05/2024:
- In via istruttoria: ammettere tutti capitoli di prova dedotti dall'appellante nel giudizio di primo grado, non ammessi dal Tribunale.
- Nel merito: previo esperimento della sopra indicata integrazione istruttoria, e in riforma dell'appellata sentenza
- revocare il pagamento del contributo al mantenimento per la figlia CP in capo a , avendo preso atto della rinuncia di
[...] Controparte_1 Per_1
al contributo indiretto per divenuto economicamente
[...] Controparte_3 indipendente in quanto non è stata provata la necessità e conseguentemente dichiarare tenuto a restituire la somma di euro 4400 già Controparte_1 percepita a titolo di contributo al mantenimento del deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza , oltre la restituzione delle somme percepite nei mesi successivi;
- revocare il contributo al mantenimento in capo a in quanto ultra CP maggiorenne e divenuta nelle more economicamente indipendente;
- -riformare la sentenza di primo grado in punto spese di lite e conseguentemente condannare al pagamento in favore dell'erario delle spese di Controparte_1 primo e di secondo grado , con contestuale restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dalla signora ” Pt_1
Parte appellata come da nota di p.c. in data 26.3.25
“ Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adìta, in parziale modifica della sentenza n 206/2024 del Tribunale civile di Cuneo, emessa in data 23/ 02/ 2024,
- nulla statuire a carico dell'appellante in merito al Parte_1 mantenimento di , essendo divenuto economicamente Controparte_3 autosufficiente;
- confermare le statuizioni della gravata sentenza in relazione all'obbligo della signora di corrispondere un contributo al mantenimento della figlia Pt_1 [...]
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura di CP euro 100 mensili da corrispondersi direttamente alla figlia;
- preso atto delle esigenze economiche della figlia, incluse quelle sopravvenute relative alla locazione di abitazione in NA, confermare le ulteriori statuizioni della gravata sentenza e dunque il contributo di euro 100 a carico della signora e in favore del signor , che potrà essere corrisposto direttamente Pt_1 CP_1 in favore della figlia, a copertura del maggiore esborso derivante dal canone di locazione;
- confermare l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% tra i genitori alle spese straordinarie della figlia come indicato dal Protocollo del Tribunale CP di Grosseto;
- rigettare la domanda di parte appellante in merito alla restituzione delle spese legali di primo grado, essendo l'appello fondato su fatti sopravvenuti e/o infondati;
- con vittoria delle spese del presente giudizio, come da nota spese in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Parte_1 concordatario in Grosseto, il 30.10.1994; Dall'unione sono nati due figli: (n. il 26.02.1997) e (n. il 2.02.2003), CP CP entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi si separavano con verbale omologato dal Tribunale di Grosseto del 24.12.2019.
Con la sentenza del 15.02.2024 in questa sede impugnata, il Tribunale di Cuneo, si ricorso del sig. , dando atto della sentenza non definitiva n. 73/2023 CP_1 pubblicata il 3.02.2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva che la sig.ra versasse in favore del sig. , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli maggiorenni ma non indipendenti e , un CP CP assegno di euro 200,00 mensili (100,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì che la convenuta, come da richiesta conforme delle parti, continuasse inoltre a versare direttamente ai figli maggiorenni e , la somma di euro 200,00 mensili (100,00 per CP CP ciascun figlio); condannava, infine, la sig.ra a rimborsare in favore del Pt_1 ricorrente sig. le spese di lite, liquidate in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. CP_1
e 15% per spese generali. Quanto alla domanda economica, oggetto del presente ricorso in appello, il primo Giudice rilevava, anzitutto, che era pacifico il fatto che entrambi i figli della coppia, seppur maggiorenni, non erano economicamente indipendenti: CP infatti, era una studentessa universitaria, mentre , diplomatosi nel 2021, CP lavorava solo stagionalmente come assistente bagnante. Il Tribunale, pertanto, confermava la richiesta conforme delle parti, ossia che la madre continuasse a versare, direttamente a ciascuno dei figli, la somma di euro 100,00 mensili. Quanto, invece, alla contestata domanda del sig. relativa al versamento, CP_1 in proprio favore quale genitore convivente con i figli, dell'ulteriore somma di euro 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, il primo Giudice riteneva che tale domanda meritasse senz'altro accoglimento in quanto dovevano presumersi aumentate le esigenze dei figli dal momento dell'emissione del decreto di omologa risalente al 2019; la madre, inoltre, non incontrava i figli secondo il calendario di visita concordato in sede di separazione consensuale e anche la situazione economica, patrimoniale e lavorativa della medesima, rispetto all'epoca della separazione, era nettamente migliorata: ella, infatti, mentre in passato non svolgeva alcuna attività lavorativa, oggi prestava la propria attività lavorativa alle dipendenza di una impresa agricola con mansioni di bracciante, sia pur con un contratto stagionale rinnovabile (redditi da lavoro dipendente per circa 11.500,00); la sig.ra era in ogni caso Pt_1 dotata di indubbia capacità lavorativa.
Avverso la citata pronuncia interponeva tempestivo gravame la sig.ra Pt_1 chiedendo revocarsi il contributo diretto ed indiretto per il mantenimento dei figli e, conseguentemente, dichiararsi tenuto il sig. a restituire la somma di CP_1
€ 4.400,00 già percepita a titolo di contributo al mantenimento dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza gravata, oltre alla restituzione delle somme percepite nei mesi successivi, con condanna del sig. al CP_1 pagamento in favore dell'erario delle spese di primo e secondo grado, con contestuale restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dalla sig.ra
Pt_1
L'appellante, in particolare, lamenta l'immotivata duplicazione del contributo – diretto ed indiretto – dovuto dalla stessa per il mantenimento dei figli e CP
, disposto nel provvedimento impugnato (€ 100,00 per ciascun figlio, come CP
“datio diretta”, ed ulteriori € 100,00 ciascuno a favore del sig. quale CP_1 contributo al loro mantenimento, per un totale di € 400,00 mensili a carico della sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie). Pt_1
Fa, peraltro, presente che il Tribunale, focalizzandosi sulla sola posizione economico-patrimoniale della sig.ra – la quale, peraltro, nel 2022 aveva Pt_1 percepito un reddito di soli € 11.477,20 e di € 8.502,74 nell'anno 2023, da cui doveva decurtarsi, oltre al mantenimento per i figli, anche il canone di locazione pari ad € 300,00 mensili – non aveva invece indagato la capienza patrimoniale del sig. , il quale, nel giudizio di primo grado, aveva presentato CP_1 dichiarazione dei redditi risalenti nel tempo, relativa agli anni 2020-2021. In ordine, poi, al diritto di visita madre-figli, la signora precisa che, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sia che , ormai CP CP ultra maggiorenni, incontrano la madre regolarmente, ogni volta che la stessa fa rientro in Toscana;
ella – precisa - in ogni caso, non si è mai sottratta ai suoi doveri economici verso i figli, corrispondendo regolarmente le somme dovute al loro mantenimento. Avuto riguardo, infine, al contributo diretto, l'appellante rappresenta che, nelle more del giudizio, le condizioni dei figli sono radicalmente cambiate: , CP infatti, ha brillantemente superato il concorso in Guardia di Finanza e, a decorrere dalla metà di giugno, si sarebbe traferito per diversi mesi a Bari con il conseguente allontanamento dal domicilio paterno e con la percezione di una retribuzione pari ad € 1.000,00 mensili;
invece, ha reperito un'attività CP lavorativa in un ristorante con orario di lavoro a tempo pieno a decorrere dal mese di giugno 2024, divenendo anch'essa, come il fratello minore, economicamente indipendente. L'appellante, pertanto, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti, insiste nella revoca del contributo, diretto ed indiretto, posto a suo carico ed a favore dei due figli.
Si è costituito in giudizio l'appellato sig. , chiedendo il rigetto della CP_1 proposta impugnazione e la conferma integrale della sentenza di prime cure. Il sig. evidenzia, in primo luogo, che il ricorso proposto dalla CP_1 controparte si palesa inammissibile in quanto fondato “su fatti ampiamente sopravvenuti alla sentenza”. In particolare, il presunto mutamento della condizione economica dei figli e, principalmente, del figlio (il quale é CP entrato nel corpo della Guardia di Finanza a decorrere dal mese di giugno 2024) non può costituire motivo di gravame, dovendo piuttosto essere dedotto, se del caso, in un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio. Quanto invece alla figlia seppur ultra maggiorenne, ancora oggi ella non é CP economicamente indipendente, non avendo mai prestato attività lavorativa – se non sporadici lavori saltuari – ed essendo impegnata nel conseguimento della laurea triennale in scienze naturali oltreché in un intenso percorso di sostegno psicologico. Precisa in ogni caso l'appellato che, in punto economico, contrariamente a quanto dedotto dalla sig.ra il primo Giudice aveva motivato con particolare Pt_1 attenzione le ragioni poste a fondamento dell'aumento del contributo disposto a carico della madre, in quanto presupposto dell'obbligo di contribuzione era, come nel caso di specie, la condizione di non autosufficienza economica dei figli maggiorenni, e Inoltre, evidenzia che l'ulteriore contributo di € CP CP
200,00 in favore del padre trovava fondamento anche nel diverso assetto familiare venutosi a creare successivamente alla separazione, allorché la madre si era trasferita in Piemonte lasciando i figli con il padre a Grosseto e disattendendo, quindi, gli impegni assunti in sede di separazione circa il regime di visite madre- figli. Ribadisce, dunque, l'infondatezza della censura in merito alla valutazione della situazione economica delle parti posto che l'appellato, in sede di giudizio di primo grado, ha documentato con dovizia la propria situazione economica, incluso il mutuo sull'abitazione familiare e le spese sostenute per i figli. Al contrario fa presente che, rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche e personali della sig.ra sono notevolmente migliorate: ella, Pt_1 infatti, ha reperito un lavoro e incassato circa € 150.000,00 dalla cessione della ex casa familiare ed é altresì supportata, moralmente ed economicamente, dal nuovo compagno.
Alla prima udienza, tenutasi il 15.11.2024, il signor ha confermato che CP_1
da giugno 2024 é economicamente autonomo e quindi rinuncia da tale CP data al contributo indiretto posto a suo favore. Per quanto riguarda la figlia, il sig. dichiara che la stessa ha lavorato CP_1 per tre mesi (da giugno a settembre) come cameriera solo la sera con contratto stagionale e a tempo determinato;
la stessa è tuttora iscritta all'Università di NA per il ciclo di laurea magistrale.
Decorsi i termini concessi dalla Corte per il deposito di conclusionali e di repliche, la causa giunge a decisione.
***
Le questioni originariamente devolute alla Corte sono le seguenti:
- revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni: l'appellante sig.ra (madre) chiede la revoca del contributo al mantenimento, Parte_1 diretto ed indiretto, posto a suo carico per i figli (n. il 2.02.2003) e CP CP
(n. il 26.02.1997), entrambi maggiorenni e – a suo dire – economicamente autosufficienti;
- condanna del sig. alla restituzione della somma di Euro Controparte_1
4.400,00 già percepita a titolo di contributo al mantenimento dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza nonché delle somme percepite nei mesi successivi;
- condanna del sig. al pagamento in favore dell'Erario delle spese di CP_1 primo e secondo grado, con contestuale restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite dalla sig.ra Pt_1
Preliminarmente si osserva che le istanze istruttorie debbono essere rigettate, in quanto irrilevanti e generiche. Per quanto riguarda il figlio , l'ingresso dello stesso nella Guardia di CP
Finanza dal giugno 2024, con conseguente autonomia economica, comporta la revoca, a far data dal giugno 2024, di ogni contributo al mantenimento in suo favore, già posto a carico della madre signora al quale il signor Pt_1 CP_1 ha dichiarato comunque di rinunciare.
A diverse conclusioni si giunge in ordine alla figlia la circostanza che la CP stessa abbia effettuato saltuari lavori stagionali non giustifica in alcun modo la revoca del contributo da parte della madre. Dalla documentazione agli atti emerge che la ragazza sta frequentando con ottimi risultati la facoltà di scienze naturali di NA (cfr. esiti degli esami, tutti superati, nell'anno 2025, con la brillante votazione di 30/30 - doc. 3 allegato alla nota di precisazione delle conclusioni per parte ). CP_1
Inoltre deve essere sottolineata la buona volontà di che – messo da parte CP qualche risparmio – nulla chiede per la locazione dell'immobile condotto in locazione a NA (cfr. contratto di locazione in atti per 700 € da dividere a metà con altro affittuario – doc. 4). Si richiama in proposito la copiosa giurisprudenza di legittimità citata dal primo giudice in ordine all'obbligo di contribuzione da parte di entrambi i genitori.
È infondata e va respinta anche la domanda di restituzione dell'importo di Euro 4.400 corrisposto quale contributo per il figlio dal deposito del ricorso alla CP pubblicazione della sentenza, oltre che delle somme percepite nei mesi successivi. Deve infatti farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è esclusa la ripetibilità del contributo versato dal genitore per il mantenimento del figlio quando detto contributo venga ridotto ex tunc (cioè sulla base di una diversa valutazione per il passato dei fatti già posti alla base dei provvedimenti precedenti). A maggior ragione, la ripetibilità è esclusa quando il contributo venga ridotto ex nunc, quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano di regola dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata istanza (sul punto vedasi, tra le ultime in ordine di tempo, Cass. Civ. sez I, ord. 26/ 04/ 2023, n. 10974).
Anche la domanda formulata dalla parte appellante in ordine alle spese di lite del primo grado deve essere rigettata: ben ha operato il primo giudice in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto che le variazioni accertate (ingresso del figlio nel corpo della Guardia di Finanza) sono fatti CP sopravvenuti al deposito della gravata sentenza. Per quanto riguarda le spese di questo grado di giudizio, la Corte ritiene sussistano giusti motivi per compensarne la metà (rinuncia della domanda sul contributo del figlio ); la residua metà deve essere accollata alla signora CP che ha insistito pervicacemente e al limite della temerarietà nella domanda Pt_1 di revoca del contributo di mantenimento per la figlia accusandola di non CP studiare seriamente. Le spese di lite del grado vengono liquidate per intero secondo i parametri del D.M. 55/14 come novellato dal D.M. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.336,00 (€ 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.860,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
La signora appellante, viene, quindi, condannata a rimborsare al signor Pt_1
la metà delle spese di lite, pari ad € 2.668,00 oltre rimborso forfettario CP_1
15%, iva e cpa,
La sentenza deve, pertanto, essere parzialmente modificata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica della sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Cuneo il 15.2.24,
- revoca l'obbligo di di versare a favore del figlio Parte_1 un contributo al mantenimento a far data dal giugno Controparte_3
2024.
- conferma nel resto;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la somma di € 2.668,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, quale
[...] quota del 50% delle spese di appello dallo stesso sostenute.
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio in ragione della restante quota del 50%. Così deciso il 16 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Roberta COLLIDA'
IL PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE