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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 13.3.25, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12058/2024
TRA
nato a [...] il giorno 11/12/1987 C.F.: Parte_1
e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Napoli alla via Recco 23, presso lo studio dell'avv. Michelina Ruggiero
(cod. fisc. ) che lo rappresenta e difende. C.F._2
RICORRENTE
E
, (CF Controparte_1 PartitaIVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Grappone (CF. ) giusta C.F._3
procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_2
Napoli alla via A. De Gasperi 55 con il procuratore.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo: 1) che, in data 27.09.2022, in riferimento alla prestazione indennità malattia e maternità
n. 2200427210, l' richiedeva la restituzione dell'importo di euro 11.586,40 per la CP_2 seguente motivazione: “sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante”;
2) che, per il periodo dal 01.01.2022 al 04.05.2022, era affetto da “nevi diffusi e lombalgia”;
3) che, in seguito alla ricezione della comunicazione impugnata, si recava presso lo CP_ sportello di competenza per comprendere il motivo per il quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 11.586,40;
4) che, in quella sede, apprendeva che la revoca del beneficio era dovuta alla sua assenza in occasione degli accessi effettuati in Via Cavalleggeri D'Aosta n. 62 dal medico legale incaricato dall'Istituto;
5) che, fin dal 2013, il datore di lavoro era a conoscenza del suo indirizzo di residenza,
Via Irolli n. 2, Napoli.
Concludeva: CHIEDE che l'IIl.mo Tribunale adito, in persona del Giudice del Lavoro: ● CP_ accerti e dichiari che l'importo di euro 11.586,40 non è dovuto all' in quanto nessun indebito è stato mai perpetrato dal sig. e per l'effetto: ● condanni l' in Parte_1 CP_2
persona del suo legale rapp.te .p.t al pagamento delle spese di lite e competenze del presente procedimento, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l' , deducendo la legittimità della CP_2
richiesta di ripetizione, in considerazione del fatto che la stessa era stata disposta per l'irreperibilità del ricorrente in data 6 e 7 maggio 2022, in occasione delle visite di controllo del medico e del medico , presso l'indirizzo indicato nel certificato CP_2 CP_3 telematico di malattia, Via Cavalleggeri Di Aosta 62, Napoli (ove, tra l'altro, il ricorrente veniva rinvenuto in occasione del controllo dell'8.2.22).
Concludeva: Voglia il Giudice adito, respinte tutte le avverse eccezioni, deduzioni, e richieste di merito ed istruttorie: nel merito rigettare l'avverso ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto nonché inammissibile perché sfornito di prova. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. All'udienza del 13.3.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Con provvedimento notificato al ricorrente in data 27/09/2022, l' chiedeva la CP_2 ripetizione dell'importo di euro 11.586,40, rappresentando lo stesso un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità malattia e maternità n. 2200427210, per il periodo dal
01/01/2022 al 04/05/2022.
Orbene, nel verbale redatto dal medico dell' , in occasione della visita del CP_2
06.05.2024 presso via Cavalleggeri D'Aosta n. 62, si legge testualmente: “IL
COGNOME NON RISULTA AL CITOFONO NÈ ALLE CASSETTE POSTALI, LA
MADRE MI HA RIFERITO CHE DA TEMPO IL FIGLIO NON ABITA PIU' LI'” Indi il medico era impossibilitato a lasciare nella cassetta delle lettere l'invito per la visita ambulatoriale.
Il non veniva rinvenuto presso il suddetto indirizzo neppure in occasione della Parte_1
visita di controllo del 7.5.22 (cfr. verbale redatto dal medico SSN).
Da ciò la pretesa restitutoria dell' . CP_2
Parte ricorrente ha dedotto che l'irreperibilità era dovuta al fatto che la visita di controllo veniva effettuata presso via Cavalleggeri D'Aosta 62, Napoli, indirizzo diverso da quello di residenza, Via Irolli n. 2, Napoli, indirizzo, quest'ultimo, del quale il datore di lavoro era certamente a conoscenza.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Valga osservare che dal certificato di denuncia di malattia dopo lo sbarco, a firma del marittimo, risulta quale indirizzo di residenza la via Cavalleggeri D'Aosta 62, Napoli.
Analogamente nei successivi certificati medici pervenuti all' , ove il predetto CP_2
indirizzo risulta altresì come indirizzo di reperibilità del lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che deve essere considerata assenza ingiustificata non soltanto l'assenza fisica senza valida motivazione, ma anche qualunque condotta tenuta dal lavoratore che, per incuria o negligenza, impedisca al medico fiscale di svolgere l'accertamento sanitario. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza in tali situazioni incombe al lavoratore (v. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216; Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha fornito prova di avere tenuto un comportamento diligente, limitandosi ad allegare il certificato di residenza storico ed asserendo genericamente di aver comunicato al datore il proprio indirizzo di residenza fin dall'anno 2013.
Sul certificato di denuncia di malattia, nonché sui certificati medici successivamente inviati all'Istituto, risulta indicato l'indirizzo di via Cavalleggeri D'Aosta 62, e non Via
Vincenzo Irolli 2, indirizzo di residenza ove il ricorrente assume di aver trascorso il periodo di malattia.
In materia di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. Ha altresì l'onere di assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo e, in mancanza, di farlo correggere, in modo tale da evitare che il medico non lo trovi all'indirizzo indicato. Invero, secondo la corte di Cassazione, il medico che deve accertare la sussistenza della malattia ha l'onere di recarsi all'indirizzo indicato sul certificato. Un'indicazione non corretta, anche se dovuta ad errore materiale o involontario, realizza l'elusione della tempestiva visita di controllo, imputabile quindi a titolo di colpa al lavoratore (cfr. Cass. Sent. n. 9677/1994).
Partendo dall'assunto che il ricorrente, operando in maniera diligente, avrebbe dovuto notare l'errore presente sul certificato di denuncia di malattia, recante la sua firma, viene in rilievo che il medico fiscale dispone di un solo documento, ovvero del certificato medico, al cui interno, tra i dati anagrafici e, in particolare, nella sezione relativa alla reperibilità, era indicato proprio l'indirizzo al quale il medico si è recato. Né si può pretendere che il medico fiscale (la cui visita il lavoratore in malattia deve attendersi) debba far ricorso, per verificare la presenza in casa del malato, a mezzi diversi da quelli usualmente adottati da qualsiasi visitatore, ignaro di situazioni particolari e contingenti relative al malato o al luogo in cui egli dovrebbe trovarsi.
Sul punto, valga evidenziare che il veniva effettivamente rinvenuto dal Parte_1 medico fiscale presso l'indirizzo indicato sul certificato medico - Via Cavalleggeri
D'Aosta, indirizzo diverso da quello di residenza - in occasione della visita dell'8.2.2022.
Orbene, anche in quella sede il ricorrente avrebbe potuto fornire tutte le precisazioni del caso, facendo eventualmente presente la contingenza della sua presenza presso via
Cavalleggeri D'Aosta ed indicando il corretto indirizzo di residenza ai fini delle successive visite di controllo.
Nessuna dichiarazione a riguardo è presente nel verbale redatto dal medico del in CP_3
data 8.2.22. Né risulta dai relativi verbali che, in occasione dei controlli del 6 e 7 maggio 2022, venivano rilasciate informazioni ai medici, dalla madre del lavoratore, circa il corretto indirizzo di reperibilità/residenza.
È opportuno precisare che nell'espletamento delle proprie funzioni il medico fiscale è un pubblico ufficiale e quanto da lui verbalizzato è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (v. Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio 2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n. 15372).
Viene in rilievo che l'indirizzo di via Vincenzo Irolli n. 2 è presente unicamente nel certificato di chiusura di malattia dell'11.5.22.
Tanto premesso, si osserva che, impiegando l'ordinaria diligenza, il lavoratore è tenuto a consentire la visita nel corso dell'intero periodo di malattia, adoperandosi ad eliminare prevedibili difficoltà di ordine pratico che si frappongano all'incontro con il medico, così come il ricorrente avrebbe potuto fare controllando semplicemente la correttezza dell'indirizzo della residenza/reperibilità indicato nei certificati medici.
Ne deriva la legittimità della perdita del trattamento economico per i giorni di malattia, per non avere il lavoratore reso possibile la visita di controllo, non avendo correttamente comunicato il proprio indirizzo di reperibilità o, comunque, non essendosi tempestivamente accorto che sui certificati medici compariva un indirizzo di residenza e reperibilità, via Cavalleggeri D'Aosta, diverso da quello effettivo e, ad ogni modo, non procedendo alla comunicazione del corretto indirizzo di reperibilità allorquando si era palesemente trovato nella concreta possibilità di agire in tal senso.
Si ribadisce che il veniva regolarmente sottoposto a visita dal medico Parte_1 CP_3 in data 8.2.2022 presso l'indirizzo di via Cavalleggeri D'Aosta n. 62, indicato sui certificati medici, non presentando in quella sede alcuna osservazione circa la correttezza dell'indirizzo di reperibilità in vista di visite fiscali successive.
Ne consegue che il ricorso non può essere accolto, non avendo il collaborato Parte_1 in maniera diligente a consentire l'accertamento del suo stato di malattia, di talché non può essergli riconosciuto il diritto a percepire la relativa indennità.
La differente condizione delle parti e la particolarità della situazione di fatto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando: - rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Si comunichi.
Napoli, 13.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca