Articolo 2027 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2026Articolo 2028
Versione
9 ottobre 2010
Art. 2027. Decorrenza della ferma di leva 1. La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente